Cancellazione del personale docente di ruolo da graduatorie di istituto di II e III fascia

di L.L. La Tecnica della Scuola 11.10.2013

L’operazione non è corretta, perché è possibile il depennamento solo dalle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, dalle graduatorie di istituto di prima fascia.

In risposta a numerosi quesiti riguardanti la cancellazione dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia di personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, il Miur, con la nota prot. n. 10555 del 9 ottobre 2013 ha richiamato il D.D.G. 11 marzo 2010, con il quale è stato previsto il depennamento di tale personale esclusivamente dalle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, dalle graduatorie di istituto di prima fascia.

Il Miur ritiene pertanto che il personale docente di ruolo non possa essere cancellato dalle graduatorie di seconda e terza fascia di istituto.