Le visite ispettive del DS in classe di Lucio Ficara, da Regolarità e Trasparenza nella Scuola 9.10.2013 Vi è mai capitato di subire, durante l’ora di lezione e davanti alla vostra scolaresca, la visita del dirigente scolastico, che, con fare ispettivo, indaga sul vostro operato professionale? È un’esperienza, che se dovesse capitare, metterebbe alla prova il vostro self control, e che comunque, toccherebbe naturalmente oltre la sfera emotiva anche quella della vostra dignità professionale. Ebbene, bisogna sapere che un comportamento del genere , compiuto dal dirigente scolastico , dal suo vicario o da qualsiasi altro collega è del tutto illegittimo. A tal proposito, bisogna specificare che è il metodo dell’irruzione in classe, durante l’attività lavorativa, ad essere illegittima e non certamente l’intervento del DS nel merito di una data questione, che invece è sempre auspicabile per la ricerca della verità.
Un dirigente scolastico, nel momento in cui ravvisa dei comportamenti
anomali di un docente o nel caso in cui riceve segnalazioni del
disagio di alunni o alunne, ha il dovere di intervenire verificando,
la fondatezza di tali sospetti. Invece è del tutto fuori luogo,
l’intervento effettuato dal dirigente scolastico in classe, durante
l’attività didattica, per verificare, magari di fronte agli stessi
alunni, la reale esistenza di taluni comportamenti da parte dello
stesso docente. Perché questo tipo di comportamento è censurabile e
quindi illegittimo? Perché si tratta di un comportamento, messo in
atto dal datore di lavoro, che va contro le
norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori. Infatti
un dirigente scolastico che decida di entrare, durante l'ora di
lezione o che convochi il docente, durante il suo orario di
servizio, in presidenza, per redarguirlo o consigliarlo di cambiare
atteggiamento, commette un atto illegittimo. Infatti l’art.6 della
legge 300/70 è molto chiara al riguardo, affermando che le visite
personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi
in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio
aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o
delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali
potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite
all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità
e la riservatezza del lavoratore. Questa norma di legge tutela il
docente dalle visite inaspettate del dirigente scolastico, che
arriva in classe per mettere in difficoltà il docente di fronte agli
allievi. Cosa fare in questi casi? Non bisogna perdere la calma ed
invitare garbatamente il dirigente ad un confronto, in presidenza
al termine delle lezioni. Il rispetto dell’art.6 della legge 300/70
è assolutamente importante, perché se non operato, potrebbe
sfociare, se la visita di controllo dovesse offendere l’onorabilità
e la dignità professionale del docente, in un reato di natura
penale, con tutte le conseguenze del caso.
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