Ulteriori chiarimenti sui BES (Nota 2563/13)

Di Rolando Alberto Borzetti, Handicap nella società 27.11.2013

Il MIUR con la Nota prot. N° 2563 del 22 Novembre 2013 ha fornito ulteriori chiarimenti relativi alla normativa ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali. I punti più interessanti sono i seguenti:

1. PDP - PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Molti sindacati e docenti avevano avanzato forti critiche al proliferare di PDP, a loro avviso introdotto dalla recente normativa. Il MIUR fornisce chiarimenti e rassicurazioni in proposito, come segue:

“In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.”

Quindi solo nei casi in cui si ritenga di consentire strumenti dispensativi e compensativi ha senso formulare un PDP. E la Nota è ancora più esplicita nel lasciare la massima autonomia di giudizio ai docenti di fronte a diagnosi che non portano a certificazioni di disabilità e DSA:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.”


2. ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Anche nei loro confronti si era lamentato il rischio di eccesso di PDP. La Nota ulteriormente chiarisce:

“In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n° 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto - ma non solo - di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.”


3. IL P.A.I. - PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’

Anche questo punto era stato ritenuto da molti come un inutile aggravio burocratico. Il MIUR invece precisa:

“II Piano annuale per l'inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. N° 1551 del 27 giugno 2013).
Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l'insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica - in forma di quadro sintetico - di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all'interno della scuola. Tale rilevazione sarà utile per orientare l'azione dell'Amministrazione a favore delle scuole che presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà.”

Ciò ribadisce quanto emergeva però con chiarezza già dalla precedente normativa, che il POF deve avere come sua caratteristica la logica inclusiva verso gli alunni più deboli e l’attenzione dell’amministrazione scolastica deve rivolgersi a quelle scuole più in difficoltà per sostenerle in questo delicatissimo compito.

4. IL G.L.I. - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’

Molte critiche si erano pure appuntate sull’ampliamento delle funzioni e della composizione del GLHI, che adesso dovrà occuparsi, oltre che della disabilità, pure degli altri casi di BES. Il MIUR chiarisce:

“Inoltre, in relazione ai compiti del Gruppo di Lavoro per l'Inclusività, che assume, secondo quanto indicato nella C.M. n° 8/2013, funzioni di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, si rammenta il rispetto delle norme che tutelano la privacy nei confronti di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. In particolare, si precisa che nulla è innovato per quanto concerne il Gruppo di lavoro previsto all'art. 12, co. 5 della Legge 104/92 (GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica.
A livello di Istituto, si precisa inoltre che le riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusività possono tenersi anche per articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche.”

Specie questo chiarimento finale è assai importante, prevedendo che il GLI possa riunirsi anche per Sezioni, distinte a seconda che trattasi, ad es. degli alunni con disabilità, in cui dovranno intervenire tutti i soggetti già previsti dalla normativa o a seconda che trattasi di alunni con DSA o altri BES, in cui non necessita la presenza né degli operatori sanitari né degli insegnanti per il sostegno.

5. PRECISAZIONI SUI GLIP

Erano rimasti coni d’ombra sui rapporti tra nuovi organismi (CTS, CTI) ed i vecchi organismi come i GLIP, che alcuni ritenevano addirittura abrogati, anche per la mancata nomina di ispettori come loro coordinatori, data anche la loro progressiva riduzione numerica. Il MIUR precisa:

“si precisa che nulla è innovato per quanto riguarda i Gruppi di lavoro interistituzionali (GLIP), i cui compiti e la cui composizione sono previsti da una norma primaria (art. 15 Legge 104/92). Con successiva nota - nell'ottica dell'ottimizzazione e della funzionalità delle specifiche competenze - saranno ulteriormente definiti i compiti dei CTS e dei CTI, fermo restando quanto disposto nel D.M. del 12 luglio 2011 e nelle Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA.”

OSSERVAZIONI

Questa Nota ministeriale sembra di notevole importanza per riportare serenità nelle scuole.

Essa sottolinea la prevalenza delle valutazioni pedagogiche da parte dei docenti nell’individuare casi di svantaggio e disagio, rispetto al rischio di deriva sanitaria in campi ad essa sostanzialmente estranei.

Inoltre si ribadisce fortemente il rispetto dell’autonomia scolastica, della quale da più parti si denunciava il soffocamento da parte di un centralismo ministeriale.

Si ritiene che con questi ulteriori chiarimenti la sperimentazione della normativa sui BES prevista per il corrente anno, possa dare i suoi frutti con vantaggio per la serenità degli alunni e la professionalità dei docenti.

Vedi anche le schede:
n° 424. La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
n° 419. La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
n° 433. Il P.A.I. - Piano Annuale per l'Inclusività (Nota 1551/13)

25-11-2013

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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