MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE
All’articolo 1:
al comma 2:
la lettera
a) è soppressa;
alla lettera
b), le parole: «ristorazione o»
sono soppresse;
al comma 3:
al primo periodo, le parole:
«entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore» sono
sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione»;
i periodi secondo e terzo sono
sostituiti dal seguente:
«Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con
eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e
l’entità dei benefìci per gli studenti, da erogare fino a
esaurimento delle risorse e a individuarne i beneficiari».
All’articolo 2:
al comma 1, le parole:
«100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «137,2
milioni»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, secondo modalità da definire con successivo
decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a
tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo
grado, per via telematica, anche mediante il portale telematico
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), un opuscolo
informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente
articolo, con l’indicazione dei criteri e delle modalità per
accedervi, nonché degli indirizzi web di tutti gli
organismi regionali per il diritto allo studio.
2-ter. All’articolo 9,
comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le
parole: “non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione
e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per
il conseguimento della borsa di studio” sono sostituite dalle
seguenti: “sono esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono
tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione
della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio”.
2-quater. Per l’anno
accademico 2013-2014, il limite di cui al comma 1-quinquies
dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato
dall’articolo 42, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è elevato a euro 80.000.
2-quinquies. Alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: “delle regioni” sono
inserite le seguenti: “oltre al gettito di cui alla lettera
b),”.
2-sexies. Il comma 5
dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è
sostituito dal seguente:
“5. Ai componenti
dell’Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza”».
All’articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, le parole:
«borse di studio» sono sostituite dalla seguente:
«premi»;
al secondo periodo, le parole:
«Il bando stabilisce» sono sostituite dalle seguenti:
«I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare
riguardo a piani nazionali di ricerca e iniziative nazionali di
promozione del settore Afam, » e le parole: «delle
singole borse di studio» sono sostituite dalle seguenti:
«dei singoli premi»;
al comma 2, alinea, le parole:
«primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma
1»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole:
«Le borse di studio sono attribuite» sono sostituite dalle
seguenti: «I premi sono attribuiti» e le parole:
«sono cumulabili con quelle» sono sostituite dalle seguenti:
«sono cumulabili con le borse di studio»;
al secondo periodo, le parole:
«delle borse» sono sostituite dalle seguenti: «dei
premi» e le parole: «30 novembre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre»;
al comma 4, le parole:
«6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3
milioni»;
alla rubrica, le parole:
«Borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «Premi».
All’articolo 4:
al comma 1, le parole:
«scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle
seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di
formazione»;
dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Il personale
delle istituzioni scolastiche incaricato dal dirigente
scolastico, a norma dell’articolo 4, lettera b), della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre
1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del
divieto non può rifiutare l’incarico se non per documentata
incompatibilità»; al comma 2, dopo le parole:
«nei locali chiusi» sono inserite le seguenti: «e nelle
aree all’aperto di pertinenza» e le parole:
«scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle
seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di
formazione»;
il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. I proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati
all’entrata del bilancio dell’istituzione scolastica
sanzionatrice, per essere successivamente utilizzati per la
realizzazione di attività formative finalizzate all’educazione
alla salute»;
al comma 5, dopo le parole: «il
consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli» sono
inserite le seguenti: «locali, stagionali e biologici»
e dopo le parole: «appositi programmi di educazione
alimentare,» sono inserite le seguenti: «anche in
collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto
solidale,»;
dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:
«5-bis. Per le medesime
finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d’appalto per
l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica
e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili
nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle
scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre
strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani
fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti
devono prevedere che sia garantita un’adeguata quota di prodotti
agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera
corta e biologica, nonché l’attribuzione di un punteggio per le
offerte di servizi e forniture rispondenti al modello
nutrizionale denominato “dieta mediterranea”, consistente in
un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre,
in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e
secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio
extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione
nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.
5-ter. Fermo restando
quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d’intesa
con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle
istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza
sui rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare,
elabora programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di
iniziative già avviate.
5-quater. All’articolo 51
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il secondo periodo del comma 10-bis è soppresso;
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“10-ter. La
pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette
elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che
riporti, in modo chiaramente visibile:
a)
la dicitura ‘presenza di nicotina’;
b)
l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
10-quater.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e
le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della
produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle
modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
10-quinquies.
È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette
elettroniche contenenti nicotina che:
a)
sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei
quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli
stessi;
b)
attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano
espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c)
rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di
sigarette elettroniche.
10-sexies.
È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per
sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi
frequentati prevalentemente dai minori.
10-septies.
È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche
per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia
oraria dalle 16 alle 19.
10-octies.
È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a)
sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b)
nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di
film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
10-novies.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter
a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro
25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore
trasgressione.
10-decies.
La sanzione di cui al comma 10-novies si applica
altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle
emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai
proprietari delle sale cinematografiche”».
All’articolo 5:
prima del comma 1 è inserito il
seguente:
«01. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca avvia, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di
istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne
l’innovazione permanente, l’aggiornamento agli sviluppi della
ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli
indirizzi culturali emergenti, nonché l’adeguamento alle
esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti
tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il
monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione
professionale, tecnica e liceale devono concludersi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dal
loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella
ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di
cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010»; al
comma 1, le parole: «dai decreti» sono sostituite dalle
seguenti: «dai regolamenti di cui ai decreti» e le
parole: «3,3 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «3,3 milioni»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole:
«nell’articolo 119 del» sono inserite le seguenti:
«codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e le
parole: «nelle fondazioni culturali» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle istituzioni culturali e
scientifiche»;
al secondo periodo, le parole:
«le accademie di belle arti» sono sostituite dalle seguenti:
«le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508,»;
al quinto periodo, le parole:
«Ministro per i beni e le attività culturali» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo»;
al settimo periodo, dopo le
parole: «o di
materiale illustrativo» sono inserite le seguenti:
«audio-video e multimediale »;
dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. L’amministrazione
scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a
valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni
medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto,
che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini
del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono
stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La
partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente
comma avviene nell’ambito delle risorse disponibili in base alla
legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la
valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del
punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo
1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie
permanenti di cui
all’articolo 554 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché
negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75.
Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di
esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è
riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini
dell’attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto
previste dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche ai progetti promossi nell’anno
scolastico 2012-2013. 4-ter. Ai fini
dell’implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro,
delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in
laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è
autorizzato ad adottare con decreto, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, un regolamento concernente
la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti
dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado
impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, come puntualmente definiti dal
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il decreto
ridefinisce altresì le modalità di applicazione agli studenti in
regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività
di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio,
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, senza pregiudizio per la tutela della salute e della
sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il
decreto provvede altresì all’individuazione analitica delle
disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo».
All’articolo 6:
al comma 1:
alla lettera
a), le parole: «all’articolo 151 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, » sono sostituite dalle
seguenti: «all’articolo 151, comma 1, e all’articolo 188
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,”
e»;
alla lettera
b):
all’alinea, la parola:
«al» è sostituita dalle seguenti: «all’articolo 15 del»
e le parole: «, sono apportate le seguenti
modificazioni» sono
soppresse;
prima del numero 1) è inserito il
seguente:
«01) al comma 1, le parole: “fatta
salva l’autonomia didattica” sono sostituite dalle seguenti:
“fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei
docenti”;
al numero 1), le parole:
«all’articolo 15,» sono sostituite dalla seguente: «al»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo
le parole: “libri di testo” sono inserite le seguenti: “o
nell’indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in
coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento
scolastico e con il limite del tetto di spesa,”»;
al numero 2), le parole:
«all’articolo 15,» sono sostituite dalla seguente:
«al»;
il numero 3) è soppresso;
dopo il numero 3) è aggiunto il
seguente:
«3-bis) dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
“2-bis.
Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce
politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e
favorisce l’alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova
generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme
aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra
docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l’innovazione
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e
opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come
previsto dall’articolo 8 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”»;
dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Le disposizioni
di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dal presente articolo, si applicano a tutte
le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
Le disposizioni introdotte dalla lettera a) del comma 1
del presente articolo si applicano anche alle istituzioni
scolastiche di cui ai titoli V e VI della parte seconda del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297»;
al comma 2, primo periodo, la
parola: «ridurre»
è sostituita dalla seguente: «contenere» e dopo le
parole: «in comodato d’uso» sono inserite le seguenti:
«, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e
dell’editore connessi all’utilizzo indicato,»;
la rubrica è sostituita dalla
seguente:
«(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali
didattici integrativi)».
