DL 104/2013 scuola: ecco gli emendamenti dal blog di Max Bruschi, 17.10.2013 Ecco gli emendamenti al testo del DL scuola approvati sino ad ora dalla Commissione. Alcuni emendamenti di particolare interesse (8.01, 8.05, 5.2), che riguardano l’alternanza scuola/istruzione superiore/lavoro e lo “status” degli studenti in alternanza, sono per ora accantonati, con la speranza che si trovi un accordo politico.Per chi abbia voglia di leggere il resoconto, ecco i link alla seduta del 15 ottobre e del 16 ottobre.
Emendamenti al DL 104/2013 approvati nelle sedute sino al 17 10 2013 ART. 1 Al comma 2,
lettera b), sopprimere le seguenti parole:
ristorazione o. Al comma 3,
sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Nei
successivi 30 giorni ciascuna Regione provvede, con eventuale
pubblicazione di un bando, a definire la natura e l’entità dei
benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle
risorse, e a individuarne i beneficiari. ART. 3. Alla rubrica sostituire le parole: Borse di studio con la seguente: Premi e al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: borse di studio con la seguente: premi, al secondo periodo, sostituire le parole: delle singole borse di studio, con le seguenti: dei singoli premi.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le borse di
studio sono attribuite con le seguenti: i premi sono
attribuiti; e sostituire le parole: delle borse con le
seguenti: dei premi. Al comma 1,
sostituire le parole: Il bando stabilisce con le seguenti:
I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare
riguardo a Piani Nazionali di Ricerca e iniziative nazionali di
promozione del settore Afam,». Al comma 2,
alinea, sostituire le parole: primo comma con le seguenti:
comma 1. Al comma 3,
secondo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le
seguenti: 31 dicembre. ART. 4. Al comma 1,
sostituire le parole: scolastiche statali e paritarie con
le seguenti: del sistema educativo di istruzione e di
formazione. Dopo il comma 1,
aggiungere il seguente: 1-bis. Il personale delle
istituzioni scolastiche incaricate dal dirigente scolastico, a norma
dell’articolo 4, comma 1 , lettera b) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, quali
preposti alla applicazione del divieto non possono rifiutare
l’incarico se non per documentata incompatibilità. Al comma 2, dopo
le parole: nei locali chiusi aggiungere le seguenti: e
nelle aree all’aperto di pertinenza. Sostituire il
comma 4 con il seguente: Al comma 5, dopo
le parole: il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli
inserire le seguenti: locali, stagionali e biologici. Dopo il comma 5,
aggiungere il seguente: ART. 5.
Premettere
al comma 1 il seguente: Al comma 1, sostituire le parole: dai decreti con le seguenti: dai regolamenti di cui ai decreti e le parole: 3,3 milioni di euro con le seguenti: 3,3 milioni.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: nell’articolo 119
del aggiungere le seguenti: codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al e sostituire le parole: Ministro per i
beni e le attività culturali con le seguenti: Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo.
Al comma 2,
sostituire le parole: nelle fondazioni culturali con le
seguenti: nelle istituzioni culturali e scientifiche.
Al comma 2,
sostituire le parole: le accademie di belle arti, con le
seguenti: le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Al comma 2,
dopo le parole: o di materiale illustrativo, aggiungere le
seguenti: audio-video e multimediale.
Dopo il
comma 4, aggiungere il seguente: ART. 6.
Nella
rubrica sostituire la parola: Riduzione con la seguente:
Contenimento.
Nella
rubrica sostituire la parole: Riduzione con la seguente:
Contenimento.
Nella
rubrica, dopo le parole: libri scolastici inserire le
seguenti: e materiali didattici integrativi.
Al comma 1:
Al comma 1,
lettera a), dopo le parole: all’articolo 151
aggiungere le seguenti: ed all’articolo 188 e dopo le
parole: possono essere; inserire le seguenti: tali
disposizioni si intendono valide anche per le istituzioni
scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto. Al comma 1 lettera a) dopo le parole: all’articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all’articolo 188».
