Sperimentazione, ma di che parliamo?

di Cosimo De Nitto, Educazione & Scuola 29.10.2013

Per definizione (Devoto-Oli) sperimentazione è una: “Operazione diretta a sottoporre un prodotto, un’attività, un metodo ad una serie di prove e di verifiche”.

“La sperimentazione è un metodo scientifico che permette di osservare fenomeni che di per sé non sono definibili, esprimendo alla fine una valutazione sulla loro fattibilità e sostenibilità.

Si mette alla prova la natura del fenomeno per far sì che essa esca allo scoperto, senza tralasciare un’indagine preliminare del contesto in cui il fenomeno si è verificato, un’analisi degli elementi costitutivi e una constatazione delle interconnessioni. Tale tentativo potrebbe modificare l’esistente.

Per questo motivo nel momento in cui si affronta una sperimentazione occorre sapere bene da dove si è partiti e dove indicativamente si intende arrivare, accettando il verificarsi di esiti sia conformi che non conformi alle attese.

In un ambito complesso come quello educativo, la sperimentazione deve essere espressamente motivata.

Occorre esprimere chiaramente:

• la modalità con cui la sperimentazione sarà condotta;

• la natura dei dati che saranno ottenuti;

• la tipologia dei procedimenti che saranno utilizzati;

• i soggetti che saranno coinvolti;

• i valutatori che monitoreranno il fenomeno;

• le metodologie di valutazione delle abilità di sviluppo;

• la formulazione di un nuovo percorso.

Quindi, la sperimentazione educativa è sintomo di quell’autonomia preventiva nelle premesse che evidenzia la necessità di ricercare e realizzare progetti innovativi sul piano metodologico, su quello didattico e in generale sull’organizzazione scuola e sull’ordinamento scolastico.”

(Chiara Campomori http://www.indire.it/ccs/wp-content/uploads/2012/02/campomori _mat.pdf)

 

Se relativamente al campo scolastico riteniamo complessivamente accettabile questa definizione, diremo che quella decisa dal ministro Carrozza è una sperimentazione che investe la durata degli studi, quindi l’organizzazione scolastica, i contenuti (le materie), la metodologia, in pratica tutto l’ordinamento della scuola secondaria superiore, e non solo. Una rivoluzione copernicana dalla portata storica, se si considera da quando le scuole superiori durano 5 anni.

Dopo che d’imperio la Gelmini aveva cancellato d’un sol colpo tutte le sperimentazioni, ivi comprese quelle metodologico-didattiche (unica competenza del collegio dei docenti senza la quale parlare di autonomia è puro esercizio retorico), la ministra Carrozza decide così, d’emblée, d’imperio anch’essa,  di attuare una sperimentazione di questa portata. Senza un dibattito, senza consultare il corpo scolastico, il CNPI, i sindacati, l’associazionismo professionale ecc. ecc. con un puro atto verticistico in una materia così delicata che rifiuta il verticismo per le infinite implicazioni che comporta, interne ed esterne alla scuola, riguardando l’organizzazione di vita dei singoli soggetti e l’organizzazione della vita associata e lavorativa allo stesso tempo dell’intero corpo sociale. Dopo che la categoria si era sollevata contro questa ipotesi di riduzione degli anni di studio.

 

Su più di 1400 le secondarie di secondo grado private e su più di circa 7000 scuole pubbliche, su 33 indirizzi la ministra sceglie un campione di UNA, dico una, scuola superiore, privata per giunta.

Che rilevanza potrà avere un campione così insignificante dal punto di vista rappresentativo e statistico? Che “sperimentazione” potrà mai essere? Quali deduzioni significative potrà mai fornire? Cosa vorrà dire mai se funziona? E se non funziona? E chi rileverà e valuterà che funziona o non funziona? Che inferenze mai si potranno ricavare da un’esperienza unica come questa del liceo internazionale per l’Impresa, “Guido Carli”, di Brescia, “sponsorizzato” dall’associazione industriale della città lombarda? Quanti Licei per l’impresa ci sono in Italia? E potremmo continuare con le domande che dimostrano l’inconsistenza “scientifica” di questa pseudo-sperimentazione, la sua non rispondenza non solo a criteri scientifici, ma nemmeno a criteri dettati dal buon senso.

 

Ma allora a che serve?

Difficile rispondere a questa domanda, ma si può azzardare qualche ipotesi.

Può servire a dare un ossicino al gruppo di pressione che  da anni sostiene la “bontà” dell’accorciamento degli anni di scuola (i neo descolarizzatori?) che stanno a destra, come a sinistra, che, sia pure partendo da posizioni diverse e con diverse finalità, sono tuttavia pronti ad impugnare sempre la bandiera del “ce lo chiede l’Europa” anche quando l’Europa non chiede niente perché non può chiedere cose che spetta a ciascun paese membro nella sua autonomia decidere.

Questo gruppo si divide poi in due sottogruppi: quelli che vogliono accorciare di un anno la scuola primaria, con l’alchimia e la furbata dell’anticipo a 5/4 anni (distruggendo al contempo due ordini di scuola, quella dell’infanzia e la primaria), e quelli che vorrebbero, come la ministra, accorciare la secondaria superiore. Tutto ciò mentre le indagini internazionali accusano l’arretramento e il deficit di scuola, cultura, saperi nel nostro paese, il disinvestimento progressivo negli anni che l’ha portata ai gradini più bassi nei paesi che ancora possono definirsi civili. 

Può servire a dare un ossicino alle vestali della spending review che vedono nella diminuzione di un anno di studi nelle superiori il “risparmio” di 40.000 cattedre, come è stato calcolato. Vedono in questo il dimagrimento della scuola pubblica un’occasione per la privatizzazione e l’aziendalizzazione del sistema scolastico, la sua più diretta dipendenza dal mercato, questo mercato poi. 

Una cosa appare subito certa: questa “sperimentazione”, per come è stata concepita, per metodo, per merito, per contenuti, a tutto e tutti potrà servire, non certo alla scuola italiana, che ha altri problemi, ha altre priorità, ha altre direzioni di marcia da percorrere se vuole salvarsi e salvare il Paese.

 

 

 

Il 28 ottobre l’Aula della Camera esamina il DL 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

Il 25 ottobre Giancarlo Galan, preannuncia le proprie dimissioni da relatore sul provvedimento in esame.

Il 3, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre la 7a Commissione della Camera esamina il DL 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ristorazione o.
1. 4. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 3, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l’entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari.
1. 2. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 3. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 12. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: entro 60 giorni dalla entrata in vigore con le seguenti: entro 20 giorni dalla emanazione della legge di conversione.
1. 11. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto della frequenza regolare.
1. 15. Il Relatore.

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a decorrere dal 2014 secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invierà entro il mese di marzo a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, anche mediante il portale telematico di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1, con l’indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché gli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.
2. 16. (Nuova formulazione). Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. All’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole «non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio» sono sostituite dalle parole «sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio.»
2. 6. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l’anno accademico 2013-2014, il limite di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato dall’articolo 42, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato a euro 80.000.
2. 4. (Nuova formulazione). Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo le parole «delle regioni» inserire «oltre al gettito di cui alla lettera b
2. 32. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è sostituto dal seguente:
«5. Ai componenti dell’Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza».
*2. 2. (Nuova formulazione). Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è sostituto dal seguente:
«5. Ai componenti dell’Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza».
*2. 17. (Nuova formulazione). Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

ART. 3.

Alla rubrica sostituire le parole: Borse di studio con la seguente: Premi e al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: borse di studio con la seguente: premi, al secondo periodo, sostituire le parole: delle singole borse di studio, con le seguenti: dei singoli premi.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le borse di studio sono attribuite con le seguenti: i premi sono attribuiti; e sostituire le parole: delle borse con le seguenti: dei premi.
3. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, sostituire le parole: Il bando stabilisce con le seguenti: I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a Piani Nazionali di Ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam,».
3. 11. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: primo comma con le seguenti: comma 1.
3. 13. Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
3. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: scolastiche statali e paritarie con le seguenti: del sistema educativo di istruzione e di formazione.
4. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricate dal dirigente scolastico, a norma dell’articolo 4, comma 1 , lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, quali preposti alla applicazione del divieto non possono rifiutare l’incarico se non per documentata incompatibilità.
4. 23. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole: nei locali chiusi aggiungere le seguenti: e nelle aree all’aperto di pertinenza.
4. 7. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati all’entrata del bilancio dell’istituzione scolastica sanzionatrice, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all’educazione alla salute.
4. 19. (Nuova formulazione) Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 5, dopo le parole: il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli inserire le seguenti: locali, stagionali e biologici.
4. 11. Luigi Gallo, Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, in sede di gara d’appalto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole medie inferiori e superiori e altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti sono tenuti a prevedere una adeguata quota di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.
4. 1. (Nuova formulazione) Mongiello, Realacci.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: programmi di educazione alimentare inserire le seguenti: anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale.
4. 12. (Nuova formulazione). Luigi Gallo, Battelli, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis Il Ministero della salute, di intesa con Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di iniziative già avviate.
4. 20. (Nuova formulazione). Iori, Biondelli, Sbrollini, Amato, Carnevali, Capone, D’Incecco.
(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
5-bis. Sostituire l’articolo 11, comma 23 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013, e convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, con i seguenti:
«23. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura «presenza di nicotina»;
b) avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

23-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
23-ter. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche.

23-quater. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
23-quinquies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
23-sexies. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

23-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
23-octies. La sanzione di cui al comma precedente si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche».

5-ter. All’articolo 11, comma 23 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013, e convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, l’ultimo periodo è soppresso.
4. 25. (Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

Premettere al comma 1 il seguente:
«0.1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvia entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, al fine della loro innovazione permanente, del loro aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e del loro confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro 12 mesi dal loro avvio e i relativi risultati intervengono nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai predetti decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89».
5. 8. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

Al comma 1, sostituire le parole: dai decreti con le seguenti: dai regolamenti di cui ai decreti e le parole: 3,3 milioni di euro con le seguenti: 3,3 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: nell’articolo 119 del aggiungere le seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al e sostituire le parole: Ministro per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. 28. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: nelle fondazioni culturali con le seguenti: nelle istituzioni culturali e scientifiche.
5. 7. Pes, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, sostituire le parole: le accademie di belle arti, con le seguenti: le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
5. 14. (Nuova formulazione) Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, dopo le parole: o di materiale illustrativo, aggiungere le seguenti: audio-video e multimediale.
5. 13. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell’anno scolastico 2012-2013.
5. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Pannarale, Duranti, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Palmieri e Lainati.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis.
Ai fini dell’implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è autorizzato ad adottare con decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un regolamento concernente la delineazione dei diritti e dei doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, per come puntualmente definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il decreto altresì ridefinisce le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni legislative con esso incompatibili, la cui individuazione analitica dovrà essere in esso contenuta.
5. 2. (Nuova formulazione). Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)

ART. 6.

Nella rubrica sostituire la parola: Riduzione con la seguente: Contenimento.
*6. 5. Centemero.

Nella rubrica sostituire la parole: Riduzione con la seguente: Contenimento.
*6. 33. Il Relatore.

Nella rubrica, dopo le parole: libri scolastici inserire le seguenti: e materiali didattici integrativi.
6. 14. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1:
alla lettera
a), sostituire le parole: all’articolo 151 del con le seguenti: all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al;
alla lettera b):
all’alinea, sostituire la parola: al con le seguenti: all’articolo 15 del;
ai numeri 1 e 2), sostituire le parole: all’articolo 15, con la seguente: al.
6. 41. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all’articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all’articolo 188 e dopo le parole: possono essere; inserire le seguenti: tali disposizioni si intendono valide anche per le istituzioni scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.
*6. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: all’articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all’articolo 188».

Conseguentemente dopo le parole: possono essere aggiungere: tali disposizioni si intendono valide anche per le istituzioni scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.
*6. 27. Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
*6. 6. Centemero.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 99 n. 275.
*6. 28. Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 99 n. 275.
*6. 34. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente:
01. All’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «fatta salva l’autonomia didattica» aggiungere le seguenti parole: «e la libertà di scelta dei docenti».
**6. 7. Centemero.

Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01. all’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «fatta salva l’autonomia didattica» aggiungere le seguenti: «e la libertà di scelta dei docenti».
**6. 29. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01. all’articolo 15, comma 1, dopo le parole: fatta salva l’autonomia didattica aggiungere le seguenti: e la libertà di scelta dei docenti.
**6. 35. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo le parole: nell’eventuale adozione, aggiungere le seguenti: oppure nell’indicazione degli strumenti alternativi prescritti, in coerenza con il POF, con l’ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.
*6. 8. Centemero.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: nell’eventuale adozione aggiungere le seguenti: oppure nell’indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il POF, con l’ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.
*6. 36. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.
**6. 11. Centemero.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il punto 3).
**6. 31. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, la lettera b) sopprimere il numero 3).
**6. 37. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
3-bis. all’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. 19. (Nuova formulazione) Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni sono valide indistintamente per tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
6. 3. (Nuova formulazione) Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contenere.
*6. 10. Centemero.

Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contenere.
*6. 38. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: in comodato d’uso, inserire le seguenti: nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore connessi all’utilizzo indicato.
*6. 9. Centemero.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: in comodato d’uso, inserire le seguenti: , nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore connessi all’utilizzo indicato.
*6. 39. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 13. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 30. Il Relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**7. 15. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**7. 20. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia,.
7. 16. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i metodi didattici con le seguenti: le linee guida in materia di metodi didattici.
7. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che possono avvalersi inserire le seguenti: della collaborazione degli Enti Locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché.
7. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 2, dopo le parole: possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, aggiungere le seguenti:, incluse le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative,.
7. 19. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Palmieri, Vacca, Zampa, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi.

Al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: del presente articolo.
7. 32. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: e di euro 11,4 milioni per l’anno 2014 aggiungere le seguenti: destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto.
7. 28. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica si promuove la pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell’offerta formativa extracurriculare l’attività motoria. Tali attività sono finalizzate all’acquisizione delle competenze motorie e di stili di vita attivi, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte del progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Coni e dal MIUR.
7. 12. Coccia, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, D’Ottavio, Fossati, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Vezzali, Lainati, Palmieri.

ART. 8.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole).

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: all’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.
8. 15. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1:
all’alinea, sostituire le parole:
dalla Garanzia giovani con le seguenti: dal programma europeo Garanzia per i giovani di cui all’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Conseguentemente:
alla lettera
b), dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: , industria, artigianato e agricoltura;
al comma 2, dopo le parole: 21, n. aggiungere le seguenti: come modificato dal presente articolo, e sostituire la parola: potranno con la seguente: possono.
8. 18. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l’orario d’obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa.
8. 17. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera b), in fine, inserire le seguenti parole: ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.
8. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: negli ultimi due anni con le seguenti: negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado.
8. 9. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) in presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all’orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado.
8. 10. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante un apposito portale telematico approntato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore possono chiedere di ricevere sul loro indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso agli interventi regionali di diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Dal periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 13. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis)
inserire all’articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 «tra cui le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni studentesche maggiormente rappresentative» dopo «per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni».
8. 12. Zampa.

Al comma 2, sostituire le parole: organizzazione e programmazione con le seguenti: organizzazione, programmazione e realizzazione.
8. 14. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base del numero di studenti interessati con le seguenti: sulla base del numero totale degli studenti iscritti all’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria d i secondo grado.
8. 11. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

1. I percorsi di orientamento di cui all’articolo 8 e i piani di intervento di cui all’articolo 2, comma 14, del decreto legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda agli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico professionali di cui all’articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012;
b) sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di quelli destinati sostegno all’apprendistato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali;.
*8. 01. (Nuova formulazione). Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

1. I percorsi di orientamento di cui all’articolo 8 e i piani di intervento di cui all’articolo 2, comma 14, del decreto legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda agli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico professionali di cui all’articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012;
b) sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di quelli destinati sostegno all’apprendistato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali;
*8. 05. (Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1:
all’alinea, sostituire le parole:
del decreto con le seguenti: del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto.

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: dall’entrata con le seguenti: dalla data di entrata, dopo le parole: del regolamento aggiungere le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del testo unico di cui al decreto.
9. 5. Il Relatore.

Sul testo del disegno di legge in esame sono pervenuti i seguenti pareri: II Commissione, parere favorevole; V Commissione parere favorevole con condizioni; IX Commissione, parere favorevole con osservazioni; X Commissione, parere favorevole con condizione e osservazione; XII Commissione, parere favorevole con osservazioni; XIII Commissione, parere favorevole con condizioni e osservazione. Non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni I, VI e XI.

Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo la previsione dell’articolo 22, comma 11-bis del presente Testo unico.
9. 4. (Nuova formulazione). Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: corso di studio aggiungere le seguenti di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e dopo le parole di profitto aggiungere: secondo le previsioni del regolamento di attuazione.
9. 3. (Nuova formulazione) Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

ART. 10.

Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamenti per l’edilizia scolastica e detrazioni fiscali.
10. 22. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: di nuovi edifici scolastici pubblici, aggiungere le seguenti: e la realizzazione di palestre nelle scuole o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
10. 8. (Nuova formulazione) Vezzali.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell’economia e finanze con le seguenti: Ministero dell’economia e delle finanze, e dopo le parole: Ministero dell’istruzione, ovunque ricorrono, inserire le seguenti:, dell’università, sostituire le parole: la Banca di Sviluppo con le seguenti: con la Banca di Sviluppo, le parole: la Cassa Depositi e Prestiti sono sostituite dalle seguenti: con la Cassa depositi e prestiti Spa e la parola: successivo è soppressa.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto, dopo le parole: n. 917, aggiungere le seguenti: in materia di detrazione per oneri,, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere il seguente segno di interpunzione: , e il segno di interpunzione che precede la parola: nonché è soppresso.
10. 25. Il Relatore.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. 19. Braga, Mariani, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: con le modalità definite nell’intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e sottoscritta in Conferenza unificata del 1o agosto 2013.
10. 15. D’Ottavio, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica, nonché sull’andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell’articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché nell’ambito degli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell’elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.
10. 21. (Nuova formulazione) Mariani, Ghizzoni, Braga, D’Ottavio, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con oneri di ammortamento aggiungere le seguenti: a totale e dopo le parole: 1° settembre 1993, n.385 aggiungere il seguente periodo: Ai sensi dell’articolo 1 , comma 75, della legge n. 311 del 2004, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
10. 27. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell’istruzione e della ricerca nella definizione del decreto attuativo di cui al terzo periodo del comma 1, di concerto con Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei Piani di edilizia scolastica presentati dalle Regioni.
10. 20. Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti, D’Ottavio.
(Approvato)

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici).

1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti all’articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all’aggiornamento della normativa tecnica antincendio.
2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per l’adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
10. 05. Il Relatore.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi di edilizia scolastica).

1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle delibere Cipe n.32 del 13 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, supplemento ordinario n. 216, e n.6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.
10. 02. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole «di cui al comma 8», aggiungere le seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo».».
10. 28. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 11.

Al comma 1, dopo la parola: prioritariamente aggiungere le seguenti: a quelle.
11. 8. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore sino all’anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
12. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, D’Ottavio, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al punto c) del comma 1, nonché ogni azione di dimensionamento vengono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
12. 13. Blazina.

Al comma 2, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare.
12. 15. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
12. 12. Ghizzoni.

ART. 13.

All’articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del sistema educativo di istruzione e di formazione.
13. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: del presente articolo.
13. 9. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Al fine di consentire il costante miglioramento dell’integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l’assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell’Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prive di elementi identificative degli alunni.
Con successivo decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura regolamentare sono definite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità relativa all’accessibilità e alla sicurezza dei dati di natura sensibile di cui al presente comma, assicurando nell’ambito dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.
13. 4. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 3, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare.
13. 8. Il Relatore.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis All’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all’articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle Linee Guida di cui al comma 2.
14. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 4. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere l’esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici superiori possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato senza oneri aggiuntivi per le università.
1-ter. Le convenzioni di cui al comma precedente stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.
14. 3. (Nuova formulazione). Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 244 inserire le seguenti:, come modificato dal presente articolo e le parole: comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti: commi 3 e 3-bis.

Conseguentemente:
al comma 2, la parola:
aggiunto è sostituita dalla seguente: inserito, la parola: settantacinque è sostituita dalla cifra: 75, la parola: novanta è sostituita dalla cifra: 90 e la parola: cento è sostituita dalla cifra: 100;
al comma 3, dopo le parole:
n. 244, sono inserite le seguenti: come modificato dal presente articolo, e le parole: comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti: commi 3 e 3-bis;
al comma 7, le parole:
decreto-legge sono sostituite dalla seguente: decreto e le parole: del presente articolo sono soppresse.
15. 90. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:
«A decorrere dall’anno scolastico 2013-2014 ai TFA, ai Master e ai Corsi di perfezionamento sulla pedagogia speciale, conseguiti a livello universitario, vengono riconosciuti dei crediti formativi afferenti la didattica speciale o al tirocinio sulla disabilità utili ai fini della precedenza nel conferimento degli incarichi di sostegno rispetto alle graduatorie di istituto incrociate del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione e di quello in possesso del titolo di specializzazione non inserito in nessuna graduatoria».
15. 91. Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dall’anno scolastico 2014-15 il riparto di cui al precedente comma viene assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori».
15. 83. (Nuova formulazione) Santerini, Capua, Molea, Vezzali.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, i seguenti commi:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all’ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78, sono unificate. Allo stesso comma 5 del suddetto articolo 13, le parole «nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono cancellate. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le aree di cui al comma 3-bis, sono, pertanto, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie d’istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 di cui sopra, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
15. 2. (Nuova formulazione) Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere le parole: operanti presso le aziende sanitarie locali.
15. 34. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa,Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole: Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con le seguenti: il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ove ne abbia i requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In alternativa, a detto personale.
15. 38. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale, detto personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all’articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
15. 39. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.
(Approvato)

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di permanere negli organici degli Uffici Tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 87 del 15 marzo 2010 e dal decreto del Presidente della Repubblica 88 del 15 marzo 2010, se già utilizzati in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all’esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. 36. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Malisani.
(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
9-bis. L’ultimo periodo del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è soppresso.
15. 10. (Nuova formulazione) Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Malpezzi, Santerini.
(Approvato)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Sostituire il comma 21, articolo 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 con il seguente:
21. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15. 33. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Coscia, Palmieri.
(Approvato)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del Comitato di cui l’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono disposti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
15. 42. D’Ottavio.
(Approvato)

All’articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-quater. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l’articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.».
15. 93. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 16.

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera e) all’interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l’apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.
16. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 3, dopo le parole: Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, aggiungere le seguenti: di ruolo e con contratto a termine.
16. 18. Marzana, Vacca, D’Uva, Luigi Gallo, Brescia.

All’articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l’anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l’attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazione didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;
b) all’aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;
c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all’integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all’italiano come lingua 2;
d) all’aumento delle competenze relative all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;
e) all’aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
f) all’aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
g) all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole «non statali» aggiungere le seguenti «e di associazioni professionali accreditate dal MIUR.
16. 29. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 17.

  Al comma 1, capoverso articolo 29, comma 1, dopo le parole: diploma di laurea è inserita la seguente: magistrale, le parole: la preselezione sono sostituite dalle seguenti: l’eventuale preselezione, le parole: attività didattica dei sono sostituite dalle seguenti: attività didattica svolta dai e le parole: del carico sono sostituite dalle seguenti: del loro carico.

Conseguentemente:
al comma 2 le parole:
dall’entrata sono sostituite dalle seguenti: dalla data di entrata;
al comma 5, le parole:
del decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo, le parole: a far data sono sostituite dalle seguenti: a decorrere, le parole: il suddetto decreto direttoriale sono sostituite dalle seguenti: i suddetti decreti direttoriali, e le parole: indipendentemente dai criteri previsti sono sostituite dalle seguenti: anche in deroga a quanto previsto;
al comma 8 le parole:
può prevedere l’integrazione sono sostituite dalle seguenti: può essere integrata, dopo le parole: frazione di 300 è inserita la seguente: candidati e le parole: nel 2014 sono sostituite dalle seguenti: nell’anno 2014.
17. 29. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 29, 1., quarto periodo, sostituire le parole: dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo con le seguenti: un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza.
17. 21. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le graduatorie di merito regionali del Concorso a Dirigente Scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4o serie speciale – concorsi n. 56 del 15 luglio 2011 per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di dette graduatorie permarrà fino all’assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, assunzione che dovrà avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui al comma 1. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
17. 17. (Nuova formulazione) Rocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Esso viene bandito dall’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 24. (Nuova formulazione) Blazina.