All’articolo 7:
al comma 1, le parole:
«con particolare riferimento alla scuola primaria» sono
sostituite dalle seguenti: «per le scuole di ogni ordine e
grado»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole:
«sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»
sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e tenuto conto di quanto disposto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia» e le
parole: «i metodi didattici» sono sostituite dalle
seguenti: «le linee guida in materia di metodi didattici»;
al secondo periodo, dopo le
parole: «che possono
avvalersi» sono inserite le seguenti: «della
collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad
essi collegate, delle cooperative di educatori professionali,
nonché» e dopo le parole: «fondazioni private senza
scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, incluse
le associazioni iscritte al Forum delle associazioni
studentesche maggiormente rappresentative,»;
al comma 3, dopo le parole:
«comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente
articolo» e dopo le parole: «di euro 11,4 milioni per
l’anno 2014,» sono inserite le seguenti: «destinabili
sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1,
sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale
docente coinvolto,»;
dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Al fine di
prevenire i fenomeni di dispersione scolastica si promuove la
pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere
individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e si
provvede alla possibilità di inserire nel piano dell’offerta
formativa extracurricolare l’attività motoria. Tali attività
sono finalizzate all’acquisizione delle competenze motorie e di
stili di vita attivi, nel rispetto delle indicazioni
ministeriali per il curricolo. Ai maggiori oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle risorse destinate al progetto di
alfabetizzazione motoria promosso dal Comitato olimpico
nazionale italiano e dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca».
All’articolo 8:
al comma 1:
all’alinea, le parole:
«alle scuole secondarie di secondo grado» sono sostituite
dalle seguenti: «all’ultimo anno delle scuole secondarie di
primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di
secondo grado» e le parole: «dalla “Garanzia giovani”»
sono sostituite dalle seguenti: «dal programma europeo
Garanzia per i giovani di cui all’articolo 5 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99»;
la lettera
a) è sostituita dalla
seguente:
«a) all’articolo 2, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le attività
inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l’orario
d’obbligo, possono essere remunerate con il Fondo
delle istituzioni scolastiche nel
rispetto della disciplina in materia di contrattazione
integrativa”»; alla lettera b), le
parole: «“camere di commercio e» sono sostituite dalle
seguenti: «“tra cui le associazioni iscritte al Forum delle
associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e» e le
parole: «e trasparenza.”» sono sostituite dalle
seguenti: «e trasparenza, ovvero con proprie risorse
tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori”»;
alla lettera
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo
le parole: “secondo grado” sono inserite le seguenti: “e
nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo
grado”»;
dopo la lettera
c) è inserita la
seguente:
«c-bis) all’articolo 3,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. In presenza di
alunni con disabilità certificata sono previsti interventi
specifici finalizzati all’orientamento e volti a offrire alle
famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso
formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nell’ultimo anno di corso della scuola
secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola
secondaria di secondo grado”»;
alla lettera
d), capoverso comma 3-bis, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Mediante un apposito portale
telematico predisposto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, gli studenti degli ultimi due
anni di corso della scuola secondaria superiore possono chiedere
di ricevere al loro indirizzo di posta elettronica le
informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le
modalità di accesso agli interventi regionali di diritto allo
studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole:
«n. 21,» sono inserite le seguenti: «come modificato
dal presente articolo,», le parole: «organizzazione e
programmazione» sono sostituite dalle seguenti:
«organizzazione, programmazione e realizzazione» e la
parola: «potranno» è sostituita dalla seguente:
«possono»;
al secondo periodo, le parole:
«sulla base del numero di studenti interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla base del numero totale
degli studenti iscritti all’ultimo anno di corso della scuola
secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della
scuola secondaria di secondo grado»;
la rubrica è sostituita dalla
seguente: «(Percorsi
di orientamento per gli studenti)».
Dopo l’articolo 8 è inserito il
seguente:
«Art. 8-bis. – (Istruzione e
formazione per il lavoro). – 1. I percorsi di orientamento
di cui all’articolo 8 del presente decreto e i piani di
intervento di cui all’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014,
comprendono anche misure per:
a)
far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche
attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti
della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio
del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali, organizzati dai poli
tecnico-professionali di cui all’articolo 52 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35;
b)
sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione
nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche
attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla
programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti
destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e di quelli destinati al
sostegno all’apprendistato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali».
All’articolo 9:
al comma 1:
all’alinea, le parole:
«del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto»;
al capoverso lettera
c), dopo le parole: «corso di studio» sono inserite
le seguenti: «di istituzioni scolastiche, universitarie e
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le
previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall’articolo 22, comma 11-bis;»;
al comma 2, le parole:
«dall’entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
data di entrata» e le parole: «regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, del» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al».
All’articolo 10:
al comma 1:
al primo periodo, le parole:
«costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici» sono
sostituite dalle seguenti: «la costruzione di
nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o interventi volti
al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti», le
parole: «Ministero dell’economia e finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’economia e delle
finanze», dopo le parole: «Ministero dell’istruzione»
sono inserite le seguenti: «, dell’università»,
dopo le parole: «con oneri di ammortamento» sono
inserite le seguenti: «a totale», le parole: «la
Banca» sono sostituite dalle seguenti: «con la Banca»
e le parole: «la Cassa Depositi e Prestiti» sono
sostituite dalle seguenti: «con la Cassa depositi e
prestiti Spa»; dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 75,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento
dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato»;
al terzo periodo, dopo le parole:
«Ministro dell’istruzione» sono inserite le seguenti:
«, dell’università» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformità ai
contenuti dell’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza
unificata il 1o agosto 2013, tra il Governo, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
autonomie locali, sull’attuazione dei piani di edilizia
scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi da 4-bis
a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221»;
dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da
trasmettere annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento
dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica, nonché
sull’andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai
sensi del comma 1 del presente articolo, dell’articolo 18, commi
da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, dell’articolo 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con
riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime
finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa
vigente. Ai fini dell’elaborazione della predetta relazione sono
altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni
territorialmente competenti.
1-ter. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella
definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del
comma 1, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle
regioni»;
al comma 3, primo periodo, le
parole: «del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto», dopo le parole:
«n. 917,» sono inserite le seguenti: «in materia di
detrazione per oneri,», dopo le parole: «successive
modificazioni» è inserito il seguente segno di
interpunzione: «,» e il segno di interpunzione che
precede la parola: «nonché»
è soppresso;
dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. All’articolo 18,
comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
dopo le parole: “di cui al comma 8,” sono inserite le seguenti:
“per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8
e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al
presente periodo”»;
la rubrica è sostituita dalla
seguente:
«(Finanziamenti per l’edilizia scolastica e detrazioni
fiscali)».
Dopo l’articolo 10 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 10-bis. – (Disposizioni
in materia di prevenzione degli incendi negli edifici
scolastici). – 1. Per gli interventi di messa in sicurezza,
previsti all’articolo 10, degli edifici scolastici, compresi
quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992,
si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare
ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, all’aggiornamento della normativa tecnica antincendio.
2. Il decreto di cui al comma 1
detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi
previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze
differenziate, le prescrizioni per l’adeguamento da realizzare
entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per
l’adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche
avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica, di
cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
Art. 10-ter. –
(Interventi di edilizia scolastica). – 1. Le convenzioni
relative ai programmi straordinari stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in
sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli
edifici scolastici di cui alle deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13
maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6
del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto
dall’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino
al 30 giugno 2014».
All’articolo 11, comma 1, primo
periodo, dopo la parola:
«prioritariamente» sono inserite le seguenti: «a
quelle».
All’articolo 12:
al comma 1, la lettera
c) è sostituita dalla
seguente:
«c) dopo il comma 5-bis
è inserito il seguente:
“5-ter. I criteri per la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e
dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per
la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e della finanze, previo accordo in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi
finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente
articolo previsti fino all’anno scolastico 2013/2014. Le regioni
provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla
base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine
dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo si
applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”»;
dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Per le scuole con
lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al comma 5-ter
dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del
presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono
adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica
regionale per l’istruzione in lingua slovena, di cui
all’articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;
al comma 2, le parole:
«non possono derivare» sono sostituite dalle seguenti:
«non devono derivare»;
il comma 3 è soppresso.
All’articolo 13:
al comma 1 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole:
«del sistema educativo di istruzione e di formazione»;
al comma 2, dopo le parole:
«comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente
articolo»;
dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Al fine di
consentire il costante miglioramento dell’integrazione
scolastica degli alunni disabili mediante l’assegnazione del
personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche
trasmettono per via telematica alla banca dati dell’Anagrafe
nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma
5 dell’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di
elementi identificativi degli alunni. Con successivo decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono definiti, previo
parere del Garante per la
protezione dei dati personali, i criteri e le modalità
concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura
sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi,
assicurando nell’ambito dell’Anagrafe nazionale degli studenti
la separazione tra la partizione contenente le diagnosi
funzionali e gli altri dati»; al comma 3, le
parole: «non possono derivare» sono sostituite dalle
seguenti: «non devono derivare».