Conseguentemente dopo le parole: possono essere aggiungere:
tali disposizioni si intendono valide anche per le istituzioni
scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.
Al comma 1,
lettera a), dopo le parole: possono essere
aggiungere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto
dall’articolo 4, comma 5, del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Al comma 1,
lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere
le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto
dall’articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 99 n. 275.
Al comma 1,
lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere
le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto
dall’articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 99 n. 275.
Al comma 1,
lettera b), premettere al numero 1) il seguente:
Al comma 1,
lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01.
all’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «fatta salva
l’autonomia didattica» aggiungere le seguenti: «e la
libertà di scelta dei docenti».
Al comma 1,
lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01.
all’articolo 15, comma 1, dopo le parole: fatta salva
l’autonomia didattica aggiungere le seguenti: e la libertà
di scelta dei docenti.
Al comma 1,
lettera b), n. 1, dopo le parole: nell’eventuale
adozione, aggiungere le seguenti: oppure nell’indicazione
degli strumenti alternativi prescritti, in coerenza con il POF, con
l’ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.
Al comma 1,
lettera b), numero 1), dopo le parole: nell’eventuale
adozione aggiungere le seguenti: oppure nell’indicazione
degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il POF, con
l’ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.
Al comma 1,
lettera b), sopprimere il numero 3.
Al comma 1,
lettera b) sopprimere il punto 3).
Al comma 1,
la lettera b) sopprimere il numero 3).
Al comma 1,
lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
Dopo il
comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 2,
sostituire la parola: ridurre con la seguente:
contenere.
Al comma 2,
sostituire la parola: ridurre con la seguente:
contenere. ART. 7.
Al comma 1,
sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola
primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e
grado.
Al comma 1,
sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola
primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e
grado.
Al comma 1,
sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola
primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e
grado.
Al comma 2,
primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Al comma 2,
primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Al comma 2,
primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano, aggiungere le
seguenti: e tenuto conto di quanto disposto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro in materia,.
Al comma 2,
primo periodo, sostituire le parole: i metodi didattici con
le seguenti: le linee guida in materia di metodi didattici.
Al comma 2,
secondo periodo, dopo le parole: che possono avvalersi
inserire le seguenti: della collaborazione degli Enti Locali e
delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di
educatori professionali, nonché.
Al comma 2,
dopo le parole: possono avvalersi di associazioni e fondazioni
private senza scopo di lucro, aggiungere le seguenti:,
incluse le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni
Studentesche maggiormente rappresentative,.
Al comma 3,
dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: del
presente articolo.
Al comma 3,
dopo le parole: e di euro 11,4 milioni per l’anno 2014
aggiungere le seguenti: destinabili sia alle spese di
funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle
prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto.
Dopo il
comma 3, aggiungere il seguente: ART. 8. Sostituire la rubrica con la seguente: (Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole).
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: alle scuole
secondarie di secondo grado con le seguenti: all’ultimo
anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni
delle scuole secondarie di secondo grado.
Al comma 1:
Conseguentemente:
Al comma 1,
sostituire la lettera a) con la seguente:
Al comma 1,
lettera b), in fine, inserire le seguenti parole:
ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie,
attrezzature e laboratori.
Al comma 1,
lettera c), sostituire le parole: negli ultimi due
anni con le seguenti: negli ultimi due anni di corso della
scuola secondaria di secondo grado e nell’ultimo anno di corso della
scuola secondaria di primo grado.
Al comma 1,
lettera c), inserire la seguente:
Al comma 1,
lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Mediante un apposito portale telematico approntato dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli studenti degli
ultimi due anni della scuola secondaria superiore possono chiedere
di ricevere sul loro indirizzo di posta elettronica le informazioni
riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso
agli interventi regionali di diritto allo studio di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Dal periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al comma 1,
dopo la lettera d), inserire la seguente:
Al comma 2,
sostituire le parole: organizzazione e programmazione con
le seguenti: organizzazione, programmazione e realizzazione.
Al comma 2,
secondo periodo, sostituire le parole: sulla base del numero di
studenti interessati con le seguenti: sulla base del numero
totale degli studenti iscritti all’ultimo anno di corso della scuola
secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della
scuola secondaria d i secondo grado. ART. 9.
