Graduatorie ad esaurimento:
valutazione titoli
A seguito dei recenti interventi normativi, il
Miur ha fornito alcune indicazioni in merito alla valutazione di
titoli e servizi nelle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente ed educativo per il triennio 2014/16, unitamente a una
raccolta di faq.
Notizie della scuola
29.4.2014
Le
note 28 aprile 2014 prot. n. 4133 e
29 aprile 2014, prot. n. 4187 diramano i seguenti
chiarimenti:
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è valutabile come
servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall’a.s.
2012/13 in attività progettuali sulla base di apposite
convenzioni tra il MIUR e le Regioni; |
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per il Servizio
prestato nei Licei musicali, in caso di nomina sulla base delle
convenzioni con i Conservatori di musica, l’interessato dovrà
imputare il servizio a una delle seguenti classi di concorso:
A031, A032 o A077. |
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le attività
progettuali di cui all’art. 2 comma 8 del D.M. 235/2014,
prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni
d’opera, collaborazioni, ecc.), sono valutabili, in relazione ai
giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di
valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al
D.M. 131/2007 (Regolamento Supplenze). |
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non è valutabile
come abilitazione l’inserimento nella graduatoria di merito del
Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24
settembre 2012. |
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i docenti
beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, e dall'articolo 6, comma 3‐bis, della legge 9 marzo 2006, n.
80, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in
servizio, potranno fare valere la riserva entro la prima metà
del mese di luglio, in occasione delle procedure previste
dall’art. 9 comma 6 del Bando. |
Sono inoltre riassunte
le faq inerenti la valutazione, emanate negli anni precedenti, che
conservano ancora validità.
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