Sostegno: priorità sempre Si tratta di un principio stabilito con chiarezza sin dalla Legge Quadro 104/92 («L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente quando manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati») che non può essere contraddetto da Note Ministeriali, come sembra invece essere accaduto in questi giorni. di Salvatore Nocera*, Superando 23.9.2013
«L’utilizzazione in
posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentita unicamente quando manchino docenti di
ruolo o non di ruolo specializzati [grassetto nostro nella
citazione, N.d.R.]»: così recita l’articolo 14, comma 6 della Legge
Quadro 104/92 e a questo principio tassativo – sottolineato dal
termine normativo «unicamente» – si è correttamente uniformata la
recente Nota del Ministero dell’Istruzione Protocollo n. 9416 del 18
settembre scorso.
Entrambe le Note,
infatti, riguardano il problema della nomina su posti di sostegno di
docenti che – avendo conseguito il titolo di specializzazione dopo
lo scadere dei termini per l’inserimento nelle graduatorie
provinciali o di istituto – presentino alle singole scuole una
dichiarazione di «messa a disposizione», ai fini della stipula di un
contratto a termine su posto di sostegno.
a) Il docente che si “mette a disposizione” non conosceva precedentemente tale impedimento posto solo adesso dal Ministero. Onde quindi evitare ricorsi e contenzioso legale, sarebbe opportuno che il Dirigente Scolastico, prima della nomina, gli facesse rilasciare una dichiarazione che, qualora avesse presentato una dichiarazione di “messa a disposizione” in altre scuole, rinunciasse a tali scuole, indicandone la denominazione e sede; b) Quanto poi all’obbligo di applicazione delle «normali norme sulle supplenze», in attesa della formulazione dei due elenchi, che risulterebbe farraginosa e ritarderebbe di molto le nomine, annullabili, tra l’altro, tramite ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), per dispute sui punteggi ecc., sembrerebbe ben più semplice formulare i due elenchi solo sulla base se esista o meno l’abilitazione e nell’àmbito di ciascuno di questi due elenchi, la priorità verrebbe, almeno per quest’anno, stabilita dalla data di protocollo in segreteria della domanda.
vviamente le domande
dovrebbero essere integrate esclusivamente dal titolo di
specializzazione o da un certificato rilasciato dall’Università ove
esso è stato conseguito; ciò per evitare ulteriori contenziosi in
caso di autocertificazioni mendaci. Tutto ciò non richiederebbe
molto tempo e offrirebbe ai Dirigenti Scolastici sufficienti
garanzie di legittimità.
* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). |