Al comma 2, dopo le parole: conversione del presente decreto aggiungere le seguenti: e provvede all’adeguamento dell’organizzazione della Scuola nazionale di amministrazione alle previsioni di cui al medesimo articolo 29, comma 1, come modificato dal precedente comma 1. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 22. (Nuova formulazione) Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il comma 618 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell’articolo 1 della citata legge e del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, fermo restando quanto previsto dal comma 8.
17. 26. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, ove non trovino applicazione le disposizioni del comma 5, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso secondo le previsioni dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Gli incarichi cessano di diritto all’atto di immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 15. (Nuova formulazione) Iacono, Amoddio, Capodicasa, Piccione, Zappulla, Moscatt.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In attesa di un nuovo concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare.
17. 25. Blazina.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
17. 28. Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «e il processo in materia di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».
17. 20. Moscatt, Lauricella, Ribaudo, Boccuzzi, Raciti, Scuvera, Carbone, Ventricelli, Marchetti, Manfredi, Carra, Culotta, Sbrollini, Paris, Narduolo, Ascani, Bordo, Cardinale, Albanella, Capozzolo, Lodolini, Pastorino, Naccarato, Simone Valente, Cominelli, Petitti, Gribaudo, Coccia, De Maria, Bargero, Rostan, Lattuca, Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

All’articolo 17 dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione al passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, la conferma dell’incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall’articolo 1-sexies del decreto legge 31 Gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
8-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli, ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, consta della valutazione dei titoli e dell’anzianità di servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta ed una prova orale. selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 40 serie speciale del luglio 2011, a partire dall’anno scolastico 2015/16. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l’aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l’aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza.
8-quater. I candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1o gennaio 2011, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 gennaio 2011, con esclusione della procedura di cui allapubblicato in n.o serie speciale legge 3 dicembre 2010, n. Gazzetta Ufficiale 56, 4 del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all’epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all’articolo 14 del CCNL per l’Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta ed alla prova orale, di cui al comma 10 del presente articolo. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l’aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura e/o del periodo di prova, l’aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del predetto articolo 14, per come modificato dall’articolo 8, comma primo, del CCNL per l’Area V, 15 luglio 2010.
8-quinquies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a – serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti nelle graduatorie di cui al comma 10, a partire dall’anno scolastico 2015/16. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l’aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.
8-sexies. Con Decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità dei corsi di formazione di cui ai commi 10, 11, 12, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l’espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell’assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall’anno disponibili a scolastico 2015-2016, detratti nel numero del 10 per cento dai posti a valere delle facoltà assunzionali autorizzate per l’assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.
8-septies. All’attuazione delle procedure di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92, del fondo di cui all’articolo 4 comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero della legge 31 dicembre 2009, n.’istruzione, dell’università e della ricerca, senza determinare i nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Il Ministro dell’economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-octies. A far data dall’immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 9 e comunque non oltre la data del 1o settembre 2017, il primo e il terzo periodo dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l’articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017.
17. 31. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: ad assumere aggiungere le seguenti: a decorrere dal 2014, le parole: di dirigente tecnico pubblicata sono sostituite dalle seguenti: di dirigente tecnico di cui al decreto direttoriale 30 gennaio 2008, pubblicato e le parole: n. 244, a decorrere dal 2014 sono sostituite dalle seguenti: n. 244, e successive modificazioni.
18. 6. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1, aggiungere le seguenti: come integrata dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
18. 5. Il Relatore.

ART. 19.

  Al comma 1, premettere il seguente:
01. Entro centottanta giorni dall’emanazione della presente legge è licenziato il regolamento previsto dall’articolo 2 comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l’avvio dell’anno accademico 2015/2016.
19. 36. (Nuova formulazione) Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

Al comma 1, sostituire le parole: del decreto legislativo con le seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
in subordine agli incarichi di cui al comma 1 con le seguenti: in subordine all’attribuzione degli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo;
al comma 3, le parole: del decreto del sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del, le parole: a valere sulle sono sostituite dalle seguenti: nell’ambito delle e le parole: non possono derivare maggiori sono sostituite dalle seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori.
19. 55. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
19. 15. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Antezza.

Sopprimere il comma 3.
*19. 48. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

Sopprimere il comma 3.
*19. 16. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni, Antezza.

Sopprimere il comma 3.
*19. 29. Vezzali.

Sopprimere il comma 3.
*19. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis.
Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’area «Elevata professionalità» o alla terza area di cui all’allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
**19. 46. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’area «Elevata professionalità» o alla terza area di cui all’allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
**19. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 4, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «4 milioni».
19. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Carrescia, Valiante, Marco Meloni.

Al comma 5, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca inserire le seguenti:, sentiti gli enti locali finanziatori,.
19. 12. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.

Al comma 5, sopprimere le parole: che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.
19. 14. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono finanziate in misure prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell’ultimo triennio di ciascuna accademia e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole «6 milioni» con le seguenti: «5 milioni».
19. 11. Carocci, Ascani, Sereni, Pastorino, Verini, Giulietti, Tullo, Basso, Giacobbe, Vazio, Valiante, Ghizzoni.

ART. 20.

 Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/14 ai corsi universitari di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di Architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico secondo l’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013-14 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al test d’accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/15 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/15, l’ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/14 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-ter. Coloro che nell’anno accademico 2013/14 si sono iscritti ai suddetti corsi in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del comma 1-bis, possono trasferirsi nella suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/14 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell’anno accademico 2013/14 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto del 12 giugno 2013.
20. 16. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

ART. 21.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: all’alinea,;
alla lettera b), le parole: all’esito sono sostituite dalle seguenti: d) all’esito e le parole: del decreto sono sostituite dalle seguenti: del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto.
21. 10. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1 gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.
3-quater. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente.
b) al comma 1 dell’articolo 35, secondo periodo, le parole da «determina» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale».

2-ter. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell’interessato all’università ove ha sede la scuola di specializzazione, approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’inserimento necessita altresì del parere favorevole dell’azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.
21. 6. (Nuova formulazione) Crimì, Gigli, Calabrò, Lenzi, Coscia, Malpezzi, Miotto, Cova, Zardini, Scuvera, Ascani, Narduolo, Sbrollini, D’Incecco, Gelli, Biondelli, Amato, Carnevali, Capone, Centemero, Fucci, Roccella, Santerini, Capua, Binetti, Vargiu, Cesaro, Monchiero, Palmieri, Lainati, Longo, Petrenga, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D’Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Costantino Celeste, Fratoianni, Giordano Giancarlo.

ART. 22.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
22. 5. Chimienti, Vacca, D’Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni. Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
22. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni, Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i requisiti e le modalità di nomina con le seguenti: i requisiti e le modalità di selezione.

Conseguentemente:
al comma 2, le parole: del decreto sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto e le parole: del citato decreto sono sostituite dalle seguenti: del citato regolamento di cui al decreto;
al comma 4, dopo le parole: n. 213 sono inserite le seguenti: come modificato dal presente articolo.
22. 9. Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento con le seguenti: Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso ART. 4, comma 1, dopo le parole: all’articolo 5 sono inserite le seguenti: del presente decreto.
23. 6. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: della valutazione della qualità della ricerca (VQR), in quanto rilevante, con le seguenti: dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
23. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
2-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, sono mantenute nel conto residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione, per l’anno 2013, al capitolo di spesa 1694 «Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari» dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
2-ter. La somma di euro 966.000 destinata al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, con OM 2 luglio 2013, n. 591 concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l’anno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13 foglio 133, iscritta al capitolo di spesa 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è assegnata, per l’anno 2013, al capitolo di spesa 1694 «Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari» dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti».
23. 7. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 24.

Al comma 1, prima delle parole: 4 milioni, 6 milioni, 8 milioni e 10 milioni sono premesse le seguenti: a euro.

Conseguentemente:
al comma 2, la parola: disposti è sostituita dalla seguente: disposte e le parole: dall’entrata sono sostituite dalle seguenti: dalla data di entrata;
al comma 3, le parole: determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, sono sostituite dalle seguenti: determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: del presente articolo.
24. 14. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fino al completamento delle procedure per l’assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l’INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1.
* 24. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fino al completamento delle procedure per l’assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l’INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1.
* 24. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

Al comma 4 sostituire le parole: di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con le seguenti: pubblici di ricerca.
24. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, D’Uva, Battelli, Brescia, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Valente Simone, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

ART. 25.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di assoggettabilità IVA di alcuni prodotti postali).

1. L’articolo 10, comma l, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, le cui condizioni sono negoziate individualmente tra gli operatori economici, fornite alla tariffa massima di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58. L’esenzione si applica anche agli enti di cui all’articolo 114 della Costituzione.

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 27, comma 2, lettera a) con il seguente:
a) quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l’anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l’anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;
25. 8. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 27.

Al comma 2, all’alinea, le parole: dall’anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: dall’anno 2018.

Conseguentemente:
alla lettera d), le parole: euro 1 milione sono sostituite dalle seguenti: 1 milione di euro;
alla lettera f), la parola: corrispondete è sostituita dalla seguente: corrispondente.
27. 5. Il Relatore.

Proposte emendamenti al DL 104/13

Dal 24 al 26 settembre la 7a Commissione della Camera svolge audizioni sul Ddl, con rappresentanti di organizzazioni sindacali e organismi istituzionali del settore, rappresentanti di associazioni di dirigenti scolastici, docenti scolastici e universitari.

