DL 104/2013 scuola: ecco gli emendamenti
approvati ad oggi in commissione

 dal blog di Max Bruschi, 17.10.2013

Ecco gli emendamenti al testo del DL scuola approvati sino ad ora dalla Commissione. Alcuni emendamenti di particolare interesse (8.01, 8.05, 5.2), che riguardano l’alternanza scuola/istruzione superiore/lavoro e lo “status” degli studenti in alternanza, sono per ora accantonati, con la speranza che si trovi un accordo politico.Per chi abbia voglia di leggere il resoconto, ecco i link alla seduta del 15 ottobre e del 16 ottobre.

 

Emendamenti al DL 104/2013 approvati nelle sedute sino al 17 10 2013

ART. 1

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ristorazione o.
1. 4. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 3, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l’entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari.
1. 2. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

ART. 3.

Alla rubrica sostituire le parole: Borse di studio con la seguente: Premi e al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: borse di studio con la seguente: premi, al secondo periodo, sostituire le parole: delle singole borse di studio, con le seguenti: dei singoli premi.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le borse di studio sono attribuite con le seguenti: i premi sono attribuiti; e sostituire le parole: delle borse con le seguenti: dei premi.
3. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, sostituire le parole: Il bando stabilisce con le seguenti: I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a Piani Nazionali di Ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam,».
3. 11. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: primo comma con le seguenti: comma 1.
3. 13. Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
3. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: scolastiche statali e paritarie con le seguenti: del sistema educativo di istruzione e di formazione.
4. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricate dal dirigente scolastico, a norma dell’articolo 4, comma 1 , lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, quali preposti alla applicazione del divieto non possono rifiutare l’incarico se non per documentata incompatibilità.
4. 23. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole: nei locali chiusi aggiungere le seguenti: e nelle aree all’aperto di pertinenza.
4. 7. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati all’entrata del bilancio dell’istituzione scolastica sanzionatrice, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all’educazione alla salute.
4. 19. (Nuova formulazione) Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 5, dopo le parole: il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli inserire le seguenti: locali, stagionali e biologici.
4. 11. Luigi Gallo, Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, in sede di gara d’appalto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole medie inferiori e superiori e altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti sono tenuti a prevedere una adeguata quota di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.
4. 1. (Nuova formulazione) Mongiello, Realacci.

ART. 5.

Premettere al comma 1 il seguente:
«0.1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvia entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, al fine della loro innovazione permanente, del loro aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e del loro confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro 12 mesi dal loro avvio e i relativi risultati intervengono nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai predetti decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89».
5. 8. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

Al comma 1, sostituire le parole: dai decreti con le seguenti: dai regolamenti di cui ai decreti e le parole: 3,3 milioni di euro con le seguenti: 3,3 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: nell’articolo 119 del aggiungere le seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al e sostituire le parole: Ministro per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. 28. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: nelle fondazioni culturali con le seguenti: nelle istituzioni culturali e scientifiche.
5. 7. Pes, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, sostituire le parole: le accademie di belle arti, con le seguenti: le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
5. 14. (Nuova formulazione) Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, dopo le parole: o di materiale illustrativo, aggiungere le seguenti: audio-video e multimediale.
5. 13. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell’anno scolastico 2012-2013.
5. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Pannarale, Duranti, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Palmieri e Lainati.

ART. 6.

Nella rubrica sostituire la parola: Riduzione con la seguente: Contenimento.
*6. 5. Centemero.

Nella rubrica sostituire la parole: Riduzione con la seguente: Contenimento.
*6. 33. Il Relatore.

Nella rubrica, dopo le parole: libri scolastici inserire le seguenti: e materiali didattici integrativi.
6. 14. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 1:
alla lettera
a), sostituire le parole: all’articolo 151 del con le seguenti: all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al;
alla lettera b):
all’alinea, sostituire la parola: al con le seguenti: all’articolo 15 del;
ai numeri 1 e 2), sostituire le parole: all’articolo 15, con la seguente: al.
6. 41. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all’articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all’articolo 188 e dopo le parole: possono essere; inserire le seguenti: tali disposizioni si intendono valide anche per le istituzioni scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.
*6. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: all’articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all’articolo 188».

