80 euro in busta paga, non è necessario
fare domanda per averli. Chi ci rientra?
I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

 Orizzonte scuola 28.4.2014

L'Agenzia delle Entrate ha emanato una nota di chairimenti relativamente all'Art. 1 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 relativa alla riduzione del cuneo fisscale per i alvoratori dipendenti e assimilati.

Nella nota si specifica che l'importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 20mila euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26mila euro.

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Il credito sarà riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Il credito, ricorda la nota, è riconosciuto per l'anno 2014, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015.

Per ottenere il bous sono necessari tre presupposti, legati alla tipologia del reddito prodotto, alla sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all'importo del reddito complessivo. Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: 

  • dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR; 

  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati: 

  1. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

  2. le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

  3. somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);

  4. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

  5. remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

  6. le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);

  7. compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.

Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.
 

   Agenzia delle Entrate. Circolare n. 8/2014