Fallito l’attacco ai diplomifici, per il momento/21 Tuttoscuola, 17.9.2013 Il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 “per ripartire” non contiene più, dunque, l’articolo 14 sulle istituzioni scolastiche paritarie con cui era entrato in Consiglio dei Ministri. Prevedeva, tra l’altro, un deterrente normativo contro i diplomifici, costituito da due commi, il primo dei quali vietava la costituzione di classi collaterali negli anni terminali dei corsi, mentre il secondo limitava drasticamente la migrazione di privatisti verso compiacenti istituti privati ubicati in territori lontani (quasi sempre - va detto - nelle aree meridionali). Questo comma in questione prevedeva, infatti, che “I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nel territorio della provincia di residenza. In caso di assenza nella provincia dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nel territorio della regione di residenza. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai periodi precedenti devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità non può accogliere un numero di candidati ulteriori superiore al cinquanta per cento del numero degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima”. La norma aveva anche tutti i motivi di urgenza, visto che le domande per gli esami di idoneità vanno presentate molti mesi prima. Se non vi sarà un emendamento in sede di conversione in legge del decreto, anche quest’anno assisteremo alla migrazione di studenti privatisti verso compiacenti istituti privati, e i diplomifici segneranno un altro punto a loro favore. |