Conseguentemente dopo le parole: possono essere aggiungere: tali disposizioni si intendono valide anche per le istituzioni scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.
*6. 27. Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
*6. 6. Centemero.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 99 n. 275.
*6. 28. Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 99 n. 275.
*6. 34. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente:
01. All’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «fatta salva l’autonomia didattica» aggiungere le seguenti parole: «e la libertà di scelta dei docenti».
**6. 7. Centemero.

Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01. all’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «fatta salva l’autonomia didattica» aggiungere le seguenti: «e la libertà di scelta dei docenti».
**6. 29. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01. all’articolo 15, comma 1, dopo le parole: fatta salva l’autonomia didattica aggiungere le seguenti: e la libertà di scelta dei docenti.
**6. 35. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo le parole: nell’eventuale adozione, aggiungere le seguenti: oppure nell’indicazione degli strumenti alternativi prescritti, in coerenza con il POF, con l’ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.
*6. 8. Centemero.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: nell’eventuale adozione aggiungere le seguenti: oppure nell’indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il POF, con l’ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.
*6. 36. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.
**6. 11. Centemero.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il punto 3).
**6. 31. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, la lettera b) sopprimere il numero 3).
**6. 37. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
3-bis. all’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. 19. (Nuova formulazione) Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni sono valide indistintamente per tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
6. 3. (Nuova formulazione) Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contenere.
*6. 10. Centemero.

Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contenere.
*6. 38. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 13. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 30. Il Relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**7. 15. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**7. 20. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia,.
7. 16. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i metodi didattici con le seguenti: le linee guida in materia di metodi didattici.
7. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che possono avvalersi inserire le seguenti: della collaborazione degli Enti Locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché.
7. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Al comma 2, dopo le parole: possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, aggiungere le seguenti:, incluse le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative,.
7. 19. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Palmieri, Vacca, Zampa, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi.

Al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: del presente articolo.
7. 32. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: e di euro 11,4 milioni per l’anno 2014 aggiungere le seguenti: destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto.
7. 28. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica si promuove la pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell’offerta formativa extracurriculare l’attività motoria. Tali attività sono finalizzate all’acquisizione delle competenze motorie e di stili di vita attivi, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte del progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Coni e dal MIUR.
7. 12. Coccia, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, D’Ottavio, Fossati, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Vezzali, Lainati, Palmieri.

ART. 8.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole).

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: all’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.
8. 15. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1:
all’alinea, sostituire le parole:
dalla Garanzia giovani con le seguenti: dal programma europeo Garanzia per i giovani di cui all’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Conseguentemente:
alla lettera
b), dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: , industria, artigianato e agricoltura;
al comma 2, dopo le parole: 21, n. aggiungere le seguenti: come modificato dal presente articolo, e sostituire la parola: potranno con la seguente: possono.
8. 18. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l’orario d’obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa.
8. 17. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 1, lettera b), in fine, inserire le seguenti parole: ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.
8. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: negli ultimi due anni con le seguenti: negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado.
8. 9. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera c), inserire la seguente:
c-bis) in presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all’orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado.
8. 10. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante un apposito portale telematico approntato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore possono chiedere di ricevere sul loro indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso agli interventi regionali di diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Dal periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 13. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis)
inserire all’articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 «tra cui le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni studentesche maggiormente rappresentative» dopo «per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni».
8. 12. Zampa.

Al comma 2, sostituire le parole: organizzazione e programmazione con le seguenti: organizzazione, programmazione e realizzazione.
8. 14. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base del numero di studenti interessati con le seguenti: sulla base del numero totale degli studenti iscritti all’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria d i secondo grado.
8. 11. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

ART. 9.

Al comma 1:
all’alinea, sostituire le parole:
del decreto con le seguenti: del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto.

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: dall’entrata con le seguenti: dalla data di entrata, dopo le parole: del regolamento aggiungere le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del testo unico di cui al decreto.
9. 5. Il Relatore.