Il 19 e 24 settembre la 7a Commissione della Camera esamina il DL 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.C. 1574 Governo – rel. Galan)

(7a Camera, 19.9.13) Giancarlo GALAN, presidente e relatore, dopo aver ringraziato il Ministro Carrozza per la sua presenza, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, contenuto nell’A.C. 1574, è articolato in tre capi, in quanto esso interviene in materia dettando disposizioni rivolte agli studenti ed alle famiglie (Capo I), alle scuole (Capo II) e, infine, a profili di varia natura (Capo III), tra i quali menziona i corsi di laurea ad accesso programmato, la formazione specialistica dei medici, l’organizzazione dell’Anvur e degli enti di ricerca, il personale degli enti di ricerca e degli atenei. Descrive quindi le disposizioni del provvedimento in esame, nell’ambito del quale, al Capo I, l’articolo 1 si occupa del welfare degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, autorizzando la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti il merito, l’esigenza di servizi di ristorazione o trasporto e la condizione economica. Specifica che in particolare, l’articolo 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti: merito negli studi, risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso scolastico; esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; condizione economica, individuata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con particolare riferimento agli studenti pendolari e fuori sede. Precisa che la ripartizione delle risorse tra le regioni in base al numero degli studenti è demandata ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Aggiunge che il medesimo decreto definisce, altresì, la tipologia dei benefici e i requisiti (specifici) per l’accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti e che le risorse sono attribuite agli studenti sulla base di graduatorie regionali, fino al loro esaurimento. A tal fine, ciascuna regione, nel termine di 30 giorni dall’adozione del decreto interministeriale, pubblica un bando con il quale sono definiti la natura e l’entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, e i criteri per la formazione delle graduatorie. Specifica che il comma 4 del medesimo articolo 1 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l’erogazione dei contributi e benefici a favore degli studenti, previsti dal comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. Ricorda poi che l’articolo 2 reca disposizioni in materia di diritto allo studio nell’istruzione universitaria, incrementando di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni, di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale, sono escluse dal patto di stabilità interno.
Aggiunge che il decreto ministeriale 111878 del 31 dicembre 2012, reca, in corrispondenza del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (cap. 1710, stato di previsione del MIUR) un importo per il 2014 pari a euro 12,8 milioni (a fronte di 150,6 milioni di euro stanziati per il 2013). Per effetto dell’incremento disposto dall’articolo in esame, lo stanziamento per il 2014 dovrebbe, dunque, essere pari a 112,8 milioni di euro. In materia, rammenta che la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta, poi, esclusivamente alle regioni. Aggiunge, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l’attuazione degli interventi di diritto allo studio universitario, finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. Per ciascun anno, la quota di finanziamento statale spettante a ciascuna regione ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012 (articolo 18, comma 4, e articolo 7, comma 7) non deve essere considerata ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti annualmente ad ogni singola regione per il contenimento delle spese. Illustra poi l’articolo 3 del provvedimento, che dispone l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell’anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), cumulabili con quelle assegnate ai sensi del citato decreto legislativo n. 68 del 2012. Precisa che tale articolo, a tal fine, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2014. In particolare, il comma 1 prevede che, con bando emanato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisca l’importo delle borse di studio, le modalità di presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. Il comma 2 prevede poi che gli studenti siano ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a: condizione economica, individuata, per i residenti in Italia, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, e comprovata, per i residenti all’estero, tramite autocertificazione; valutazione del merito artistico, mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte. Aggiunge che la comunicazione della graduatoria con l’individuazione dei destinatari delle borse di studio è effettuata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 30 novembre 2013. Riferisce poi sull’articolo 4, recante tutela della salute nelle scuole, il quale estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle aree all’aperto delle istituzioni scolastiche, vieta l’uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle medesime istituzioni, e prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti. Ricorda che il medesimo articolo 4 dispone, inoltre, l’elaborazione di programmi di educazione alimentare nelle scuole, al fine di favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli. Specifica che i commi da 1 a 4 dell’articolo 4 prescrivono il divieto di fumo ed estendono il divieto di fumo nei locali chiusi e alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Ricorda che in particolare il comma 2 vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Aggiunge poi che sono anche definite, mediante rinvio, le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del divieto. Specifica che in particolare per la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni sopra indicate, il comma 3 richiama le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge n. 584 del 1975, che prevedono il pagamento di una somma da euro 25 a euro 250. Ricorda inoltre che il comma 4 del medesimo articolo 4 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da organi statali siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento del monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche nonché per la realizzazione di attività informative destinate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. Illustra quindi il comma 5 dello stesso articolo 4, il quale dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabori i programmi di educazione alimentare. Le modalità attuative saranno definite con decreto interministeriale.
Passa quindi a relazionare sull’articolo 5 del provvedimento che reca disposizioni volte al potenziamento dell’offerta formativa. In particolare: è introdotta, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, un’ora (settimanale) di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali; si prevede la pubblicazione di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la fruizione del patrimonio culturale; a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l’aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi. Specifica che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per il 2014 e di 9,9 milioni di euro a decorrere dal 2015. I commi 2 e 3 del medesimo articolo 5 prevedono l’emanazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2013, di un bando di concorso per la realizzazione e il finanziamento di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali, cui possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, autorizzando, a tal fine, una spesa di 3 milioni di euro per il 2014. Passa quindi ad illustrare il comma 4 dell’articolo 5, il quale novella l’articolo 1 della legge n. 440 del 1997 disponendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, una parte del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi sia destinata al finanziamento di progetti per la costituzione o l’aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici, situati presso istituzioni scolastiche statali, che utilizzano materiali innovativi. Ricorda che la relazione tecnica chiarisce che, essendo il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali a decorrere dal 2014, una quota parte determinata annualmente dello stanziamento disponibile verrà utilizzata per le finalità indicate. Specifica quindi che la definizione della tipologia di laboratori e materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con detta quota parte del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 è demandata ad un decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Illustra poi l’articolo 6 del provvedimento che reca disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di recente adottate con il decreto-legge n. 179 del 2012, volte alla riduzione della spesa per l’acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo sulle regole per l’adozione dei libri di testo e prevedendo l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l’acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti. In particolare, ricorda che il comma 1 del medesimo articolo 6, novellando l’articolo 151 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e l’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 rende facoltativa l’adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti e circoscrive la possibilità per lo stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di approfondimento o monografico. Ricorda che, con riguardo alla facoltà di adottare libri di testo, il comunicato presente sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca chiarisce che «i docenti potranno decidere di sostituirli con altri materiali». Specifica che tale disposizione dispone inoltre che costituisce illecito disciplinare l’esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei tetti di spesa dell’intera dotazione libraria. Aggiunge che il comma 3 del medesimo articolo 6 dispone, per l’anno scolastico 2013-2014, che non possa essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni nazionali. Aggiunge poi che il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il MIUR eroghi direttamente alle istituzioni scolastiche 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l’acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali digitali da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente. L’assegnazione alle scuole è effettuata, sulla base del numero di studenti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Passa quindi ad illustrare l’articolo 7 che prevede che nell’anno scolastico 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014. In particolare, il comma 1 dell’articolo 7 dispone che nell’anno scolastico 2013-2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla anche, ove possibile, il prolungamento dell’orario scolastico per gruppi di studenti, in particolare nella scuola primaria, al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica. Precisa poi che al fine indicato, il comma 3 dispone un’autorizzazione di spesa di 3,6 milioni di euro per il 2013 e di 11,4 milioni di euro per il 2014.
Rileva al proposito che tutta la disciplina applicativa è demandata dal comma 2 del medesimo articolo 7 ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza Stato-regioni. Precisa che tale decreto indica: gli obiettivi del programma; i metodi didattici da utilizzare; i criteri di selezione delle scuole; le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche. Specifica che già la norma primaria prevede, inoltre, che le stesse istituzioni scolastiche possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro che abbiano fra le proprie finalità statutarie l’aiuto allo studio, l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, le quali devono essere abilitate dal MIUR. Illustra quindi l’articolo 8, il quale intende potenziare le attività svolte per l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori ai fini della prosecuzione degli studi: a tal fine, prevede, tra l’altro, a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, l’avvio dei percorsi di orientamento – finora previsti nel quinto anno – già dal quarto anno e autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Precisa quindi che l’intervento normativo è finalizzato a promuovere una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla «Garanzia giovani». In particolare, il comma 1, lettera a) del medesimo articolo 8 stabilisce che le attività per l’orientamento svolte dalle scuole: sono ricomprese tra le attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive; riguardano l’intero corpo docente; nel caso eccedano l’orario obbligatorio, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche. Aggiunge poi che la lettera b) del medesimo comma 1, novellando il già citato articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 2008, modifica la disciplina che consente di stipulare convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative di orientamento in modo da includere nella platea dei possibili partecipanti anche camere di commercio e agenzie per il lavoro, e da garantire il rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza. Aggiunge poi che il comma 2 del medesimo articolo 8 autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività di orientamento. Specifica che le risorse saranno assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati, e si aggiungeranno alle risorse derivanti da programmi regionali, nazionali, europei e internazionali.
