ART. 1
Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti
parole: ristorazione o.
1. 4. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 3, sostituire gli ultimi due periodi con il
seguente: Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione
provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a
definire la natura e l’entità dei benefici per gli studenti,
da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a
individuarne i beneficiari.
1. 2. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 3. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 12. Giancarlo Giordano, Costantino,
Fratoianni.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: entro 60 giorni
dalla entrata in vigore con le seguenti: entro 20 giorni
dalla emanazione della legge di conversione.
1. 11. Marzana, Luigi Gallo, Vacca,
Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di
Benedetto.
(Approvato)
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: tenuto conto della frequenza regolare.
1. 15. Il Relatore.
ART. 2.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, a decorrere dal 2014
secondo modalità da definire con successivo decreto
ministeriale, invierà entro il mese di marzo a tutti gli
studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado,
per via telematica, anche mediante il portale telematico di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), un
opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma
1, con l’indicazione dei criteri e delle modalità per
accedervi, nonché gli indirizzi web di tutti gli organismi
regionali per il diritto allo studio.
2. 16. (Nuova formulazione). Chimienti,
Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone
Valente, D’Uva, Di Benedetto.
(Approvato)
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. All’articolo 9, comma 9, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole «non sono tenuti
al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi,
sino alla pubblicazione delle graduatorie per il
conseguimento della borsa di studio» sono sostituite dalle
parole «sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non
sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla
pubblicazione della graduatoria per il conseguimento delle
borse di studio.»
2. 6. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,
Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,
D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi,
Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l’anno accademico 2013-2014, il limite
di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1997, n. 306, come modificato dall’articolo 42, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato
a euro 80.000.
2. 4. (Nuova formulazione). Ghizzoni,
Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina,
Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli,
Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68 dopo le parole «delle regioni» inserire «oltre al
gettito di cui alla lettera b,»
2. 32. Vacca, Luigi Gallo, Marzana,
Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di
Benedetto.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è sostituto dal seguente:
«5. Ai componenti dell’Osservatorio spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e
gettoni di presenza».
*2. 2. (Nuova formulazione). Ghizzoni,
Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina,
Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli,
Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è sostituto dal seguente:
«5. Ai componenti dell’Osservatorio spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e
gettoni di presenza».
*2. 17. (Nuova formulazione). Chimienti,
Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone
Valente, D’Uva, Di Benedetto.
(Approvato)
ART. 3.
Alla rubrica sostituire le parole: Borse di studio
con la seguente: Premi e al comma 1, primo
periodo, sostituire le parole: borse di studio con
la seguente: premi, al secondo periodo, sostituire
le parole: delle singole borse di studio, con le
seguenti: dei singoli premi.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:
le borse di studio sono attribuite con le seguenti:
i premi sono attribuiti; e sostituire le parole:
delle borse con le seguenti: dei premi.
3. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 1, sostituire le parole: Il bando
stabilisce con le seguenti: I bandi stabiliscono i
settori di intervento, con particolare riguardo a Piani
Nazionali di Ricerca e iniziative nazionali di promozione
del settore Afam,».
3. 11. Costantino, Fratoianni, Giancarlo
Giordano, Pellegrino.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: primo
comma con le seguenti: comma 1.
3. 13. Il Relatore.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:
30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
3. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia,
Chimienti, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire le parole: scolastiche
statali e paritarie con le seguenti: del sistema
educativo di istruzione e di formazione.
4. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.
Il personale delle istituzioni scolastiche incaricate dal
dirigente scolastico, a norma dell’articolo 4, comma 1 ,
lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 dicembre 1995, quali preposti alla
applicazione del divieto non possono rifiutare l’incarico se
non per documentata incompatibilità.
4. 23. Santerini.
Al comma 2, dopo le parole: nei locali chiusi
aggiungere le seguenti: e nelle aree all’aperto di
pertinenza.
4. 7. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati
all’entrata del bilancio dell’istituzione scolastica
sanzionatrice, per essere successivamente utilizzati per la
realizzazione di attività formative finalizzate
all’educazione alla salute.
4. 19. (Nuova formulazione)
Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè,
Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi,
Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa.
Al comma 5, dopo le parole: il consumo consapevole
dei prodotti ortofrutticoli inserire le seguenti:
locali, stagionali e biologici.
4. 11. Luigi Gallo, Brescia, Battelli, Di
Benedetto, Simone Valente.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5,
in sede di gara d’appalto per l’affidamento e la gestione
dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di
alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole
medie inferiori e superiori e altre strutture pubbliche che
abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni
di età, i relativi soggetti appaltanti sono tenuti a
prevedere una adeguata quota di prodotti agricoli ed
agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e
biologica, nonché una riserva di punteggio per le offerte di
servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale
denominato «dieta mediterranea», consistente in
un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di
fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali,
frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi,
nonché pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e
yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e
zuccheri semplici.
4. 1. (Nuova formulazione)
Mongiello, Realacci.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:
programmi di educazione alimentare inserire le seguenti:
anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di
acquisto solidale.
4. 12. (Nuova formulazione). Luigi
Gallo, Battelli, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
(Approvato)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis Il Ministero della salute, di intesa con
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle
istituzioni scolastiche, al fine di favorire la
consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi del
comportamento alimentare, elabora programmi di educazione
alimentare, anche nell’ambito di iniziative già avviate.
4. 20. (Nuova formulazione). Iori,
Biondelli, Sbrollini, Amato, Carnevali, Capone, D’Incecco.
(Approvato)
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
5-bis. Sostituire l’articolo 11, comma 23 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013, e convertito con
legge 9 agosto 2013, n. 99, con i seguenti:
«23. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per
sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a
condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura «presenza di nicotina»;
b) avvertimento sul rischio di dipendenza da
nicotina.
23-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive
pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente
ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di
autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei
messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette
elettroniche contenenti nicotina.
23-ter. È vietata la pubblicità di liquidi o
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina
che:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti
ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla
trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche
che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della
sanità;
c) rappresenti minori intenti all’utilizzo di
sigarette elettroniche.
23-quater. È vietata la pubblicità diretta o
indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente
dai minori di 18 anni di età.
23-quinquies. È vietata la pubblicità
radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette
elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle
16 alle 19.
23-sexies. È inoltre vietata in qualsiasi forma la
pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata
ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati prevalentemente alla visione
dei minori.
23-septies. La violazione delle disposizioni di cui
ai commi 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater,
23-quinquies e 23-sexies è punita con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata
per ogni ulteriore trasgressione.
23-octies. La sanzione di cui al comma precedente
si applica altresì alle industrie produttrici ed ai
responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi
di stampa nonché ai proprietari delle sale
cinematografiche».
5-ter. All’articolo 11, comma 23 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28 giugno 2013, e convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99,
l’ultimo periodo è soppresso.
4. 25. (Nuova formulazione). Il
Relatore.
(Approvato)
ART. 5.
Premettere al comma 1 il seguente:
«0.1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca avvia entro 90 giorni dalla data di conversione in
legge del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione
dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale,
come previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, al fine della loro
innovazione permanente, del loro aggiornamento agli sviluppi
della ricerca scientifica e tecnologica e del loro confronto
con gli indirizzi culturali emergenti, nonché alle esigenze
espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti
tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle
professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di
istruzione professionale, tecnica e liceale devono
concludersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro 12 mesi dal loro avvio e i relativi
risultati intervengono nella ridefinizione degli indirizzi,
dei profili e dei quadri orari di cui ai predetti decreti
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88
e 89».
5. 8. (Nuova formulazione)
Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè,
Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi,
Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa, Marco Meloni.
Al comma 1, sostituire le parole: dai decreti
con le seguenti: dai regolamenti di cui ai decreti e le
parole: 3,3 milioni di euro con le seguenti: 3,3 milioni.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole:
nell’articolo 119 del aggiungere le seguenti:
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al e
sostituire le parole: Ministro per i beni e le attività
culturali con le seguenti: Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
5. 28. Il Relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: nelle fondazioni
culturali con le seguenti: nelle istituzioni
culturali e scientifiche.
5. 7. Pes, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio,
La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 2, sostituire le parole: le accademie di
belle arti, con le seguenti: le istituzioni di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999,
n. 508.
5. 14. (Nuova formulazione)
Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.
Al comma 2, dopo le parole: o di materiale
illustrativo, aggiungere le seguenti: audio-video e
multimediale.
5. 13. Fratoianni, Giancarlo Giordano,
Costantino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L’amministrazione scolastica può promuovere,
in collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime,
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini
del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare
con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine
sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al
presente comma avviene nell’ambito delle risorse disponibili
in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è
riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini
dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a
esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 554 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi
provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove
previsto da specifiche intese regionali, e in caso di
esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è
riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini
dell’attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di
istituto previste dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di
cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi
nell’anno scolastico 2012-2013.
5. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano,
Costantino, Pannarale, Duranti, Malpezzi, Ascani, Blazina,
Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni,
La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Palmieri e Lainati.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini dell’implementazione del sistema di
alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di
tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è
autorizzato ad adottare con decreto ai sensi dell’articolo
17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un
regolamento concernente la delineazione dei diritti e dei
doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di
formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003,
n. 53 e successive modificazioni, per come puntualmente
definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il
decreto altresì ridefinisce le modalità di applicazione agli
studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero
impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica
in laboratorio delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio per la
tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei
luoghi di lavoro e nei laboratori. Dalla data di entrata in
vigore del decreto sono abrogate le disposizioni legislative
con esso incompatibili, la cui individuazione analitica
dovrà essere in esso contenuta.
5. 2. (Nuova formulazione). Centemero,
Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)
ART. 6.
Nella rubrica sostituire la parola: Riduzione
con la seguente: Contenimento.
*6. 5. Centemero.
Nella rubrica sostituire la parole: Riduzione
con la seguente: Contenimento.
*6. 33. Il Relatore.
Nella rubrica, dopo le parole: libri scolastici
inserire le seguenti: e materiali didattici
integrativi.
6. 14. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.
Al comma 1:
alla lettera a), sostituire le parole:
all’articolo 151 del con le seguenti: all’articolo
151, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al;
alla lettera b):
all’alinea, sostituire la parola: al con le
seguenti: all’articolo 15 del;
ai numeri 1 e 2), sostituire le parole:
all’articolo 15, con la seguente: al.
6. 41. Il Relatore.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
all’articolo 151 aggiungere le seguenti: ed
all’articolo 188 e dopo le parole: possono essere;
inserire le seguenti: tali disposizioni si
intendono valide anche per le istituzioni scolastiche di cui
al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.
*6. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
Al comma 1 lettera a) dopo le parole:
all’articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all’articolo
188».
Conseguentemente dopo le parole: possono essere
aggiungere: tali disposizioni si intendono valide anche
per le istituzioni scolastiche di cui al titolo V e titolo
VI del suddetto decreto.
*6. 27. Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Carocci,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
possono essere aggiungere le seguenti: fermo
restando comunque quanto previsto dall’articolo 4, comma 5,
del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275.
*6. 6. Centemero.
Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le
parole: possono essere le seguenti: fermo
restando comunque quanto previsto dall’articolo 4, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 99
n. 275.
*6. 28. Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Carocci,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le
parole: possono essere le seguenti: fermo
restando comunque quanto previsto dall’articolo 4, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 99
n. 275.
*6. 34. Il Relatore.
Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il
seguente:
01. All’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «fatta salva
l’autonomia didattica» aggiungere le seguenti parole: «e la
libertà di scelta dei docenti».
**6. 7. Centemero.
Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1)
il seguente: 01. all’articolo 15, comma 1, dopo le
parole: «fatta salva l’autonomia didattica»
aggiungere le seguenti: «e la libertà di scelta dei
docenti».
**6. 29. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1)
il seguente: 01. all’articolo 15, comma 1, dopo le
parole: fatta salva l’autonomia didattica
aggiungere le seguenti: e la libertà di scelta dei
docenti.
**6. 35. Il Relatore.
Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo le parole:
nell’eventuale adozione, aggiungere le seguenti:
oppure nell’indicazione degli strumenti alternativi
prescritti, in coerenza con il POF, con l’ordinamento
scolastico e con il limite del tetto di spesa.
*6. 8. Centemero.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le
parole: nell’eventuale adozione aggiungere le
seguenti: oppure nell’indicazione degli strumenti
alternativi prescelti, in coerenza con il POF, con
l’ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.
*6. 36. Il Relatore.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.
**6. 11. Centemero.
Al comma 1, lettera b) sopprimere il punto 3).
**6. 31. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 1, la lettera b) sopprimere il numero
3).
**6. 37. Il Relatore.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3,
aggiungere il seguente:
3-bis. all’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il
seguente: «2-bis. Lo Stato promuove lo sviluppo
della cultura digitale, definisce politiche di incentivo
alla domanda di servizi digitali e favorisce
l’alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova
generazione di testi scolastici preferibilmente su
piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni
collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la
ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori
essenziali di progresso e opportunità di arricchimento
economico, culturale e civile come previsto dall’articolo 8
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. 19. (Nuova formulazione)
Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli,
Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del
decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successive
modificazioni sono valide indistintamente per tutte le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
6. 3. (Nuova formulazione)
Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con
la seguente: contenere.
*6. 10. Centemero.
Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con
la seguente: contenere.