 

 

 

Era prevedibile che sull’articolo 15 del DL 104/2013, dedicato al personale scolastico, si attirassero le attenzioni emendative dei gruppi parlamentari, con ben 92 richieste. Forse meno prevedibile, ma comprensibile che sugli emendamenti si abbattesse la scure dei requisiti di ammissibilità (poco meno della metà delle proposte), con un rigore che pare a volte non pienamente giustificato e con criteri non sempre seguiti alla lettera. Ma tant’è. Il gioco è quello, e occorre stare alle regole. Caduti dunque, in quanto giudicati estranei alla materia del decreto, gli emendamenti sulle scuole paritarie; quasi tutti gli emendamenti di riapertura delle graduatorie ad esaurimento; caduto anche, forse per una lettura superficiale (”introduzione di una disciplina transitoria”: verrebbe da dire, ma dove?), l’emendamento PDL, volto a modifiche del Testo Unico tali da introdurre la biennalità dei concorsi (già prevista dalla delega Fioroni), fissare l’abilitazione quale titolo di partecipazione, spazzare via alcune norme desuete e tutelare i vincitori della procedura appena bandita. Pazienza. E peccato.

Restano invece, tra i sopravvissuti a firma Centemero (PDL), alcuni emendamenti “tecnici” che potrebbero a ben ragione potersi fregiare di un appoggio ampio, purché si guardi al merito delle proposte e non al colore del proponente, anche attraverso riformulazioni che incorporino più ipotesi. Quella che segue è una trattazione sintetica, che ho pensato di dividere per capitoletti e arricchire (o allungare) inserendo in corsivo i testi degli emendamenti, in modo tale da consentire a ognuno di farsi un’idea precisa e non mediata.

1. Assunzioni, di anno in anno, su tutti i posti vacanti e disponibili

Inizio, in ordine, dal primo, cui tengo particolarmente perché si tratta di una mia vecchia battaglia. L’emendamento 15. 1 recita:  Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Per garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato personale docente, educativo e ATA, con particolare riferimento agli assistenti tecnici di laboratorio, a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Si tratta, in sostanza, di superare la logica dei “piani straordinari di assunzione”, per abbracciare il principio (sacrosanto), già presente nel comma dedicato ai docenti di sostegno, dell’assunzione su tutti i posti che, di anno in anno, si rendono “vacanti e disponibili”. Un emendamento che dà qualche certezza in più agli aspiranti, è alla base di procedure regolari e consente di rispondere al contenzioso in atto in sede UE per l’abuso di contratti a tempo determinato. Sullo stesso tema  c’è un emendamento (quasi identico) di SEL, il 15.85 (Fratoianni), che però abroga anche il cosiddetto regime autorizzatorio: mi piacerebbe, ma vedo difficile la “bollinatura” da parte della Commissione Bilancio e preferisco restare ancorato al possibile.

2. Area unica sul sostegno. Si passa ai fatti.

L’emendamento 15. 2 traduce in norma la risoluzione Pes (PD), approvata all’unanimità nella scorsa legislatura, ma rimasta lettera morta. Se approvato, l’emendamento porrà fine al pluridecennale sconcio delle quattro aree nelle quali sono suddivisi i docenti di sostegno nella secondaria di secondo grado, unificandole e prevedendo, al comma 3 quater, una specifica procedura concorsuale per il SOS sul 50% dei posti:

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) sono unificate. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un’unica graduatoria provinciale secondo i rispettivi punteggi.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono costituite graduatorie provinciali specifiche per il sostegno articolate per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e per la scuola secondaria di secondo grado. Le graduatorie sono costituite da docenti presenti nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, di seguito denominato Testo unico scuola, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per i rispettivi gradi di istruzione, graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
3-quater. I concorsi di cui all’articolo 400 del Testo unico scuola indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell’abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito l’Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell’articolo 399 del predetto testo unico, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l’accesso ai ruoli su posto di sostegno.

3. Congelati SSIS e dintorni.

L’emendamento 15. 3 chiude tombalmente la triste vicenda dei congelati SSIS: “Il comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è così integrato: «All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario anche successivamente all’aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L’eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. I soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all’atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l’iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito.»

