I punti oscuri del registro elettronico
di Michele Santoro,
Pavone Risorse
19.10.2013
Con l'adozione
del registro on line, reso obbligatorio dal decreto legge n. 95/2012
convertito dalla
legge n.
135/2012 (art. 7 - Riduzione della spesa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; comma 27-32), il
registro personale del docente dovrebbe perdere la sua funzione e
quindi diventare obsoleto alla luce delle diverse disposizioni che,
sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l’uso della
documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione. (nota
MIUR n.1682/2012).
È opportuno richiamare qual è, al momento, la funzione del, registro
personale del docente, cioè quella di costituire un promemoria per
il docente delle attività svolte nell'anno scolastico e dei processi
di maturazione degli alunni, non è atto che si inserisce in modo
essenziale nella formazione dello scrutinio (che potrà svolgersi pur
in mancanza di tale atto o in caso di scorretta tenuta) e pertanto
non può essere considerato un atto pubblico ai fini della legge
penale.
La
sentenza
della Corte di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999
si esprime sula valenza giuridica del registro personale del
professore e afferma che esso non può essere considerato atto
pubblico, testualmente recita:
"Il
giornale del professore, contrariamente al registro di classe, non
può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli effetti
previsti dall'art.
476 c.p..
Nel testo della
sentenza sono messi a confronto il registro di classe con quello
personale del docente:
- ...il
registro di classe è in dotazione obbligatoria a ciascuna classe
scolastica sia nel caso di scuole statali che di quelle legalmente
riconosciute o pareggiate ed ha tutti i requisiti dell'atto
pubblico, in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale
nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la
prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed
obblighi attraverso la quotidiana documentazione della presenza (Cass.
4 febbraio 1997 n. 790). Esso fu istituito nel
1924 dal RD n.
965, contrariamente al giornale del professore e
successivamente venne meglio disciplinato da altre norme legislative
e regolamentari.
Esso raccoglie i dati essenziali
relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso
giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano,
immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo
testimonianza dell'azione complessiva svolta nel corso dell'anno
scolastico. Ben diversa è la natura e la funzione del giornale del
professore, che, è bene ricordarlo, non fu ritenuto essenziale alla
attività di insegnamento, tanto è vero che non fu istituito con il RD
965/24 citato, ma soltanto con disposizioni
successive.
- … Ed in effetti
il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha
conservato questo carattere di non essenzialità, prima sottolineato
dal momento che tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica -
presenze, compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni -
vanno annotati sul registro di classe e non su quello del
professore. Esso è stato introdotto principalmente per una esigenza
di controllo burocratico sulla attività dell'insegnante e non come
strumento utile alla attività didattica. Strumento di controllo,
peraltro, formale ed insufficiente dal momento che il giornale può
essere compilato con estrema cura ma l'attività dell'insegnante può
rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo che
qualitativo, mentre l'attività dell'insegnante può essere giudicata
dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto.
La stessa circolare
n. 167 del 27 maggio 1993, che riproduce sul punto
alcuni documenti normativi precedenti ed in particolare la C.M.
252/78, punto cinque, chiariscono che è opportuno
che tale registro contenga "l'annotazione delle osservazioni sul
processo di apprendimento dell'alunno, in modo da consentire al
docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di
classe in sede di espressione di giudizi trimestrali" e finali. Va
altresì notato che tali annotazioni e valutazioni non vanno più
riportate nelle schede, essendo mutato il sistema di valutazione
degli alunni.
…. il giornale del
professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella
formazione dell'atto amministrativo che è costituito dallo crutinio,
o meglio dai verbali di scrutinio. E ciò è tanto più vero se si
considera che il docente, per la scuola dell'obbligo è tenuto a
formulare un giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e
non sulle singole prove, cosicché l'annotazione più o meno completa
riportata sul giornale del professore in relazione alla singola
prova non appare assolutamente rilevante."
Di sopra ho
riportato ampi stralci della
sentenza
della Corte di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999
perché nel testo sono evidenziati le funzioni e l'uso del registro
personale del docente.
Il comma 31 dell'articolo 7 del decreto legge n. 95/2012
(“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”)
dispone che i docenti adottino registri on line e inviino le
comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico, a
decorrere dall'a.s. 2012/13. Nel testo del decreto si parla
genericamente di registri, senza distinguere tra registro di classe
che è anche atto pubblico e registro personale del docente che non
ha alcuna valenza giuridica.
Già in questo aspetto si rileva una superficialità nella
disposizione del legislatore; inoltre dobbiamo considerare che
spetterebbe al collegio dei docenti indicare quale supporto cartaceo
sia il più adatto per l'organizzazione didattica (competenze del
collegio previste dall'articolo7 del T.U. Della scuola (D.lgs
297/94).
Ma c'è ancora un
altro aspetto da considerare: il registro elettronico rischia di
essere illegittimo senza l'intervento del Garante per la Privacy
L’art. 7 (commi 27 e 32) del DL 95/2012 dispone l'obbligatorietà di
pagelle e di registri on line, a decorrere dal 2012/2013.
Il comma 27, però, afferma:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge (n. 135 del 7 agosto 2012) di conversione del presente decreto
un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative
in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le
comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. S
Quello che è
certo è che ad oggi ben al di là dei 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge il Piano di dematerializzazione non è stato
ancora predisposto.
C'è stata nel frattempo solo la nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg.
Uff. n. 1682/ U del 3 ottobre 2012 che in sostanza, pur essendo
questa fonte normativa di terzo rango, prorogava l'applicazione
della considerata normativa rendendo dunque, con riferimento al
registro elettronico, facoltativo il suo utilizzo.
Pertanto il
termine come indicato dal decreto legge 95/2012 non è più da
considerarsi perentorio, ma ordinatorio, dunque nessun obbligo
sussiste per le scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a
quando non verrà realizzato il piano di dematerializzazione da parte
del MIUR:
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un piano che
dovrà essere approvato dal Garante per la Privacy che così
scrive nella sua guida intitolata: “La privacy a scuola. Dai
tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare” : “Iscrizione
e registri on line, pagella elettronica. In attesa di poter
esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del
Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli
studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione
della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate
misure di sicurezza a protezione dei dati”. |
Tirando le
conclusioni si può desumere da quanto detto prima che:
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sia in tema
di registri on line che di pagelle on line tutte le scuole che
hanno deciso di provvedere a tale dotazione dovrebbero
richiedere il parere consultivo del Garante per venire a
conoscenza se la normativa in tema di privacy sia
stata
rispettata o meno, in caso contrario si corre il rischio di
diffide e sanzioni da parte della stessa Autorità.
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fino a
quando il MIUR non provvederà alla realizzazione del citato
piano di dematerializzazione non c'è alcun obbligo per le
scuole; quindi si può ancora mettere in discussione
l'introduzione di tali dispositivi, facendo in modo che sia il
collegio dei docenti a deliberare sul tema.
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