DL 104/2013 scuola. In attesa di un bilancio dal blog di Max Bruschi, 31.10.2013 Ecco il testo della conversazione avuta con la brava Eleonora Fortunato di Orizzonte scuola. di Eleonora Fortunato - Presentati, bocciati, riformulati, ripresentati. È difficile stare dietro a tutti gli emendamenti al Decreto Legge Istruzione nelle ore della sua conversione in legge, fotografare quello che accade e cercare di tirare le fila. Per un commento a caldo, non privo di qualche giudizio e di qualche previsione, ci siamo rivolti a Max Bruschi, ex-consigliere del ministro Gelmini e ispettore del Miur. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – “L’articolo 14 dà propulsione a questo capitolo della formazione cogliendo la sua importanza strategica, proprio come speravo. ‘Imparare praticando’ aiuta a dare un senso a ciò che si studia: è questa la strada per il rilancio della formazione tecnico-professionale nel nostro paese. Bisogna partire dalle esperienze positive del territorio”. E Bruschi, per fare un esempio, ci racconta del liceo artistico “Candiani” di Busto Arsizio, che di recente ha curato gli arredi di un prestigioso hotel. Da rivalutare, invece, l’esclusione dell’Alta formazione artistica e musicale (Afam), che non comprende solo i conservatori, ma anche gli ex-Isia, gli istituti superiori per le industrie artistiche che hanno sede a Faenza, Firenze, Roma ed Urbino e che rappresentano “sedi privilegiate di incontro tra tessuto produttivo e altissima formazione artistica, con un placement del 90 per cento”. AREA UNICA SOSTEGNO – L’emendamento 15.2 presentato dall’onorevole Centemero (PDL) (grazie a cui d’ora in avanti, sia pure con termini al momento dilazionati) i docenti di sostegno verranno reclutati a partire da un’area unica che riunisce quella scientifica, umanistica, tecnico-professionale artistica e psicomotoria) ha, secondo il nostro interlocutore, “il grande pregio di tornare allo spirito delle leggi 279/1982 e 104/1992: non bisogna infatti dimenticare che il docente di sostegno non è assegnato al singolo ragazzo, ma alla classe”. Una modifica in piena sintonia, quindi, con la linea di potenziamento dell’inclusione di questo ministero. Rientra nello stesso ambito un passaggio ulteriore sul reclutamento dei docenti di sostegno: in mancanza di personale specializzato, la precedenza sarà data a coloro che abbiano maturato crediti ad hoc (es. master, crediti all’interno di corsi di laurea o abilitanti e così via). L’obiezione, ovvia, è: come graduare e valutare i vari titoli? Di fronte a una varietà che si suppone ampia di possibilità formative, in base a quale criterio scegliere un docente piuttosto che un altro? È veramente così automatico che pesino di più i 60 crediti di un master universitario online rispetto a quelli di Scienze della Formazione Primaria o del TFA? Anche la risposta può sembrare scontata, ma non lo è poi così tanto in mancanza di un sistema di accreditamento e certificazione realmente funzionante. “Non posso giudicare l’operato del Parlamento – continua Bruschi – capisco lo spirito della norma, in assenza di docenti specializzati è comprensibile pensare di rivolgersi a chi ha, in qualche modo, maturato esperienze specifiche. Ci troviamo però certo di fronte a una norma-tampone. Se andrà a regime così com’è, non vorrei essere nei panni della DG al personale, che si troverà a dover eseguire una difficile opera di graduazione”. Il discorso si amplia fino a sottolineare la funzione dirimente che, anche in questo ambito quindi, dovrebbe avere l’Anvur, l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, che ha nei suoi compiti anche quello di valutare e verificare gli accreditamenti di strutture come le università telematiche.
STABILIZZAZIONE PERSONALE – Bruschi, proprio come
nella ricostruzione di uno stemma codicum (e la similitudine, vista
la situazione così stratificata e intricata degli emendamenti, calza
a pennello), ci aiuta a identificare due grandi famiglie di
modifiche al testo del decreto. FORMAZIONE DEI DOCENTI – In base agli emendamenti di questi giorni all’art. 16, la frequenza dei corsi di aggiornamento non sarà più legata ai risultati degli allievi nei test nazionali, come si leggeva nel testo originario, ma diventa obbligatoria per tutti. L’ex consigliere della Gelmini è di nuovo in sintonia col Ministro Carrozza, che in questo caso ha il merito di avere reintrodotto “la formazione obbligatoria in servizio”, e ci evidenzia il limite, l’insufficienza dei test Invalsi nel fornire una fotografia completa, esaustiva delle prestazioni didattiche del sistema. “Le prove Invalsi possono essere considerate un termometro: per verificare lo stato di salute della scuola c’è bisogno anche di altri strumenti diagnostici, come per esempio un’analisi degli esiti degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo”. DIRIGENZA – Dopo una pluralità di pressioni provenienti dall’agone politico ma anche da ambienti più tecnici, la novità di questo decreto è che affida l’arruolamento e la formazione dei futuri dirigenti scolastici alla Scuola nazionale di amministrazione, “una vera eccellenza del nostro Paese, fermo restando che la selezione riguarderà i docenti che abbiano alle spalle almeno cinque anni di servizio”. È assodato che i cinque anni non debbano essere conteggiati per forza tra quelli in ruolo? Bruschi si augura proprio di sì, ricordando che su questo punto c’è già di mezzo la sentenza di un giudice europeo. Ma che cosa farsene, per esempio, dei docenti incaricati e delle graduatorie degli ultimi concorsi? L’ispettore non stigmatizza il ricorso a una sanatoria (“sono persone cui è stato rinnovato un contratto per lustri”), arrivando anche a prevedere un doppio canale che nel medio periodo veda il nuovo sistema andare a regime accanto al vecchio. |