Riforma Scuola – XVII Legislatura (2013 – )
Il quadro della situazione
di Dario Cillo,
Educazione & Scuola
agosto 2014
XVII Legislatura (dal
15 marzo 2013) – elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013
-
Governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013)
Ministro Istruzione, Università e Ricerca: Francesco Profumo –
Sottosegretari: Elena Ugolini, Marco Rossi Doria
-
Governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014)
Ministro Istruzione, Università e ricerca: Maria Chiara Carrozza –
Sottosegretari:
Gabriele Toccafondi,
Marco Rossi Doria,
Gianluca Galletti
-
Governo Renzi (dal 22 febbraio 2014)
Ministro Istruzione, Università e ricerca: Stefania Giannini –
Sottosegretari:
Roberto Reggi,
Angela D’Onghia,
Gabriele Toccafondi
Il quadro delle riforme
nel corso della XVII legislatura, perdurando la precaria congiuntura
economica internazionale, continua ad essere vincolato alla
razionalizzazione delle risorse ed al contenimento della spesa
pubblica, anche se si presentano timidi spiragli di un rinnovato
interesse per la centralità dell’istruzione.
Di particolare rilievo
in tal senso la
Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti
in materia di istruzione, università e ricerca che rappresenta, ad
oggi, il contributo normativo a più ampio spettro per il settore.
Analizziamo di seguito
le principali novità normative introdotte nel corso della
Legislatura.
Alternanza
scuola-lavoro: sul tema interviene l’art. 5, comma 4-ter,
della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, che stabilisce:
Ai fini
dell’implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro,
delle attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in
laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e’ adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei
doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione
di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come
definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il
regolamento ridefinisce altresi’ le modalita’ di applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
ovvero impegnati in attivita’ di stage, di tirocinio e di
didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della
salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei
laboratori. Il regolamento provvede altresi’ all’individuazione
analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili,
che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo.
Apprendistato: sul tema
interviene l’art. 8-bis della
Legge 8 novembre 2013, n. 128; si veda, in tal senso, il
Decreto Interministeriale 5 giugno 2014;
Codice di Comportamento: il
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,
stabilisce il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
si veda anche il
Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, Prot. n. 525, recante il
codice di comportamento del MIUR;
Dimensionamento istituzioni scolastiche:
l’art. 12 della della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che dopo il comma
5-bis, dell’art. 19 della
Legge 15 luglio
2011, n. 111, di conversione del
Decreto-Legge 6
luglio 2011, n. 98, sia inserito il seguente:
«5-ter. A decorrere
dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori
dei servizi generali e amministrativi, nonche’ per la sua
distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente
natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi
finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le
regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico
sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al
termine dell’anno scolastico nel corso del quale e’ adottato
l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».
Dirigenti scolastici: l’art. 17 della della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, così modifica l’articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 29. –
(Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento
dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell’amministrazione. Il corso-concorso viene bandito
annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero e’
comunicato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale
dell’amministrazione, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al
corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero
superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima
del venti per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo
periodo. Al concorso per l’accesso al corso-concorso puo’
partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo
diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base
al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianita’
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’
previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati,
per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo’
comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu’ prove
scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale
preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei
titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale
dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici
compatibili con l’attivita’ didattica svolta dai partecipanti,
con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di
viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definite le modalita’ di svolgimento delle procedure
concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei
candidati ammessi al corso.».
1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a
dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386
posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. La validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse
inseriti, che deve avvenire prima dell’indizione del nuovo
corso-concorso di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del
presente articolo. E’ fatta salva la disciplina autorizzatoria
di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il
corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della
regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito
dall’ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia,
deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua
slovena e deve essere integrato con contenuti specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e
bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere
presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua
slovena. La prova selettiva e’ prevista solo in presenza di un
alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in
lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua
slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
L’ art. 1, c. 2-ter
della
Legge 5 giugno 2014, n. 87, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante
misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio
scolastico, stabilisce che
“Entro il 31
dicembre 2014, e’ bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima
tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei
dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico
delle regioni per le quali si e’ esaurita la graduatoria di cui
al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima
applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel
rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia’
vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di
concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai
soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto
una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza
definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti gia’
autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato
ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76
del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n.
202, nonche’ ai soggetti che hanno avuto la conferma degli
incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando
disciplina i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le
funzioni di dirigente scolastico.”
Dirigenti tecnici: l’ art. 18 della della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, autorizza l’assunzione dei
vincitori e degli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di
dirigente tecnico, di cui al decreto del Direttore generale del
Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008 (si veda il Decreto
Direttore Generale 17 aprile 2013);
Disabilità:
il
Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013,
definisce l’adozione di un programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con
disabilità;
Dispersione scolastica: sul tema interviene
l’art. 5, comma 4-bis, e l’art. 7 della della
Legge 8 novembre 2013, n. 128; si veda anche il
Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, n. 87, Bando nazionale per
il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica (vd.
Dispersione scolastica);
Edilizia e sicurezza scolastica: gli artt.
10, 10-bis e 10-ter della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, sono espressamente dedicati
all’edilizia e sicurezza delle strutture che ospitano le istituzioni
scolstiche (si veda anche il
Decreto Interministeriale 11 aprile 2013, che contiene le linee
guida con gli indirizzi progettuali di riferimento per la
costruzione di nuove scuole, anche in linea con l’innovazione
introdotta nell’organizzazione della didattica con la diffusione
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il
Decreto Ministeriale 10 ottobre 2013, n. 267 ed il
Decreto Ministeriale 5 novembre 2013, Prot. n. 906).
