Comodato d’uso dei libri: da Tuttoscuola, 24.10.2013 Il comma 2 dell’art. 6 del DL 104, attualmente in discussione alla Camera per la conversione in legge, prevede che Al fine di ridurre la spesa per l’acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l’uso da parte degli studenti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell’anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell’anno 2014 per l’acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. La norma è stata emendata e ora le istituzioni scolastiche concederanno in comodato d'uso i libri di testo agli studenti individuati su base Isee "nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato". È quanto previsto da un emendamento proposto dal relatore del dl Istruzione, Giancarlo Galan, e dalla responsabile Scuola del Pdl, Elena Centemero, al dl Istruzione e approvato ieri dalla commissione Cultura della Camera dove il decreto è in esame in sede referente. La modifica incide sull'art. 6 relativo alla riduzione del costo dei libri scolastici, in ogni caso salvaguardando i diritti di autore ed editore dei testi. In che modo? Cosa significa questo? Cosa significa quella salvaguardia dei diritto dell’editore e dell’autore? Significa forse che la scuola, una volta acquistati i libri, può darli in comodato d’uso, ma di anno in anno, a cominciare dal secondo anno, su quei libri deve pagare una royalty all’editore e all’autore? |