Quota 96, ci vogliono 500milioni da Orizzonte scuola, 20.11.2013 red - Ieri vi abbiamo dato notizia dell'avvenuta udienza presso la CC. Nel contempo, dopo il censimento che ha contato gli aspiranti docenti bloccati dalla riforma Fornero, continua l'iter del progetto di legge in XI commissione. Chiesti 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018 Vi abbiamo già raccontato dello scontro di ieri in tribunale tra l'avvocatura dello Stato che ha invocato il diritto al blocco in ruolo dei suddetti docenti in nome del bilancio di spesa e gli avvocati di parte privata che invocavano, invece, la corretta applicazione delle peculiarità della scuola che vuole maturati i requisiti pensionistici a settembre (fine anno scolastico) Per la sentenza definitiva dovremo attendere circa un mesetto, a quanto pare. Nel contempo, in Parlamento si lavora. Conclusosi lo scontro tra INPS e Ministero sui numeri dei docenti aspiranti (per il primo erano 9mila, per il secondo 6mila) che sono risultati, per l'esattezza 3976, si è sbloccata la situazione in Parlamento, alla ricerca di una modifica alla legge Fornero e della copertura finanziaria. Per quest'ultima si è chiesto l'intervento dal Fondone (Fondo esodati), se la possibilità sarà confermata dalla Ragioneria dello Stato, alla quale è stata richiesta una relazione tecnica.
Vedremo se arriverà
prima la sentenza o la legge che pensionerà questi lavoratori Il testo del progetto di legge come modificato NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE Art. 1. 1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,». 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 |