A.S. 2014/15: chi dovrà prendere Guida di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 31.8.2014 Chi è obbligato a prendere servizio il 1 settembre? Come sono considerati i giorni dal 1 settembre all’inizio delle lezioni? Quali particolari obblighi per le docenti in maternità? In quale scuola prendere servizio se le operazioni di assegnazione/utilizzazione non si svolgono entro il 31/8?
Sono obbligato a
prendere servizio anche se la nuova titolarità è nella stessa scuola
in cui ho svolto l’anno di prova? Può non assumere servizio nella
nuova scuola il docente che svolge gli esami di recupero dei debiti
dopo il 31/8? Tutti i casi.
PREMESSA È vero che tutti i docenti sono obbligati ad assumere servizio il 1 settembre? No. Nella Guida gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni abbiamo già avuto occasione di ribadire che al di fuori del periodo di lezione non esiste alcun obbligo per il docente riguardo la presenza a scuola in base al proprio orario d’insegnamento, né di alcuna firma su un ipotetico registro da depositare in segreteria o presidenza. Chi deve perfezionare materialmente il proprio rapporto di lavoro il 1 settembre:
In queste categorie potremmo anche includere i docenti a tempo indeterminato che per tutto l’anno scolastico precedente, quindi fino al 31/8/2014, avranno ottenuto particolari congedi o aspettative previste dal CCNL/2007 o da altre norme (aspettativa per motivi di famiglia, di studio e di ricerca; congedo biennale per assistenza all’handicap; aspettativa per mandato parlamentare ecc.). Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico, quali obblighi ci sono Per tali docenti, non esiste:
Su quest’ultimo punto basterebbe leggere l’art. 28 comma 5 del CCNL/2007: “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Pertanto l’obbligo di rispettare l’orario d’insegnamento inizia per il docente “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale…”. È evidente che il calendario regionale non decreta l’inizio e la fine dell’anno scolastico (1° settembre e 31 agosto per tutto il personale, come da art. 74 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 297/94) ma quello delle lezioni (una data di inizio e fine che può variare da regione a regione e che devono rispettare docenti e allievi).
Infatti non vi può
essere attività d’insegnamento senza allievi (l’art. 1256 del c.c.
libera il docente da ogni obbligo). Docente di scuola di II grado che ha ottenuto il trasferimento/passaggio di ruolo o di cattedra oppure è assegnata/utilizzata per l’anno scolastico 2013/14 nella scuola X in cui dal 1 settembre si svolgeranno gli esami per il recupero dei debiti. Come può assumere servizio il 1 settembre 2014 nella nuova scuola o in quella di titolarità? L’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 recita: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE EVENTUALMENTE TRASFERITI IN ALTRA SEDE SCOLASTICA O COLLOCATI IN ALTRA POSIZIONE O POSTI IN QUIESCENZA, È ASSICURATO IL RIMBORSO DELLE SPESE”. Pertanto il docente che il 1 settembre dovrebbe assumere servizio in una nuova sede perché trasferito oppure deve “ritornare” nella sede di titolarità perché è stato assegnato o utilizzato per l’anno scolastico 2013/14, non può assumere effettivo servizio perché impegnato negli esami del recupero debiti. In questi casi l’assenza a scuola (la nuova o quella di titolarità) è giustificata da un impegno istituzionale del docente ed espressamente prevista dal Ministero (è necessario che il Dirigente della scuola in cui il docente svolge gli esami invii alla nuova scuola di servizio del docente la documentazione necessaria che attesti l’impegno di quest’ultimo).
Si dà il caso che il
docente trasferito o che deve ritornare in una sede che è molto
lontana da quella in cui svolgono gli esami (pensiamo per esempio ad
un docente trasferito in Calabria che deve svolgere gli esami in
Piemonte o Lombardia) ha diritto anche al tempo per effettuare il
viaggio. Di norma sono 24 ore. Anche per tale giorni, quindi,
l’assenza deve ritenersi giustificata. Sono una docente in maternità. Ho obbligo di assumere servizio il 1 settembre? La docente che, all’atto dell’immissione in ruolo, si trovi collocata in interdizione per gravi complicanze della gestazione o congedo di maternità non ha nessun obbligo di presentarsi nella sede di servizio il 1 settembre. Giova ricordare che in base agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio. Pertanto, né l’ATP/USR di competenza né tanto meno la scuola di servizio ha la possibilità di posticipare l’assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro). La stessa cosa vale per la docente già assunta a tempo indeterminato che ha ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra o comunque è stata destinata a nuova sede di servizio rispetto la precedente (es. assegnata o utilizzata): anche in questo caso non ha alcun obbligo di assumere servizio.
In entrambi i casi è
comunque obbligo della docente portare a conoscenza del suo status
l’ATP/USR/scuola di servizio con le documentazioni previste. Il docente che ha ottenuto la sede definitiva nella stessa scuola in cui ha svolto l’anno di prova è obbligato alla “presa di servizio” il 1 settembre?
La risposta è positiva.
Tale docente, infatti, ha acquisito una nuova titolarità a partire
al 1 settembre 2014, a nulla rilevando che la scuola sia la stessa
in cui ha svolto l’anno di prova. Sono un docente che ha chiesto assegnazione provvisoria/utilizzazione: In quale scuola devo assumere servizio se le operazioni di assegnazione/utilizzazione non si concludono entro il 31/8? E per i miei colleghi DOP o DOS?
Tutti i docenti
richiedenti l’assegnazione/utilizzazione per l’a.s. 2014/15 e che
entro il 31/08/2014 non avranno ottenuto una sede attraverso i
relativi decreti dovranno necessariamente assumere servizio nella
sede di titolarità. Nel caso dei DOP o dei DOS la presa di servizio
avverrà nella scuola in cui hanno prestato servizio nell’anno
scolastico 2013/14.
La risposta è positiva,
ma solo a determinate condizioni. È vero che le attività che si svolgeranno dal 1 settembre all’inizio delle lezioni sono attività funzionali all’insegnamento?
Sì. Ricordiamo che l’art. 28 comma 4 stabilisce che “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”. Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29/3 lettere a e b) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
I due tipi di impegni
non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate
“intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e
non ad 80. IN CONCLUSIONE: PRESA DI SERVIZIO IL 1 SETTEMBRE? PER CHI?
Tutti gli altri docenti ovvero che hanno concluso l’a.s. 2013/14 nella propria sede di titolarità la presa di servizio al 1 settembre è obbligatoria SOLO se in quella data è stato calendarizzato un incontro collegiale. Per tutti i docenti finora menzionati la presa di servizio può essere differita solo per “giustificato motivo” supportato da relativa documentazione da inviare a scuola. Le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007). Si ricorda che fino a prova contraria è ancora in vigore il CCNL/2007 finora menzionato. |