Tablet per tutti... a che prezzo?

di Marco Barone, Pavone Risorse 5.9.2013

Dopo aver ricordato la non obbligatorietà del registro elettronico, sino alla realizzazione del piano di dematerializzazione da parte del MIUR e contestuale parere ed autorizzazione del Garante per la privacy, ora la mia attenzione cade sul tablet. I tablet sono pressoché funzionali al registro on line, ma teoricamente possono essere utilizzati anche per attività didattiche altamente tecnologiche.

Dovranno essere i collegi docenti a deliberare sull'utilizzo di tale tecnologia, nel rispetto dell'autonomia della scuola e delle competenze in tema di organizzazione didattica  del collegio docenti.

Ma una volta che una scuola decide di dotarsi del tablet cosa accade?

Al docente verrà fatto sottoscrivere un contratto di comodato d'uso teoricamente gratuito.

Dico teoricamente poiché non è escluso che al docente comodatario venga richiesto di corrispondere alla consegna del tablet una somma di danaro a titolo di contributo alla realizzazione del progetto ivi considerato così come può essere chiesto altresì di depositare una seconda somma a titolo di cauzione.

Il docente avrà una doppia responsabilità.

La prima è strettamente connessa al contratto di comodato la seconda attiene invece al profilo disciplinare, poiché il lavoratore e’ tenuto ad utilizzare il bene senza arrecare danni a questo ultimo, in caso contrario, il danno causato dal lavoratore costituisce inadempimento nel senso di mancanza o inesattezza della prestazione in oggetto e potrà essere ritenuto responsabile del danno provocato al bene affidatogli dal datore di lavoro ai fini della prestazione oggetto del rapporto di lavoro.

Di norma in caso di smarrimento del bene, il comodatario rifonderà il valore del bene alla scuola, in caso di furto, il comodatario rifonderà il valore del bene alla scuola nel solo caso di dimostrata incuria nella custodia dello stesso, e in questo caso il bene non verrà sostituito; in ogni caso, il comodatario dovrà consegnare alla scuola la relativa denuncia di smarrimento o furto all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di guasto per difetto di conformità opera la garanzia del produttore per la durata media complessiva di un anno dall’acquisto del tablet. Il comodatario si impegna a servirsi del tablet con la dovuta diligenza garantendone la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del manuale utente fornito dal produttore. Alla scadenza della garanzia, il comodatario si impegna a comunicare al comodante immediatamente eventuali guasti o rotture non imputabili a fatto dell’alunno in modo che il comodante stesso possa provvedere a un eventuale riparazione o sostituzione a sua completa discrezione.

Se è stata richiesta una cauzione questa verrà restituita al termine contratto a condizione che il tablet in oggetto venga riconsegnato integro e funzionante come allo stato originario, salvo il normale deterioramento d’uso. Il lavoratore dunque si accolla delle spese rilevanti ma anche delle responsabilità notevoli.

A parer mio è illegittimo chiedere contributi al lavoratore per la realizzazione di qualsiasi progetto, insomma si paga per lavorare, a tal proposito l'amministrazione pubblica potrebbe essere citata in giudizio per arricchimento ingiusto comportando tale situazione una diminuzione patrimoniale indebita del lavoratore , ma nello stesso tempo il lavoratore, che ha sì l'obbligo di custodire in via diligente il bene considerato finalizzato all'esercizio della propria prestazione di lavoro, non sarebbe tenuto neanche a risarcire la scuola in caso di danni arrecati a tale strumento, questo perché la scuola dovrebbe a sue spese provvedere ad una mera copertura assicurativa, poiché è uno strumento di lavoro che viene fornito dalla scuola per attività finalizzate al lavoro scolastico. Ora, si dirà giustamente, ma se i lavoratori della scuola, nella maggior parte dei casi non hanno una copertura assicurativa Inail in caso di infortuni sul lavoro, come pretendere l'assicurazione sul tablet? Certo che scaricare i costi delle innovazioni o presunte tali sulle spalle dei lavoratori è semplice.

Questi sono alcuni aspetti dello stop al contratto collettivo nazionale. Dal 2009 ad oggi sono mutate tante situazioni all'interno del rapporto di lavoro, tra fantasia normativa, discrezionalità dirigenziale, e paradossi di sistema, sussiste una mera anarchia altro che autonomia, e dunque ogni scuola applicherà le sue regole che non sempre sono a tutela dei lavoratori.