Caro ministro, come certificare le competenze?

Cambiare il diploma di maturità. Lettera aperta al Ministro Carrozza!

di Maurizio Tiriticco, ScuolaOggi  28.9.2013

Gentile Ministro!

Con questa lettera voglio richiamare la Sua attenzione sulla necessità di modificare quegli esami che molti ancora si ostinano a chiamare di maturità, ma che di maturità non sono, o non dovrebbero più essere.

Un po’ di storia. Con la riforma, di cui alla legge 425/97, all’articolo 6, Certificazioni, scrivemmo: ”Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea” (i corsivi sono miei).

In effetti, però, nell’estate del ’99, alla prima tornata del nuovo esame, quanto dettato dall’articolo 6 non ebbe alcun seguito. Non era semplice passare da un esame centrato da sempre sulle conoscenze a un esame totalmente nuovo, in cui si dovessero accertare e certificare competenze. In effetti, avrebbe dovuto essere cura del Ministero individuare, definire e descrivere quali fossero le competenze da certificare. Va aggiunto, inoltre, che attività di insegnamento-apprendimento fondate su competenze richiedono un riordino a partire fin dal primo anno di corso!

Forse eravamo tutti novellini rispetto al discorso sulle competenze né disponevamo di una definizione certa e condivisa del concetto stesso di competenza! Fatto sta che di certificazione di competenze non si parlò affatto nel regolamento che seguì. Ci si limitò a un’espressione assai generica: “La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame” (dpr 323/98, art. 13).

Parole, parole, parole… In effetti, il dm 450/98, “concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame”, non accennava minimamente a competenze. Né avrebbe potuto farlo! Quali le competenze da certificare? Ovviamente, nessuna! Se nessuno sapeva quali fossero! Avrebbero forse dovuto “inventarle” le commissioni? Certamente no! Poi, all’articolo 3 del citato dm leggiamo: “I modelli delle certificazioni integrative del diploma hanno carattere sperimentale e si intendono adottati limitatamente agli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000”. Il che sottintendeva che il Ministero si concedeva due anni di tempo per affrontare l’intera problematica delle competenze, della loro definizione, del loro accertamento e della conseguente certificazione. E da quell’anno, però, nihil sub sole novi! Il tutto è passato in cavalleria! Il dm 450/98, quello “concernente le certificazioni” è stato “riscritto (vedi il vigente dm 26/09), ma della ormai fantomatica certificazione neanche l’ombra!

Gentile Ministro! Le chiedo se non sia l’ora di prendere in mano tutta questa annosa e triste vicenda di una certificazione mancata, se non tradita! E’ passato un decennio! Ormai di competenze abbiamo una definizione certa che ci viene dalla Raccomandazione europea del 23 aprile 2008, con cui si istituisce il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)! Ormai le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali indicano chiaramente quali sono le conoscenze, le abilità e le competenze (di capacità non si parla più!) che gli studenti debbono raggiungere al termine del primo e del secondo biennio e dell’ultimo anno di studi. Anche le Indicazioni nazionali per i licei si muovono nella medesima direzione, anche se il concetto e la pratica delle competenze sono assai sfumati.

Inoltre, nella citata Raccomandazione “si raccomanda agli Stati membri di rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche (e di qualsiasi titolo di studio, n.d.a) al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010”. Ma il nostro Paese solo il 20 dicembre del 2012 ha recepito la Raccomandazione. Si tratta dell’“Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, n. 252”.

Dall’Accordo si evincono le seguenti corrispondenze tra i livelli europei e i nostri titoli di studio:

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livello1 – diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;

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livello 2 – certificato delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

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livello 3 – qualifica di operatore professionale;

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livello 4 – diplomi conclusivi del secondo ciclo di istruzione; diploma professionale di tecnico; certificato di specializzazione tecnica superiore;

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livello 5 – diploma di Istruzione Tecnica Superiore;

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livello 6 – laurea; diploma accademico di primo livello;

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livello 7 – laurea magistrale; diploma accademico di secondo livello; master universitario di primo livello; diploma accademico di specializzazione (I); diploma di perfezionamento o master (I);

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livello 8 – dottorato di ricerca; diploma accademico di formazione alla ricerca; diploma di specializzazione; master universitario di secondo livello; diploma accademico di specializzazione (II); diploma di perfezionamento o master (II).

Nell’Accordo leggiamo anche che occorre “adottare le misure necessarie affinché, a far data dall’1 gennaio 2014, tutte le certificazioni delle qualificazioni rilasciate in Italia… riportino un chiaro riferimento al corrispondente livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente”.

Per quanto concerne il nostro secondo ciclo di istruzione, ormai non ci sono più alibi! Non possiamo più continuare a far finta di niente! A condurre un esame di Stato che non è più di maturità, ma che non certifica neanche competenze! E’ un ibrido, mortifica i candidati, le commissioni e gli stessi insegnanti di un intero quinquennio! E rilascia titoli non leggibili in chiave europea, spendibili solo – quando avviene – nel nostro Paese!

Gli esiti di apprendimento, di cui al quarto livello europeo, sono i seguenti:

- conoscenze: conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro e di studio;

- abilità: una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per creare soluzioni a problemi specifici in un ambito di lavoro e di studio;

- competenze: autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma soggetti al cambiamento; supervisionare il lavoro di routine di altre persone, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle attività di lavoro e di studio.

Mi piace ricordarLe che, con l’anno scolastico 2014/15 giunge a compimento quel riordino dei cicli avviato con l’anno scolastico 2010/11. In considerazione del fatto che ormai tutti gli istituti secondari di secondo grado hanno progettato e realizzato le loro attività secondo le Indicazioni nazionali e le Linee guida del 2010, non dovrebbe costituire una particolare difficoltà “metter mano” alla legge 425/97 e riscriverla in modo che quell’auspicio dell’articolo 6, “dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite” divenga finalmente realtà. Le leggi sono di pertinenza del Parlamento, lo so, ma… un Suo autorevole impegno nei confronti delle forze politiche sarebbe di grande importanza!

Ovviamente sarà necessaria una correzione concettuale e didattico/formativa del testo di base citato. Occorre, infatti, considerare che oggi in tutti i documenti europei e in quelli relativi al riordino abbiamo introdotto il cosiddetto modello dolmen: riteniamo, cioè, che per acquisire una competenza occorra acquisire in via preliminare quelle conoscenze teoriche e quelle abilità pratiche che la sostengono e la giustificano. Come nei dolmen preistorici, due piedritti verticali sorreggono una piattabanda orizzontale.

Gentile Ministro! I tempi per porre mano a una riscrittura dell’esame di Stato che tenga conto di queste recenti acquisizioni teoriche e pratiche – che del resto in tutti i sistemi formativi dell’UE sono largamente condivise – ci sono! Ma occorre porvi mano subito! Non vorrei che si ricorresse a provvedimenti prescrittivi – ed è una pratica per nulla sconosciuta alla nostra amministrazione – a ridosso della tornata di esami del 2015!

E, come ben sa, la gatta frettolosa fece i gattini ciechi! E non sarebbe la prima volta…

Ma Lei è un Ministro che sa guardare lontano!

Distinti saluti e… grazie di non avermi cestinato!



Roma, 17 settembre 2013