DL 104/2013 scuola.
Finito il lavoro della Commissione,
la parola passa all’Aula
dal
blog di Max Bruschi, 25.10.2013
Ieri in nottata la VII
Commissione ha concluso i suoi lavori sul DL 104/ 2013, affrontando
in particolare l’articolo 15 (personale scolastico) e l’articolo 17
(dirigenti scolastici). Una precisazione preliminare va fatta:
gli emendamenti sono ritirati quando,
in assenza delle condizioni per farli approvare dalla Commissione,
il proponente si riserva la facoltà di ripresentarli in Aula.
Un emendamento respinto dalla Commissione non può essere riproposto
in Aula se non attraverso riformulazioni ampie che potrebbero
snaturarne la ratio, pena l’inammissibilità.
Venendo al “merito”
degli emendamenti approvati, va salutata con soddisfazione
l’approvazione del 15. 2, (Centemero), con una riformulazione che ha
raccolto un ampio sostegno da parte dei gruppi: la realizzazione
dell’area unica è progressiva, non tocca per il primo aggiornamento
utile le GAE, e questo può deludere. Ma resta ferma la possibilità
per l’aula di subemendare. E, almeno, da quel punto raggiunto non si
dovrebbe tornare indietro. L’alternativa era il solito ordine del
giorno…
Certo, l’unificazione non è “tutta e subito”, ma è una prospettiva
resa finalmente realizzabile non attraverso dichiarazioni di
principi, ma attraverso una norma che ritorna allo spirito della
104/92.
Bene anche
l’approvazione del 15.10, che risolve un cortocircuito normativo sui
diplomati magistrali.
Peccato che il mancato
accordo di alcuni gruppi di maggioranza abbia costretto al ritiro di
altri emendamenti di “manutenzione” della scombinata normativa
inerente il personale scolastico, e mi riferisco tanto al 15.1, che
avrebbe fatto uscire le assunzioni dalla logica dei “piani
straordinari”, quanto e soprattutto al 15. 3 (che avrebbe chiuso la
triste vicenda dei “congelati SSIS”); al 15. 4, che avrebbe dato una
prima risposta ai docenti neoabilitati, assegnando loro la
precedenza sulle supplenze; al 15. 5, che avrebbe abbattuto i tempi
di attivazione dei percorsi di specializzazione e abilitazione ex DM
249/2010. Confido che saranno ripresentati in Aula, se non altro a
futura memoria.
Quanto agli altri
emendamenti approvati all’art. 15, e facendo la tara sugli
emendamenti sugli “inidonei” dei quali non mi sono mai occupato,
devo dire che sono perplesso sull’emendamento 15.33, che torna ai
“tre anni” di servizio provinciale prima di chiedere la mobilità,
con buona pace della continuità didattica, e il 15.91,
riformulazione di altri emendamenti, attraverso il quale si crea una
precedenza sul sostegno, tra i docenti privi di specializzazione, ai
docenti in possesso di crediti, master, corsi e quant’altro il
mercato offra in tema di disabilità. Comprensibile magari lo spirito
(meglio i sommariamente preparati dei totalmente impreparati); ma
sarebbe stato meglio restringere il campo delle priorità, evitando
di consentire affari d’oro ai trepuntifici.
Quanto all’art. 17, è
successo, nel corso della seduta, di tutto. E preferisco non
esprimermi, se non per auspicare un intervento del governo che
“sistemi” alcuni danni alla diligenza assaltata: per fare un
esempio, l’emedamento Rocchi 17.17, se condivisibile nello spirito
(esaurire le graduatorie dei vincitori del concorso a dirigente
scolastico), ha nella formulazione un “difetto” che forse sarebbe il
caso di correggere: un conto, infatti, esaurire le graduatorie NELLE
REGIONI e PER LE REGIONI di espletamento dei concorsi; altro conto,
come nel testo approvato, subordinare il bando di nuovi concorsi
all’esaurimento di tutte le graduatorie dei vincitori. Non si
comprende, infatti, perché le regioni ove mancano dirigenti
scolastici non possano avvalersi dei nuovi concorsi SNA….
ART. 15.
Al comma 1, dopo le
parole: n. 244 inserire le seguenti:, come modificato
dal presente articolo e le parole: comma 3-bis sono
sostituite dalle seguenti: commi 3 e 3-bis.
Conseguentemente:
al comma 2, la parola: aggiunto è sostituita dalla
seguente: inserito, la parola: settantacinque è
sostituita dalla cifra: 75, la parola: novanta è
sostituita dalla cifra: 90 e la parola: cento è
sostituita dalla cifra: 100;
al comma 3, dopo le parole: n. 244, sono inserite le
seguenti: come modificato dal presente articolo, e le
parole: comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti:
commi 3 e 3-bis;
al comma 7, le parole: decreto-legge sono sostituite dalla
seguente: decreto e le parole: del presente articolo
sono soppresse.
