Docenti inidonei: di P.A. La Tecnica della Scuola 29.10.2013 E non essendo stato modificato il comma 4, dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le disposizioni che collocano il passaggio d’ufficio nei ruoli Ata dei docenti che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano permanentemente inidonei all’insegnamento, ma idonei ad altri compiti Maria Coscia ed altri del Pd hanno ottenuto la modifica al comma 6 per cui viene disposto che i docenti permanentemente inidoneo, ma idonei ad altri compiti, successivamente al 1° gennaio 2014, potranno chiedere, se hanno i requisiti dei quindici anni di servizio, di essere dispensati dal servizio. Se vogliono però, potranno presentare, entro 30 giorni dal riconoscimento dell’inidoneità, istanza per il passaggio nel personale Ata. Se tuttavia non ci fossero posti disponibili sono soggetti alla mobilità all’interno della provincia. IN ogni caso, in attesa dell’applicazione della suddetta mobilità, il personale inidoneo per motivi di salute, può essere utilizzato (articolo 7 del decreto) per aiuto allo studio, l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio o per altre iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche all’interno di reti di scuole. Il personale docente, invece, già dichiarato permanentemente inidoneo alla data dell’entrata in vigore del decreto, entro il 20 dicembre 2013 dovrà essere sottoposto a nuova visita medica. Qualora non venisse confermata l’inidoneità il personale dovrà tornare ad insegnare, mentre in caso contrario, se si confermasse, potrà chiedere di essere dispensato dal servizio. |