Certificato antipedofilia:
chiarimenti del Ministero di Giustizia

di R.P. La Tecnica della Scuola 7.4.2014

Per i dipendenti pubblici resta in vigore la possibilità di ricorrere all'autocertificazione con successivo controllo da parte della amministrazione.
 

Con una nota datata 3 aprile il Ministero di Grazia e Giustizia ha fornito qualche chiarimento sulla applicazione del decreto legislativo n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso dei minori.

La circolare riguarda proprio la controversa questione del certificato antipedofilia che molte preoccupazioni sta creando nelle scuole di tutta Italia.

Innanzitutto viene chiarito che il certificato va richiesto dal datore di lavoro per tutti i rapporti di lavoro che si instaurano a partire dal 6 aprile e che comportino “contatti diretti e regolari con minori”.

Il sistema informativo del Ministero di Giustizia è in fase di aggiornamento proprio per consentire il rilascio di certificati che contengano esclusivamente i dati relativi ai reati inerenti gli abusi sui minori.

La nota fa differenza fra datori di lavoro privato e pubbliche amministrazioni le quali dovranno continuare a fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 39 del TU 313/2002.

Quest’ultima disposizione consente alle pubbliche amministrazioni di accedere direttamente al sistema informativo per poter prendere visione dei certificati del casellario giudiziale anche allo scopo di effettuare i controlli previsti dalla legge sulle autodichiarazioni presentate dagli interessati. E’ dunque chiaro che, per il personale della scuola e delle altre pubbliche amministrazioni, resta in vigore il consueto meccanismo basato sull’autocertificazione dell’interessato e sul controllo a posteriori da parte degli uffici pubblici.

Resta comunque il fatto che un chiarimento definitivo del Miur sarebbe estremamente opportuno in modo da dissipare ogni dubbio residuo.