Ulteriori chiarimenti sui BES (Nota 2563/13) Di Rolando Alberto Borzetti, Handicap nella società 27.11.2013
Il MIUR con la
Nota prot. N° 2563 del 22 Novembre 2013 ha fornito ulteriori
chiarimenti relativi alla normativa ministeriale sui Bisogni
Educativi Speciali. I punti più interessanti sono i seguenti: Molti sindacati e docenti avevano avanzato forti critiche al proliferare di PDP, a loro avviso introdotto dalla recente normativa. Il MIUR fornisce chiarimenti e rassicurazioni in proposito, come segue: “In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.” Quindi solo nei casi in cui si ritenga di consentire strumenti dispensativi e compensativi ha senso formulare un PDP. E la Nota è ancora più esplicita nel lasciare la massima autonomia di giudizio ai docenti di fronte a diagnosi che non portano a certificazioni di disabilità e DSA: “Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.”
Anche nei loro confronti si era lamentato il rischio di eccesso di PDP. La Nota ulteriormente chiarisce: “In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n° 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto - ma non solo - di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.”
Anche questo punto era stato ritenuto da molti come un inutile aggravio burocratico. Il MIUR invece precisa:
“II Piano annuale per l'inclusività deve essere inteso come un
momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare
la cultura dell'inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel
realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un ulteriore
adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano
dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale (nota
prot. N° 1551 del 27 giugno 2013).
Ciò ribadisce quanto emergeva però con chiarezza già dalla
precedente normativa, che il POF deve avere come sua caratteristica
la logica inclusiva verso gli alunni più deboli e l’attenzione
dell’amministrazione scolastica deve rivolgersi a quelle scuole più
in difficoltà per sostenerle in questo delicatissimo compito. Molte critiche si erano pure appuntate sull’ampliamento delle funzioni e della composizione del GLHI, che adesso dovrà occuparsi, oltre che della disabilità, pure degli altri casi di BES. Il MIUR chiarisce:
“Inoltre, in relazione ai compiti del Gruppo di Lavoro per l'Inclusività,
che assume, secondo quanto indicato nella
C.M. n° 8/2013, funzioni di raccordo di tutte le risorse
specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, si rammenta il
rispetto delle norme che tutelano la privacy nei confronti di tutti
gli alunni con bisogni educativi speciali. In particolare, si
precisa che nulla è innovato per quanto concerne il Gruppo di lavoro
previsto all'art. 12, co. 5 della
Legge 104/92 (GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il
singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini
dell'integrazione scolastica.
Specie questo chiarimento finale è assai importante, prevedendo che
il GLI possa riunirsi anche per Sezioni, distinte a seconda che
trattasi, ad es. degli alunni con disabilità, in cui dovranno
intervenire tutti i soggetti già previsti dalla normativa o a
seconda che trattasi di alunni con DSA o altri BES, in cui non
necessita la presenza né degli operatori sanitari né degli
insegnanti per il sostegno. Erano rimasti coni d’ombra sui rapporti tra nuovi organismi (CTS, CTI) ed i vecchi organismi come i GLIP, che alcuni ritenevano addirittura abrogati, anche per la mancata nomina di ispettori come loro coordinatori, data anche la loro progressiva riduzione numerica. Il MIUR precisa: “si precisa che nulla è innovato per quanto riguarda i Gruppi di lavoro interistituzionali (GLIP), i cui compiti e la cui composizione sono previsti da una norma primaria (art. 15 Legge 104/92). Con successiva nota - nell'ottica dell'ottimizzazione e della funzionalità delle specifiche competenze - saranno ulteriormente definiti i compiti dei CTS e dei CTI, fermo restando quanto disposto nel D.M. del 12 luglio 2011 e nelle Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA.”
OSSERVAZIONI
Vedi anche le schede:
25-11-2013 |