Chiarimenti sulla penalizzazione
delle pensioni anticipate

di Giovanni Sicali  La Tecnica della Scuola 28.9.2013

E’ come se avessimo lanciato la pietra nello stagno. Il nostro precedente post del 26 u.s. “Tempi duri per la 104 e i donatori di sangue”  ha agitato un dibattito ed ha fatto emergere perplessità ed interrogativi

Intanto, il problema riguarda in modo chiaro ed evidente il personale della P.A. dato che in questo caso il calcolo del tempo di servizio viene fatto in giorni di lavoro effettivo e non in settimane ritenute valide.

 In secondo luogo la penalizzazione eventuale si applica a chi va in "pensione anticipata" (ex pensione di anzianità) avvalendosi degli anni di contribuzione richiesti dal tabellario in riferimento all’anno di pensionamento.

In caso di uscita anticipata dal mondo del lavoro, l'art. 24 comma 10 della 204/2011 ha disposto che, sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva (di 41 anni e 5 mesi) maturata fino al 31 dicembre 2011, sia applicata una riduzione percentuale pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento. La riduzione è evitata (ma fino al 31/12/2017) solo in 4 casi: maternità obbligatoria, leva obbligatoria, infortunio sul lavoro e/o malattia e cassa integrazione ordinaria. Per tutti gli altri periodi non lavorati verrebbe applicato un conteggio dei giorni. Applicando il D.lvo “Mille proroghe” n.216 del 29/12/2011, art. 6 comma 2 quater, per i dipendenti del pubblico impiego, le situazioni di assenza dal lavoro come: i permessi retribuiti per motivi familiari (legge 104), maternità facoltativa, di lutto, per il diritto allo studio, per la donazione del sangue, per lo sciopero… finiscono per comportare una decurtazione nel calcolo totale della prestazione effettiva di lavoro richiesto per l’uscita anticipata. Ricordiamo che l’anzianità contributiva fissata per il 2014 è in almeno 42 anni e 6 mesi se uomo o 41 anni e 6 mesi se donna con l’età (per entrambi i sessi) di 63 anni e 3 mesi.

I donatori di sangue, che sono in procinto di concludere il proprio lavoro, dovranno fare attenzione al calcolo esatto dei gg. mm. aa. C’è da sperare che il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, e quello della Salute Beatrice Lorenzin, intervengano al più presto, per correggere le anomalie della Fornero. Il Pd dal canto suo ha presentato un'interrogazione parlamentare denunciando che il dipendente, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato. In questo modo c’è il rischio che venga meno il riconoscimento della funzione civica e solidaristica che si esprime nella donazione.

In conclusione, o si troverà una soluzione al problema, oppure i donatori di sangue sono destinati, loro malgrado, a ripercorrere l'odissea dei Quota 96. E dal 1° Gennaio 2018, sconti non ce ne saranno più, in alcun modo e per nessuno!

Più che di uno stagno stiamo parlando di un mare magnum.