15. 90. Il Relatore.
(Approvato)
Al comma 2 è
aggiunto il seguente periodo:
«A decorrere dall’anno scolastico 2013-2014 ai TFA, ai Master e ai
Corsi di perfezionamento sulla pedagogia speciale, conseguiti a
livello universitario, vengono riconosciuti dei crediti formativi
afferenti la didattica speciale o al tirocinio sulla disabilità
utili ai fini della precedenza nel conferimento degli incarichi di
sostegno rispetto alle graduatorie di istituto incrociate del
personale docente non in possesso del titolo di specializzazione e
di quello in possesso del titolo di specializzazione non inserito in
nessuna graduatoria».
15. 91. Relatore.
Dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:
«2-bis. Dall’anno scolastico 2014-15 il riparto di cui al
precedente comma viene assicurato equamente a livello regionale, in
modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti
di sostegno percentualmente uguale nei territori».
15. 83. (Nuova formulazione) Santerini,
Capua, Molea, Vezzali.
(Approvato)
Al comma 3,
aggiungere, i seguenti commi:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree
scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale
artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all’ordinanza ministeriale
23 marzo 1997, n. 78, sono unificate. Allo stesso comma 5 del
suddetto articolo 13, le parole «nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente
Pag. 82piano
educativo individualizzato» sono cancellate. Le suddette aree
disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di
cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297,
e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di
merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di
istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuarsi in
relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo
9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le aree di cui al
comma 3-bis, sono, pertanto, per le predette graduatorie,
unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie d’istituto di prima
fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti
all’atto dell’aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio
2014/2015-2016/2017 di cui sopra, sono unificati all’atto
dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020.
Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati
in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e
rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
15. 2. (Nuova formulazione) Centemero,
Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,
Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio,
La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)
Al comma 5,
sopprimere le parole: operanti presso le aziende sanitarie
locali.
15. 34. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani,
Blazina, Bonafè, Bossa,Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa.
(Approvato)
Al comma 6,
sostituire le parole: Al personale docente della scuola
dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014,
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
ma idoneo ad altri compiti, con le seguenti: il personale
docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o
gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ove ne abbia i
requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In
alternativa, a detto personale.
15. 38. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani,
Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)
Al comma 6
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more
dell’applicazione della mobilità intercompartimentale, detto
personale può essere utilizzato per le iniziative di cui
all’articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per
la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali
e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni
scolastiche.
15. 39. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani,
Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)
Al comma 9,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di permanere negli
organici degli Uffici Tecnici previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 87 del 15 marzo 2010 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 88 del 15
Pag. 83marzo
2010, se già utilizzati in tali ambiti e in possesso del relativo
titolo di studio, subordinatamente all’esistenza di posti in
organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. 36. (Nuova formulazione) Rocchi,
Carocci, Malpezzi, Malisani.
(Approvato)
Dopo il comma 9,
aggiungere il seguente comma:
9-bis. L’ultimo periodo del comma 4-bis
dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è soppresso.
15. 10. (Nuova formulazione) Centemero,
Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Malpezzi, Santerini.
(Approvato)
Dopo il comma 10,
aggiungere il seguente:
11. Sostituire il comma 21, articolo 9, del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106 con il seguente:
21. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o
l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo
servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente
comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
15. 33. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Coscia,
Palmieri.
(Approvato)
Dopo il comma 10,
aggiungere il seguente:
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al
rinnovo o alla modifica dei componenti del Comitato di cui
l’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
disposti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze.
15. 42. D’Ottavio.
(Approvato)
ART. 16.
All’articolo 16,
sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con
particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio
socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del
personale scolastico, è autorizzata per l’anno 2014 la spesa di euro
10 milioni, oltre alle risorse previste nell’ambito di finanziamenti
di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e
aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di
ciascun alunno, necessarie ad aumentare l’attesa di successo
formativo, anche attraverso la diffusione di innovazione didattiche
e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni
nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole
in cui tali esiti presentano maggiori criticità;
b) all’aumento delle competenze per potenziare i processi
di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni
educativi speciali;
c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto
rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati,
rafforzando in particolare le competenze relative all’integrazione
scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e
all’italiano come lingua 2;Pag.
84
d) all’aumento delle competenze relative all’educazione
all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari
opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;
e) all’aumento delle capacità nella gestione e
programmazione dei sistemi scolastici;
f) all’aumento delle competenze relativamente ai processi
di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
g) all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di
alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione
presso enti pubblici ed imprese.
Conseguentemente al
comma 2, dopo le parole «non statali» aggiungere le
seguenti «e di associazioni professionali accreditate dal MIUR.
