Supplenze: le sanzioni con effetti per l'a.s. 2013/14
da
Orizzonte scuola,
24.9.2013
Lalla - Riepiloghiamo le
sanzioni alle quali va incontro il docente a tempo determinato per
rinuncia, mancata assunzione in servizio, abbandono, ricordando che
tutte le sanzioni sono valide esclusivamente per l'anno scolastico
in corso e che la sanzione non si applica qualora vi siano
giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far
pervenire alla scuola.
Le sanzioni sono regolamentate dall'art. 8 del Dm 131/07 (Regolamento
delle supplenze) e vanno distinte a seconda della graduatoria da
cui la supplenza viene conferita:
Supplenze conferite sulla base delle
graduatorie ad esaurimento
-
la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla
convocazione comportano la perdita della possibilitā di
conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento
per il medesimo insegnamento;
-
la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi
anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta
la perdita della possibilitā di conseguire supplenze, sia sulla
base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e
di istituto, per il medesimo insegnamento;
-
l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilitā
di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le
graduatorie di insegnamento.
Supplenze conferite sulla base delle
graduatorie di circolo e di istituto:
-
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o
conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta,
esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al
momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla
relativa graduatoria di terza fascia;
-
la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta
la perdita della possibilitā di conseguire supplenze per il
medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si č inclusi
nelle relative graduatorie;
-
l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilitā
di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie
di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
Supplenze brevi sino a 10 giorni nella
scuola dell'infanzia e primaria:
-
la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata
secondo le specifiche modalitā stabilite con apposito
provvedimento ministeriale comporta la cancellazione
dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata,
dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con
prioritā per tali tipologie di supplenze ai sensi dell'articolo
7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che
abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale
tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello,
risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver
giā fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per
gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al
completamento d'orario, la rinuncia non dā luogo ad alcuna
sanzione.
-
la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta
la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
-
l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui
al punto b/3.