*6. 38. Il Relatore.
Al comma 2, dopo le parole: in comodato d’uso,
inserire le seguenti: nel rispetto dei diritti
patrimoniali dell’autore e dell’editore connessi
all’utilizzo indicato.
*6. 9. Centemero.
(Approvato)
Al comma 2, dopo le parole: in comodato d’uso,
inserire le seguenti: , nel rispetto dei diritti
patrimoniali dell’autore e dell’editore connessi
all’utilizzo indicato.
*6. 39. Il Relatore.
(Approvato)
ART. 7.
Al comma 1, sostituire le parole: con particolare
riferimento alla scuola primaria con le seguenti:
per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
Al comma 1, sostituire le parole: con particolare
riferimento alla scuola primaria con le seguenti:
per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 13. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 1, sostituire le parole: con particolare
riferimento alla scuola primaria con le seguenti:
per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 30. Il Relatore.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
**7. 15. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
**7. 20. Giancarlo Giordano, Costantino,
Fratoianni.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di
Bolzano, aggiungere le seguenti: e tenuto conto di
quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
in materia,.
7. 16. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i
metodi didattici con le seguenti: le linee guida in
materia di metodi didattici.
7. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che
possono avvalersi inserire le seguenti: della
collaborazione degli Enti Locali e delle figure
professionali ad essi collegate, delle cooperative di
educatori professionali, nonché.
7. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.
Al comma 2, dopo le parole: possono avvalersi di
associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro,
aggiungere le seguenti:, incluse le Associazioni
iscritte al Forum delle Associazioni Studentesche
maggiormente rappresentative,.
7. 19. Fratoianni, Giancarlo Giordano,
Costantino, Palmieri, Vacca, Zampa, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio,
La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi.
Al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere
le seguenti: del presente articolo.
7. 32. Il Relatore.
Al comma 3, dopo le parole: e di euro 11,4 milioni
per l’anno 2014 aggiungere le seguenti: destinabili
sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al
comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del
personale docente coinvolto.
7. 28. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti,
Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di
Benedetto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di
dispersione scolastica si promuove la pratica sportiva nel
tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale,
coesione e sviluppo culturale ed economico, e si provvede
alla possibilità di inserire nel piano dell’offerta
formativa extracurriculare l’attività motoria. Tali attività
sono finalizzate all’acquisizione delle competenze motorie e
di stili di vita attivi, nel rispetto delle Indicazioni
Ministeriali per il Curricolo. Ai maggiori oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota
parte del progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal
Coni e dal MIUR.
7. 12. Coccia, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, D’Ottavio,
Fossati, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi,
Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa,
Vezzali, Lainati, Palmieri.
ART. 8.
Sostituire la rubrica con la seguente: (Percorsi di
orientamento per gli studenti delle scuole).
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole:
alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti:
all’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e
agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo
grado.
8. 15. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 1:
all’alinea, sostituire le parole: dalla Garanzia
giovani con le seguenti: dal programma europeo
Garanzia per i giovani di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Conseguentemente:
alla lettera b), dopo la parola: commercio
aggiungere le seguenti: , industria, artigianato e
agricoltura;
al comma 2, dopo le parole: 21, n. aggiungere
le seguenti: come modificato dal presente articolo,
e sostituire la parola: potranno con la seguente:
possono.
8. 18. Il Relatore.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:
a) le attività inerenti ai percorsi di orientamento,
che eccedano l’orario d’obbligo, possono essere remunerate
con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto
della disciplina in materia di contrattazione integrativa.
8. 17. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani,
Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 1, lettera b), in fine, inserire le
seguenti parole: ovvero con proprie risorse tecniche,
umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.
8. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:
negli ultimi due anni con le seguenti: negli
ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo
grado e nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di
primo grado.
8. 9. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,
Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di
Benedetto.
Al comma 1, lettera c), inserire la seguente:
c-bis) in presenza di alunni con disabilità
certificata sono previsti interventi specifici finalizzati
all’orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti
utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali
percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente
nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo
grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di
secondo grado.
8. 10. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,
Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di
Benedetto.
Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Mediante un apposito portale
telematico approntato dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca gli studenti degli ultimi
due anni della scuola secondaria superiore possono chiedere
di ricevere sul loro indirizzo di posta elettronica le
informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le
modalità di accesso agli interventi regionali di diritto
allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68. Dal periodo precedente non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 13. (Nuova formulazione)
Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè,
Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi,
Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa, Marco Meloni.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la
seguente:
d-bis) inserire all’articolo 2 comma 3 del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 «tra cui le Associazioni
iscritte al Forum delle Associazioni studentesche
maggiormente rappresentative» dopo «per la progettazione,
realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative
previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi
medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla
partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni,
imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle
professioni».
8. 12. Zampa.
Al comma 2, sostituire le parole: organizzazione e
programmazione con le seguenti: organizzazione,
programmazione e realizzazione.
8. 14. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
sulla base del numero di studenti interessati con le
seguenti: sulla base del numero totale degli studenti
iscritti all’ultimo anno di corso della scuola secondaria di
primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola
secondaria d i secondo grado.
8. 11. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo,
Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di
Benedetto.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).
1. I percorsi di orientamento di cui all’articolo 8 e i
piani di intervento di cui all’articolo 2, comma 14, del
decreto legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013,
da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche
misure per:
a) far conoscere il valore educativo e formativo
del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in
azienda agli studenti della scuola secondaria superiore, a
partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali,
organizzati dai poli tecnico professionali di cui
all’articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito
nella legge n. 35/2012;
b) sostenere la diffusione dell’apprendistato di
alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici
superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di
incentivazione finanziaria previste dalla programmazione
regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati
agli ITS nel bilancio del ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e di quelli destinati
sostegno all’apprendistato dal ministero del lavoro e delle
politiche sociali;.
*8. 01. (Nuova formulazione). Centemero,
Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).
1. I percorsi di orientamento di cui all’articolo 8 e i
piani di intervento di cui all’articolo 2, comma 14, del
decreto legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013,
da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche
misure per:
a) far conoscere il valore educativo e formativo
del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in
azienda agli studenti della scuola secondaria superiore, a
partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali,
organizzati dai poli tecnico professionali di cui
all’articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito
nella legge n. 35/2012;
b) sostenere la diffusione dell’apprendistato di
alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici
superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di
incentivazione finanziaria previste dalla programmazione
regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati
agli ITS nel bilancio del ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e di quelli destinati
sostegno all’apprendistato dal ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
*8. 05. (Nuova formulazione). Il
Relatore.
(Approvato)
ART. 9.
Al comma 1:
all’alinea, sostituire le parole: del decreto con
le seguenti: del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto.
Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole:
dall’entrata con le seguenti: dalla data di
entrata, dopo le parole: del regolamento aggiungere le
seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e sostituire le parole: del
decreto con le seguenti: del testo unico di cui al decreto.
9. 5. Il Relatore.
Sul testo del disegno di legge in esame sono pervenuti i
seguenti pareri: II Commissione, parere favorevole; V
Commissione parere favorevole con condizioni; IX
Commissione, parere favorevole con osservazioni; X
Commissione, parere favorevole con condizione e
osservazione; XII Commissione, parere favorevole con
osservazioni; XIII Commissione, parere favorevole con
condizioni e osservazione. Non sono ancora pervenuti i
pareri delle Commissioni I, VI e XI.
Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il
seguente periodo: il permesso può essere prolungato per
ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso
formativo compiuto, secondo la previsione dell’articolo 22,
comma 11-bis del presente Testo unico.
9. 4. (Nuova formulazione). Luigi
Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone
Valente, D’Uva, Di Benedetto, Ascani, Blazina, Bonafè,
Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, La
Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Centemero,
Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), dopo le parole:
corso di studio aggiungere le seguenti di
istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e dopo le
parole di profitto aggiungere: secondo le
previsioni del regolamento di attuazione.
9. 3. (Nuova formulazione) Luigi
Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone
Valente, D’Uva, Di Benedetto, Ascani, Blazina, Bonafè,
Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, La
Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.
ART. 10.
Sostituire la rubrica con la seguente:
Finanziamenti per l’edilizia scolastica e detrazioni
fiscali.
10. 22. Il Relatore.
Al comma 1, dopo le parole: di nuovi edifici
scolastici pubblici, aggiungere le seguenti: e la
realizzazione di palestre nelle scuole o interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
10. 8. (Nuova formulazione)
Vezzali.
Al comma 1, sostituire le parole: Ministero
dell’economia e finanze con le seguenti: Ministero
dell’economia e delle finanze, e dopo le parole:
Ministero dell’istruzione, ovunque ricorrono, inserire
le seguenti:, dell’università, sostituire le
parole: la Banca di Sviluppo con le seguenti:
con la Banca di Sviluppo, le parole: la Cassa
Depositi e Prestiti sono sostituite dalle seguenti:
con la Cassa depositi e prestiti Spa e la parola:
successivo è soppressa.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:
del decreto con le seguenti: del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto, dopo le parole:
n. 917, aggiungere le seguenti: in materia di
detrazione per oneri,, dopo le parole: successive
modificazioni aggiungere il seguente segno di interpunzione:
, e il segno di interpunzione che precede la parola: nonché
è soppresso.
10. 25. Il Relatore.
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le
parole: da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
10. 19. Braga, Mariani, Coscia, D’Ottavio,
Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,
La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti
parole: con le modalità definite nell’intesa tra il
Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
e le autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia
scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4-bis
e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221 e sottoscritta in Conferenza unificata del 1o
agosto 2013.
10. 15. D’Ottavio, Coscia, Ghizzoni,
Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro dell’istruzione e della ricerca predispongono
congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente al
Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a
interventi di edilizia scolastica, nonché sull’andamento
della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del
comma 1 del presente articolo, dell’articolo 18, commi da 8
a 8-quinquies del decreto legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dell’articolo 11, comma 4-sexies, del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché
nell’ambito degli ulteriori stanziamenti destinati alle
medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della
normativa vigente. Ai fini dell’elaborazione della predetta
relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
10. 21. (Nuova formulazione)
Mariani, Ghizzoni, Braga, D’Ottavio, Coscia, Ghizzoni,
Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Fratoianni, Giancarlo
Giordano, Costantino.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con
oneri di ammortamento aggiungere le seguenti: a
totale e dopo le parole: 1° settembre 1993, n.385
aggiungere il seguente periodo: Ai sensi
dell’articolo 1 , comma 75, della legge n. 311 del 2004, le
rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
10. 27. Il Relatore.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell’istruzione e della ricerca
nella definizione del decreto attuativo di cui al terzo
periodo del comma 1, di concerto con Ministro dell’Economia
e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, tiene conto dei Piani di edilizia scolastica
presentati dalle Regioni.
10. 20. Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti,
D’Ottavio.
(Approvato)
Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli
edifici scolastici).
1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti
all’articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli
universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, si
provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare
ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, all’aggiornamento della normativa tecnica
antincendio.
2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica
disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella
quale sono definite e articolate, con scadenze
differenziate, le prescrizioni per l’adeguamento da
realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli
interventi per l’adeguamento di cui al presente comma sono
realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di
edilizia scolastica di cui all’articolo 18, comma 8, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
10. 05. Il Relatore.
Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:
Art. 10-bis.
(Interventi di edilizia scolastica).
1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di
cui alle delibere Cipe n.32 del 13 maggio 2010, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre
2010, supplemento ordinario n. 216, e n.6 del 20 gennaio
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall’articolo
15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241,
possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30
giugno 2014.
10. 02. Centemero, Lainati, Longo,
Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 18, comma 8-ter, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole «di cui al comma 8»,
aggiungere le seguenti: «per gli interventi finanziati con
le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella
misura definita dal decreto di cui al presente periodo».».
10. 28. Il Relatore.
(Approvato)
ART. 11.
Al comma 1, dopo la parola: prioritariamente
aggiungere le seguenti: a quelle.
11. 8. Il Relatore.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la
seguente: c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il
seguente:
5-ter. I criteri per la definizione del contingente
organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi, nonché per la sua
distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e della finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai
commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12
novembre 2011, n. 183, in vigore sino all’anno scolastico
2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al
dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al
periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel
corso del quale è adottato l’accordo si applicano le regole
di cui ai commi 5 e 5-bis.
12. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
D’Ottavio, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento
slovena i criteri di cui al punto c) del comma 1,
nonché ogni azione di dimensionamento vengono adottati
previo parere vincolante della Commissione scolastica
regionale per l’istruzione in lingua slovena, di cui
all’articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001,
n. 38.
12. 13. Blazina.
Al comma 2, sostituire le parole: non possono
derivare con le seguenti: non devono derivare.
12. 15. Il Relatore.
Sopprimere il comma 3.
12. 12. Ghizzoni.
ART. 13.
All’articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: del sistema educativo di istruzione e
di formazione.
13. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere
le seguenti: del presente articolo.
13. 9. Il Relatore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Al fine di consentire il costante
miglioramento dell’integrazione scolastica degli alunni
disabili mediante l’assegnazione del personale docente di
sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via
telematica alla banca dati dell’Anagrafe nazionale degli
studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5
dell’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prive
di elementi identificative degli alunni.