All’articolo 14:
dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. All’articolo 52
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2
è inserito il seguente:
“2-bis. La mancata o
parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione
triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziate sul
fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli
indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle
linee guida di cui al comma 2 del presente articolo”.
1-ter. Al fine di
promuovere l’esperienza lavorativa diretta degli studenti
durante la formazione post-secondaria, le università, con
esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici
superiori possono stipulare convenzioni con singole imprese o
con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi
congiunti che prevedano che lo studente, nell’ambito del proprio
curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di
formazione presso le aziende sulla base di un contratto di
apprendistato senza oneri aggiuntivi per le università.
1-quater. Le convenzioni
di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio
interessati, le procedure di individuazione degli studenti in
apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle
conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il
numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente
entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui
all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni»;
il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
All’articolo 15:
al comma 1:
al primo periodo,
dopo le parole: «n.
244» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal
presente articolo»;
al secondo periodo, le parole:
«comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3
e 3-bis»;
al comma 2, la parola:
«aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»,
le parole: «settantacinque per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «75 per cento», le parole:
«novanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90
per cento» e le parole: «cento per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Dall’anno
scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato
equamente a livello regionale, in modo da determinare una
situazione di organico di diritto dei posti di sostegno
percentualmente uguale nei territori»;
al comma 3, dopo le parole:
«n. 244,» sono inserite le seguenti «come modificato
dal presente articolo,» e le parole:«comma 3-bis»
sono sostituite dalle seguenti:«commi 3 e 3-bis»;
dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Anche per le
finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01),
umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e
psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al
citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le
parole: “, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato” sono soppresse. Le suddette aree disciplinari
continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui
all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni, e per i
docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di
merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3-ter. All’atto
dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione
della prima fascia da effettuare in relazione al triennio
2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive
modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del
presente articolo sono, per le predette graduatorie, unificate.
Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima
fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano
esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione
al triennio 2014/2015-2016/2017 sono unificati all’atto
dell’aggiornamento per il successivo triennio
2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di
specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati
secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in
fasce delle predette graduatorie»;
al comma 5, le parole:
«operanti presso le aziende sanitarie locali»
sono soppresse;
al comma 6, le parole da:
«Al personale docente» fino a: «altri compiti,»
sono sostituite dalle seguenti: «Il personale docente della
scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014,
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo
ad altri compiti, ove ne abbia i
requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In
alternativa, a detto personale» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nelle more dell’applicazione della
mobilità intercompartimentale, tale personale può essere
utilizzato per le iniziative di cui all’articolo 7 del presente
decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della
dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto
alla didattica, anche in reti di istituzioni
scolastiche»; al comma 7, le parole:
«decreto-legge» sono sostituite dalla seguente:
«decreto» e le parole: «del presente articolo» sono
soppresse;
al comma 9 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «,
o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai
regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in
possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente
all’esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica»;
dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
«9-bis. Il terzo periodo
del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i
seguenti:
«10-bis. Il primo periodo
del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: “I docenti destinatari di nomina a
tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento,
l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia
dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di
titolarità”.
10-ter. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla
modifica dei componenti del comitato di cui all’articolo 64,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
disposti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
10-quater. Per gli anni
2011, 2012 e 2013, l’articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge
31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del
personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni
economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle
ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza
contrattuale del 25 luglio 2008».
All’articolo 16:
il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Al fine di migliorare il
rendimento della didattica, con particolare riferimento alle
zone in cui è maggiore il rischio socio-
educativo, e potenziare le
capacità organizzative del personale
educativo, e potenziare le
capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata
per l’anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse
previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e
internazionali, per attività di formazione e aggiornamento
obbligatori del personale scolastico, con riguardo: a)
al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun
alunno, necessarie ad aumentare l’attesa di successo formativo,
anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e
metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni
nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle
scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;
b)
all’aumento delle competenze per potenziare i processi di
integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni
educativi speciali;
c)
al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio
socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati,
rafforzando in particolare le competenze relative
all’integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al
bilinguismo e all’italiano come lingua 2;
d)
all’aumento delle competenze relative all’educazione
all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari
opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di
genere;
e)
all’aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei
sistemi scolastici;
f)
all’aumento delle competenze relativamente ai processi di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
g)
all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di
alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione
presso enti pubblici ed imprese»;
dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Nell’ambito dei
programmi di formazione del personale docente e dirigenziale
delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole
dell’infanzia, è assicurata un’adeguata preparazione riguardo
alle problematiche relative all’inclusione scolastica degli
alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità,
disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio
socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad
acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione
della classe e la conseguente capacità di applicare strategie
didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare,
i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno
un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in
via sperimentale per l’anno scolastico 2014-2015 a partecipare
ad almeno un corso di formazione sugli aspetti della didattica
dell’inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate
e della facilitazione per l’apprendimento della seconda lingua.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa
pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall’esercizio
finanziario 2013. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente impiego
del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato
dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.
191»; al
comma 2:
al primo periodo, le parole:
«di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui ai commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «non
statali» sono inserite le seguenti: «e di associazioni
professionali accreditate dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il decreto
disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione
di cui al comma 1, lettera g), all’interno del contesto
aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale
specifico dei docenti coinvolti, attraverso l’apprendimento
degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole:
«personale docente della scuola» sono inserite le seguenti:
«di ruolo e con contratto a termine».
All’articolo 17:
al comma 1, capoverso Art. 29,
comma 1:
al quarto periodo, dopo le parole:
«diploma di laurea» è inserita la seguente:
«magistrale» e le parole: «dopo la nomina in ruolo un
periodo di servizio effettivo» sono sostituite dalle
seguenti: «un’anzianità complessiva nel ruolo di
appartenenza»;
al sesto periodo, le parole:
«la preselezione» sono sostituite dalle seguenti:
«l’eventuale preselezione»;
al settimo periodo, le parole:
«attività didattica dei» sono sostituite dalle seguenti:
«attività didattica svolta dai» e le parole: «del
carico» sono sostituite dalle seguenti: «del loro
carico»;
dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Le graduatorie di
merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto
con decreto del Direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a
serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di
n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, che deve
avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui
all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. È
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
1-ter. Contestualmente al
concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le
scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia
Giulia. Esso viene bandito dall’ufficio scolastico regionale del
Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di almeno
un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con
contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in
lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione
giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena
conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista
solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende
almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da
svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei
titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
al comma 2, le parole:
«dall’entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
data di entrata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e provvede all’adeguamento dell’organizzazione
della Scuola nazionale di amministrazione alle previsioni di cui
al medesimo articolo 29, comma 1, come da ultimo sostituito dal
comma 1 del presente articolo. Dal presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Il comma 618 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140,
sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti
scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del
citato comma 618 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal
comma 8 del presente articolo»;
al comma 5, le parole:
«del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti:
«del testo unico di cui al decreto legislativo», le parole:
«a far data» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere», le parole: «il suddetto decreto
direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «i
suddetti decreti direttoriali» e le parole:
«indipendentemente dai criteri previsti» sono sostituite
dalle seguenti: «anche in deroga a quanto previsto»;
dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:
«5-bis. Nelle regioni in
cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di
dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo
grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi
è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, ove
non trovino applicazione le disposizioni del comma 5, gli uffici
scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno
scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano
superato tutte le prove del suddetto concorso secondo le
previsioni dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Gli incarichi cessano di diritto all’atto di immissione in ruolo
del destinatario. Dal presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-ter.
In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis
tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle
istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento
slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente
scolastico titolare»;
al comma 8:
al primo periodo, dopo le parole:
«procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «di
cui al decreto del Direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a
serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011,», le parole:
«può prevedere l’integrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «può essere integrata» e dopo le parole:
«frazione di 300» è inserita la seguente: «candidati»;
al quarto periodo, le parole:
«nel 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno
2014»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i
seguenti:
«8-bis. All’articolo 10,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
e successive modificazioni, dopo le parole: “il processo di cui
all’articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89” sono aggiunte
le seguenti: “e il processo in materia di integrazione
scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
8-ter. Al fine di
eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza
scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di
reclutamento, i termini per l’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono
prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere
dall’anno scolastico 2006/2007, la conferma dell’incarico di
presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto
dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l’iscrizione
con riserva nelle suddette graduatorie.
8-quater. La riserva è
sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita
procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso,
riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato
positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale
consta della valutazione dei titoli e dell’anzianità di
servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio nella
graduatoria finale, e di una prova scritta e di una prova orale
selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I
candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove
di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di
punteggio
ottenuto, in coda alle graduatorie
regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del
Direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale
– del 15 luglio 2011, a partire dall’anno scolastico 2015/2016.
