Vigilanza a scuola: Aldo Domenico Ficara, La Tecnica della Scuola 21.8.2014
Gli obblighi
di vigilanza del personale insegnante su minori sono rintracciabili
nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile
1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli
alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla
ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli
alunni ne siano usciti Ad avvalorare quanto sopra scritto la Corte Cass. III sez. 7.11.2000 n.14484 dice: “L’amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L’onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto”. |