Dal luglio 2014 ha preso avvio il
Piano per l’edilizia scolastica del governo, una proposta
strutturata che prevede la costruzione di nuovi edifici scolastici o
di rilevanti manutenzioni, grazie alla liberazione di risorse dei
comuni dai vincoli del patto di stabilità per un valore di 244
milioni (#scuolenuove) ed il finanziamento per 510
milioni dal Fondo di sviluppo e coesione per interventi di messa in
sicurezza (#scuolesicure), di decoro e piccola
manutenzione (#scuolebelle);
Formazione: il
Decreto del Ministero per i Beni Culturali 19 febbraio 2014,
come previsto dall’art. 16, comma 3, della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, definisce le modalità per
l’accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto a
termine, nei musei statali e nei siti di interesse archeologico,
storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per il
2014;
Libri scolastici: l’art. 6, della
Legge 8 novembre 2013, n. 128 (si veda la
Nota 9 aprile 2014, AOODGOS Prot. n. 2581), stabilisce:
-
lo sviluppo della
cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013)
-
la facoltatività
della scelta dei testi scolastici (art. 6, c. 1, legge n.
128/2013)
-
la realizzazione
diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n.
128/2013)
AI fine di supportare
le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei
materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel
corso dell’anno scolastico 2014-2015, il MIUR emanerà, entro la fine
dell’a.s. 2013-2014, le linee guida contenenti le indicazioni
necessarie per l’elaborazione dei suddetti materiali.
Tutti i materiali didattici digitali, prodotti durante l’a. s.
2014/2015, dovranno essere inviati entro la fine dell’a. s.
2014/2015 – secondo le modalità previste nelle linee guida predette
– al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Offerta formativa: l’art. 5 della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce:
-
al comma 1,
l’inserimento di un’ora di insegnamento di «geografia generale
ed economica» negli istituti tecnici e professionali, in una
delle due classi del primo biennio, laddove lo stesso non sia
già previsto;
-
al comma 4-quater,
l’introduzione dei primi elementi della lingua inglese nella
scuola dell’infanzia;
Orientamento: sul tema si veda l’art. 8
della
Legge 8 novembre 2013, n. 128;
Personale Docente, Educativo e ATA: l’art.
15, comma 1, della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che:
“Per garantire
continuita’ nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo
e conferire il maggior grado possibile di certezza nella
pianificazione degli organici della scuola, in esito a una
specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri
l’invarianza finanziaria, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel
rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica, nell’ambito delle risorse rese disponibili per effetto
della predetta sessione negoziale, e’ definito un piano
triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto
dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo
di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione
all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dal presente articolo. Il piano e’ annualmente
verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali
rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di
cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni”;
Personale Docente di Sostegno: l’art. 15,
commi dal 2 al 3-ter, della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che:
2. Al fine di
assicurare continuita’ al sostegno agli alunni con disabilita’,
all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «La predetta
percentuale e’ rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e
2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al
90 per cento ed e’ pari al 100 per cento a decorrere dall’anno
scolastico 2015/2016».
2-bis. Dall’anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma
2 e’ assicurato equamente a livello regionale, in modo da
determinare una situazione di organico di diritto dei posti di
sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei
posti risultanti dall’applicazione del primo periodo non puo’
comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante
dall’attuazione del comma 2.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e’ autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico
2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura
di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto
di cui all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la
procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-bis. Anche per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3, le aree
scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale
artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997,
sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge
n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le
suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per
le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti
dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di
istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in
relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis
del presente articolo, per le predette graduatorie, sono
unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di
prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non
siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in
relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati
all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio
2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di
specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati
secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in
fasce delle predette graduatorie.
Sul tema si veda la
Nota 22 luglio 2014, Prot. n. AOODGPER 7328, che trasmette la
Sequenza contrattuale art.30 CCNI mobilita 2014-15, sottoscritta
in data 22.7.2014
Personale inidoneo: si veda la
Nota 3 dicembre 2013, Prot. n . AOODGPER 13000, che trasmette il
Decreto Interministeriale, relativo al Personale docente
dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti in attuazione delle
disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L.
n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in
Legge 8 novembre 2013, n. 128; (si veda la
Nota 1 agosto 2014, Prot. n . AOODGPER 7749);
Professionalità docente: il MIUR ha
costituito uno specifico gruppo di lavoro (Decreto
Direttore Generale 8 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 111 e
Decreto Direttore Generale 7 maggio 2014, AOODPIT Prot. n. 190)
e
due cantieri per la scuola (Docenti e Competenze
per il Made in Italy);
Riorganizzazione MIUR: il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014,
n. 98, recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR,
in vigore dal 29 luglio 2014, determina l’articolazione del
Ministero in tre dipartimenti:
-
Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione;
-
Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca;
-
Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali.
Salute nelle scuole: l’art. 4 della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, estende il divieto di fumo,
previsto dall’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche
alle sigarette elettroniche ed alle aree all’aperto di pertinenza
delle istituzioni scolastiche;
Wireless nelle scuole: l’art. 11 della
Legge 8 novembre 2013, n. 128, autorizza “la spesa di euro 5
milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per
assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie,
prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la
fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a
materiali didattici e a contenuti digitali“; si veda il
Decreto Ministeriale 9 ottobre 2013, AOOUFGAB Prot. n. 804 ed il
Decreto Direttore Generale 19 dicembre 2013, Prot.n. 3559