Sostegno: priorità sempre
ai docenti specializzati

Si tratta di un principio stabilito con chiarezza sin dalla Legge Quadro 104/92 («L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente quando manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati») che non può essere contraddetto da Note Ministeriali, come sembra invece essere accaduto in questi giorni.

di Salvatore Nocera*, Superando 23.9.2013

«L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente quando manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati [grassetto nostro nella citazione, N.d.R.]»: così recita l’articolo 14, comma 6 della Legge Quadro 104/92 e a questo principio tassativo – sottolineato dal termine normativo «unicamente» – si è correttamente uniformata la recente Nota del Ministero dell’Istruzione Protocollo n. 9416 del 18 settembre scorso.
A questo documento, però, è seguita due giorni dopo una successiva Nota di Chiarimenti (Protocollo n. 9594) che per lo meno in due passaggi, lascia senz’altro perplessi.

Entrambe le Note, infatti, riguardano il problema della nomina su posti di sostegno di docenti che – avendo conseguito il titolo di specializzazione dopo lo scadere dei termini per l’inserimento nelle graduatorie provinciali o di istituto – presentino alle singole scuole una dichiarazione di «messa a disposizione», ai fini della stipula di un contratto a termine su posto di sostegno.
Ebbene, la prima Nota, quella del 18 settembre, stabilisce che, ferme restando le nomine di docenti non specializzati effettuate prima della “messa a disposizione” di docenti specializzati, questi ultimi hanno la precedenza sui non specializzati per le nomine successive.
La seconda Nota, invece, precisa che occorre che il Dirigente Scolastico, prima della nomina, scorra le graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia e:
- se il docente specializzato messosi a disposizione non ha presentato domande in altre scuole, può ottenere la nomina, altrimenti ne è escluso;
- in caso poi di più dichiarazioni di “messa a disposizione”, il Dirigente Scolastico dovrà scorrere le graduatorie di seconda fascia, dando precedenza agli abilitati – rispetto a quelli di terza fascia – e invitando gli interessati ad integrare le dichiarazioni con una serie di dati di difficile immediata valutazione, al fine di formare due elenchi di abilitati e non abilitati. Comunque, in attesa di formulare questi nuovi elenchi tra persone che si siano “messe a disposizione”, si applicano le «normali norme sulle supplenze» che, però, non prevedono quell’opzione (le “messe a disposizione”, appunto) e danno la precedenza alla nomina di docenti di seconda e terza fascia non specializzati.


Le due condizioni segnalate, che riducono enormemente la portata della prima Nota Ministeriale, non sembrano corrette. Infatti:

a) Il docente che si “mette a disposizione” non conosceva precedentemente tale impedimento posto solo adesso dal Ministero. Onde quindi evitare ricorsi e contenzioso legale, sarebbe opportuno che il Dirigente Scolastico, prima della nomina, gli facesse rilasciare una dichiarazione che, qualora avesse presentato una dichiarazione di “messa a disposizione” in altre scuole, rinunciasse a tali scuole, indicandone la denominazione e sede;

b) Quanto poi all’obbligo di applicazione delle «normali norme sulle supplenze», in attesa della formulazione dei due elenchi, che risulterebbe farraginosa e ritarderebbe di molto le nomine, annullabili, tra l’altro, tramite ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), per dispute sui punteggi ecc., sembrerebbe ben più semplice formulare i due elenchi solo sulla base se esista o meno l’abilitazione e nell’àmbito di ciascuno di questi due elenchi, la priorità verrebbe, almeno per quest’anno, stabilita dalla data di protocollo in segreteria della domanda.

vviamente le domande dovrebbero essere integrate esclusivamente dal titolo di specializzazione o da un certificato rilasciato dall’Università ove esso è stato conseguito; ciò per evitare ulteriori contenziosi in caso di autocertificazioni mendaci. Tutto ciò non richiederebbe molto tempo e offrirebbe ai Dirigenti Scolastici sufficienti garanzie di legittimità.
E in ogni caso, sarebbe comunque da rimuovere il riferimento alle «normali norme sulle supplenze», poiché esse porterebbero, intanto, alla nomina di docenti non specializzati, mentre sono presenti agli atti domande di docenti specializzati. E questo sarebbe fonte di ulteriore contenzioso, stante il chiaro dettato dell’articolo 14, comma 6 della Legge Quadro 104/92, inizialmente citato.

 

 

* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).