Con successivo decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca avente natura regolamentare
sono definite, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali, i criteri e le modalità relativa
all’accessibilità e alla sicurezza dei dati di natura
sensibile di cui al presente comma, assicurando nell’ambito
dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti la separazione tra la
partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri
dati.
13. 4. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.
Al comma 3, sostituire le parole: non possono
derivare con le seguenti: non devono derivare.
13. 8. Il Relatore.
ART. 14.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis All’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
comma:
2-bis. La mancata o parziale attivazione dei
percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la
riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui
all’articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la
valutazione previsti dalle Linee Guida di cui al comma 2.
14. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 4. Il Relatore.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere l’esperienza
lavorativa diretta degli studenti durante la formazione
post-secondaria, le università, con esclusione di quelle
telematiche, e gli istituti tecnici superiori possono
stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di
imprese per realizzare progetti formativi congiunti che
prevedano che lo studente, nell’ambito del proprio
curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di
formazione presso le aziende sulla base di un contratto di
apprendistato senza oneri aggiuntivi per le università.
1-ter. Le convenzioni di cui al comma precedente
stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di
individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori,
le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante
il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di
sessanta, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2,
comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286 e successive modificazioni.
14. 3. (Nuova formulazione). Ghizzoni,
Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina,
Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli,
Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)
ART. 15.
Al comma 1, dopo le parole: n. 244 inserire
le seguenti:, come modificato dal presente articolo
e le parole: comma 3-bis sono sostituite dalle
seguenti: commi 3 e 3-bis.
Conseguentemente:
al comma 2, la parola: aggiunto è sostituita dalla
seguente: inserito, la parola: settantacinque
è sostituita dalla cifra: 75, la parola:
novanta è sostituita dalla cifra: 90 e la
parola: cento è sostituita dalla cifra: 100;
al comma 3, dopo le parole: n. 244, sono inserite
le seguenti: come modificato dal presente articolo,
e le parole: comma 3-bis sono sostituite dalle
seguenti: commi 3 e 3-bis;
al comma 7, le parole: decreto-legge sono
sostituite dalla seguente: decreto e le parole:
del presente articolo sono soppresse.
15. 90. Il Relatore.
(Approvato)
Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:
«A decorrere dall’anno scolastico 2013-2014 ai TFA, ai
Master e ai Corsi di perfezionamento sulla pedagogia
speciale, conseguiti a livello universitario, vengono
riconosciuti dei crediti formativi afferenti la didattica
speciale o al tirocinio sulla disabilità utili ai fini della
precedenza nel conferimento degli incarichi di sostegno
rispetto alle graduatorie di istituto incrociate del
personale docente non in possesso del titolo di
specializzazione e di quello in possesso del titolo di
specializzazione non inserito in nessuna graduatoria».
15. 91. Relatore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dall’anno scolastico 2014-15 il riparto di
cui al precedente comma viene assicurato equamente a livello
regionale, in modo da determinare una situazione di organico
di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei
territori».
15. 83. (Nuova formulazione)
Santerini, Capua, Molea, Vezzali.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, i seguenti commi:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3,
le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica
professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui
all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e all’ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78,
sono unificate. Allo stesso comma 5 del suddetto articolo
13, le parole «nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato» sono cancellate. Le suddette
aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le
graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto legislativo
16 aprile 1997, n. 297, e per i docenti inseriti negli
elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure
concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle
graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da
effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017,
ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, le aree di cui al comma 3-bis,
sono, pertanto, per le predette graduatorie, unificate. Gli
elenchi relativi alle graduatorie d’istituto di prima fascia
e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano
esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuarsi in
relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 di cui sopra, sono
unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo
triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del
titolo di specializzazione, sono collocati in un unico
elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e
rispettando la divisione in fasce delle predette
graduatorie.
15. 2. (Nuova formulazione)
Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Ghizzoni,
Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina,
Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli,
Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)
Al comma 5, sopprimere le parole: operanti presso
le aziende sanitarie locali.
15. 34. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa,Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)
Al comma 6, sostituire le parole: Al personale
docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o
gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con le
seguenti: il personale docente della scuola dichiarato,
successivamente al 1o gennaio 2014,
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, ove ne abbia i
requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio.
In alternativa, a detto personale.
15. 38. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nelle more dell’applicazione della mobilità
intercompartimentale, detto personale può essere utilizzato
per le iniziative di cui all’articolo 7 del presente decreto
o per ulteriori iniziative per la prevenzione della
dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto
alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
15. 39. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
o di permanere negli organici degli Uffici Tecnici previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 87 del 15 marzo
2010 e dal decreto del Presidente della Repubblica 88 del 15
marzo 2010, se già utilizzati in tali ambiti e in possesso
del relativo titolo di studio, subordinatamente
all’esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
15. 36. (Nuova formulazione)
Rocchi, Carocci, Malpezzi, Malisani.
(Approvato)
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
9-bis. L’ultimo periodo del comma 4-bis
dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è
soppresso.
15. 10. (Nuova formulazione)
Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Malpezzi,
Santerini.
(Approvato)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Sostituire il comma 21, articolo 9, del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 con il seguente:
21. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato
possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione
provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre
anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La
disposizione del presente comma non si applica al personale
di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15. 33. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Coscia,
Palmieri.
(Approvato)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i provvedimenti
relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del
Comitato di cui l’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono disposti con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
15. 42. D’Ottavio.
(Approvato)
All’articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-quater. Per gli anni 2011, 2012 e 2013,
l’articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non
trova applicazione nei confronti del personale ATA della
scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali
attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più
complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25
luglio 2008.».
15. 93. Il Relatore.
(Approvato)
ART. 16.
Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:
Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle
iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera e)
all’interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo
sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti,
attraverso l’apprendimento degli strumenti
tecnico-laboratoriali più avanzati.
16. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
Al comma 3, dopo le parole: Al fine di promuovere
la formazione culturale del personale docente della scuola,
aggiungere le seguenti: di ruolo e con contratto a
termine.
16. 18. Marzana, Vacca, D’Uva, Luigi Gallo,
Brescia.
All’articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con
particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il
rischio socio-educativo, e potenziare le capacità
organizzative del personale scolastico, è autorizzata per
l’anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse
previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e
internazionali, per attività di formazione e aggiornamento
obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare
l’attesa di successo formativo, anche attraverso la
diffusione di innovazione didattiche e metodologiche, e per
migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e
degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali
esiti presentano maggiori criticità;
b) all’aumento delle competenze per potenziare i
processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e
bisogni educativi speciali;
c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad
alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di
immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative
all’integrazione scolastica, alla didattica interculturale,
al bilinguismo e all’italiano come lingua 2;
d) all’aumento delle competenze relative
all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità
e delle pari opportunità di genere e al superamento degli
stereotipi di genere;
e) all’aumento delle capacità nella gestione e
programmazione dei sistemi scolastici;
f) all’aumento delle competenze relativamente ai
processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
g) all’aumento delle competenze per favorire i
percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso
periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese.
Conseguentemente al comma 2, dopo le parole «non
statali» aggiungere le seguenti «e di associazioni
professionali accreditate dal MIUR.
16. 29. Il Relatore.
(Approvato)
ART. 17.
Al comma 1, capoverso articolo 29, comma 1, dopo le
parole: diploma di laurea è inserita la seguente:
magistrale, le parole: la preselezione sono
sostituite dalle seguenti: l’eventuale preselezione,
le parole: attività didattica dei sono
sostituite dalle seguenti: attività didattica svolta
dai e le parole: del carico sono sostituite
dalle seguenti: del loro carico.
Conseguentemente:
al comma 2 le parole: dall’entrata sono sostituite
dalle seguenti: dalla data di entrata;
al comma 5, le parole: del decreto legislativo sono
sostituite dalle seguenti: del testo unico di cui al
decreto legislativo, le parole: a far data sono
sostituite dalle seguenti: a decorrere, le parole:
il suddetto decreto direttoriale sono sostituite dalle
seguenti: i suddetti decreti direttoriali, e le
parole: indipendentemente dai criteri previsti sono
sostituite dalle seguenti: anche in deroga a quanto
previsto;
al comma 8 le parole: può prevedere l’integrazione
sono sostituite dalle seguenti: può essere integrata,
dopo le parole: frazione di 300 è inserita la
seguente: candidati e le parole: nel 2014
sono sostituite dalle seguenti: nell’anno 2014.
17. 29. Il Relatore.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso articolo 29, 1., quarto periodo,
sostituire le parole: dopo la nomina in ruolo un
periodo di servizio effettivo con le seguenti:
un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza.
17. 21. (Nuova formulazione)
Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè,
Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi,
Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le graduatorie di merito regionali del
Concorso a Dirigente Scolastico, indetto con decreto del
Direttore Generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 13 luglio 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4o serie
speciale – concorsi n. 56 del 15 luglio 2011 per la
copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento. La validità di dette graduatorie
permarrà fino all’assunzione di tutti i vincitori in esse
inseriti, assunzione che dovrà avvenire prima dell’indizione
del nuovo corso-concorso di cui al comma 1. È fatta salva la
disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
17. 17. (Nuova formulazione)
Rocchi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Contestualmente al concorso nazionale viene
bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia. Esso viene bandito dall’Ufficio scolastico regionale
del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di
almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato
con contenuti specifici afferenti alle istituzioni
scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa
commissione giudicatrice deve essere presente almeno un
membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova
selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di
candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua
slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua
slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
17. 24. (Nuova formulazione)
Blazina.
Al comma 2, dopo le parole: conversione del
presente decreto aggiungere le seguenti: e provvede
all’adeguamento dell’organizzazione della Scuola nazionale
di amministrazione alle previsioni di cui al medesimo
articolo 29, comma 1, come modificato dal precedente comma
1. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
17. 22. (Nuova formulazione)
Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè,
Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi,
Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il comma 618 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e il Decreto del Presidente della Repubblica 10
luglio 2008, n. 140 sono abrogati. Ai concorsi per il
reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data
di entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni del comma 618 dell’articolo 1
della citata legge e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, fermo restando quanto
previsto dal comma 8.
17. 26. Centemero, Lainati, Longo,
Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e
titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di
secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato
a seguito di pronuncia giurisdizionale, ove non trovino
applicazione le disposizioni del comma 5, gli uffici
scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo
anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti
abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso
secondo le previsioni dell’articolo 1-sexies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Gli
incarichi cessano di diritto all’atto di immissione in ruolo
del destinatario. Dal presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 15. (Nuova formulazione)
Iacono, Amoddio, Capodicasa, Piccione, Zappulla, Moscatt.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In attesa di un nuovo concorso di cui al
comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria,
viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con
lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano
sprovviste di dirigente scolastico titolare.
17. 25. Blazina.
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole:
procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di
cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011.
17. 28. Il Relatore.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 10, comma 1, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «il
processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001,
n. 89» sono aggiunte le seguenti: «e il processo in materia
di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104».
17. 20. Moscatt, Lauricella, Ribaudo,
Boccuzzi, Raciti, Scuvera, Carbone, Ventricelli, Marchetti,
Manfredi, Carra, Culotta, Sbrollini, Paris, Narduolo,
Ascani, Bordo, Cardinale, Albanella, Capozzolo, Lodolini,
Pastorino, Naccarato, Simone Valente, Cominelli, Petitti,
Gribaudo, Coccia, De Maria, Bargero, Rostan, Lattuca,
Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani,
Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
All’articolo 17 dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli
incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione al
passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui
all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31
Dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni,
sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere
dall’anno scolastico 2006/2007, la conferma dell’incarico di
presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto
dall’articolo 1-sexies del decreto legge 31 Gennaio
2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in
quiescenza alla data di entrata in vigore della presente
legge. Tali soggetti possono chiedere l’iscrizione con
riserva nelle suddette graduatorie.
8-ter. La riserva è sciolta a seguito della
positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale,
che consta di un corso-concorso, riservata per titoli, ed
esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del
corso. La procedura concorsuale, consta della valutazione
dei titoli e dell’anzianità di servizio, ai fini
dell’attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e
di una prova scritta ed una prova orale. selettive, superate
con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati
idonei a seguito del superamento delle prove di cui al
precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio
ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie regionali della
procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13
luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56,
40 serie speciale del luglio 2011, a partire dall’anno
scolastico 2015/16. L’assunzione è disposta esclusivamente
nella regione ove l’aspirante ha compiuto il servizio quale
preside incaricato. In caso di esito negativo della
procedura, l’aspirante è ricollocato nei ruoli di
appartenenza.
8-quater. I candidati risultati idonei a seguito
dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico
indetto antecedentemente alla data del 1o gennaio
2011, ma che non hanno partecipato al corso di formazione,
sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali
della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale
13 luglio 2011 gennaio 2011, con esclusione della procedura
di cui allapubblicato in n.o serie speciale legge 3 dicembre
2010, n. Gazzetta Ufficiale 56, 4 del 15 luglio
2011, sulla base del punteggio all’epoca conseguito. Al
termine del periodo di formazione e di prova di cui
all’articolo 14 del CCNL per l’Area V, 11-4-2006, i soggetti
di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta
ed alla prova orale, di cui al comma 10 del presente
articolo. In caso di esito positivo delle stesse, si procede
secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14.
