GildaVeneziaNews

Decreto Legge 104

Ferie dei Precari. Il blocco del pagamento
delle ferie non godute nell'a.s. 2012/13
non vale  per il personale scolastico

 Alla Camera passa l'emendamento al DL 104  presentato
da alcuni deputati del M5S sulla monetizzazione delle ferie precari.

 GildaVeneziaNews, 20.10.2013

Riportiamo qui di seguito il testo dell'emendamento proposto dai deputati M5S Chimienti, Vacca, D’Uva, Marzana, Gallo,  Brescia che ha recuperato il pagamento delle ferie non godute dal personale scolastico con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2012/13
 

Dopo il comma 9, inserire il seguente “ 9 bis.

“I commi 54-55 e 56 art. 1 della legge n. 228/2012 sono abrogati.

all’articolo 5 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche”.

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n 98, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente.

Chimienti, Vacca, D’Uva, Marzana, Gallo,  Brescia

 

NOTA:

La vicenda delle ferie non godute dei precari della scuola è una storia complessa e annosa, che si trascina vergognosamente da fine 2012.

Ecco una cronologia di quanto avvenuto:

punto elenco

La legge sulla spending review (decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012) introduceva all’articolo 5 comma 8 il divieto complessivo di monetizzazione delle ferie non fruite per tutto il personale della PA (scuola compresa). A seguito di questa disposizione, i giorni di ferie avrebbero dovuto essere goduti dal personale della PA obbligatoriamente secondo quanto previsto dai propri ordinamenti e non avrebbero comunque potuto dar luogo in alcun modo a trattamenti economici sostitutivi. In pratica questa norma introduceva il divieto di monetizzazione delle ferie non godute (=corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse) per tutto il personale PA e quindi anche per il personale scolastico. Si trattava (e si tratta ancora oggi) di una misura particolarmente rigorosa finalizzata alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica.

punto elenco

Con l’approvazione della legge di stabilità del governo Monti (legge n. 228/2012), e in particolare con i commi 54-55-56 dell’articolo 1, si interviene sul disposto normativo dell’articolo 5 comma 8 della spending review e lo si novella, specificando che quella disposizione non si applica al personale della scuola “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie”. Sembrerebbe una norma che va a sistemare la situazione dei docenti, ma così non è per tutti i precari della scuola (e dunque per insegnanti e ATA con contratti, nella migliore delle ipotesi, fino al 30 giugno): alla fine del loro contratto a termine, infatti, potranno vedersi monetizzati solo pochissimi giorni di ferie, per la precisione un numero di giorni pari alla sottrazione tra numero di giorni maturati e numero di giorni di sospensione delle lezioni comprese nel contratto. In pratica nulla: ai docenti precari, con contratti a termine o con part-time ciclici, vengono sottratti i giorni di ferie che possono essere consumati, virtualmente, nei periodi di Natale, Pasqua etc…  Sono dunque giocoforza costretti a prendersi le loro ferie nel periodo di sospensione dell’attività didattica! Una discriminazione enorme rispetto ai colleghi di ruolo, che naturalmente possono fruire delle ferie a luglio e agosto.

La norma in questione, infine, al comma 56 prevede una cosa gravissima: che dal 1 settembre 2013 le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non potranno MAI essere derogate da contratti collettivi nazionali del lavoro: insomma sancisce la prevalenza della legge ordinaria sulle discipline contrattuali per il comparto scuola.

Con questo emendamento interveniamo abrogando le norme della legge di stabilità (commi 54-55-56) e interveniamo sul testo della spending review 2012 (decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012) specificando che la disposizione contenuta in art. 5 comma 8 NON VALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO.