Reggenze, concorsi ed esoneri Dirigenti scolastici: in Lombardia una boccata d'ossigeno di Pippo Frisone, ScuolaOggi 30.9.2013 Boccata d’ossigeno sulle reggenze. Dopo tanto clamore sulle reggenze, oltre 412 in Lombardia, è arrivata finalmente la tanto auspicata boccata d’ossigeno. In attesa del rifacimento dei concorsi a dirigente scolastico, col decreto-legge n.104 del 12.9.13 si è cercato di porre rimedio, venendo incontro a tutte quelle istituzioni scolastiche prive di un dirigente titolare. Nel frattempo, sono state reimbustate le prove scritte del concorso a dirigente, bocciato dal Consiglio di Stato e insediate le nuove Commissioni e sottocommissioni che valuteranno i candidati. Se tutto va bene, il concorso dovrebbe concludersi prima dell’estate, al termine delle lezioni. Il criterio adottato dall’USR della Lombardia è stato quello di assegnare un esonero intero alle istituzioni scolastiche fino a 39 classi e un semi-esonero a quelle da 40 a 54 classi. A Milano, la provincia col più alto numero di sedi vacanti con reggenza, sono stati assegnati 64 semi-esoneri e 52 esoneri per effetto del decreto. Tuttavia erano già presenti nelle scuole sia situazioni di esonero sia di semi-esonero, basati esclusivamente sul numero delle classi ( 55 e 40 ) ex art.459 commi 2 e 3 dlgs.297/94, come modificato dal DL n.98/11 che abrogò la riduzione di 1/5 in presenza di più plessi o succursali. Quindi, in alcuni casi si è trattato di integrazione con semi-esoneri, laddove preesistevano i semi-esoneri, in altri casi , laddove non c’era nulla, di nuovi esoneri. Il punto più controverso dell’intera manovra , tuttavia, sta sulla differente natura giuridica tra vecchi e nuovi esoneri e semiesoneri. I primi, quelli preesistenti, consentono sostituzioni con scadenza fino al 30 giugno. Quelli del decreto legge n.104, art.14 comma5, invece, garantiscono una supplenza temporanea, limitatamente al mantenimento degli esoneri e semiesoneri che cessano al termine delle lezioni e/o comunque con le nomine dei vincitori di concorso a dirigente scolastico. A ben vedere si tratta di una vera e propria disparità di trattamento sulla stessa tipologia di posto (esonero/semiesonero): i primi hanno la supplenza fino al 30 giugno e lo status giuridico di supplenti annuali mentre quelli del decreto n.104, a parità di durata, sono supplenti temporanei con minori tutele e minori diritti contrattuali. Un’ingiustizia, ingiustificabile, dettata solo dalla maniacale propensione a risparmiare anche contro ogni buon senso, come in questo caso , qualche settimana presunta in meno. Il problema vero del moltiplicarsi delle reggenze era e rimane quello del reclutamento dei dirigenti scolastici. Se il decreto n. 104 andrà in porto senza modifiche, dei concorsi regionali non resterà che un pallido ricordo. D’ora in avanti i concorsi saranno tutti centralizzati e sostituiti da un corso concorso a cadenza annuale, gestito dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. Un solo rischio, al di là della “trasparenza delle buste” sempre in agguato. Che perda ogni specificità scolastica e che faccia tutt’uno con la dirigenza statale. |