L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove
l’aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In
caso di esito negativo della procedura, l’aspirante è
ricollocato nei ruoli di appartenenza. 8-quinquies.
I candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un
concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1°
gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3
dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di
formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie
regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del
Direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale
– del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all’epoca
conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di
cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente
comma sono sottoposti alla prova scritta ed alla prova orale di
cui al comma 8-quater del presente articolo. In caso di
esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto
al comma 6 del predetto articolo 14. L’assunzione è disposta
esclusivamente nella regione ove l’aspirante ha compiuto il
servizio. In caso di esito negativo della procedura o del
periodo di prova, l’aspirante è ricollocato nei ruoli di
appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del
citato articolo 14, come sostituito dall’articolo 8, comma 1,
del CCNL Area V 15 luglio 2010.
8-sexies. I soggetti non
in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto un
contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al
concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto
del Direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94
del 26 novembre 2004, sono ammessi alla frequenza di un
corso-concorso, con rilascio di attestato positivo del direttore
del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova
scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio
di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del
superamento delle prove di cui al precedente periodo sono
inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di
cui al comma 8-quater, a partire dall’anno scolastico
2015/2016. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione
ove l’aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto
direttoriale 22 novembre 2004.
8-septies. Con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati le modalità dei corsi di formazione di cui ai commi
8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, le
modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini
per consentire l’espletamento delle procedure di cui ai predetti
commi, ai fini dell’assunzione degli
aspiranti nella qualifica di
dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo
indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui
all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti
vacanti e disponibili, a decorrere dall’anno scolastico
2015/2016, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a
valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate
per l’assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da
conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per
ciascun anno scolastico. 8-octies.
All’attuazione delle procedure di cui ai commi 8-ter,
8-quater, 8-sexies e 8-septies si
provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse
finanziarie necessarie, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive
modificazioni, e del Fondo di cui all’articolo 4, comma 82,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente
riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti,
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nel programma “Iniziative per lo sviluppo del sistema
istruzione scolastica e per il diritto allo studio” della
missione “Istruzione scolastica” dello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di
rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8-novies.
A far data dall’immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma
8-ter e comunque non oltre la data del 1° settembre
2017, il primo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1-sexies
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi
e l’articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma
8-ter che non superano con esito positivo la procedura
concorsuale riservata di cui al comma 8-quater sono
ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall’anno
scolastico 2016/2017».
All’articolo 18:
al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «ad assumere»
sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 2014,»,
le parole: «di dirigente tecnico pubblicata» sono
sostituite dalle seguenti: «di dirigente tecnico di cui al
decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica
istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato» e le parole:
«n. 244, a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 244, e successive modificazioni»;
al comma 2, secondo periodo, dopo
le parole: «2007, n.
1,» sono inserite le seguenti: «come integrata
dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176,».
All’articolo 19:
prima del comma 1 è inserito il
seguente:
«01. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto è emanato il regolamento previsto dall’articolo
2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, al fine di consentire le relative procedure di
assunzione in tempi utili per l’avvio dell’anno accademico
2015/2016»;
al comma 1, le parole:
«del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti:
«del testo unico di cui al decreto legislativo»;
il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Il personale docente che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle
graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni
accademici di insegnamento presso le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata
in vigore del presente decreto è inserito, fino all’emanazione
del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie
nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di
insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie
di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti
vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità
definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Il personale che
abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’area
“Elevata professionalità” o all’area terza di cui all’allegato A
del CCNL 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo
indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto
del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni»;
al comma 4, le parole:
«3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5
milioni»;
al comma 5, dopo le parole:
«Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»
sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali
finanziatori,» e le parole: «, che tengono conto della
spesa storica di ciascun istituto»
sono soppresse;
dopo il comma 5 sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Al fine di
rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie di
belle arti non statali che sono finanziate in misura prevalente
dagli enti locali, è autorizzata per l’anno finanziario 2014 la
spesa di 1 milione di euro.
5-ter. Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si
provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis,
sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che
tengano conto della spesa dell’ultimo triennio di ciascuna
accademia e delle unità di personale assunte secondo le
disposizioni del CCNL del comparto dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica».
All’articolo 20, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I partecipanti
agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 ai
corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria,
medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione
di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo
alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’articolo
10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1°
luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai
suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in
graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato
dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono
ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in
sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e
l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento
dell’iscrizione al test d’accesso, nella sede alla quale
avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto
che sarebbe conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in
assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti
partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in
sovrannumero nell’anno accademico 2014/2015 al primo o al
secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni
del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di
iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/2015,
l’ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata
con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già
acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti
previsti anche nel predetto corso di studi.
1-ter. Coloro che
nell’anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui
al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale
avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del medesimo
comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede
nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte
degli atenei dei crediti già acquisiti nell’anno accademico
2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di
studi.
1-quater. Ai fini dei
commi 1-bis e 1-ter, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al termine
delle immatricolazioni dell’anno accademico 2013/2014 relative
alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per
l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati
che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non
abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini
previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013».
All’articolo 21:
al comma 1:
alla lettera
a), sono premesse le seguenti parole: «all’alinea,»;
alla lettera b), le parole: «”all’esito»
sono sostituite dalle seguenti: «”d) all’esito»
e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «del codice dell’ordinamento militare, di cui
al»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“3-bis. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare
entro il 1° gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione
specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con
l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea
in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di
corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti
dall’applicazione del presente comma sono destinati
all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.
3-ter.
La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita
dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli
specializzandi che nell’anno accademico successivo
all’emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo
anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono
iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con
proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata
così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno
accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso,
resta valido l’ordinamento previgente”;
b)
al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35, le parole da:
“determina” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: “determina il numero globale degli specialisti da
formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione,
tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la
corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello
dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del
quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e
delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività
del Servizio sanitario nazionale”.
2-ter. Ai periodi di
formazione dei medici specializzandi all’interno delle aziende
del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda
dell’interessato all’università ove ha sede la scuola di
specializzazione, approvata dal consiglio della scuola, in
conformità
agli ordinamenti e ai regolamenti
didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e
agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. L’inserimento
necessita altresì del parere favorevole dell’azienda sanitaria
di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o
emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo
previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai
medici specializzandi. I medici in formazione specialistica
assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli
obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso
di specializzazione e le modalità individuate dal tutore,
d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con
i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si
svolge la formazione. Dal presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». All’articolo
22:
al comma 1:
alla lettera
a), dopo le parole: «Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca» sono inserite le seguenti:
«, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,»
e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni»;
alla lettera
b), le parole: «le modalità di nomina» sono
sostituite dalle seguenti: «le modalità di selezione»;
al comma 2, le parole:
«del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del
regolamento di cui al decreto» e le parole «del citato
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato
regolamento di cui al decreto»;
al comma 3, capoverso comma 2-bis,
le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni»;
al comma 4, dopo le parole:
«n. 213,» sono inserite le seguenti: «come modificato
dal presente articolo,».
All’articolo 23:
al comma 1, le parole:
«Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per
gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento»;
al comma 2, capoverso Art. 4,
comma 1, dopo le parole:
«all’articolo 5» sono inserite le seguenti: «del
presente decreto» e le parole: «della valutazione della
qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, »
sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati della
valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta
dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR)»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Le somme già
impegnate e non ancora pagate nel limite di euro 40.891.750
negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236
“Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca” dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
relative al progetto bandiera denominato “Super B Factory”
inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, sono
mantenute nel conto residui per essere versate all’entrata del
bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione, per l’anno
2013, al capitolo di spesa 1694 “Fondo per il funzionamento
ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi
interuniversitari” dello stato di previsione della spesa del
medesimo Ministero. 2-ter. La somma di euro
966.000 destinata al progetto bandiera denominato “Super B
Factory” inserito nel Programma nazionale della ricerca
2011-2013, con decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 591,
concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per
l’anno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre
2013, registro 13, foglio 133, iscritta al capitolo di spesa
7236 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”
dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è assegnata,
per l’anno 2013, al capitolo di spesa 1694 “Fondo per il
funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei
Consorzi interuniversitari” dello stato di previsione della
spesa del medesimo Ministero.
2-quater. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 24:
al comma 1, prima delle parole:
«4 milioni», «6 milioni», «8 milioni» e
«10 milioni» sono inserite le seguenti: «a euro»;
al comma 2, la parola:
«disposti» è sostituita dalla seguente: «disposte»
e le parole: «dall’entrata» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla data di entrata»;
al comma 3, le parole:
«determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
articolo 1, comma 116,» sono sostituite dalle seguenti:
«determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge 24
dicembre 2012, n. 228,» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «del presente articolo»;
dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Fino al
completamento delle procedure per l’assunzione del personale di
cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l’INGV
può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga
può essere disposta, in relazione all’effettivo fabbisogno
dell’Istituto, alle risorse finanziarie disponibili ed in
coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di
professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del
comma 1»;
al comma 4, le parole:
«di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213» sono sostituite dalle
seguenti: «pubblici di ricerca».