16. 29. Il Relatore.
(Approvato)
ART. 17.
Al comma 1,
capoverso articolo 29, comma 1, dopo le parole: diploma di
laurea è inserita la seguente: magistrale, le parole:
la preselezione sono sostituite dalle seguenti: l’eventuale
preselezione, le parole: attività didattica dei sono
sostituite dalle seguenti: attività didattica svolta dai e
le parole: del carico sono sostituite dalle seguenti:
del loro carico.
Conseguentemente:
al comma 2 le parole: dall’entrata sono sostituite dalle
seguenti: dalla data di entrata;
al comma 5, le parole: del decreto legislativo sono
sostituite dalle seguenti: del testo unico di cui al decreto
legislativo, le parole: a far data sono sostituite
dalle seguenti: a decorrere, le parole: il suddetto
decreto direttoriale sono sostituite dalle seguenti: i
suddetti decreti direttoriali, e le parole:
indipendentemente dai criteri previsti sono sostituite dalle
seguenti: anche in deroga a quanto previsto;
al comma 8 le parole: può prevedere l’integrazione sono
sostituite dalle seguenti: può essere integrata, dopo le
parole: frazione di 300 è inserita la seguente:
candidati e le parole: nel 2014 sono sostituite dalle
seguenti: nell’anno 2014.
17. 29. Il Relatore.
(Approvato)
Al comma 1,
capoverso articolo 29, 1., quarto periodo, sostituire le parole:
dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo con le
seguenti: un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza.
17. 21. (Nuova formulazione) Carocci,
Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,
D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini,
Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)
Dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:
1-bis. Le graduatorie di merito regionali del Concorso a
Dirigente Scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13
luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4o serie
speciale – concorsi n. 56 del 15 luglio 2011 per la copertura di
n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. La validità di dette graduatorie permarrà fino
all’assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, assunzione che
dovrà avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui
al comma 1. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui
all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
17. 17. (Nuova formulazione) Rocchi.
(Approvato)
Pag. 85
Dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:
1-bis. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito
il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Esso viene bandito dall’Ufficio
scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo
svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere
integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni
scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione
giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena
conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo
in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una
prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche
in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
17. 24. (Nuova formulazione) Blazina.
(Approvato)
Al comma 2, dopo le
parole: conversione del presente decreto aggiungere le
seguenti: e provvede all’adeguamento dell’organizzazione della
Scuola nazionale di amministrazione alle previsioni di cui al
medesimo articolo 29, comma 1, come modificato dal precedente comma
1. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
17. 22. (Nuova formulazione) Coscia,
Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,
D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini,
Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)
Sostituire il comma
4 con il seguente:
4. Il comma 618 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140
sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti
scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618
dell’articolo 1 della citata legge e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, fermo restando quanto
previsto dal comma 8.
17. 26. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
(Approvato)
Dopo il comma 5,
aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli
per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli
istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia
giurisdizionale, ove non trovino applicazione le disposizioni del
comma 5, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e
per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a
quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso secondo
le previsioni dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43. Gli incarichi cessano di diritto all’atto di
immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 15. (Nuova formulazione) Iacono,
Amoddio, Capodicasa, Piccione, Zappulla, Moscatt.
(Approvato)
Dopo il comma 5,
aggiungere il seguente:
5-bis. In attesa di un nuovo concorso di cui al comma 1-bis
tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle
istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o
bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico
titolare.
17. 25. Blazina.
(Approvato)
Pag. 86
Al comma 8, primo
periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere
le seguenti: di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011.
17. 28. Il Relatore.
(Approvato)
Dopo il comma 8,
aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «il processo di cui
all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le
seguenti: «e il processo in materia di integrazione scolastica, di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».
17. 20. Moscatt, Lauricella, Ribaudo, Boccuzzi,
Raciti, Scuvera, Carbone, Ventricelli, Marchetti, Manfredi, Carra,
Culotta, Sbrollini, Paris, Narduolo, Ascani, Bordo, Cardinale,
Albanella, Capozzolo, Lodolini, Pastorino, Naccarato, Simone
Valente, Cominelli, Petitti, Gribaudo, Coccia, De Maria, Bargero,
Rostan, Lattuca, Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca,
Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli,
Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)
ART. 19.
Al comma 1,
premettere il seguente:
01. Entro centottanta giorni dall’emanazione della presente legge è
licenziato il regolamento previsto dall’articolo 2 comma 7, lettera
e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, al fine di
consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per
l’avvio dell’anno accademico 2015/2016.
19. 36. (Nuova formulazione) Costantino,
Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.