L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove
l’aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito
negativo della procedura e/o del periodo di prova,
l’aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei
modi e nei termini di cui al comma 9 del predetto articolo
14, per come modificato dall’articolo 8, comma primo, del
CCNL per l’Area V, 15 luglio 2010.
8-quinquies. I soggetti non in quiescenza per i
quali è pendente alla data di entrata in vigore della
presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la
partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico
indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
– serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 sono ammessi
alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di
attestato positivo rilascio di attestato positivo del
direttore del corso, al termine del quale gli stessi
effettuano una prova scritta e una prova orale selettive,
superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati
risultati idonei a seguito del superamento delle prove di
cui al precedente periodo sono graduati per ordine di
punteggio ottenuto e inseriti nelle graduatorie di cui al
comma 10, a partire dall’anno scolastico 2015/16.
L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove
l’aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto
direttoriale 22 novembre 2004.
8-sexies. Con Decreto del ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le
modalità dei corsi di formazione di cui ai commi 10, 11, 12,
le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i
termini per consentire l’espletamento delle procedure di cui
ai predetti commi, ai fini dell’assunzione degli aspiranti
nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di
contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime
autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e
disponibili, a decorrere dall’anno disponibili a scolastico
2015-2016, detratti nel numero del 10 per cento dai posti a
valere delle facoltà assunzionali autorizzate per
l’assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da
conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate,
per ciascun anno scolastico.
8-septies. All’attuazione delle procedure di cui ai
commi 9, 10, 12 e 13 si provvede mediante corrispondente
riduzione, per le risorse finanziarie necessarie,
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2 della
legge 28 giugno 2012 n. 92, del fondo di cui all’articolo 4
comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante
corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte
corrente iscritti, nell’ambito delle spese rimodulabili di
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative
per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il
diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica»
dello stato di previsione del Ministero della legge 31
dicembre 2009, n.’istruzione, dell’università e della
ricerca, senza determinare i nuovi oneri per la finanza
pubblica. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le
relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al
primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Il Ministro
dell’economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-octies. A far data dall’immissione in ruolo dei
soggetti di cui al comma 9 e comunque non oltre la data del
1o settembre 2017, il primo e il terzo periodo
dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo
2005, n. 43 e l’articolo 477 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al
comma 1 che non superano con esito positivo la procedura
concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei
ruoli di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico
2016/2017.
17. 31. Il Relatore.
(Approvato)
ART. 18.
Al comma 1, dopo le parole: ad assumere
aggiungere le seguenti: a decorrere dal 2014, le
parole: di dirigente tecnico pubblicata sono
sostituite dalle seguenti: di dirigente tecnico di cui
al decreto direttoriale 30 gennaio 2008, pubblicato e le
parole: n. 244, a decorrere dal 2014 sono
sostituite dalle seguenti: n. 244, e successive
modificazioni.
18. 6. Il Relatore.
Al comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1,
aggiungere le seguenti: come integrata dall’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176.
18. 5. Il Relatore.
ART. 19.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Entro centottanta giorni dall’emanazione della presente
legge è licenziato il regolamento previsto dall’articolo 2
comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999
n. 508, al fine di consentire le relative procedure di
assunzione in tempi utili per l’avvio dell’anno accademico
2015/2016.
19. 36. (Nuova formulazione)
Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.
Al comma 1, sostituire le parole: del decreto
legislativo con le seguenti: del testo unico di cui
al decreto legislativo.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: in subordine agli
incarichi di cui al comma 1 con le seguenti: in
subordine all’attribuzione degli incarichi di cui al comma 1
del presente articolo;
al comma 3, le parole: del decreto del sono
sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al
decreto del, le parole: a valere sulle sono
sostituite dalle seguenti: nell’ambito delle e le
parole: non possono derivare maggiori sono
sostituite dalle seguenti: non devono derivare nuovi o
maggiori.
19. 55. Il Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il personale docente che abbia superato un concorso
selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di
istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di
insegnamento presso le istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in
vigore del presente decreto è inserito, fino all’adozione
del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite
graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli
incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine
alle graduatorie di cui al comma 1, nei limiti dei posti
vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità
definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
19. 15. (Nuova formulazione)
Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani,
Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Antezza.
Sopprimere il comma 3.
*19. 48. Costantino, Giancarlo Giordano,
Fratoianni, Pellegrino.
Sopprimere il comma 3.
*19. 16. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni,
Antezza.
Sopprimere il comma 3.
*19. 29. Vezzali.
Sopprimere il comma 3.
*19. 2. Centemero, Lainati, Longo,
Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso
pubblico per l’accesso all’area «Elevata professionalità» o
alla terza area di cui all’allegato A del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere
assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di
tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
**19. 46. Costantino, Fratoianni, Giancarlo
Giordano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso
pubblico per l’accesso all’area «Elevata professionalità» o
alla terza area di cui all’allegato A del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere
assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di
tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
**19. 5. Centemero, Lainati, Longo,
Palmieri, Petrenga.
Al comma 4, sostituire le parole: 3 milioni con
le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le
parole: «6 milioni» con le seguenti: «4
milioni».
19. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Carrescia, Valiante, Marco
Meloni.
Al comma 5, dopo le parole: Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
inserire le seguenti:, sentiti gli enti locali
finanziatori,.
19. 12. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.
Al comma 5, sopprimere le parole: che tengono conto
della spesa storica di ciascun istituto.
19. 14. (Nuova formulazione)
Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè,
Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi,
Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà
finanziarie delle accademie di belle arti non statali che
sono finanziate in misure prevalente dagli enti locali, è
autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca si provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di
criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto
della spesa dell’ultimo triennio di ciascuna accademia e
delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
Conseguentemente, all’articolo 3, comma 4, sostituire le
parole «6 milioni» con le seguenti: «5 milioni».
19. 11. Carocci, Ascani, Sereni, Pastorino,
Verini, Giulietti, Tullo, Basso, Giacobbe, Vazio, Valiante,
Ghizzoni.
ART. 20.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per
l’anno accademico 2013/14 ai corsi universitari di Medicina
e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria nonché a
quelli finalizzati alla formazione di Architetto, che
avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla
valutazione del percorso scolastico secondo l’articolo 10,
comma 3, lettera b), del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152
del 1o luglio 2013, e che, in assenza delle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si
sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto
sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero
massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti
ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo
anno accademico 2013-14 a iscriversi in sovrannumero,
secondo il punteggio complessivo ottenuto e l’ordine di
preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al
test d’accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto
iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe
conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in assenza
di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti
partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in
sovrannumero nell’anno accademico 2014/15 al primo o al
secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le
previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti
partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero
nell’anno accademico 2014/15, l’ammissione al primo o al
secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da
parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell’anno
accademico 2013/14 in insegnamenti previsti anche nel
predetto corso di studi.
1-ter. Coloro che nell’anno accademico 2013/14 si
sono iscritti ai suddetti corsi in una sede diversa da
quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi
ai sensi del comma 1-bis, possono trasferirsi nella
suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il
riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già
acquisiti nell’anno accademico 2013/14 in insegnamenti
previsti anche nel predetto corso di studi.
1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, al termine delle immatricolazioni dell’anno
accademico 2013/14 relative alla graduatoria del 30
settembre 2013, riapre la procedura per l’inserimento del
voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno
ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non
abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini
previsti dal citato decreto del 12 giugno 2013.
20. 16. (Nuova formulazione) Il
Relatore.
(Approvato)
ART. 21.
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti
parole: all’alinea,;
alla lettera b), le parole: all’esito
sono sostituite dalle seguenti: d) all’esito e le
parole: del decreto sono sostituite dalle seguenti:
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto.
21. 10. Il Relatore.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, da emanarsi entro il 1 gennaio 2014, la durata
dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto
a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con
l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa
europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le
tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali
risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono
destinati all’incremento dei contratti di formazione
specialistica medica.
3-quater. La durata dei corsi delle formazioni
specialistiche, così come definita dal decreto di cui al
comma 3-bis, si applica agli specializzandi che
nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo
decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli
specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al
secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede,
con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico
alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel
medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o
successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento
previgente.
b) al comma 1 dell’articolo 35, secondo periodo, le
parole da «determina» fino alla fine del periodo, sono
sostituite dalle seguenti: «determina annualmente il numero
globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia
di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di
migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero
degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in
medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla
formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico,
dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di
programmazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del
Servizio sanitario nazionale».
2-ter. Ai periodi di formazione dei medici
specializzandi all’interno delle aziende del Servizio
sanitario nazionale si accede su domanda dell’interessato
all’università ove ha sede la scuola di specializzazione,
approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli
ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la
normativa vigente in materia e agli accordi fra le
università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. L’inserimento necessita altresì
del parere favorevole dell’azienda sanitaria di destinazione
e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti
comunque denominati, diversi anche sotto il profilo
previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai
medici specializzandi. I medici in formazione specialistica
assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo
gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del
relativo corso di specializzazione e le modalità individuate
dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di
specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità
operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente
comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.”.
21. 6. (Nuova formulazione) Crimì,
Gigli, Calabrò, Lenzi, Coscia, Malpezzi, Miotto, Cova,
Zardini, Scuvera, Ascani, Narduolo, Sbrollini, D’Incecco,
Gelli, Biondelli, Amato, Carnevali, Capone, Centemero,
Fucci, Roccella, Santerini, Capua, Binetti, Vargiu, Cesaro,
Monchiero, Palmieri, Lainati, Longo, Petrenga, Blazina,
Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D’Ottavio, Ghizzoni, La
Marca, Malisani, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli,
Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Costantino Celeste,
Fratoianni, Giordano Giancarlo.
ART. 22.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca aggiungere le seguenti: previo parere
delle commissioni parlamentari competenti.
22. 5. Chimienti, Vacca, D’Uva, Marzana,
Luigi Gallo, Brescia, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
un anno con le seguenti: due anni.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: un
anno con le seguenti: due anni.
22. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni, Santerini,
Capua, Molea, Vezzali.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
i requisiti e le modalità di nomina con le
seguenti: i requisiti e le modalità di selezione.
Conseguentemente:
al comma 2, le parole: del decreto sono
sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al
decreto e le parole: del citato decreto sono
sostituite dalle seguenti: del citato regolamento di
cui al decreto;
al comma 4, dopo le parole: n. 213 sono
inserite le seguenti: come modificato dal presente
articolo.
22. 9. Il Relatore.
ART. 23.
Al comma 1, sostituire le parole: Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
con le seguenti: Fondo ordinario per gli enti di
ricerca o del Fondo per il finanziamento.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso ART. 4, comma 1,
dopo le parole: all’articolo 5 sono inserite le
seguenti: del presente decreto.
23. 6. Il Relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: della valutazione
della qualità della ricerca (VQR), in quanto rilevante,
con le seguenti: dei risultati della valutazione della
qualità della ricerca scientifica condotta dall’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR).
23. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
2-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate
nel limite di euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul
capitolo di spesa 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca» dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B
Factory» inserito nel Programma Nazionale della Ricerca
2011-2013, sono mantenute nel conto residui per essere
versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della
riassegnazione, per l’anno 2013, al capitolo di spesa 1694
«Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università
statali e dei Consorzi interuniversitari» dello stato di
previsione della spesa del medesimo Ministero.
2-ter. La somma di euro 966.000 destinata al
progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel
Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, con OM 2 luglio
2013, n. 591 concernente il riparto delle disponibilità
finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca (FOE) per l’anno 2013, registrato
alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13
foglio 133, iscritta al capitolo di spesa 7236 «Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca è
assegnata, per l’anno 2013, al capitolo di spesa 1694 «Fondo
per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università
statali e dei Consorzi interuniversitari» dello stato di
previsione della spesa del medesimo Ministero.
2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti».
23. 7. Il Relatore.
(Approvato)
ART. 24.
Al comma 1, prima delle parole: 4 milioni, 6
milioni, 8 milioni e 10 milioni sono premesse le
seguenti: a euro.
Conseguentemente:
al comma 2, la parola: disposti è sostituita
dalla seguente: disposte e le parole:
dall’entrata sono sostituite dalle seguenti: dalla
data di entrata;
al comma 3, le parole: determinato ai sensi della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116,
sono sostituite dalle seguenti: determinato ai sensi
dell’articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
del presente articolo.
24. 14. Il Relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fino al completamento delle procedure per
l’assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2018, l’INGV può prorogare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di
lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta,
in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse
finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti
relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a
tempo indeterminato ai sensi del comma 1.
* 24. 1. Centemero, Lainati, Longo,
Palmieri, Petrenga.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fino al completamento delle procedure per
l’assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2018, l’INGV può prorogare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di
lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta,
in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse
finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti
relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a
tempo indeterminato ai sensi del comma 1.
* 24. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.
Al comma 4 sostituire le parole: di ricerca di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, con le seguenti: pubblici di ricerca.
24. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano,
Costantino, D’Uva, Battelli, Brescia, Di Benedetto, Luigi
Gallo, Marzana, Vacca, Valente Simone, Ascani, Blazina,
Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni,
La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Centemero,
Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
ART. 25.
Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di assoggettabilità IVA
di alcuni prodotti postali).