All’articolo 25:
al comma 1, alinea, le parole:
«e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e
relative» e le parole: «approvato con il» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
al comma 3:
all’alinea, le parole:
«e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e
relative» le parole: «approvato con il» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
alla lettera
a), le cifre: «2,70», «78,81» e «920,31»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2,71»,
«79,24» e «925,46»;
alla lettera
b), le cifre: «2,99», «87,28» e «1019,21»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «3,11»,
«90,86» e «1061,16».
All’articolo 27, comma 2:
all’alinea, le parole:
«dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’anno 2018»;
alla lettera
d), le parole: «euro 1 milione» sono sostituite
dalle seguenti: «1 milione di euro»;
alla lettera
f), la parola: «corrispondete» è sostituita dalla
seguente: «corrispondente».
Proposte emendamenti al DL
104/13
PARERI
PARERE DEL COMITATO PER LA
LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n.
1574 e rilevato che:
sotto il profilo dell’omogeneità
del contenuto:
il decreto-legge, che si compone
di 28 articoli, ripartiti in tre Capi, reca un contenuto
sostanzialmente omogeneo, essendo volto ad intervenire, come
recitano il titolo e il preambolo, in materia di istruzione,
università e ricerca. In particolare, il Capo I dedicato
all’introduzione di «Disposizioni per gli studenti e per le
famiglie», reca misure in materia di borse di studio,
orientamento degli studenti, divieto di fumo nelle istituzioni
scolastiche ed educazione alimentare; il Capo II è volto invece
all’introduzione di «Disposizioni per le scuole»,
mediante il potenziamento delle dotazioni umane e materiali
delle istituzioni scolastiche, nonché dell’offerta formativa;
infine, il Capo III, residualmente rubricato «Altre
disposizioni» introduce, tra l’altro, misure volte a
favorire il raccordo tra scuola ed università, in materia di
istruzione universitaria, di formazione specialistica dei medici
e di ricerca scientifica. A tali ambiti materiali e alle
finalità complessive perseguite dal decreto-legge non appare
invece riconducibile la disposizione contenuta all’articolo 27,
comma 1, che incrementa l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, finalizzato ad «agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti
alla riduzione della pressione fiscale», e della quale
risulta assente ogni menzione sia nell’intestazione del
decreto-legge, che nel preambolo; estranea rispetto ai contenuti
dell’articolo nel quale è inserita, risulta infine la
disposizione contenuta al comma 3 dell’articolo 12 (rubricato «Dimensionamento
delle istituzioni scolastiche»), che interviene a
disciplinare alcuni profili giuridici concernenti la Scuola per
l’Europa di Parma;
sul piano delle procedure
parlamentari di formazione delle leggi:
il decreto legge, all’articolo 25,
commi 2 e 3, laddove ridetermina le aliquote di accisa di alcuni
prodotti alcolici in aumento rispetto a quanto stabilito
dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali
e del turismo, in corso di conversione al Senato (A. S. 1014),
senza peraltro procedere alla abrogazione della disposizione
ormai superata, determina una potenziale sovrapposizione di
fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino
normativo e di razionale svolgimento delle procedure
parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di
generare incertezza sull’individuazione della disciplina
concretamente applicabile;
sotto il profilo dei rapporti con
la normativa vigente:
nel procedere a numerose modifiche
della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre
generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si
registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le
preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune
disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non
testuali ovvero in assenza delle necessarie clausole di
coordinamento. Tali modalità di produzione normativa, che mal si
conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la
legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio:
all’articolo 4, ove, mentre il
comma 1, che estende il divieto di fumo nelle istituzioni
scolastiche, è formulato in termini di novella all’articolo 51
della legge n. 3 del 2003 – che contiene la disciplina generale
della materia – i successivi commi 2, 3 e 4, relativi al divieto
di utilizzo delle sigarette elettroniche, intervengono invece
sull’ordinamento in via non testuale;
all’articolo 8, comma 1, lettera
d), che introduce nell’ambito dell’articolo 3 del
decreto legislativo n. 21 del 2008 il comma 3-bis,
ancorché già l’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto
legislativo rechi una disposizione di contenuto parzialmente
analogo, sulla quale bisognerebbe dunque più opportunamente
incidere;
all’articolo 8, comma 2, che fa
sistema con l’articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio
2008, n. 21, senza tuttavia novellarlo;
all’articolo 12, comma 3, che
integra in maniera non testuale l’elenco delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, includendovi la Scuola per l’Europa
di Parma;
all’articolo 15, ove i commi da 4
a 8 innovano la disciplina in materia di inidoneità alla propria
funzione per motivi di salute del personale docente della
scuola, richiamando (al comma 6) la procedura di cui
all’articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge n. 98 del
2011, cui in parte si sovrappongono e con cui dovrebbero essere
coordinati;
inoltre, il decreto legge, secondo
una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in
altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze
di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione,
introduce modifiche a disposizioni di recentissima approvazione
(si veda, ad esempio l’articolo 23, comma 1, che, novellando
l’articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005,
reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e
di stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le
scuole superiori, appena esclusa dall’articolo 9, comma 16-quinquies,
del recente decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha
integralmente sostituito il citato comma 188);
il decreto-legge contiene inoltre
disposizioni – delle quali andrebbe valutata la portata
normativa – che non sembrano presentare
un contenuto innovativo
dell’ordinamento, in quanto si limitano a richiamare la
disciplina già vigente (si vedano, ad esempio, l’articolo 5,
comma 2; l’articolo 10, comma 3; l’articolo 15, commi 1, 3 e 9 e
l’articolo 19, comma 1), ovvero ad annunciare un suo eventuale
aggiornamento, introducendo nel contempo la normativa
applicabile medio tempore (si vedano l’articolo 5,
comma 1, e l’articolo 19, comma 4), o, infine, ad esplicitare le
finalità perseguite con i singoli interventi normativi (si
vedano, ad esempio, l’articolo 1, comma 1; l’articolo 6, comma
1, alinea; l’articolo 8, comma 1, alinea; l’articolo 16, comma
1, alinea);
sul piano dell’efficacia temporale
delle disposizioni:
il decreto legge, all’articolo 19,
comma 2, che interviene in tema di rinnovo dei contratti a tempo
determinato del personale docente nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, agisce «nelle
more dell’adozione del regolamento di delegificazione di cui
all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508», che non risulta tuttavia ancora emanato;
non risulta inoltre chiaro se la
disposizione contenuta all’articolo 17, comma 8 (in materia di
integrazione delle commissioni nel caso di rinnovo di procedure
concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici) abbia
natura transitoria e speciale, ovvero portata generale, in
quanto, mentre in base alla sua formulazione ed alla relazione
illustrativa essa sembra avere valenza generale ed a regime, la
relazione tecnica afferma invece che la disposizione si
riferisce esclusivamente alla integrazione delle commissioni del
concorso per dirigente scolastico in Lombardia e in Abruzzo;
sul piano dei rapporti con le
fonti subordinate:
il decreto legge, all’articolo 17,
comma 1, nel ridefinire la disciplina dei concorsi per dirigenti
scolastici, demanda la definizione delle modalità di svolgimento
delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri
dell’economia e per la pubblica amministrazione; poiché
attualmente la disciplina dei concorsi è contenuta in un
regolamento di delegificazione (decreto del presidente della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140), emanato sulla base delle
norme generali regolatrici della materia recate dall’articolo 1,
comma 618, della legge n. 296 del 2006, di esso dovrebbe
prevedersi l’abrogazione, unitamente a quella del citato comma
618, già prevista al comma 4; si segnala peraltro che la
previsione dell’adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri a contenuto normativo, come più volte
segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente
con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti
normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a
contenuto politico, la definizione di una disciplina che
dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e,
segnatamente, di un regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
inoltre, il decreto-legge incide
su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato
(si vedano l’articolo 5, comma 1, che integra in maniera non
testuale gli allegati B e C dei regolamenti di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 2010, al fine
di introdurre nei quadri orari dei percorsi di studio degli
istituti professionali e tecnici un’ora settimanale di
insegnamento di geografia generale ed economica, nonché
l’articolo 19, comma 3, che, in merito all’attribuzione delle
funzioni di direttore amministrativo delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, integra in maniera
non testuale l’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.
132). Tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di
semplificazione dell’ordinamento vigente: si integra infatti una
modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti
indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di
coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto
secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso
grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si
veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta
dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio
del 20 aprile 2001);
sul piano della corretta
formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento
interno al testo:
sul piano della corretta
formulazione del testo, il decreto-legge, all’articolo 15, comma
1, reca un richiamo normativo che dovrebbe essere completato
inserendovi il riferimento al comma 3 dell’articolo 39 della
legge n. 449 del 1997 in aggiunta a quello, ivi contenuto, al
comma 3-bis (infatti, mentre tale ultimo comma dispone
l’applicabilità a tutte le amministrazioni della procedura di
autorizzazione alle assunzioni, è il comma 3 a disciplinare tale
procedura); analogamente, all’articolo 8, comma 1, alinea,
sembrerebbe opportuno integrare il riferimento alla «Garanzia
Giovani» con il richiamo della raccomandazione europea in
materia (raccomandazione 2013/C 120/01);
sempre sul piano della corretta
formulazione del testo, il decreto-legge, all’articolo 10, comma
1, impropriamente si riferisce all’intesa piuttosto che al
concerto tra Ministeri; in proposito, si ricorda infatti che il
paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla
formulazione tecnica dei testi legislativi, dispone che «Nel
caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde
di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a
seconda dei casi: 1) il termine “intesa” per le procedure tra
soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato,
regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine “concerto”
per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente
(ad esempio, tra diversi Ministri)».
il decreto-legge reca altresì
rubriche formulate in termini imprecisi; ad esempio, la rubrica
dell’articolo 12 («Dimensionamento delle istituzioni
scolastiche») dovrebbe essere integrata con il riferimento
anche alla Scuola per l’Europa di Parma, oggetto del comma 3,
mentre la rubrica dell’articolo 23 («Finanziamento
degli enti di
ricerca») dovrebbe essere
integrata con il riferimento alle assunzioni a tempo determinato
presso le università e gli enti di ricerca, oggetto del comma 1;
sul piano del coordinamento
interno del testo, il provvedimento, all’articolo 5, comma 2,
mentre al secondo periodo si riferisce alla «realizzazione
di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse
archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali»,
ai periodi successivi – che sviluppano in concreto la disciplina
– si riferisce ai soli musei;
infine, il disegno di legge non è
corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN)
ed è sprovvisto della relazione sull’analisi di impatto della
regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al
disegno di legge di conversione è allegata una tautologica
dichiarazione di esenzione dall’obbligo di redigerla;
ritiene che, per la conformità ai
parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis
del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti
condizioni:
sotto il profilo della specificità
e omogeneità di contenuto:
tenuto conto della giurisprudenza
della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione della
disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, che appare
estranea rispetto agli oggetti e alle finalità del
decreto-legge;
sotto il profilo dell’efficacia
del testo per la semplificazione e il riordino della
legislazione vigente:
si sopprimano le disposizioni
contenute all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 19, comma 3,
nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti
normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente
necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare
il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti
secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;
per quanto detto in premessa,
all’articolo 17, commi 1 e 4, si proceda a disporre
l’abrogazione del regolamento di delegificazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140,
adottato in attuazione del comma 618 dell’articolo 1 della legge
n. 296 del 2006, che, invece, il comma 4 opportunamente abroga;
al comma 1, laddove dispone l’adozione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri al fine di introdurre una
disciplina di carattere normativo, oggi contenuta in una fonte
secondaria del diritto, sia altresì valutata l’opportunità di
riformulare la disposizione in questione nel senso di demandare
l’adozione della suddetta disciplina ad un decreto
interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988.
Il Comitato osserva altresì quanto
segue:
sotto il profilo dell’efficacia
del testo per la semplificazione e il riordino della
legislazione vigente:
si dovrebbero riformulare le
disposizioni indicate in premessa che incidono in via non
testuale su previgenti disposizioni legislative
in termini di novella alle
medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la
normativa vigente;
si dovrebbe altresì verificare la
portata normativa delle disposizioni indicate in premessa che
sembrano avere efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;
per quanto detto in premessa,
all’articolo 17, comma 8, si dovrebbe chiarire se la
disposizione ivi recata ha efficacia temporanea o a regime;
all’articolo 19, comma 2, si
dovrebbe verificare l’opportunità dell’introduzione di una
normativa «nelle more dell’adozione del regolamento di
delegificazione di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508», tenuto conto che il
suddetto regolamento, a distanza di quasi quattordici anni dalla
sua previsione, non risulta essere stato ancora emanato;
sotto il profilo della chiarezza e
della proprietà della formulazione:
agli articoli 5, comma 2 e 16,
comma 3, si dovrebbe sostituire il riferimento al «Ministro
per i beni e le attività culturali» con quello aggiornato
al «Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo»;
si dovrebbero integrare le
rubriche degli articoli 12 e 23 nel senso indicato in premessa.
Il Comitato raccomanda infine
quanto segue:
sotto il profilo dell’efficacia
del testo per la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente:
con riferimento alle disposizioni
contenute all’articolo 25, commi 2 e 3, che modificano la
disciplina contenuta nell’articolo 14, comma 2, del decreto
legge n. 91 del 2013, attualmente oggetto di esame parlamentare,
abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione
degli strumenti normativi in itinere, suscettibili di
ingenerare incertezze relativamente alla disciplina
concretamente operante nelle materie oggetto di intervento
legislativo.
PARERE DELLA I COMMISSIONE
PERMANENTE
(Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni)
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di
legge n. 1574 Governo, recante «DL 104/2013: Misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca»;
ricordato che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze
legislative costituzionalmente definite, le disposizioni
contenute nel provvedimento sono riconducibili prevalentemente
alla materia dell’istruzione, che la Costituzione riserva alla
competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme
generali ordinanti la materia e alla competenza concorrente tra
lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale;
rilevato altresì che, per quanto concerne l’ambito
universitario, l’articolo 33 della Costituzione stabilisce che
le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato; con riferimento al diritto allo studio
universitario, peraltro, la potestà legislativa spetta
esclusivamente alle regioni;
ricordato che, con riferimento all’articolo 4 rileva anche
l’ambito di tutela della salute, oggetto di competenza
legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione e che gli articoli 25 e 26 sono riconducibili
alla materia tributaria che, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla
competenza esclusiva dello Stato;
ricordato che allo Stato è, altresì, assegnata in via esclusiva
la perequazione delle risorse finanziarie, ai sensi
dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
richiamato l’articolo 9 della Costituzione, che promuove lo
sviluppo della cultura e della ricerca e sottolineata pertanto
l’esigenza di stanziare risorse adeguate al fine di rendere
effettivo il diritto allo studio e di implementare l’offerta
formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;
evidenziata, con riferimento all’articolo 3, l’esigenza di
valutare l’opportunità di un coinvolgimento della Conferenza
Stato-regioni ai fini dell’adozione del bando relativo
all’erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale (AFAM);
rilevato che l’articolo 6 reca disposizioni volte alla riduzione
della spesa per l’acquisto di testi e strumenti didattici da
parte degli studenti, al fine di ridurre la spesa per l’acquisto
dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche
«statali» di dotarsi tempestivamente di libri per l’uso da parte
degli studenti;
rilevato che il nostro sistema nazionale di istruzione pubblica
si articola in scuole statali, scuole paritarie private e scuole
paritarie di enti locali;
richiamata, in proposito, l’esigenza di valutare se, in coerenza
con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, sussistono le
condizioni materiali che furono presupposte dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 474 del 1994;
rilevato, per quanto attiene ai requisiti di necessità ed
urgenza propri dello strumento normativo del decreto-legge e a
quanto stabilito dall’articolo 15, comma 3, della legge
400/1988, che prevede che i decreti-legge debbano contenere
misure di «immediata applicazione», che l’articolo 9 differisce
gli effetti delle novità da esso introdotte in tema di durata
massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di
studio o per formazione all’adozione della normativa di
attuazione, cui si procederà entro 6 mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;
sotto analogo profilo, va considerato che parte delle
disposizioni di cui all’articolo 5 si applicheranno a decorrere
dall’anno scolastico 2014/2015 e che, in numerosi altri casi,
l’effettiva operatività di quanto previsto è subordinata
all’adozione di atti secondari per la cui emanazione non è
previsto un termine;
richiamata la previsione dell’articolo 20, che abroga l’articolo
4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, relativo al cosiddetto
bonus di maturità per l’accesso ai corsi di laurea ad accesso
programmato, disponendo che lo stesso bonus non sia applicato
neanche alle procedure già indette ma non ancora concluse alla
data di entrata in vigore del decreto-legge;
rilevata l’esigenza di valutare attentamente la suddetta
previsione, di cui all’articolo 20, tenendo conto dei principi
di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento
nei confronti degli studenti che ritenevano che tale bonus
sarebbe stato applicato, sulla base della legislazione allora
vigente;
richiamata, infine, riguardo al principio della sostanziale
omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di
un decreto-legge, la sentenza n. 22 del 2012 della Corte
costituzionale, in cui viene sottolineato come «l’innesto
nell’iter di conversione dell’ordinaria funzione legislativa
possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia
procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra
decretazione d’urgenza e potere di conversione» e che «se tale
legame viene interrotto, la violazione dell’articolo 77, secondo
comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei
presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee
aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite
successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni
preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l’uso improprio,
da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli
attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo
tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) è necessario che nelle diverse disposizioni del decreto-legge
in cui la definizione delle modalità applicative è demandata ad
atti
normativi secondari sia previsto espressamente il relativo
termine di adozione;
2) le disposizioni, richiamate in premessa, di cui agli articoli
5 e 9, siano valutate tenendo conto dei requisiti di necessità
ed urgenza propri dello strumento normativo del decreto-legge e
di quanto stabilito dall’articolo 15, comma 3, della legge n.