(Approvato)
Al comma 1,
sostituire le parole: del decreto legislativo con le
seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: in subordine agli incarichi
di cui al comma 1 con le seguenti: in subordine
all’attribuzione degli incarichi di cui al comma 1 del presente
articolo;
al comma 3, le parole: del decreto del sono sostituite
dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del, le
parole: a valere sulle sono sostituite dalle seguenti:
nell’ambito delle e le parole: non possono derivare
maggiori sono sostituite dalle seguenti: non devono
derivare nuovi o maggiori.
19. 55. Il Relatore.
(Approvato)
Sostituire il comma
2 con il seguente:
2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai
fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato
almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di
entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all’adozione
del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie
nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a
tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1,
nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto
con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
19. 15. (Nuova formulazione) Ghizzoni,
Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè,
Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,
Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante,
Antezza.
(Approvato)
Pag. 87
Sopprimere il comma
3.
*19. 48. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni,
Pellegrino.
(Approvato)
Sopprimere il comma
3.
*19. 16. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani,
Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni, Antezza.
(Approvato)
Sopprimere il comma
3.
*19. 29. Vezzali.
(Approvato)
Sopprimere il comma
3.
*19. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
(Approvato)
Dopo il comma 3,
aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per
l’accesso all’area «Elevata professionalità» o alla terza area di
cui all’allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del
4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo
indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.
**19. 46. Costantino, Fratoianni, Giancarlo
Giordano.
(Approvato)
Dopo il comma 3,
aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico
per l’accesso all’area «Elevata professionalità» o alla terza area
di cui all’allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo
indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.
**19. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri,
Petrenga.
(Approvato)
Al comma 4,
sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5
milioni.
Conseguentemente
all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «6 milioni»
con le seguenti: «4 milioni».
19. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani,
Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa, Carrescia, Valiante, Marco Meloni.
(Approvato)
Al comma 5, dopo le
parole: Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca inserire le seguenti:,
sentiti gli enti locali finanziatori,.
19. 12. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani,
Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani,
Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti,
Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.
(Approvato)
Al comma 5,
sopprimere le parole: che tengono conto della spesa storica di
ciascun istituto.
19. 14. (Nuova formulazione) Ghizzoni,
Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,
D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini,
Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.
Dopo il comma 5,
aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà
finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono
finanziate in misure prevalente dagli enti locali, è autorizzata per
l’anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.Pag.
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5-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse
di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con
lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell’ultimo
triennio di ciascuna accademia e delle unità di personale assunte
secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
Conseguentemente,
all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole «6 milioni» con le
seguenti: «5 milioni».
19. 11. Carocci, Ascani, Sereni, Pastorino, Verini,
Giulietti, Tullo, Basso, Giacobbe, Vazio, Valiante, Ghizzoni.
(Approvato)
ART. 9.
Al comma 1, lettera
c), dopo le parole: corso di studio aggiungere le
seguenti di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e dopo le parole
di profitto aggiungere: secondo le previsioni del
regolamento di attuazione.
9. 3. (Nuova formulazione) Luigi Gallo,
Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva,
Di Benedetto, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia,
Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi,
Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi,
Zampa.
(Approvato)
ART. 21.
Dopo il comma 2,
aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, da emanarsi entro il 1 gennaio 2014, la durata dei corsi di
formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto
nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 1 agosto 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti
dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi
e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali
risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono
destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica
medica.
3-quater. La durata dei corsi delle formazioni
specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis,
si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo
all’emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo
anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono
iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, con
proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata
così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno
accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta
valido l’ordinamento previgente.
b) al comma 1 dell’articolo 35, secondo periodo, le parole
da «determina» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle
seguenti: «determina annualmente il numero globale degli specialisti
da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra
il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in
medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione
specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti
per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento
alle attività del Servizio sanitario nazionale».
2-ter. Ai
periodi di formazione dei medici specializzandi all’interno delle
Pag. 89aziende
del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda
dell’interessato all’università ove ha sede la scuola di
specializzazione, approvata dal Consiglio della scuola, in
conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati
secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le
università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. L’inserimento necessita altresì del parere favorevole
dell’azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a
indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche
sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione
vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione
specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale,
secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del
relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal
tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e
con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si
svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.”.
21. 6. (Nuova formulazione) Crimì, Gigli,
Calabrò, Lenzi, Coscia, Malpezzi, Miotto, Cova, Zardini, Scuvera,
Ascani, Narduolo, Sbrollini, D’Incecco, Gelli, Biondelli, Amato,
Carnevali, Capone, Centemero, Fucci, Roccella, Santerini, Capua,
Binetti, Vargiu, Cesaro, Monchiero, Palmieri, Lainati, Longo,
Petrenga, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D’Ottavio,
Ghizzoni, La Marca, Malisani, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli,
Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Celeste Costantino, Fratoianni,
Giancarlo Giordano.
(Approvato)