1. L’articolo 10, comma l, n. 16, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
16) le prestazioni del servizio postale universale, ad
esclusione delle cessioni di beni e le prestazioni di
servizi a queste accessorie, le cui condizioni sono
negoziate individualmente tra gli operatori economici,
fornite alla tariffa massima di cui all’articolo 13, comma
2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58.
L’esenzione si applica anche agli enti di cui all’articolo
114 della Costituzione.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila
sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al
precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
Conseguentemente, sostituire l’articolo 27, comma 2,
lettera a) con il seguente:
a) quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2013, a
315,539 milioni di euro per l’anno 2014, a 411,226 milioni
di euro per l’anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli
articoli 25 e 26;
25. 8. (Nuova formulazione) Il
Relatore.
ART. 27.
Al comma 2, all’alinea, le parole: dall’anno 2019
sono sostituite dalle seguenti: dall’anno 2018.
Conseguentemente:
alla lettera d), le parole: euro 1 milione
sono sostituite dalle seguenti: 1 milione di euro;
alla lettera f), la parola: corrispondete
è sostituita dalla seguente: corrispondente.
27. 5. Il Relatore.
(7a Camera, 19.9.13) Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
dopo aver ringraziato il Ministro Carrozza per la sua
presenza, ricorda che il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 104 del 2013, contenuto nell’A.C. 1574, è
articolato in tre capi, in quanto esso interviene in materia
dettando disposizioni rivolte agli studenti ed alle famiglie
(Capo I), alle scuole (Capo II) e, infine, a profili di
varia natura (Capo III), tra i quali menziona i corsi di
laurea ad accesso programmato, la formazione specialistica
dei medici, l’organizzazione dell’Anvur e degli enti di
ricerca, il personale degli enti di ricerca e degli atenei.
Descrive quindi le disposizioni del provvedimento in esame,
nell’ambito del quale, al Capo I, l’articolo 1 si occupa del
welfare degli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, autorizzando la spesa di 15 milioni di euro
per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici
a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado in possesso di requisiti inerenti il merito,
l’esigenza di servizi di ristorazione o trasporto e la
condizione economica. Specifica che in particolare,
l’articolo 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per
l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado in possesso di requisiti inerenti: merito
negli studi, risultante dalla valutazione scolastica del
profitto conseguito nel percorso scolastico; esigenza di
servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con
altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
condizione economica, individuata sulla base dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), con
particolare riferimento agli studenti pendolari e fuori
sede. Precisa che la ripartizione delle risorse tra le
regioni in base al numero degli studenti è demandata ad un
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni. Aggiunge che il medesimo decreto
definisce, altresì, la tipologia dei benefici e i requisiti
(specifici) per l’accesso agli stessi, nonché le modalità di
monitoraggio dei risultati ottenuti e che le risorse sono
attribuite agli studenti sulla base di graduatorie
regionali, fino al loro esaurimento. A tal fine, ciascuna
regione, nel termine di 30 giorni dall’adozione del decreto
interministeriale, pubblica un bando con il quale sono
definiti la natura e l’entità dei benefici, le modalità per
la presentazione delle domande, anche in via telematica, e i
criteri per la formazione delle graduatorie. Specifica che
il comma 4 del medesimo articolo 1 esclude i pagamenti
effettuati dalle regioni per l’erogazione dei contributi e
benefici a favore degli studenti, previsti dal comma 1, dal
computo ai fini del patto di stabilità interno. Ricorda poi
che l’articolo 2 reca disposizioni in materia di diritto
allo studio nell’istruzione universitaria, incrementando di
100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo
integrativo statale per la concessione di borse di studio
agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni, di
cui al decreto legislativo n. 68 del 2012. Le spese per gli
interventi di diritto allo studio universitario realizzati
dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo
integrativo statale, sono escluse dal patto di stabilità
interno.
Aggiunge che il decreto ministeriale 111878 del 31 dicembre
2012, reca, in corrispondenza del Fondo integrativo statale
per la concessione di borse di studio (cap. 1710, stato di
previsione del MIUR) un importo per il 2014 pari a euro 12,8
milioni (a fronte di 150,6 milioni di euro stanziati per il
2013). Per effetto dell’incremento disposto dall’articolo in
esame, lo stanziamento per il 2014 dovrebbe, dunque, essere
pari a 112,8 milioni di euro. In materia, rammenta che la
potestà legislativa in materia di diritto allo studio
universitario spetta, poi, esclusivamente alle regioni.
Aggiunge, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 2
esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per
l’attuazione degli interventi di diritto allo studio
universitario, finanziati con le risorse del Fondo
integrativo statale per la concessione di borse di studio,
dal computo ai fini del patto di stabilità interno. Per
ciascun anno, la quota di finanziamento statale spettante a
ciascuna regione ai sensi del decreto legislativo n. 68 del
2012 (articolo 18, comma 4, e articolo 7, comma 7) non deve
essere considerata ai fini della verifica del rispetto dei
limiti posti annualmente ad ogni singola regione per il
contenimento delle spese. Illustra poi l’articolo 3 del
provvedimento, che dispone l’erogazione di borse di studio a
favore degli studenti iscritti, nell’anno accademico
2013-2014, presso le Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale (AFAM), cumulabili con
quelle assegnate ai sensi del citato decreto legislativo
n. 68 del 2012. Precisa che tale articolo, a tal fine,
autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2014. In
particolare, il comma 1 prevede che, con bando emanato entro
15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca stabilisca l’importo delle borse di studio, le
modalità di presentazione delle domande, anche in via
telematica, nonché i criteri per la formazione delle
commissioni e per la valutazione dei candidati. Il comma 2
prevede poi che gli studenti siano ammessi al beneficio
sulla base di criteri inerenti a: condizione economica,
individuata, per i residenti in Italia, sulla base
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, e comprovata,
per i residenti all’estero, tramite autocertificazione;
valutazione del merito artistico, mediante audizioni e
verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente
prodotte. Aggiunge che la comunicazione della graduatoria
con l’individuazione dei destinatari delle borse di studio è
effettuata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca entro il 30 novembre 2013. Riferisce poi
sull’articolo 4, recante tutela della salute nelle scuole,
il quale estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle
aree all’aperto delle istituzioni scolastiche, vieta l’uso
delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle
medesime istituzioni, e prevede l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti.
Ricorda che il medesimo articolo 4 dispone, inoltre,
l’elaborazione di programmi di educazione alimentare nelle
scuole, al fine di favorire il consumo consapevole di
prodotti ortofrutticoli. Specifica che i commi da 1 a 4
dell’articolo 4 prescrivono il divieto di fumo ed estendono
il divieto di fumo nei locali chiusi e alle aree all’aperto
di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie. Ricorda che in particolare il comma 2 vieta
l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese
le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero
e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i
centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
Aggiunge poi che sono anche definite, mediante rinvio, le
sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del
divieto. Specifica che in particolare per la violazione del
divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali
chiusi delle istituzioni sopra indicate, il comma 3 richiama
le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7
della legge n. 584 del 1975, che prevedono il pagamento di
una somma da euro 25 a euro 250. Ricorda inoltre che il
comma 4 del medesimo articolo 4 dispone che i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da organi
statali siano versati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnati allo stato di
previsione del Ministero della salute per il potenziamento
del monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di
sigarette elettroniche nonché per la realizzazione di
attività informative destinate alla prevenzione del rischio
di induzione al tabagismo. Illustra quindi il comma 5 dello
stesso articolo 4, il quale dispone che il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali elabori i
programmi di educazione alimentare. Le modalità attuative
saranno definite con decreto interministeriale.
Passa quindi a relazionare sull’articolo 5 del provvedimento
che reca disposizioni volte al potenziamento dell’offerta
formativa. In particolare: è introdotta, a decorrere
dall’anno scolastico 2014/2015, un’ora (settimanale) di
insegnamento di «geografia generale ed economica» in una
classe del primo biennio degli istituti tecnici e
professionali; si prevede la pubblicazione di un bando di
concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti
didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere
la formazione continua dei docenti della scuola e la
fruizione del patrimonio culturale; a decorrere dall’anno
scolastico 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sono
riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o
l’aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di
laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali
innovativi. Specifica che, a tal fine, è autorizzata la
spesa di 3,3 milioni di euro per il 2014 e di 9,9 milioni di
euro a decorrere dal 2015. I commi 2 e 3 del medesimo
articolo 5 prevedono l’emanazione da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il
30 ottobre 2013, di un bando di concorso per la
realizzazione e il finanziamento di progetti didattici nei
musei, nei siti di interesse archeologico, storico e
culturale o nelle fondazioni culturali, cui possono
partecipare le università, le accademie di belle arti e le
istituzioni scolastiche, autorizzando, a tal fine, una spesa
di 3 milioni di euro per il 2014. Passa quindi ad illustrare
il comma 4 dell’articolo 5, il quale novella l’articolo 1
della legge n. 440 del 1997 disponendo che, a decorrere
dall’anno scolastico 2013/2014, una parte del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per
gli interventi perequativi sia destinata al finanziamento di
progetti per la costituzione o l’aggiornamento di laboratori
scientifico-tecnologici, situati presso istituzioni
scolastiche statali, che utilizzano materiali innovativi.
Ricorda che la relazione tecnica chiarisce che, essendo il
Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa confluito nel Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche statali a decorrere dal 2014, una
quota parte determinata annualmente dello stanziamento
disponibile verrà utilizzata per le finalità indicate.
Specifica quindi che la definizione della tipologia di
laboratori e materiali per i quali è possibile presentare
proposte di progetto finanziate con detta quota parte del
Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 è demandata ad un
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Illustra poi l’articolo 6 del provvedimento
che reca disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di
recente adottate con il decreto-legge n. 179 del 2012, volte
alla riduzione della spesa per l’acquisto di testi e
strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo
sulle regole per l’adozione dei libri di testo e prevedendo
l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni
di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per
l’acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di
materiali didattici digitali da concedere agli studenti. In
particolare, ricorda che il comma 1 del medesimo articolo 6,
novellando l’articolo 151 del decreto legislativo n. 297 del
1994 e l’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 rende
facoltativa l’adozione dei libri di testo da parte del
collegio dei docenti e circoscrive la possibilità per lo
stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a
quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano
carattere di approfondimento o monografico. Ricorda che, con
riguardo alla facoltà di adottare libri di testo, il
comunicato presente sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca chiarisce che «i docenti
potranno decidere di sostituirli con altri materiali».
Specifica che tale disposizione dispone inoltre che
costituisce illecito disciplinare l’esecuzione da parte del
dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti
che determinino il superamento dei tetti di spesa
dell’intera dotazione libraria. Aggiunge che il comma 3 del
medesimo articolo 6 dispone, per l’anno scolastico
2013-2014, che non possa essere preclusa allo studente la
possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle
edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni
nazionali. Aggiunge poi che il comma 2 dello stesso articolo
stabilisce che il MIUR eroghi direttamente alle istituzioni
scolastiche 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di
euro nel 2014 per l’acquisto, anche tra reti di scuole, di
libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali
digitali da concedere in comodato d’uso a studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base
dell’Indicatore della situazione economica equivalente.
L’assegnazione alle scuole è effettuata, sulla base del
numero di studenti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Passa quindi ad illustrare
l’articolo 7 che prevede che nell’anno scolastico 2013/2014
sia avviato in via sperimentale un programma di didattica
integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica
e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel
2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014. In particolare, il
comma 1 dell’articolo 7 dispone che nell’anno scolastico
2013-2014 sia avviato in via sperimentale un programma di
didattica integrativa che contempla anche, ove possibile, il
prolungamento dell’orario scolastico per gruppi di studenti,
in particolare nella scuola primaria, al fine di evitare i
fenomeni di dispersione scolastica. Precisa poi che al fine
indicato, il comma 3 dispone un’autorizzazione di spesa di
3,6 milioni di euro per il 2013 e di 11,4 milioni di euro
per il 2014.
Rileva al proposito che tutta la disciplina applicativa è
demandata dal comma 2 del medesimo articolo 7 ad un decreto
ministeriale, da adottare sentita la Conferenza
Stato-regioni. Precisa che tale decreto indica: gli
obiettivi del programma; i metodi didattici da utilizzare; i
criteri di selezione delle scuole; le modalità di
assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche.
Specifica che già la norma primaria prevede, inoltre, che le
stesse istituzioni scolastiche possono avvalersi di
associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro che
abbiano fra le proprie finalità statutarie l’aiuto allo
studio, l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni
di disagio, le quali devono essere abilitate dal MIUR.