400 del 1988, che prevede che i decreti-legge debbano contenere
misure di «immediata applicazione»;
3) con riferimento all’articolo 3, si segnala l’esigenza di
prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai
fini dell’adozione del bando relativo all’erogazione di borse di
studio agli studenti iscritti alle Istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);
4) con riguardo all’articolo 6, si valuti se, in coerenza con
gli articoli 33 e 34 della Costituzione, sussistono le
condizioni materiali che furono presupposte dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 474 del 1994;
5) è necessario rivedere la previsione di cui all’articolo 20,
al fine di renderla coerente con i principi di certezza del
diritto e di tutela del legittimo affidamento.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1574, di conversione del
decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il
quale:
la quota del fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche da destinare al finanziamento dei progetti volti
alla costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni
scolastiche, di
laboratori scientifico-tecnologici ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, sarà assegnata, annualmente, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi
dell’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;
le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 6, da assegnare
alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di libri di testo,
sono poste a carico del fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 1, comma
601, della legge n. 296 del 2006;
l’autorizzazione di spesa concernente il prolungamento
dell’orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare
riferimento alla scuola primaria, delle aree a maggior rischio
di evasione dell’obbligo, di cui all’articolo 7, riguarda i
maggiori oneri di funzionamento delle istituzioni scolastiche
per l’acquisto di materiali, servizi e prestazioni d’opera
occorrenti, e comporta i medesimi effetti sui tre saldi di
finanza pubblica;
il maggior impegno del personale derivante dal citato
prolungamento di orario sarà disciplinato dalla contrattazione
integrativa e sarà pertanto remunerato nell’ambito del fondo per
l’istituzione scolastica;
l’importo complessivo del contributo da versare all’atto della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per
la frequenza a corsi di studio o per formazione, di cui
all’articolo 9, sarà rimodulato con apposito atto, al fine di
garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria
prevista al comma 3 del medesimo articolo;
le disposizioni in materia di mutui per l’edilizia scolastica,
di cui all’articolo 10, comma 1, determinano effetti, in termini
di fabbisogno e di indebitamento, per gli anni successivi al
2016, di circa 150 milioni di euro annui;
la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle
detrazioni delle liberalità in favore delle AFAM e delle
Università di cui all’articolo 10, comma 3, è stata effettuata
in termini prudenziali assumendo l’importo complessivo delle
erogazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche
nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta
2011;
la spesa prevista per l’acquisto di strumenti digitali idonei a
garantire la connettività wireless, ai sensi dell’articolo 11,
sarà effettuata nell’anno 2013;
le disposizioni, di cui all’articolo 12, che prevedono che in
sede di Conferenza unificata sia raggiunto un apposito accordo
per determinare i criteri di assegnazione dei direttori dei
servizi generali e amministrativi e dei dirigenti scolastici
dovranno assicurare i risparmi di spesa già indicati nella
relazione tecnica allegata alla legge n. 183 del 2011;
la disposizione che prevede che la Scuola per l’Europa di Parma
rientri tra le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo
12,
comma 3, ha natura esclusivamente interpretativa, e a tale
istituzione educativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge n. 196 del 2009, si applicheranno in via generale le norme
di finanza pubblica;
all’integrazione delle anagrafi regionali e nazionali degli
studenti, di cui all’articolo 13, può provvedersi nell’ambito
degli stanziamenti destinati all’informatica di servizio, già
previsti a legislazione vigente, pari a circa 30 milioni di
euro, nonché nell’ambito del fondo per le spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche statali;
il contenuto della misura oggetto della sessione negoziale
concernente interventi in materia contrattuale per il personale
della scuola, di cui all’articolo 15, comma 1, è rimesso
all’autonomia negoziale delle parti contraenti, fermo restando
il vincolo dell’invarianza della spesa;
l’assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati
relativi all’organico di diritto a legislazione previgente è già
consentita nell’ambito delle facoltà assunzionali ordinarie e
non è quindi conteggiata tra gli oneri recati dalle nuove
disposizioni in materia dettate dai commi 2 e 3 dell’articolo
15;
la ricostruzione di carriera connessa alle assunzioni a tempo
indeterminato, nel caso dei docenti, avviene non prima di un
anno dall’assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e
spesso avviene nei fatti a distanza di oltre un anno;
l’onere indicato nella relazione tecnica alla voce «scatti
anzianità» comprende pertanto l’onere conseguente al nuovo
stipendio a decorrere dall’anno successivo a quello di
ricostruzione;
l’attività svolta dal personale docente delle commissioni
mediche di cui al comma 5 dell’articolo 15 è remunerata
nell’ambito delle risorse destinate al Miglioramento
dell’Offerta Formativa, di pertinenza del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
il transito del personale presso altre amministrazioni, anche in
deroga alle facoltà assunzionali, non determina un incremento
stabile degli oneri retributivi, in quanto il personale in
questione transita presso le amministrazioni di destinazione con
le relative risorse finanziarie, limitatamente al periodo di
permanenza nelle stesse;
la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni in
materia di dirigenti tecnici per il sistema nazionale di
valutazione, di cui all’articolo 18, è stata effettuata sulla
base dei parametri contrattuali correnti e assumendo che la
futura dinamica retributiva sarà finanziata nell’ambito delle
risorse allo scopo destinate dalle future sessioni contrattuali;
la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 autorizzata, in
favore degli istituti AFAM, dall’articolo 19, comma 4, sarà
iscritta in bilancio come trasferimento corrente alle imprese;
la non applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n.
21 del 2008 anche per l’accesso programmato ai corsi relativi
all’anno accademico 2013/2014 per i quali non sia intervenuto il
provvedimento ministeriale finale è volto ad evitare disparità
di trattamento e non appare suscettibile di determinare effetti
finanziari negativi in termini di contenzioso;
il nuovo comitato di selezione, di cui all’articolo 22, in
quanto volto a sostituire un organismo già esistente, non
determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
la configurazione in termini di limite di spesa degli oneri di
cui all’articolo 24, comma 1, recante disposizioni in materia di
personale degli enti di ricerca, è dovuta al fatto che il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non
provvederà alla liquidazione diretta degli stipendi, ma al
trasferimento di risorse finanziarie all’Istituto nazionale di
geofisica e di vulcanologia, che a sua volta effettuerà le
assunzioni programmate nei limiti delle risorse assegnate e
delle disponibilità previste nel suo bilancio;
gli effetti positivi di gettito ascritti all’articolo 25,
recante l’aumento delle accise sui prodotti alcolici, sono stati
calcolati tenendo conto degli incrementi delle aliquote di
accisa già disposti dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge
n. 91 del 2013;
la quantificazione dei predetti effetti positivi è stata
effettuata, ipotizzando che tali incrementi siano sostenibili
dal mercato, senza determinare una contrazione dei relativi
consumi;
la stima delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, di cui all’articolo
26, è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla
annualità 2011;
in considerazione dell’entità minima dell’aumento delle imposte
e dell’esigua numerosità delle fattispecie considerate, di cui
al suddetto articolo 26, i riflessi in termini di imposte
dirette, quali quelli connessi alla maggiore deducibilità a fini
IRES, sono stati ritenuti di entità assolutamente trascurabile
e, comunque, ricompresi nella stima effettuata con carattere
prudenziale;
rilevata l’opportunità di riformulare:
le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 12,
comma 2, 13, comma 3 e 14, comma 2, in conformità alla prassi
contabile vigente;
la disposizione di cui all’articolo 17, comma 8, in materia di
integrazione delle commissioni del concorso per dirigente
scolastico, al fine di esplicitarne il carattere speciale e
transitorio;
l’autorizzazione di spesa, della quale è previsto l’utilizzo
all’articolo 18, comma 2, tenendo conto delle modifiche
apportate alla medesima dall’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 147 del 2007;
l’articolo 27, comma 2, alinea, al fine di specificare che la
quantificazione degli oneri pari a 475,545 milioni di euro
decorrono dall’anno 2018 anziché dal 2019;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
1) All’articolo 12, comma 2, sostituire le parole: non possono
derivare con le seguenti: non devono derivare;
2) All’articolo 13, comma 3, sostituire le parole: non possono
derivare con le seguenti: non devono derivare;
3) All’articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente: 2.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
4) All’articolo 17, comma 8, primo periodo, dopo le parole:
procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di cui al decreto
direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
5) All’articolo 18, comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1,
aggiungere le seguenti: come integrata dall’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
6) All’articolo 27, comma 2, alinea, sostituire le parole:
dall’anno 2019 con le seguenti: dall’anno 2018.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del
regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria,
il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n.