Giova sottolineare che, ai sensi delle norme attuative del 249/2010, l’emendamento copre anche i “semestre aggiuntivo”. In zona limitrofa, e cioè sui laureati in Scienze della Formazione Primaria “vecchio ordinamento”, ecco gli emendamenti 15.55 (Chimienti): Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 216, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2012, aggiungere il periodo: «Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il triennio 2014-2017. Possono chiedere l’iscrizione a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti negli stessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e hanno conseguito il titolo in seguito all’emanazione del decreto ministeriale n. 53 del 2012. Possono, altresì, chiedere l’inserimento con riserva coloro che risultano iscritti al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria e sciogliere tale riserva all’atto di conseguimento del titolo abilitante, con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»

e Malpezzi (PD) 15.37: Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) il comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 216, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2012, viene sostituito dal seguente: «Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera ), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive e per lo scioglimento della riserva a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015.”

Tra i due, ad essere sincero, preferisco il primo, che ha il merito di chiudere la “fascia aggiuntiva” e risparmiare al Miur un contenzioso che, sentenze della corte Costituzionale alla mano, lo vedrebbe soccombente. In effetti, se la fascia aggiuntiva poteva avere un senso “nelle more” dell’aggiornamento complessivo delle graduatorie, il senso cessa nel momento (l’aggiornamento del prossimo anno scolastico) in cui a tutti soggetti è lasciata libertà di scelta. Quanto all’inclusione nelle GAE di tutti i laureati del vecchio oradinamento SFP, i buoi, come si suol dire, scapparono al tempo dell’emendamento Russo. E’ noto che ero contrario alla riapertura, per il semplice fatto che, all’epoca dell’immatricolazione, era noto che il percorso non avrebbe più consentito l’iscrizione in GAE. Ma oggi risulta stravagante, dopo la riapertura “una tantum” di due anni fa, a parità di percorso, titolo, immatricolazione, escludere alcuni soggetti NON in base “al ciclo”, ma in base all’anno di laurea. 

4. Abilitati TFA e futuri TFA

L’emendamento 15. 4 risponde all’esigenza di dare un minimo di tutela agli abilitati “post SSIS”. Non solo si consente, nelle more dell’aggiornamento triennale delle GI, di assegnare al personale abilitato in III fascia le supplenze in via prioritaria, ma si delega il Miur alla modifica del regolamento supplenze, in modo da costituire una graduatoria provinciale, composta da soggetti abilitati non in GAE, per la copertura delle supplenze annuali e sino al termine del servizio, ponendo fine a una evidente stortura prodotta da un regolamento concepito a graduatorie permanenti aperte e all’assurdo di cattedre annuali ricoperte da personale col solo titolo di studio solo sulla base della casualità nella scelta delle istituzioni scolastiche.

“Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more dell’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, in previsione dell’aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.”

Sullo stesso argomento vi è anche l’emendamento 15.57, Chimienti M5S, (Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l’iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA ordinario, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.), che però sconta il difetto di dilatare i tempi (occorre un decreto ministeriale, l’apertura di un bando, la predisposizione degli atti da parte degli uffici: ad andar bene, se ne parla a gennaio) e ha un difetto di “dettato”, visto che, così come è scritto, lascia “libera” la scelta di dove andarsi a inserire, creando una certa disparità con chi è bloccato nelle scuole scelte due anni fa, e di essere “una tantum”.

Il 15. 5 risolverebbe, manu militari, uno degli inutili passaggi per bandire le procedure ordinarie di abilitazione TFA, visto che abolisce i pareri del MEF sui contingenti, inutili visto che non ci sono oneri di spesa, ma utili a rallentare biblicamente le procedure.

5. Diplomati magistrali

L’emendamento 15.10 risolve una questione sul valore del diploma magistrale creata da una serie di emendamenti maldestri alla legge 62/2000, risolti a dire la verità dal 249/2010, ma sui quali gli USR danno pareri difformi cui le scuole paritarie si adeguano, arrivando in alcuni casi al licenziamento di personale con diploma magistrale per paura di perdere la parità:   Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
Il comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è abrogato.

In tal modo, si chiarisce una volta per tutte la possibilità per un diplomato magistrale di essere assunto a tempo indeterminato in una paritaria, come accade, a seguito di concorso, su una statale.