Illustra quindi l’articolo 8, il quale intende potenziare le
attività svolte per l’orientamento degli studenti delle
scuole secondarie superiori ai fini della prosecuzione degli
studi: a tal fine, prevede, tra l’altro, a decorrere
dall’anno scolastico 2013-2014, l’avvio dei percorsi di
orientamento – finora previsti nel quinto anno – già dal
quarto anno e autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel
2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Precisa
quindi che l’intervento normativo è finalizzato a promuovere
una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la
conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali,
anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla
«Garanzia giovani». In particolare, il comma 1, lettera a)
del medesimo articolo 8 stabilisce che le attività per
l’orientamento svolte dalle scuole: sono ricomprese tra le
attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive;
riguardano l’intero corpo docente; nel caso eccedano
l’orario obbligatorio, possono essere remunerate con il
Fondo delle istituzioni scolastiche. Aggiunge poi che la
lettera b) del medesimo comma 1, novellando il già citato
articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 2008, modifica
la disciplina che consente di stipulare convenzioni per la
progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e
delle iniziative di orientamento in modo da includere nella
platea dei possibili partecipanti anche camere di commercio
e agenzie per il lavoro, e da garantire il rispetto dei
principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza. Aggiunge
poi che il comma 2 del medesimo articolo 8 autorizza una
spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2014, quale contributo per le spese di
organizzazione e programmazione delle attività di
orientamento. Specifica che le risorse saranno assegnate
direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del
numero di studenti interessati, e si aggiungeranno alle
risorse derivanti da programmi regionali, nazionali, europei
e internazionali.
Illustra quindi l’articolo 9 che estende la durata massima
del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio
o per formazione per l’intero periodo del corso frequentato,
anziché per un singolo anno rinnovabile di anno in anno. Gli
effetti della disposizione sono differiti all’adozione della
normativa di attuazione. Specifica che la modifica è
introdotta mediante novella, prevista dal comma 1,
all’articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico in
materia di immigrazione, adottato con decreto legislativo
n. 286 del 1998. Aggiunge che la ratio della modifica
introdotta è quella di consentire agli studenti stranieri
che studiano in Italia di ottenere sin dall’ingresso un
permesso di soggiorno con validità pari alla durata del
corso, evitando – come evidenziato nella relazione
illustrativa – a chi «si trattiene in Italia per un corso
pluriennale di doversi preoccupare annualmente del rinnovo
del permesso di soggiorno». Precisa che rispetto al testo
previgente, la novella prevede che sia «fatta salva la
verifica annuale di profitto». In proposito, ricorda che
attualmente la verifica di profitto è prevista per il
rinnovo del permesso per la frequenza di corsi universitari.
Aggiunge poi che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, occorre procedere all’adeguamento
della normativa secondaria prevista dall’articolo 1, comma
6, del Testo unico in materia di immigrazione. Precisa che
il comma 3 del medesimo articolo 9 contiene la clausola di
invarianza finanziaria degli effetti derivanti dalla
disposizione in commento. Ricorda poi che il Capo II del
provvedimento in esame detta disposizioni per le scuole. In
particolare l’articolo 10 consente alle regioni interessate
la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in
materia di edilizia scolastica nell’ambito della
programmazione 2013-2015. Specifica che i pagamenti
effettuati dalle regioni per l’attuazione degli interventi
di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui
in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno.
Aggiunge che la disposizione include le spese sostenute in
favore delle istituzioni dell’alta formazione e
specializzazione artistica e musicale e delle università tra
le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali. Il comma 1 del
medesimo articolo 10 reca disposizioni finalizzate alla
promozione di mutui per il finanziamento di interventi di
edilizia scolastica. A tal fine, viene previsto che, per la
programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate
possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e
della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri
di ammortamento a carico dello Stato. Aggiunge che per la
copertura degli oneri vengono stanziati contributi
pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui per la
durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno
2015. Lo stesso comma elenca i soggetti finanziari con i
quali è possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea
per gli investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio
d’Europa; Cassa Depositi e Prestiti; soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del Decreto
legislativo n. 385 del 1993) e, infine, demanda ad un
successivo decreto interministeriale (adottato dal Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il MIUR e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
l’individuazione delle modalità di attuazione. Il comma 2
esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per
l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica,
finanziati con la stipula dei mutui di cui al comma 1, dal
computo ai fini del patto di stabilità interno ed il comma 3
amplia le ipotesi in cui il contribuente può usufruire della
detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni
liberali, al fine di includervi le spese sostenute in favore
delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione
artistica e musicale e delle università. In particolare,
sono rese detraibili dall’IRPEF nella misura del 19 per
cento anche le erogazioni liberali a favore delle
istituzioni dell’alta formazione e specializzazione
artistica e musicale e delle università, purché aventi
specifici scopi; in particolare, esse devono essere
finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia
scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa e, per
effetto delle norme in commento, anche all’edilizia
universitaria.
Ricorda che la detrazione è condizionata al versamento delle
erogazioni mediante un sistema di pagamento tracciabile. Il
beneficio si applica a partire dall’anno di imposta in corso
al 12 settembre 2013. Illustra poi l’articolo 11 che reca
un’autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014,
rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di
euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali
secondarie, prioritariamente di secondo grado, la
realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in
modo da consentire agli studenti l’accesso ai materiali
didattici ed ai contenuti digitali. Aggiunge che le risorse
saranno assegnate alle istituzioni scolastiche in
proporzione al numero di edifici scolastici. Nell’ambito
delle azioni per l’Agenda Digitale Italiana rientrano alcune
azioni per promuovere l’istruzione digitale: l’Anagrafe
nazionale studenti ed il fascicolo elettronico dello
studente universitario, nonché il programma per i libri ed i
centri scolastici digitali. La strategia per l’attuazione
prevede in particolare di dare supporto al MIUR per favorire
la scuola digitale. Ricorda che il MIUR ha promosso il Piano
Scuola Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento
attraverso l’integrazione delle tecnologie nella didattica.
Per quanto attiene all’obiettivo di ridurre il digital
divide interno al mondo della scuola, è già in fase di
attuazione il Piano Nazionale Scuola Digitale, che supporta
le iniziative delle scuole che vogliono intraprendere un
percorso di trasformazione graduale degli ambienti di
apprendimento. Illustra inoltre l’articolo 12, il quale, al
fine di consentire un ottimale dimensionamento delle
istituzioni scolastiche, interviene in materia di
assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse
istituzioni: in particolare, limita la disciplina recata
dall’articolo 19, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98
del 2011 (legge n. 111 del 2011) agli anni scolastici.
2012/2013 e 2013/2014 e rinvia la definizione dei criteri a
regime per tali assegnazioni ad un accordo da raggiungere in
sede di Conferenza unificata. Dispone, altresì,
l’inserimento della Scuola per l’Europa di Parma fra le
pubbliche amministrazioni. Segnala che l’articolo. 19, comma
4, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva disposto nuovi
parametri per il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche. Aveva, altresì, previsto che, per acquisire
l’autonomia, gli istituti comprensivi dovevano essere
costituiti con almeno mille alunni, ridotti a cinquecento
per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani,
aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Con sentenza n.147 del 2012, la Corte ha poi sancito
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4,
del decreto-legge 98/2011, rilevando che «è indubbio che la
disposizione in esame incide direttamente sulla rete
scolastica e sul dimensionamento degli istituti». Il comma 1
del medesimo articolo 12 limita l’applicabilità delle
disposizioni di cui all’articolo 19, comma 5 e 5-bis del
decreto-legge n. 98 del 2011 all’anno scolastico 2012/2013,
già trascorso, e 2013/2014, appena avviato, e, inserendo
nello stesso articolo 19 il comma 5-ter, dispone che i
criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche –
nonché educative – alle quali può essere assegnato un
dirigente scolastico e un DSGA sono definiti con accordo da
raggiungere in sede di Conferenza unificata, su proposta del
MIUR e del MEF. Inoltre, il comma 2 dispone la clausola di
invarianza finanziaria in relazione alle disposizioni recate
dal comma 1. Il comma 3 dispone invece che la Scuola per
l’Europa di Parma rientra fra le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
165/2001.
Sottolinea quindi che l’articolo 13 è finalizzato ad
assicurare l’integrazione dell’anagrafe nazionale degli
studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel
sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già
prevista dalla normativa vigente, entro l’anno scolastico
2013-2014. Infatti, l’articolo 3 del decreto legislativo
n. 76 del 2005 ha disposto che con apposito accordo tra il
MIUR e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
sede di Conferenza unificata, è assicurata l’integrazione
delle anagrafi nazionale e regionale nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. A tal fine, si provvede a
definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi
informativi; assicurare l’interoperabilità delle anagrafi;
definire l’insieme delle informazioni che permettano la
tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei
singoli studenti. L’articolo 14 elimina il divieto di
costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS)
in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi
ambiti, introdotto con l’articolo 52, comma 2, lettera a),
del decreto-legge n. 5 del 2012, legge n. 35 del 2012,
disponendo che da tale previsione non possono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione
tecnica fa presente che, in virtù della clausola di
invarianza finanziaria, la costituzione di nuovi ITS potrà
avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di
riduzioni di spesa o incrementi di entrate presso le
regioni. L’articolo 15 dispone in materia di personale
scolastico, prevedendo la definizione di un piano triennale
2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA – rappresentando, dunque,
la prosecuzione di analogo intervento disposto per il
triennio 2011- 2013 con l’articolo 9, comma 17, del
decreto-legge n. 70 del 2011 – legge n. 106 del 2011 –, la
rideterminazione della dotazione organica di diritto
relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione
all’assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere
dall’anno scolastico 2013/2014; l’abrogazione, dal 1o
gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti
inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata
dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 95 del
2012, legge 135 del 2012, e la ridefinizione della materia
con la previsione di una disciplina a regime per i docenti
dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1o
gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti
già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata
in vigore del decreto-legge; l’integrazione della disciplina
relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555,
recata dall’articolo 14, comma 14, dello stesso
decreto-legge 95/2012. Con riguardo al Piano triennale
2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, il comma 1 dispone che,
in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in
materia contrattuale per il personale della scuola, con
decreto interministeriale è definito un piano triennale per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente,
educativo e ATA per gli anni 2014-2016. La relazione tecnica
specifica che, in base alla normativa vigente, la metà dei
soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso – il cui
bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del
25 settembre 2012 – e l’altra metà fra i precari presenti
nella graduatoria. Inoltre, evidenzia che il personale da
assumere è articolato in tre gruppi: personale assunto su
posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a
tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito
di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo.
Aggiunge che gli interventi per l’organico dei docenti di
sostegno sono contenuti ai commi 2 e 3. In particolare, il
comma 2 ridetermina la dotazione organica di diritto
relativa ai docenti di sostegno in misura pari al 75 per
cento nell’anno scolastico 2013/2014, al 90 per cento
nell’anno scolastico 2014/2015 e al 100per cento dall’anno
scolastico 2015/2016. A tal fine, novella l’articolo 2,
comma 414, della legge n. 244 del 2007, che aveva disposto
la rideterminazione della stessa dotazione organica nel
triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno
scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70
per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Il comma 3, invece,
autorizza il MIUR, a decorrere dall’anno scolastico
2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti di
sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili
nell’organico di diritto, sempre utilizzando la procedura
autorizzatoria indicata nel comma 1. La relazione tecnica fa
presente che, per effetto del comma 2, si determina, nel
triennio, un incremento dell’organico di diritto di 26.684
unità, pari alla differenza tra l’organico di fatto
dell’anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032 unità, e
quello degli anno scolastico 2010/2011 e seguenti, pari a
63.348 unità. Fa, altresì, presente che, in base al comma 3,
tali assunzioni sono autorizzate «in aggiunta alle facoltà
assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione
dei cessati». La stessa relazione aggiunge che le 26.684
unità si dividono in 12.428 presso la scuola dell’infanzia e
la scuola primaria e 14.256 presso la scuola secondaria di I
e II grado. Circa la ridefinizione della disciplina relativa
ai docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute, i
commi da 4 ad 8 abrogano, dal 1o gennaio 2014, la disciplina
in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi
di salute recata dall’articolo 14 del decreto-legge n. 95
del 2012. L’articolo 19, comma 12-15, del decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto che il personale docente
dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può
presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di
inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici
con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Nel
caso in cui l’istanza non venga presentata o sia rigettata,
è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle
Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici e delle università, con mantenimento
dell’anzianità maturata e dell’eventuale maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale pensionabile
riassorbibile. Il comma 5 dispone l’integrazione delle
commissioni mediche operanti presso le ASL con un
rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio
scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di
inidoneità del personale docente della scuola. Il successivo
comma 6 definisce la normativa a regime per il personale
docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute dopo il 1o gennaio
2014. In particolare, dispone che a tale personale si
applica, anche in corso di anno scolastico, la procedura di
cui all’articolo 19, comma 12-14, del decreto-legge 98/2011.
In realtà, rispetto alla procedura indicata dalle
disposizioni richiamate, si registrano alcune differenze,
non vi è, invece, alcun riferimento all’assunzione di tale
qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e
tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente. Il comma
7 reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già
stati dichiarati permanentemente inidonei per motivi di
salute alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In
particolare, prevede che tale personale è sottoposto a nuova
visita medica entro il 20 dicembre 2013. Ove, all’esito
della stessa visita, la dichiarazione di inidoneità non sia
confermata, il personale interessato ritorna a svolgere la
funzione docente. Ove, invece, la dichiarazione di
inidoneità sia confermata, si applicano le previsioni recate
dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di
conferma dell’inidoneità. Il successivo comma 8 dispone che
il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica le unità di personale trasferite ad altre
amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini
dell’adozione delle necessarie variazioni di bilancio.
Dispone, altresì, che, per i trasferimenti operati in deroga
alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi
sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.