Illustra quindi l’articolo 9 che estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione per l’intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno rinnovabile di anno in anno. Gli effetti della disposizione sono differiti all’adozione della normativa di attuazione. Specifica che la modifica è introdotta mediante novella, prevista dal comma 1, all’articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico in materia di immigrazione, adottato con decreto legislativo n. 286 del 1998. Aggiunge che la ratio della modifica introdotta è quella di consentire agli studenti stranieri che studiano in Italia di ottenere sin dall’ingresso un permesso di soggiorno con validità pari alla durata del corso, evitando – come evidenziato nella relazione illustrativa – a chi «si trattiene in Italia per un corso pluriennale di doversi preoccupare annualmente del rinnovo del permesso di soggiorno». Precisa che rispetto al testo previgente, la novella prevede che sia «fatta salva la verifica annuale di profitto». In proposito, ricorda che attualmente la verifica di profitto è prevista per il rinnovo del permesso per la frequenza di corsi universitari. Aggiunge poi che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, occorre procedere all’adeguamento della normativa secondaria prevista dall’articolo 1, comma 6, del Testo unico in materia di immigrazione. Precisa che il comma 3 del medesimo articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli effetti derivanti dalla disposizione in commento. Ricorda poi che il Capo II del provvedimento in esame detta disposizioni per le scuole. In particolare l’articolo 10 consente alle regioni interessate la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica nell’ambito della programmazione 2013-2015. Specifica che i pagamenti effettuati dalle regioni per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Aggiunge che la disposizione include le spese sostenute in favore delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali. Il comma 1 del medesimo articolo 10 reca disposizioni finalizzate alla promozione di mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. A tal fine, viene previsto che, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Aggiunge che per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015. Lo stesso comma elenca i soggetti finanziari con i quali è possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea per gli investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa; Cassa Depositi e Prestiti; soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1993) e, infine, demanda ad un successivo decreto interministeriale (adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il MIUR e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) l’individuazione delle modalità di attuazione. Il comma 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui di cui al comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno ed il comma 3 amplia le ipotesi in cui il contribuente può usufruire della detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni liberali, al fine di includervi le spese sostenute in favore delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università. In particolare, sono rese detraibili dall’IRPEF nella misura del 19 per cento anche le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università, purché aventi specifici scopi; in particolare, esse devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa e, per effetto delle norme in commento, anche all’edilizia universitaria.
Ricorda che la detrazione è condizionata al versamento delle erogazioni mediante un sistema di pagamento tracciabile. Il beneficio si applica a partire dall’anno di imposta in corso al 12 settembre 2013. Illustra poi l’articolo 11 che reca un’autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l’accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali. Aggiunge che le risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici. Nell’ambito delle azioni per l’Agenda Digitale Italiana rientrano alcune azioni per promuovere l’istruzione digitale: l’Anagrafe nazionale studenti ed il fascicolo elettronico dello studente universitario, nonché il programma per i libri ed i centri scolastici digitali. La strategia per l’attuazione prevede in particolare di dare supporto al MIUR per favorire la scuola digitale. Ricorda che il MIUR ha promosso il Piano Scuola Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l’integrazione delle tecnologie nella didattica. Per quanto attiene all’obiettivo di ridurre il digital divide interno al mondo della scuola, è già in fase di attuazione il Piano Nazionale Scuola Digitale, che supporta le iniziative delle scuole che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione graduale degli ambienti di apprendimento. Illustra inoltre l’articolo 12, il quale, al fine di consentire un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse istituzioni: in particolare, limita la disciplina recata dall’articolo 19, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) agli anni scolastici. 2012/2013 e 2013/2014 e rinvia la definizione dei criteri a regime per tali assegnazioni ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Dispone, altresì, l’inserimento della Scuola per l’Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni. Segnala che l’articolo. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva disposto nuovi parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Aveva, altresì, previsto che, per acquisire l’autonomia, gli istituti comprensivi dovevano essere costituiti con almeno mille alunni, ridotti a cinquecento per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con sentenza n.147 del 2012, la Corte ha poi sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 98/2011, rilevando che «è indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti». Il comma 1 del medesimo articolo 12 limita l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 5 e 5-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 all’anno scolastico 2012/2013, già trascorso, e 2013/2014, appena avviato, e, inserendo nello stesso articolo 19 il comma 5-ter, dispone che i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche – nonché educative – alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA sono definiti con accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata, su proposta del MIUR e del MEF. Inoltre, il comma 2 dispone la clausola di invarianza finanziaria in relazione alle disposizioni recate dal comma 1. Il comma 3 dispone invece che la Scuola per l’Europa di Parma rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.
Sottolinea quindi che l’articolo 13 è finalizzato ad assicurare l’integrazione dell’anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente, entro l’anno scolastico 2013-2014. Infatti, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 76 del 2005 ha disposto che con apposito accordo tra il MIUR e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata, è assicurata l’integrazione delle anagrafi nazionale e regionale nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. A tal fine, si provvede a definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi; assicurare l’interoperabilità delle anagrafi; definire l’insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti. L’articolo 14 elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l’articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 5 del 2012, legge n. 35 del 2012, disponendo che da tale previsione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica fa presente che, in virtù della clausola di invarianza finanziaria, la costituzione di nuovi ITS potrà avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di riduzioni di spesa o incrementi di entrate presso le regioni. L’articolo 15 dispone in materia di personale scolastico, prevedendo la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA – rappresentando, dunque, la prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio 2011- 2013 con l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 – legge n. 106 del 2011 –, la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione all’assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014; l’abrogazione, dal 1o gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, legge 135 del 2012, e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1o gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge; l’integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall’articolo 14, comma 14, dello stesso decreto-legge 95/2012. Con riguardo al Piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, il comma 1 dispone che, in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto interministeriale è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014-2016. La relazione tecnica specifica che, in base alla normativa vigente, la metà dei soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso – il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 25 settembre 2012 – e l’altra metà fra i precari presenti nella graduatoria. Inoltre, evidenzia che il personale da assumere è articolato in tre gruppi: personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo.
Aggiunge che gli interventi per l’organico dei docenti di sostegno sono contenuti ai commi 2 e 3. In particolare, il comma 2 ridetermina la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno in misura pari al 75 per cento nell’anno scolastico 2013/2014, al 90 per cento nell’anno scolastico 2014/2015 e al 100per cento dall’anno scolastico 2015/2016. A tal fine, novella l’articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, che aveva disposto la rideterminazione della stessa dotazione organica nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Il comma 3, invece, autorizza il MIUR, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, sempre utilizzando la procedura autorizzatoria indicata nel comma 1. La relazione tecnica fa presente che, per effetto del comma 2, si determina, nel triennio, un incremento dell’organico di diritto di 26.684 unità, pari alla differenza tra l’organico di fatto dell’anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032 unità, e quello degli anno scolastico 2010/2011 e seguenti, pari a 63.348 unità. Fa, altresì, presente che, in base al comma 3, tali assunzioni sono autorizzate «in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati». La stessa relazione aggiunge che le 26.684 unità si dividono in 12.428 presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e 14.256 presso la scuola secondaria di I e II grado. Circa la ridefinizione della disciplina relativa ai docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute, i commi da 4 ad 8 abrogano, dal 1o gennaio 2014, la disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012. L’articolo 19, comma 12-15, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Nel caso in cui l’istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con mantenimento dell’anzianità maturata e dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile. Il comma 5 dispone l’integrazione delle commissioni mediche operanti presso le ASL con un rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola. Il successivo comma 6 definisce la normativa a regime per il personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1o gennaio 2014. In particolare, dispone che a tale personale si applica, anche in corso di anno scolastico, la procedura di cui all’articolo 19, comma 12-14, del decreto-legge 98/2011. In realtà, rispetto alla procedura indicata dalle disposizioni richiamate, si registrano alcune differenze, non vi è, invece, alcun riferimento all’assunzione di tale qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente. Il comma 7 reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già stati dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, prevede che tale personale è sottoposto a nuova visita medica entro il 20 dicembre 2013. Ove, all’esito della stessa visita, la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato ritorna a svolgere la funzione docente. Ove, invece, la dichiarazione di inidoneità sia confermata, si applicano le previsioni recate dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di conferma dell’inidoneità. Il successivo comma 8 dispone che il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità di personale trasferite ad altre amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni di bilancio. Dispone, altresì, che, per i trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.