Al comma 1:
Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole:
dall’entrata con le seguenti: dalla data di entrata, dopo
le parole: del regolamento aggiungere le seguenti: di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del testo
unico di cui al decreto.
Era prevedibile che sull’articolo 15 del DL 104/2013, dedicato al personale scolastico, si attirassero le attenzioni emendative dei gruppi parlamentari, con ben 92 richieste. Forse meno prevedibile, ma comprensibile che sugli emendamenti si abbattesse la scure dei requisiti di ammissibilità (poco meno della metà delle proposte), con un rigore che pare a volte non pienamente giustificato e con criteri non sempre seguiti alla lettera. Ma tant’è. Il gioco è quello, e occorre stare alle regole. Caduti dunque, in quanto giudicati estranei alla materia del decreto, gli emendamenti sulle scuole paritarie; quasi tutti gli emendamenti di riapertura delle graduatorie ad esaurimento; caduto anche, forse per una lettura superficiale (”introduzione di una disciplina transitoria”: verrebbe da dire, ma dove?), l’emendamento PDL, volto a modifiche del Testo Unico tali da introdurre la biennalità dei concorsi (già prevista dalla delega Fioroni), fissare l’abilitazione quale titolo di partecipazione, spazzare via alcune norme desuete e tutelare i vincitori della procedura appena bandita. Pazienza. E peccato. Restano invece, tra i sopravvissuti a firma Centemero (PDL), alcuni emendamenti “tecnici” che potrebbero a ben ragione potersi fregiare di un appoggio ampio, purché si guardi al merito delle proposte e non al colore del proponente, anche attraverso riformulazioni che incorporino più ipotesi. Quella che segue è una trattazione sintetica, che ho pensato di dividere per capitoletti e arricchire (o allungare) inserendo in corsivo i testi degli emendamenti, in modo tale da consentire a ognuno di farsi un’idea precisa e non mediata. 1. Assunzioni, di anno in anno, su tutti i posti vacanti e disponibili Inizio, in ordine, dal primo, cui tengo particolarmente perché si tratta di una mia vecchia battaglia. L’emendamento 15. 1 recita: Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Per garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato personale docente, educativo e ATA, con particolare riferimento agli assistenti tecnici di laboratorio, a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Si tratta, in sostanza, di superare la logica dei “piani straordinari di assunzione”, per abbracciare il principio (sacrosanto), già presente nel comma dedicato ai docenti di sostegno, dell’assunzione su tutti i posti che, di anno in anno, si rendono “vacanti e disponibili”. Un emendamento che dà qualche certezza in più agli aspiranti, è alla base di procedure regolari e consente di rispondere al contenzioso in atto in sede UE per l’abuso di contratti a tempo determinato. Sullo stesso tema c’è un emendamento (quasi identico) di SEL, il 15.85 (Fratoianni), che però abroga anche il cosiddetto regime autorizzatorio: mi piacerebbe, ma vedo difficile la “bollinatura” da parte della Commissione Bilancio e preferisco restare ancorato al possibile. 2. Area unica sul sostegno. Si passa ai fatti. L’emendamento 15. 2 traduce in norma la risoluzione Pes (PD), approvata all’unanimità nella scorsa legislatura, ma rimasta lettera morta. Se approvato, l’emendamento porrà fine al pluridecennale sconcio delle quattro aree nelle quali sono suddivisi i docenti di sostegno nella secondaria di secondo grado, unificandole e prevedendo, al comma 3 quater, una specifica procedura concorsuale per il SOS sul 50% dei posti:
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3. Congelati SSIS e dintorni. L’emendamento 15. 3 chiude tombalmente la triste vicenda dei congelati SSIS: “Il comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è così integrato: «All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario anche successivamente all’aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L’eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. I soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all’atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l’iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito.» Giova sottolineare che, ai sensi delle norme attuative del 249/2010, l’emendamento copre anche i “semestre aggiuntivo”. In zona limitrofa, e cioè sui laureati in Scienze della Formazione Primaria “vecchio ordinamento”, ecco gli emendamenti 15.55 (Chimienti): Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 216, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2012, aggiungere il periodo: «Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il triennio 2014-2017. Possono chiedere l’iscrizione a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti negli stessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e hanno conseguito il titolo in seguito all’emanazione del decreto ministeriale n. 53 del 2012. Possono, altresì, chiedere l’inserimento con riserva coloro che risultano iscritti al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria e sciogliere tale riserva all’atto di conseguimento del titolo abilitante, con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca» e Malpezzi (PD) 15.37: Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) il comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 216, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2012, viene sostituito dal seguente: «Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera ), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive e per lo scioglimento della riserva a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015.” Tra i due, ad essere sincero, preferisco il primo, che ha il merito di chiudere la “fascia aggiuntiva” e risparmiare al Miur un contenzioso che, sentenze della corte Costituzionale alla mano, lo vedrebbe soccombente. In effetti, se la fascia aggiuntiva poteva avere un senso “nelle more” dell’aggiornamento complessivo delle graduatorie, il senso cessa nel momento (l’aggiornamento del prossimo anno scolastico) in cui a tutti soggetti è lasciata libertà di scelta. Quanto all’inclusione nelle GAE di tutti i laureati del vecchio oradinamento SFP, i buoi, come si suol dire, scapparono al tempo dell’emendamento Russo. E’ noto che ero contrario alla riapertura, per il semplice fatto che, all’epoca dell’immatricolazione, era noto che il percorso non avrebbe più consentito l’iscrizione in GAE. Ma oggi risulta stravagante, dopo la riapertura “una tantum” di due anni fa, a parità di percorso, titolo, immatricolazione, escludere alcuni soggetti NON in base “al ciclo”, ma in base all’anno di laurea. 4. Abilitati TFA e futuri TFA L’emendamento 15. 4 risponde all’esigenza di dare un minimo di tutela agli abilitati “post SSIS”. Non solo si consente, nelle more dell’aggiornamento triennale delle GI, di assegnare al personale abilitato in III fascia le supplenze in via prioritaria, ma si delega il Miur alla modifica del regolamento supplenze, in modo da costituire una graduatoria provinciale, composta da soggetti abilitati non in GAE, per la copertura delle supplenze annuali e sino al termine del servizio, ponendo fine a una evidente stortura prodotta da un regolamento concepito a graduatorie permanenti aperte e all’assurdo di cattedre annuali ricoperte da personale col solo titolo di studio solo sulla base della casualità nella scelta delle istituzioni scolastiche.
“Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: Sullo stesso argomento vi è anche l’emendamento 15.57, Chimienti M5S, (Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l’iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA ordinario, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.), che però sconta il difetto di dilatare i tempi (occorre un decreto ministeriale, l’apertura di un bando, la predisposizione degli atti da parte degli uffici: ad andar bene, se ne parla a gennaio) e ha un difetto di “dettato”, visto che, così come è scritto, lascia “libera” la scelta di dove andarsi a inserire, creando una certa disparità con chi è bloccato nelle scuole scelte due anni fa, e di essere “una tantum”. Il 15. 5 risolverebbe, manu militari, uno degli inutili passaggi per bandire le procedure ordinarie di abilitazione TFA, visto che abolisce i pareri del MEF sui contingenti, inutili visto che non ci sono oneri di spesa, ma utili a rallentare biblicamente le procedure. 5. Diplomati magistrali
L’emendamento 15.10 risolve una questione sul valore del diploma
magistrale creata da una serie di emendamenti maldestri alla legge
62/2000, risolti a dire la verità dal 249/2010, ma sui quali gli USR
danno pareri difformi cui le scuole paritarie si adeguano, arrivando
in alcuni casi al licenziamento di personale con diploma magistrale
per paura di perdere la parità: Dopo
il comma 9, aggiungere il seguente comma: In tal modo, si chiarisce una volta per tutte la possibilità per un diplomato magistrale di essere assunto a tempo indeterminato in una paritaria, come accade, a seguito di concorso, su una statale. |