Rileva quindi che, con riferimento alla ridefinizione della
disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999
e C555, il comma 9 prevede che, fermo restando, per riguarda
il personale docente titolare della classi di concorso C999
– insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati
nei ruoli dello Stato per effetto dell’articolo 8, comma 3,
della legge 124/1999 – e C555 – ex LII/C – esercitazioni di
pratica professionale –, quanto previsto dall’articolo 14,
comma 14, del decreto-legge 95/2012, circa il transito nei
ruoli del personale non docente con la qualifica di
assistente amministrativo, tecnico o collaboratore
scolastico, in base al titolo di studio posseduto, lo stesso
personale può transitare su altra classe di concorso per la
quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché
non ci siano condizioni di esubero nella provincia di
riferimento. Il comma 10 dispone che il Comitato di verifica
tecnico-finanziaria istituito ai sensi dell’articolo 64,
comma 7, del decreto-legge 112/2008, legge 133/2008,
verifica gli effetti finanziari delle disposizioni recate
dai commi 1-9, ai fini della determinazione del Fondo
destinato ad incrementare le risorse contrattuali per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della scuola, di
cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
Aggiunge che la formazione del personale scolastico è
materia dell’articolo 16, che autorizza la spesa di 10
milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di
formazione obbligatoria rivolte, in particolare, al
personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle
prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale
e delle aree ad alto rischio socio-educativo. Inoltre,
prevede – in via sperimentale per il 2014 – l’accesso
gratuito dei docenti ai musei e ai siti di interesse
archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei
limiti della disponibilità di 10 milioni di euro. In
particolare, le disposizioni di cui al comma 1 – che
autorizza una spesa di 10 milioni di euro per il 2014 – sono
finalizzate a migliorare il rendimento della didattica e
potenziare le capacità organizzative del personale
scolastico. Il comma 2 rinvia ad un decreto del MIUR – per
la cui emanazione non è previsto un termine – la definizione
delle modalità di organizzazione e gestione delle attività
formative, anche attraverso convenzioni con università
statali e non statali, da individuare nel rispetto dei
principi di concorrenza e trasparenza. Al riguardo, ricorda
che l’articolo 4, comma 2, lett. b), del CCNL relativo al
personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in
data 29 novembre 2007, tuttora in vigore, ha individuato la
formazione come materia di contrattazione integrativa
nazionale, stabilendo altresì che, con cadenza annuale, sono
fissati obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie per la formazione del personale. In
particolare, il vigente CCN integrativo stabilisce che: la
programmazione e la concreta gestione dell’attività di
formazione avvengono a livello regionale e di singola
istituzione scolastica autonoma, lasciando
all’Amministrazione centrale, oltre ai compiti di indirizzo,
coordinamento e monitoraggio, la competenza in materia di
promozione, individuazione e diffusione di modelli
innovativi di formazione ed aggiornamento connessi ai
processi di innovazione di sistema (articolo 1). Il comma 3,
al fine di promuovere la formazione culturale del personale
docente della scuola, prevede – in via sperimentale per il
2014 – l’accesso gratuito dello stesso personale ai musei
statali e ai siti di interesse archeologico, storico e
culturale gestiti dallo Stato. Con riguardo alla platea dei
destinatari, il comunicato presente sul sito del MIUR
chiarisce che la disposizione è rivolta al «personale
docente di ruolo». Il beneficio è concesso nel limite
complessivo della disponibilità di un Fondo per il recupero
delle minori entrate appositamente istituito nello stato di
previsione del MIIBACT, con la dotazione finanziaria di 10
milioni di euro per il 2014. Le modalità di fruizione del
servizio sono demandate ad un decreto del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, di concerto con
MIUR e MEF.
Ricorda che l’articolo 17 detta disposizioni prevedendo
nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici,
attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito
annualmente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione; per
il solo anno scolastico 2013-2014, una deroga alla normativa
vigente in materia di esoneri dall’insegnamento per i
docenti con funzioni vicarie, nelle scuole affidate in
reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l’iter
dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità
di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante l’anno
scolastico; in caso di rinnovo delle procedure concorsuali
per dirigente scolastico annullate a seguito di pronunce
giurisdizionali, la costituzione di sottocommissioni per
ogni gruppo di 300 candidati, anziché 500. La principale
novità è costituita dalla previsione che il reclutamento dei
dirigenti scolastici si realizza mediante un corso-concorso
selettivo di formazione bandito ogni anno dalla Scuola
nazionale dell’amministrazione per tutti i posti vacanti. Il
numero dei posti vacanti è comunicato dal MIUR alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
funzione pubblica e alla stessa Scuola nazionale
dell’amministrazione, sentito il MEF e fermo restando il
meccanismo di autorizzazione delle assunzioni di cui si è
già dato conto nella scheda relativa all’articolo 15. Il
concorso per l’accesso al corso-concorso è per esami e
titoli. Per le spese della procedura concorsuale i candidati
devono corrispondere un contributo. Al corso-concorso
possono essere ammessi candidati in numero superiore a
quello dei posti vacanti, entro un limite massimo del 20 per
cento, stabilito con il DPCM al quale è rimessa anche la
definizione delle modalità di svolgimento della procedura
concorsuale, della durata del corso-concorso, delle forme di
valutazione dei candidati ammessi allo stesso. Il
corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale
dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l’attività didattica dei
partecipanti, ai quali può essere eventualmente ridotto il
carico didattico. Al riguardo la relazione tecnica chiarisce
che la partecipazione al corso-concorso non può comportare
un esonero completo dal servizio. I commi da 5 a 7
introducono una deroga, per il solo anno scolastico
2013-2014, ai criteri individuati, in tema di esonero
dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del
dirigente scolastico, dall’articolo 459, comma 2 e 3, del
decreto legislativo 297/1994, e prevedono la possibilità di
nomina dei vincitori di concorso per dirigente scolastico
anche nel corso dell’anno scolastico. I commi 2 e 3 del
citato articolo 459 del decreto legislativo 297/1994
prevedono che l’esonero dall’insegnamento può essere
concesso ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria
che collaborano con il dirigente scolastico quando si tratti
di un circolo didattico con almeno 80 classi e ai docenti di
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e
di istituti comprensivi di scuole di tutte i gradi di
istruzione con almeno 55 classi. In particolare, il comma 5
dispone che, solo per l’anno scolastico in corso e solo
nelle regioni in cui uno dei concorsi per dirigente
scolastico banditi con decreto dirigenziale 22 novembre 2004
e con decreto dirigenziale 13 luglio 2011 non si è ancora
concluso, possono ottenere l’esonero dall’insegnamento, i
docenti con funzioni vicarie che insegnano presso scuole
conferite in reggenza a dirigenti che hanno l’incarico
presso un’altra scuola. Alla sostituzione dei docenti
esonerati si procede, in base al comma 7, con supplenze
temporanee. La relativa spesa è coperta a valere sulle
facoltà di assunzione relative ai dirigenti scolastici con
riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine,
mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico
nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato
dei dirigenti scolastici. In base al comma 6, gli incarichi
di reggenza e gli esoneri dall’insegnamento per i docenti
con funzioni vicarie di cui al comma 5 cessano alla
conclusione del concorso di riferimento, dandosi luogo, in
tal caso, alla nomina in corso d’anno, ove possibile, dei
vincitori di concorso, nei limiti delle assunzioni già
autorizzate, ovvero alla assegnazione alle scuole in
questione di un dirigente scolastico titolare con incarico a
tempo indeterminato.
Sottolinea quindi che l’articolo 18 autorizza il MIUR ad
assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente
tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Al relativo
onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa
fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle
commissioni degli esami di Stato al termine della scuola
secondaria di secondo grado. Si è concluso con
l’individuazione di 55 vincitori e di 2 idonei, e che, a
fronte di una dotazione organica pari a 200 posti di
funzione, il MIUR dispone solo di 29 dirigenti tecnici.
L’autorizzazione all’assunzione sopra indicata è dunque
disposta dal comma 1, a decorrere dal 2014, per le necessità
del Sistema nazionale di valutazione della scuola e in
aggiunta alle facoltà di assunzione possibili ai sensi
dell’articolo 3, comma 102, della legge 244/2007. In base
alla disposizione citata, per il quinquennio 2010-2014 le
amministrazioni statali, con alcune eccezioni, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento
di quella relativa al personale cessato nell’anno
precedente. L’onere per le assunzioni autorizzate è
quantificato dallo stesso comma 1 in 8,1 milioni di euro dal
2014. In base al comma 2, allo stesso onere si fa fronte
attraverso una riduzione dell’autorizzazione di spesa per la
corresponsione dei compensi ai presidenti e ai commissari
delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato al
termine dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado,
conseguente alla restrizione dell’ambito territoriale nel
quale gli stessi possono essere nominati. L’Alta formazione
e specializzazione artistica e musicale è trattata
dall’articolo 19 dispone in materia di conferimento di
incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e
di nomina del direttore amministrativo delle stesse.
Conferisce, inoltre, un finanziamento di 3 milioni di euro
nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex
pareggiati. Il comma 1 dispone che, al fine di garantire il
regolare avvio dell’anno accademico 2013-2014, le
graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del
decreto-legge n. 97 del 2004, legge n. 143 del 2004, sono
trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili
anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo
indeterminato. Nelle graduatorie suddette sono stati
inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni
nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli
artistico-professionali e culturali. In particolare,
l’articolo 19 del decreto ministeriale 16 giugno 2005, con
il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la
formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che
le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della
copertura dei posti in organico disponibili, in subordine
alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con
decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive
modifiche.
Precisa che resta, peraltro, fermo il regime di
autorizzazione alle assunzioni di cui all’articolo 39, comma
3, della legge n. 449 del 1997, e che per le esigenze
didattiche delle Istituzioni AFAM cui non si possa far
fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, si provvede
esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di
insegnamento di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale
incluso nelle predette graduatorie nazionali. Il comma 2
prevede, nelle more dell’adozione del regolamento che i
contratti a termine in essere nell’anno accademico
2012-2013, stipulati con il personale docente delle
Istituzioni AFAM, possono essere rinnovati per il solo anno
accademico 2013-2014 per la copertura di posti che risultino
vacanti e disponibili, a condizione che tale personale abbia
maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di
insegnamento, e in subordine agli incarichi richiamati al
precedente comma. La previsione si pone in deroga alla
normativa generale sui contratti a tempo determinato. Il
comma 3 dispone che le funzioni di direttore amministrativo
delle Istituzioni AFAM sono attribuite, con delibera del
Consiglio di amministrazione, a personale dell’Area «Elevata
professionalità» del comparto AFAM in possesso di laurea
magistrale nello specifico ambito professionale
dell’incarico da ricoprire o, in assenza di tale personale,
a personale di altre amministrazioni pubbliche, in possesso
di un profilo equivalente, collocato in posizione di comando
o in aspettativa, sempre nell’ambito delle facoltà di
assunzione. Il CCNL del nuovo comparto AFAM del 16 febbraio
2005 ha, quindi, definito il profilo professionale del
Direttore amministrativo, senza prevedere il conferimento di
tali mansioni mediante incarico anche a persone non
appartenenti all’amministrazione. I commi 4 e 5 sono
dedicati alle risorse per gli Istituti superiori di studi
musicali, ex pareggiati. Il comma 4 dispone che, nelle more
di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori
di studi musicali (ex pareggiati), e in considerazione delle
gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata,
per il 2014, la spesa di 3 milioni di euro. In base al comma
5, la ripartizione delle risorse sarà effettuata con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca – per la cui emanazione non è indicato un termine –
sulla base di criteri, da definire con lo stesso decreto,
che terranno conto della spesa storica di ogni istituto. Al
riguardo ricordo che la legge 508/1999, all’articolo 2, ha
disposto, che le Accademie di belle arti, l’Accademia
nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i
Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli
Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione
artistica e musicale (AFAM).
Ricorda quindi che il Capo III reca previsioni di varia
natura. In particolare, l’articolo 20 abroga l’articolo 4
del decreto legislativo n. 21 del 2008, relativo al c.d.
«bonus maturità» per l’accesso ai corsi di laurea ad accesso
programmato, disponendo – a seguito dell’avviso di rettifica
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 –
che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure
relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già
indette ma non ancora concluse alla data di entrata in
vigore del decreto-legge. La relazione illustrativa
evidenzia che la prima applicazione della disposizione,
prevista per l’iscrizione ai corsi universitari dell’anno
accademico 2013-2014, dopo numerosi differimenti, ha
confermato le criticità della previsione normativa recata
dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008,
«anche con riferimento alla difficoltà di individuare un
meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso
scolastico che tenesse conto del contesto locale». In base
al decreto ministeriale, il punteggio di valutazione del
percorso scolastico, per un massimo di 10 punti, è
attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un
voto all’esame di Stato almeno pari a 80/100 e non inferiore
all’80esimo percentile della distribuzione dei voti della
propria commissione d’esame nell’anno scolastico 2012/13,
secondo una tabella di corrispondenza. Per i corsi di laurea
delle professioni sanitarie, il punteggio è attribuito dalle
singole università secondo criteri autonomamente determinati
in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo
21/2008. Il decreto ministeriale n. 449 del 2013 ha anche
fissato le date per lo svolgimento dei test di ammissione
all’università in date comprese fra il 3 e il 10 settembre
per i diversi corsi di laurea e ha disposto che per i corsi
di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e
in architettura il Cineca, sulla base del punteggio totale,
redige una graduatoria nazionale, che si chiude con un
provvedimento ministeriale. Per i corsi di laurea magistrale
in Scienze della formazione primaria, le modalità e i
contenuti delle prove di ammissione sono stati definiti con
decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615. In particolare,
il decreto ha stabilito che la valutazione del percorso
scolastico, per un punteggio massimo di 10 punti, è
effettuata dalle singole università secondo criteri
autonomamente determinati in conformità a quanto disposto
dal decreto legislativo 21/2008. Lo svolgimento della prova
di ammissione è stata fissata, presso ciascuna sede
universitaria, per il giorno 17 settembre 2013. Sulla base
degli elementi esposti, dunque, alcune prove di ammissione
sono state svolte prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge, altre successivamente, mentre non si hanno
notizie sulla redazione della graduatoria nazionale e del
provvedimento ministeriale finale. Se l’interpretazione è
corretta, dunque, il meccanismo previsto dall’articolo 4 del
decreto legislativo 21/2008 non si applicherà alle procedure
per l’accesso ai corsi dell’a.a. 2013-2014 per le quali non
sia intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur
essendosi già svolte le relative prove di ammissione.
Aggiunge che l’articolo 21 reca alcuni interventi in tema di
formazione specialistica dei medici, prevedendo un’unica
commissione preposta all’ammissione alle scuole di
specializzazione e la formazione di un’unica graduatoria
nazionale. Dispone, inoltre, che, a partire dall’anno
accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento
economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con
cadenza triennale, invece che annuale. In particolare, il
comma 1, modificando l’articolo 36 del Decreto legislativo
n. 368/1999, prevede un’unica commissione preposta alle
prove di ammissione alle scuole di specializzazione nonché
la formazione di un’unica graduatoria nazionale all’esito
delle prove anziché, come previsto in precedenza, di singole
graduatorie locali. Infatti, come evidenziato nella
relazione illustrativa, il meccanismo fino ad oggi attuato,
prevedendo una graduatoria locale per l’accesso alle singole
scuole, era passibile di determinare disomogeneità nei
livelli qualitativi degli specializzandi e sui criteri di
valutazione a livello nazionale. Viene fatta salva la
specifica disciplina per l’accesso degli allievi delle
scuole militari alle scuole di specializzazione. Il comma 2,
modificando l’articolo 39 del citato Decreto legislativo
368/1999, dispone che, a decorrere dall’anno accademico
2013/2014, la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione
specialistica per tutta la durata legale del corso sia
effettuata con DPCM adottato ogni 3 anni e non più
annualmente. Al successivo articolo 22 è disposta
l’organizzazione dell’Anvur e degli enti di ricerca,
prevedendo a livello legislativo la procedura di nomina dei
componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca – che,
in base all’articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262
del 2006, legge n. 286 del 2006, era stata definita con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 –
introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la
disciplina transitoria già prevista dallo stesso decreto del
Presidente della Repubblica citato per i componenti in
carica. L’articolo 22 reca, infatti, alcune novità in
materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei
consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati
dal MIUR di designazione governativa, di cui all’articolo 11
del Decreto legislativo 213/2009. Il comma 1, novellando
l’articolo 2, comma 140, del DECRETO-LEGGE 262/2006 (LEGGE
286/2006), dispone che i componenti dell’organo direttivo
dell’ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, formulata sulla base di un
elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che
rimane valido per un anno. Precisa che l’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 ha
disposto che il Consiglio direttivo è costituito da sette
componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta
e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo
dell’istruzione superiore e della ricerca, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti
almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della
proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco
composto da non meno di dieci e non più di quindici persone
definito da un comitato di selezione appositamente
costituito con decreto del Ministro. Il comitato di
selezione è composto da cinque membri di alta
qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal
Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti
dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e
del Consiglio nazionale degli studenti. L’articolo 6, comma
2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
76/2010 ha, altresì, disposto che il Presidente ed i
componenti degli organi dell’ANVUR restano in carica quattro
anni e non possono essere nuovamente nominati, e che se uno
di essi cessa dalla carica prima della scadenza del proprio
mandato, il soggetto nominato in sostituzione resta in
carica per la durata residua del mandato.
Sottolinea che le principali novità che derivano
dall’intervento normativo possono così enuclearsi: non è più
previsto il parere parlamentare sulla nomina dei componenti
del Consiglio direttivo dell’ANVUR; l’elenco nell’ambito del
quale il Ministro sceglierà i nominativi da proporre potrà
essere composto da un numero di soggetti non predeterminato
e sarà valido solo un anno – mentre finora, come si è visto,
poteva essere utilizzato fino ad esaurimento –; il mandato
dei membri del Consiglio direttivo avrà una durata comunque
pari a 4 anni, anche in caso di nomina per sostituzione di
altro componente cessato dalla carica. Il comma 2 prevede
che, in sede di prima applicazione, fino alla nomina di un
nuovo comitato di selezione, per la nomina dei componenti
del Consiglio direttivo dell’ANVUR (evidentemente, a seguito
delle dimissioni di cui si è detto ante) è utilizzato
l’elenco già definito ai sensi dell’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Dispone,
altresì, che per i componenti del Consiglio direttivo in
carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge
resta ferma la disciplina transitoria recata dall’articolo
6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 76 del 2010. Rileva che le disposizioni inerenti gli enti
di ricerca vigilati dal MIUR sono previste dai commi 3 e 4.
In particolare, il comma 3, novellando l’articolo 11 del
decreto legislativo 213/2009 dispone che i nominativi
proposti al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, ai fini della nomina dei presidenti e dei
membri del consiglio di amministrazione di designazione
governativa, dal comitato di selezione appositamente
costituito, possono essere utilizzati entro un anno dalla
formulazione della proposta. Il successivo comma 4 dispone
che, per le nomine dei presidenti e dei membri del consiglio
di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR
successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge,
si procede nominando un nuovo comitato di selezione.
Rileva quindi che con riferimento alle assunzioni a tempo
determinato presso gli enti di ricerca e le università e
finanziamento degli enti di ricerca, l’articolo 23 reca
disposizioni inerenti: le assunzioni a tempo determinato
presso gli enti di ricerca, le università e le scuole
superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi.
Il comma 1, reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo
determinato e di stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le
università e le scuole superiori ad ordinamento speciale per
l’attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, eliminata dal
decreto-legge n. 76 del 2013. Al contempo, reintroduce la
previsione che ciò è possibile a condizione che i relativi
oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli
enti o del Fondo ordinario di finanziamento degli stessi –
FOE, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 204
del 1998 – o del Fondo di finanziamento ordinario delle
università (FFO), specificando che è fatta eccezione per
quelli finanziati con la quota premiale del FOE. Il comma 2
sostituisce l’articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del
2009, che ha stabilito: che la ripartizione del FOE è
effettuata sulla base della programmazione strategica
preventiva di cui all’articolo 5 dello stesso decreto
legislativo, nonché tenendo conto della valutazione della
qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall’ANVUR;
che, a decorrere dal 2011, una quota del FOE non inferiore
al 7 per cento, con progressivi incrementi negli anni
successivi, è destinata al finanziamento premiale di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti
dagli enti, sulla base di criteri e motivazioni di
assegnazione disciplinati con decreto del MIUR avente natura
non regolamentare. Inoltre, il comma 2 dispone che le quote
del FOE assegnata per specifiche finalità, che non possono
più essere utilizzate per le stesse, possono essere
destinate ad altre attività e progetti attinenti alla
programmazione degli enti, previa richiesta motivata al MIUR
e conseguente autorizzazione.
Ricorda che il personale degli enti di ricerca vigilati dal
MIUR è oggetto di disciplina da parte dell’articolo 24,
autorizzando alcune assunzioni presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia (INGV) e prevede che gli enti di
ricerca vigilati dal MIUR possono procedere ad assunzioni di
ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui
all’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001, il
quale stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni
di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o
in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove
assunzioni. Le disposizioni inerenti l’INGV sono recate dai
commi 1-3. Il comma 1 autorizza l’INGV ad assumere, nel
quinquennio 2014-2018, 200 unità di personale ricercatore,
tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali
di 40 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale
pari ad euro 2 milioni nel 2014, 4 milioni nel 2015, 6
milioni nel 2016, 8 milioni nel 2017 e 10 milioni dal 2018.
Lo scopo è quello di far fronte agli interventi urgenti
connessi all’attività di protezione civile, concernenti la
sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle
reti strumentali di monitoraggio. Il comma 2 dispone che
l’approvazione del fabbisogno di personale, la consistenza e
le variazioni dell’organico dell’INGV sono disposti con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, previo parere favorevole del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione. Il comma 4 prevede una
deroga alla procedura per il reclutamento di ricercatori e
tecnologi degli enti di ricerca vigilati dal MIUR. In
particolare, tali enti possono procedere al reclutamento
delle figure professionali indicate, nei limiti delle
facoltà assunzionali, senza l’osservanza delle procedure di
cui all’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001.
L’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001
stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in
mobilità prima di avviare le procedure per le nuove
assunzioni. Il successivo articolo 25 interviene in materia
di accisa, disponendo aumenti scadenzati (dal 10 ottobre
2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015) delle
aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici
intermedi e all’alcole etilicomma Ai sensi della normativa
vigente, l’Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla
produzione e sui consumi (decreto legislativo n. 504 del
1995) indica le seguenti aliquote di accisa per tali
prodotti: birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. Precisa
che l’articolo 25 in esame provvede, al comma 1, ad
aumentare le aliquote di accisa di tali prodotti con
decorrenza dal 10 ottobre 2013, nelle seguenti misure:
birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti
alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; alcole
etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. Il comma 2, a
fini di coordinamento con quanto disposto dal decreto-legge
n. 91 del 2013, stabilisce che le aliquote di accisa
rideterminate dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge
n. 91 per il 2014 e a decorrere dal 2015 sono fissate nelle
seguenti misure indicate al successivo comma 3 del presente
articolo: a decorrere dal 1o gennaio 2014, birra: euro 2,70
per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici
intermedi: euro 78,81 per ettolitro; alcole etilico: euro
920,31 per ettolitro anidro. A decorrere dal 1o gennaio
2015, invece birra: euro 2,99 per ettolitro e per
grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per
ettolitro; alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro
anidro.
Rileva quindi che in sostanza, quanto disposto dall’articolo
14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013, viene
superato e incluso nelle misure indicate dal presente
articolo 25. L’articolo 26, attraverso una novella
all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 23 del 2011,
cosiddetto federalismo municipale, interviene in tema di
determinazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente
ai trasferimenti immobiliari. In sostanza, l’articolo 26:
conferma il regime di esenzione dall’imposta di registro da
applicare a decorrere dal 1o gennaio 2014, ai sensi
dell’articolo 10 del decreto sul federalismo municipale,
decreto legislativo n. 23 del 2011, agli atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e
agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, e tutti gli atti e le formalità
direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari;
assoggetta ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale
relative ai medesimi atti alla misura fissa di 50 euro
(mentre precedentemente venivano esentati); in tutti i casi
in cui la normativa vigente stabilisce che le imposte di
registro, ipotecaria e catastale siano liquidate in misura
fissa, il relativo importo aumenta, con decorrenza dal 1o
gennaio 2014, da 168 a 200 euro. L’articolo 27 reca, al
comma 1, il rifinanziamento del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica (FISPE) e ai commi 2 e 3
le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal
provvedimento. Il comma 1 rifinanzia il Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3
milioni di euro per l’anno 2014, di 50 milioni per l’anno
2015 e di 15 milioni a decorrere dall’anno 2016. Ricordo che
il Fondo ISPE è stato istituito dall’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche
mediante interventi volti alla riduzione della pressione
fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075) viene
utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle
risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi
recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse
finanziarie, si ricorda che nella legge di bilancio
2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo decreto ministeriale
Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei
programmi di spesa) il Fondo presentava una dotazione pari a
16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per il 2014 e a 29,7
milioni per il 2015. Ricordo, altresì, che la dotazione del
Fondo è stata via via ridotta, a copertura di una serie di
disposizioni legislative intercorse successivamente
all’approvazione della legge di bilancio. Si ricorda, da
ultimo, che a valere sulle risorse del Fondo è stata posta
la copertura finanziaria degli oneri relativi all’indennità
da corrispondersi al Commissario straordinario per gli
interventi di spending review, pari a 150.000 euro per
l’anno 2013, 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015 e a 200.000 euro per l’anno 2016, dall’articolo 49-bis
del decreto-legge n. 69/2013. I commi 2 e 3 dispongono le
norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal
provvedimento, quantificati complessivamente in 13 milioni
di euro per l’anno 2013, 326,6 milioni di euro per l’anno
2014, 450,1 milioni di euro per l’anno 2015, 471,6 milioni
di euro per l’anno 2016, 473,6 milioni di euro per l’anno
2017 e 475,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
precisa che da ultimo, l’articolo 10 del decreto-legge
n. 102 del 2013 ha disposto un ulteriore incremento, per
l’anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse
già destinate alla medesima finalità dal richiamato articolo
1, comma 253, della legge n. 228 del 2012. L’articolo 28
reca infine l’entrata in vigore del provvedimento il giorno
stesso della sua pubblicazione.