Rileva quindi che, con riferimento alla ridefinizione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, il comma 9 prevede che, fermo restando, per riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 – insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell’articolo 8, comma 3, della legge 124/1999 – e C555 – ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale –, quanto previsto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 95/2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto, lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento. Il comma 10 dispone che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria istituito ai sensi dell’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 112/2008, legge 133/2008, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni recate dai commi 1-9, ai fini della determinazione del Fondo destinato ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
Aggiunge che la formazione del personale scolastico è materia dell’articolo 16, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione obbligatoria rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo. Inoltre, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l’accesso gratuito dei docenti ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro. In particolare, le disposizioni di cui al comma 1 – che autorizza una spesa di 10 milioni di euro per il 2014 – sono finalizzate a migliorare il rendimento della didattica e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico. Il comma 2 rinvia ad un decreto del MIUR – per la cui emanazione non è previsto un termine – la definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative, anche attraverso convenzioni con università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Al riguardo, ricorda che l’articolo 4, comma 2, lett. b), del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, tuttora in vigore, ha individuato la formazione come materia di contrattazione integrativa nazionale, stabilendo altresì che, con cadenza annuale, sono fissati obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. In particolare, il vigente CCN integrativo stabilisce che: la programmazione e la concreta gestione dell’attività di formazione avvengono a livello regionale e di singola istituzione scolastica autonoma, lasciando all’Amministrazione centrale, oltre ai compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, la competenza in materia di promozione, individuazione e diffusione di modelli innovativi di formazione ed aggiornamento connessi ai processi di innovazione di sistema (articolo 1). Il comma 3, al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l’accesso gratuito dello stesso personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato. Con riguardo alla platea dei destinatari, il comunicato presente sul sito del MIUR chiarisce che la disposizione è rivolta al «personale docente di ruolo». Il beneficio è concesso nel limite complessivo della disponibilità di un Fondo per il recupero delle minori entrate appositamente istituito nello stato di previsione del MIIBACT, con la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2014. Le modalità di fruizione del servizio sono demandate ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con MIUR e MEF.
Ricorda che l’articolo 17 detta disposizioni prevedendo nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione; per il solo anno scolastico 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in materia di esoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l’iter dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante l’anno scolastico; in caso di rinnovo delle procedure concorsuali per dirigente scolastico annullate a seguito di pronunce giurisdizionali, la costituzione di sottocommissioni per ogni gruppo di 300 candidati, anziché 500. La principale novità è costituita dalla previsione che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito ogni anno dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per tutti i posti vacanti. Il numero dei posti vacanti è comunicato dal MIUR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e alla stessa Scuola nazionale dell’amministrazione, sentito il MEF e fermo restando il meccanismo di autorizzazione delle assunzioni di cui si è già dato conto nella scheda relativa all’articolo 15. Il concorso per l’accesso al corso-concorso è per esami e titoli. Per le spese della procedura concorsuale i candidati devono corrispondere un contributo. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti vacanti, entro un limite massimo del 20 per cento, stabilito con il DPCM al quale è rimessa anche la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, della durata del corso-concorso, delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica dei partecipanti, ai quali può essere eventualmente ridotto il carico didattico. Al riguardo la relazione tecnica chiarisce che la partecipazione al corso-concorso non può comportare un esonero completo dal servizio. I commi da 5 a 7 introducono una deroga, per il solo anno scolastico 2013-2014, ai criteri individuati, in tema di esonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, dall’articolo 459, comma 2 e 3, del decreto legislativo 297/1994, e prevedono la possibilità di nomina dei vincitori di concorso per dirigente scolastico anche nel corso dell’anno scolastico. I commi 2 e 3 del citato articolo 459 del decreto legislativo 297/1994 prevedono che l’esonero dall’insegnamento può essere concesso ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria che collaborano con il dirigente scolastico quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi e ai docenti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutte i gradi di istruzione con almeno 55 classi. In particolare, il comma 5 dispone che, solo per l’anno scolastico in corso e solo nelle regioni in cui uno dei concorsi per dirigente scolastico banditi con decreto dirigenziale 22 novembre 2004 e con decreto dirigenziale 13 luglio 2011 non si è ancora concluso, possono ottenere l’esonero dall’insegnamento, i docenti con funzioni vicarie che insegnano presso scuole conferite in reggenza a dirigenti che hanno l’incarico presso un’altra scuola. Alla sostituzione dei docenti esonerati si procede, in base al comma 7, con supplenze temporanee. La relativa spesa è coperta a valere sulle facoltà di assunzione relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. In base al comma 6, gli incarichi di reggenza e gli esoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie di cui al comma 5 cessano alla conclusione del concorso di riferimento, dandosi luogo, in tal caso, alla nomina in corso d’anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nei limiti delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione alle scuole in questione di un dirigente scolastico titolare con incarico a tempo indeterminato.
Sottolinea quindi che l’articolo 18 autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado. Si è concluso con l’individuazione di 55 vincitori e di 2 idonei, e che, a fronte di una dotazione organica pari a 200 posti di funzione, il MIUR dispone solo di 29 dirigenti tecnici. L’autorizzazione all’assunzione sopra indicata è dunque disposta dal comma 1, a decorrere dal 2014, per le necessità del Sistema nazionale di valutazione della scuola e in aggiunta alle facoltà di assunzione possibili ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 244/2007. In base alla disposizione citata, per il quinquennio 2010-2014 le amministrazioni statali, con alcune eccezioni, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. L’onere per le assunzioni autorizzate è quantificato dallo stesso comma 1 in 8,1 milioni di euro dal 2014. In base al comma 2, allo stesso onere si fa fronte attraverso una riduzione dell’autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai presidenti e ai commissari delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato al termine dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguente alla restrizione dell’ambito territoriale nel quale gli stessi possono essere nominati. L’Alta formazione e specializzazione artistica e musicale è trattata dall’articolo 19 dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del direttore amministrativo delle stesse. Conferisce, inoltre, un finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati. Il comma 1 dispone che, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno accademico 2013-2014, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, legge n. 143 del 2004, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato. Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In particolare, l’articolo 19 del decreto ministeriale 16 giugno 2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche.
Precisa che resta, peraltro, fermo il regime di autorizzazione alle assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, e che per le esigenze didattiche delle Istituzioni AFAM cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Il comma 2 prevede, nelle more dell’adozione del regolamento che i contratti a termine in essere nell’anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle Istituzioni AFAM, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014 per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, a condizione che tale personale abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, e in subordine agli incarichi richiamati al precedente comma. La previsione si pone in deroga alla normativa generale sui contratti a tempo determinato. Il comma 3 dispone che le funzioni di direttore amministrativo delle Istituzioni AFAM sono attribuite, con delibera del Consiglio di amministrazione, a personale dell’Area «Elevata professionalità» del comparto AFAM in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell’incarico da ricoprire o, in assenza di tale personale, a personale di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di un profilo equivalente, collocato in posizione di comando o in aspettativa, sempre nell’ambito delle facoltà di assunzione. Il CCNL del nuovo comparto AFAM del 16 febbraio 2005 ha, quindi, definito il profilo professionale del Direttore amministrativo, senza prevedere il conferimento di tali mansioni mediante incarico anche a persone non appartenenti all’amministrazione. I commi 4 e 5 sono dedicati alle risorse per gli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati. Il comma 4 dispone che, nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati), e in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata, per il 2014, la spesa di 3 milioni di euro. In base al comma 5, la ripartizione delle risorse sarà effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – per la cui emanazione non è indicato un termine – sulla base di criteri, da definire con lo stesso decreto, che terranno conto della spesa storica di ogni istituto. Al riguardo ricordo che la legge 508/1999, all’articolo 2, ha disposto, che le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).
