Ruoli 2014-15: istruzioni operative,
scorrimento entro 50% e possibilità
inserimento graduatoria aggiuntiva sostegno

di Antonio Guerriero, Professionisti Scuola 7.8.2014

Emanate anche le istruzioni operative per le operazioni di immissioni in ruolo 2014-5. Concesso lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 oltre i posti messi a bando ma  entro il limite del 50% dei posti disponibili del contingente.

Estesa anche ai partecipanti al concorso 2012 la possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi del sostegno se specializzati dopo la conclusione del concorso o se non si è dichiarato il possesso del titolo  alla scadenza del bando. Di seguito i punti riguardanti lo scorrimento delle graduatorie di merito e l'inserimento nelle graduatorie aggiuntive del sostegno (finora concesso solo ai concorsisti del '99 e '90) estratte dalle istruzioni operative appena emanate per le immissioni in ruolo 2014-15:

 

Scorrimento
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A.5 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre 2014 in quanto il 31 agosto 2014 è festivo, nel limite massimo dei posti messi a concorso. 

Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo
Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo.

A.6 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2013/2014, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario."

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Inserimento in graduatoria aggiuntiva sostegno
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A.13 Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, le cui graduatorie sono state rese definitive entro il 31 agosto p.v.

A.14 In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, si estende la validità della predetta norma anche a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012. A tal fine, per gli adempimenti conseguenti, si segnala la necessità che dagli elenchi aggiuntivi sul sostegno di cui alla succitata norma siano da espungere tutti i soggetti presenti nelle graduatorie di merito dei concorsi 1990 e 1999 che risultino caducate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso 2012 entro il termine del 31 agosto 2014.

Possono dunque presentare domanda negli elenchi aggiuntivi, qualora non già presenti:

a) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi 1990 e 1999 che non siano state caducate dal concorso 2012, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente ai termini previsti dai rispettivi bandi concorsuali, ovvero che, in allora, non lo abbiano dichiarato;

b) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente ai termini previsti dal bando concorsuale, ovvero che, in allora, non lo abbiano dichiarato.

Tali elenchi aggiuntivi, che saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.13 sono costituiti secondo le medesime regole del punto A.13 citato.

Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999."

 

Allegati:

   Allegato A nomine DOC_def_7_8_14.pdf

   ATA_nomine 14_15_istr.pdf

   doc_nomine_14_15.pdf