Modifiche alla disciplina di P.A. La Tecnica della Scuola 4.10.2013 La legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative Il comma 240 dispone che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“. I destinatari della disposizione in esame sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013 Il menzionato comma 240 dispone la liquidazione della pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile. Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione. La domanda di pensione di inabilità va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è iscritto. Tale ente promuove il procedimento, provvedendo all’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Qualora al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, sceglie la gestione presso cui presentare la domanda. Pertanto, dopo aver acquisito il parere sanitario che riconosce la sussistenza dello stato di inabile in favore del richiedente, dovrà essere data comunicazione agli altri Enti/gestioni interessati affinchè comunichino le quote di pensione di propria competenza. Fermi restando i requisiti amministrativi e sanitari di cui alla legge n. 222 del 1984, la verifica dei primi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma. In caso di periodi contributivi coincidenti si dovrà tener conto degli stessi una sola volta. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, qualora la domanda di pensione di inabilità venga presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro, l’interessato dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative previste dal più volte citato comma 240. La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote: a) una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità; b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo di cui alla lettera a) (v. articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222). Per la quantificazione di tale maggiorazione occorre tener conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni assicurative. Per quanto riguarda le modalità di calcolo si ribadiscono i criteri già operanti. In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997). La pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste. Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, per determinare la quota di contribuzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione. La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La domanda di pensione di inabilità può contenere in subordine la richiesta di assegno ordinario di invalidità. I provvedimenti assunti dall’Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice. |