Ricorda quindi che il Capo III reca previsioni di varia natura. In particolare, l’articolo 20 abroga l’articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, relativo al c.d. «bonus maturità» per l’accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo – a seguito dell’avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 – che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La relazione illustrativa evidenzia che la prima applicazione della disposizione, prevista per l’iscrizione ai corsi universitari dell’anno accademico 2013-2014, dopo numerosi differimenti, ha confermato le criticità della previsione normativa recata dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, «anche con riferimento alla difficoltà di individuare un meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse conto del contesto locale». In base al decreto ministeriale, il punteggio di valutazione del percorso scolastico, per un massimo di 10 punti, è attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all’esame di Stato almeno pari a 80/100 e non inferiore all’80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d’esame nell’anno scolastico 2012/13, secondo una tabella di corrispondenza. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21/2008. Il decreto ministeriale n. 449 del 2013 ha anche fissato le date per lo svolgimento dei test di ammissione all’università in date comprese fra il 3 e il 10 settembre per i diversi corsi di laurea e ha disposto che per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e in architettura il Cineca, sulla base del punteggio totale, redige una graduatoria nazionale, che si chiude con un provvedimento ministeriale. Per i corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione sono stati definiti con decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615. In particolare, il decreto ha stabilito che la valutazione del percorso scolastico, per un punteggio massimo di 10 punti, è effettuata dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 21/2008. Lo svolgimento della prova di ammissione è stata fissata, presso ciascuna sede universitaria, per il giorno 17 settembre 2013. Sulla base degli elementi esposti, dunque, alcune prove di ammissione sono state svolte prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, altre successivamente, mentre non si hanno notizie sulla redazione della graduatoria nazionale e del provvedimento ministeriale finale. Se l’interpretazione è corretta, dunque, il meccanismo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 21/2008 non si applicherà alle procedure per l’accesso ai corsi dell’a.a. 2013-2014 per le quali non sia intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur essendosi già svolte le relative prove di ammissione.
Aggiunge che l’articolo 21 reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici, prevedendo un’unica commissione preposta all’ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un’unica graduatoria nazionale. Dispone, inoltre, che, a partire dall’anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale, invece che annuale. In particolare, il comma 1, modificando l’articolo 36 del Decreto legislativo n. 368/1999, prevede un’unica commissione preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione nonché la formazione di un’unica graduatoria nazionale all’esito delle prove anziché, come previsto in precedenza, di singole graduatorie locali. Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, il meccanismo fino ad oggi attuato, prevedendo una graduatoria locale per l’accesso alle singole scuole, era passibile di determinare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi e sui criteri di valutazione a livello nazionale. Viene fatta salva la specifica disciplina per l’accesso degli allievi delle scuole militari alle scuole di specializzazione. Il comma 2, modificando l’articolo 39 del citato Decreto legislativo 368/1999, dispone che, a decorrere dall’anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso sia effettuata con DPCM adottato ogni 3 anni e non più annualmente. Al successivo articolo 22 è disposta l’organizzazione dell’Anvur e degli enti di ricerca, prevedendo a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – che, in base all’articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, legge n. 286 del 2006, era stata definita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica citato per i componenti in carica. L’articolo 22 reca, infatti, alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa, di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo 213/2009. Il comma 1, novellando l’articolo 2, comma 140, del DECRETO-LEGGE 262/2006 (LEGGE 286/2006), dispone che i componenti dell’organo direttivo dell’ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. Precisa che l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 ha disposto che il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. L’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 76/2010 ha, altresì, disposto che il Presidente ed i componenti degli organi dell’ANVUR restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati, e che se uno di essi cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il soggetto nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
Sottolinea che le principali novità che derivano dall’intervento normativo possono così enuclearsi: non è più previsto il parere parlamentare sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR; l’elenco nell’ambito del quale il Ministro sceglierà i nominativi da proporre potrà essere composto da un numero di soggetti non predeterminato e sarà valido solo un anno – mentre finora, come si è visto, poteva essere utilizzato fino ad esaurimento –; il mandato dei membri del Consiglio direttivo avrà una durata comunque pari a 4 anni, anche in caso di nomina per sostituzione di altro componente cessato dalla carica. Il comma 2 prevede che, in sede di prima applicazione, fino alla nomina di un nuovo comitato di selezione, per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR (evidentemente, a seguito delle dimissioni di cui si è detto ante) è utilizzato l’elenco già definito ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Dispone, altresì, che per i componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta ferma la disciplina transitoria recata dall’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Rileva che le disposizioni inerenti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono previste dai commi 3 e 4. In particolare, il comma 3, novellando l’articolo 11 del decreto legislativo 213/2009 dispone che i nominativi proposti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, dal comitato di selezione appositamente costituito, possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta. Il successivo comma 4 dispone che, per le nomine dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si procede nominando un nuovo comitato di selezione.
Rileva quindi che con riferimento alle assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca e le università e finanziamento degli enti di ricerca, l’articolo 23 reca disposizioni inerenti: le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi. Il comma 1, reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale per l’attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, eliminata dal decreto-legge n. 76 del 2013. Al contempo, reintroduce la previsione che ciò è possibile a condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento degli stessi – FOE, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 – o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), specificando che è fatta eccezione per quelli finanziati con la quota premiale del FOE. Il comma 2 sostituisce l’articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, che ha stabilito: che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall’ANVUR; che, a decorrere dal 2011, una quota del FOE non inferiore al 7 per cento, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, sulla base di criteri e motivazioni di assegnazione disciplinati con decreto del MIUR avente natura non regolamentare. Inoltre, il comma 2 dispone che le quote del FOE assegnata per specifiche finalità, che non possono più essere utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività e progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa richiesta motivata al MIUR e conseguente autorizzazione.
Ricorda che il personale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR è oggetto di disciplina da parte dell’articolo 24, autorizzando alcune assunzioni presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e prevede che gli enti di ricerca vigilati dal MIUR possono procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001, il quale stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. Le disposizioni inerenti l’INGV sono recate dai commi 1-3. Il comma 1 autorizza l’INGV ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari ad euro 2 milioni nel 2014, 4 milioni nel 2015, 6 milioni nel 2016, 8 milioni nel 2017 e 10 milioni dal 2018. Lo scopo è quello di far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio. Il comma 2 dispone che l’approvazione del fabbisogno di personale, la consistenza e le variazioni dell’organico dell’INGV sono disposti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il comma 4 prevede una deroga alla procedura per il reclutamento di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca vigilati dal MIUR. In particolare, tali enti possono procedere al reclutamento delle figure professionali indicate, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001. L’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. Il successivo articolo 25 interviene in materia di accisa, disponendo aumenti scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015) delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilicomma Ai sensi della normativa vigente, l’Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995) indica le seguenti aliquote di accisa per tali prodotti: birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. Precisa che l’articolo 25 in esame provvede, al comma 1, ad aumentare le aliquote di accisa di tali prodotti con decorrenza dal 10 ottobre 2013, nelle seguenti misure: birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. Il comma 2, a fini di coordinamento con quanto disposto dal decreto-legge n. 91 del 2013, stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 per il 2014 e a decorrere dal 2015 sono fissate nelle seguenti misure indicate al successivo comma 3 del presente articolo: a decorrere dal 1o gennaio 2014, birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro. A decorrere dal 1o gennaio 2015, invece birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.
Rileva quindi che in sostanza, quanto disposto dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013, viene superato e incluso nelle misure indicate dal presente articolo 25. L’articolo 26, attraverso una novella all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 23 del 2011, cosiddetto federalismo municipale, interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari. In sostanza, l’articolo 26: conferma il regime di esenzione dall’imposta di registro da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 10 del decreto sul federalismo municipale, decreto legislativo n. 23 del 2011, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari; assoggetta ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale relative ai medesimi atti alla misura fissa di 50 euro (mentre precedentemente venivano esentati); in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano liquidate in misura fissa, il relativo importo aumenta, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, da 168 a 200 euro. L’articolo 27 reca, al comma 1, il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e ai commi 2 e 3 le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. Il comma 1 rifinanzia il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3 milioni di euro per l’anno 2014, di 50 milioni per l’anno 2015 e di 15 milioni a decorrere dall’anno 2016. Ricordo che il Fondo ISPE è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, si ricorda che nella legge di bilancio 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo decreto ministeriale Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa) il Fondo presentava una dotazione pari a 16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per il 2014 e a 29,7 milioni per il 2015. Ricordo, altresì, che la dotazione del Fondo è stata via via ridotta, a copertura di una serie di disposizioni legislative intercorse successivamente all’approvazione della legge di bilancio. Si ricorda, da ultimo, che a valere sulle risorse del Fondo è stata posta la copertura finanziaria degli oneri relativi all’indennità da corrispondersi al Commissario straordinario per gli interventi di spending review, pari a 150.000 euro per l’anno 2013, 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 200.000 euro per l’anno 2016, dall’articolo 49-bis del decreto-legge n. 69/2013. I commi 2 e 3 dispongono le norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati complessivamente in 13 milioni di euro per l’anno 2013, 326,6 milioni di euro per l’anno 2014, 450,1 milioni di euro per l’anno 2015, 471,6 milioni di euro per l’anno 2016, 473,6 milioni di euro per l’anno 2017 e 475,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. precisa che da ultimo, l’articolo 10 del decreto-legge n. 102 del 2013 ha disposto un ulteriore incremento, per l’anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dal richiamato articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012. L’articolo 28 reca infine l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione.