Assegno ad personam. Lettera del CONBS al MIUR dal CONBS, 14.4.2014 Con la presente evidenziamo, allarmati, due commi della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014) che potrebbero ostacolare gli impegni sottoscritti dal legislatore con L. 128/2013 per l'attuazione del piano di mobilità relativo ai docenti inidonei all'insegnamento (cioè la mobilità interna, verso ruoli ATA ed esterna, ancora allo studio): 458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. 459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Stando a queste "novità" ci risulta che non sarebbe più possibile
aderire alla mobilità e contestualmente salvaguardare, come sempre
avvenuto, la situazione stipendiale in essere attraverso l'assegno
integrativo ad personam. Riteniamo quindi che il nostro Ministero debba intraprendere immediate azioni volte a SALVAGUARDARE una minima correttezza del piano-mobilità ormai pervenuto ad uno stadio avanzato (visto che questa prima fase comprendente: visite, conferma inidoneità, scelta della mobilità è un tutt'uno ed è attivata da data anteriore). |