104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca»;
considerato come il decreto-legge persegua l’obiettivo, di per
sé condivisibile, di migliorare l’efficacia e la qualità
dell’offerta formativa e culturale;
rilevato, in tale contesto, come buona parte degli oneri
derivanti dal provvedimento siano coperti attraverso una serie
di aumenti, previsti dall’articolo 25 del decreto-legge e
scadenzati nel tempo, delle aliquote di accisa relative alla
birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico;
evidenziato inoltre come altra parte degli oneri recati dal
provvedimento siano coperti attraverso la previsione del comma 1
dell’articolo 26, che stabilisce nella misura fissa di 50 euro
le imposte ipotecaria e catastale applicabili agli atti di
trasferimento immobiliare per i quali, a decorrere dal 1o
gennaio 2014, sarebbe stata prevista l’esenzione totale, nonché
mediante l’incremento da 168 a 200 euro, disposto dal comma 2
del medesimo articolo 26, dell’importo delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, applicabili ai trasferimenti
immobiliari, in tutti quei casi in cui tale importo sia
stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente
al 1o gennaio 2014;
rilevato come diversi, recenti provvedimenti legislativi
facciano ricorso, a copertura dei relativi oneri, all’incremento
delle accise, in particolare gli articoli 14, comma 2, e 15,
comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge n. 91 del
2013, che hanno a loro volta incrementato le accise relative
alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico,
nonché la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 15, comma
4, del decreto-legge n. 102 del 2013, che, se attivata,
comporterebbe anch’essa l’incremento delle accise sui prodotti
energetici e l’elettricità, sull’alcole e le bevande alcoliche e
sui tabacchi lavorati;
segnalato come i predetti incrementi colpiscano in particolare
un settore, quello della produzione della birra, il quale ha
conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni,
rappresentando un importante strumento di diversificazione per
il settore agricolo, ma che ha già subito un notevole incremento
dell’accisa, con il rischio che ulteriori inasprimenti tributari
in materia porrebbero a rischio la possibilità, per il settore
stesso, di sostenere la concorrenza degli altri produttori
europei;
sottolineata l’inopportunità di procedere ad interventi
disorganici e ripetuti a breve distanza di tempo sull’ammontare
delle accise, sia in quanto ciò pregiudica una sia pur minima
stabilità del quadro impositivo in materia, sia, soprattutto, in
considerazione delle conseguenze economiche derivanti da un
indiscriminato ricorso a tale tipologia di copertura;
rilevata la necessità di realizzare una complessiva riflessione
sulla tematica generale relativa all’individuazione delle
coperture finanziarie degli oneri recati dai provvedimenti
legislativi, anche al fine di garantire maggiore razionalità e
coerenza agli interventi di politica tributaria;
rilevato, a tale ultimo riguardo, come, nel corso di
un’audizione svolta dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera
e Senato il 3 luglio 2013, il Ministro dell’economia e delle
finanze abbia affermato che vi sono «ampi margini per la
razionalizzazione della spesa, per ottenere
risparmi in molti comparti» e come il Rapporto contenente
«elementi per la revisione della spesa» pubblicato nel maggio
2012 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento del
precedente Governo, Giarda, abbia quantificato in oltre 200
miliardi di euro l’ammontare complessivo della spesa pubblica
suscettibile di interventi di riduzione nel medio periodo,
sussistendo dunque ancora spazi per intervenire su tale versante
del bilancio pubblico;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad individuare modalità di
copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge diverse da
quelle indicate dagli articoli 25 e 26, sia in quanto l’aumento
delle accise disposto dall’articolo 25 avrebbe ricadute
economiche negative, non solo sui settori direttamente
interessati, ma sull’intera dinamica dei consumi, sia in quanto
l’incremento delle imposte sui trasferimenti immobiliari
disposto dall’articolo 26 rischia di porsi in contraddizione con
l’obiettivo, perseguito dal Governo in particolare con
l’articolo 6 del decreto-legge n. 102 del 2013, di favorire la
ripresa del mercato immobiliare e del settore delle costruzioni:
in tale contesto si proceda ad individuare risorse alternative
nel bilancio pubblico, in ogni caso senza far ricorso ad altri
incrementi di tributi, segnatamente mediante interventi volti
alla riduzione delle spese, in primo luogo attraverso una
riduzione delle spese non essenziali o prive di adeguata
giustificazione nell’attuale contesto socio-economico,
salvaguardando comunque gli investimenti nei settori
dell’istruzione e della ricerca, ovvero individuando altri
regimi agevolativi il cui riordino comporti un minore impatto
sulle attività economiche;
e con la seguente osservazione:
si segnala comunque, in linea generale, l’esigenza di
considerare le conseguenze degli incrementi di accise sulla
finanza delle regioni a statuto speciale, alle quali spetta in
molti casi, ai sensi della normativa vigente, quota parte
rilevante del gettito dell’imposta riscossa nei rispettivi
territori.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n.
1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 10, comma 1, sia previsto il termine di 90
giorni per l’emanazione del decreto interministeriale che dovrà
indicare le modalità di attuazione delle misure recate dallo
stesso comma 1 relative ai mutui per l’edilizia scolastica;
2) all’articolo 10, si preveda che il Ministero dell’istruzione
e della ricerca riferisce semestralmente alle Commissioni
parlamentari competenti per materia sull’utilizzo delle risorse
stanziate per l’edilizia scolastica, ivi comprese quelle
allocate presso il Ministero delle infrastrutture e presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, nonchè sullo stato di
avanzamento dei programmi e degli interventi per la
ristrutturazione, la messa in sicurezza, l’efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti
all’istruzione scolastica;
3) si preveda, nell’ambito degli interventi in materia di
edilizia scolastica, il rifinanziamento dello strumento previsto
dall’articolo 18, comma 8-quater, del DL 69/2013 per la
riqualificazione degli edifici scolastici in cui è censita la
presenza di amianto e la riapertura dei termini per
l’assegnazione delle risorse già stanziate in caso di mancato
esaurimento del plafond;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di individuare
modalità per sostenere la formazione del personale laureato
nelle discipline geologiche per la prevenzione del dissesto
idrogeologico e la sicurezza antisismica, anche in deroga alle
disposizioni della legge n. 240 del 2010;
b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di escludere
dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni e degli
enti locali tutti gli investimenti per interventi di
ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico
di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica, nonché per interventi di costruzione di nuovi
edifici scolastici pubblici;
c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare
quanto previsto all’articolo 5 del provvedimento, prevedendo un
ampliamento dell’offerta formativa degli istituti tecnici e
professionali, a tal fine introducendo, ove non previste, ovvero
incrementando, ove previste, le ore di lezione della materia
«Scienze della Terra» allo scopo di accrescere la competenza e
la consapevolezza degli studenti in ordine all’importanza delle
criticità ambientali, idriche e di dissesto idrogeologico che
caratterizzano il territorio nazionale;
d) valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare
quanto previsto all’articolo 24 del provvedimento, consentendo
oltre che all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
anche al Consiglio
Nazionale delle Ricerche e all’Istituto Nazionale di Geofisica e
Oceanografia Sperimentale, di poter assumere personale
ricercatore e tecnologico (nel quinquennio 2014-2018) per poter
far fronte in maniera più incisiva agli interventi urgenti
connessi all’attività di protezione civile, concernenti la
sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti
strumentali di monitoraggio.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n.
1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per gli studenti e
le famiglie, disposizioni per le scuole e per il relativo
personale, per le istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, per le università e di
natura fiscale;
per quanto concerne l’ambito delle competenze della Commissione,
appaiono rilevanti le previsioni di cui agli articoli 6 e 11,
che recano misure volte a favorire e sostenere finanziariamente
la dotazione di dispositivi digitali e il potenziamento delle
possibilità di connessione wireless all’interno delle
istituzioni scolastiche;
in particolare l’articolo 6, comma 2 destina la somma
complessiva di 2,7 milioni di euro per l’anno 2013 e 5,3 milioni
per l’anno 2014 per l’acquisto di dispositivi per la lettura di
materiali didattici digitali da concedere in comodato d’uso agli
studenti delle scuole secondarie, appartenenti a famiglie a
basso reddito; la disposizione è espressamente finalizzata alla
riduzione della spesa delle famiglie per l’acquisto di libri
scolastici;
a tale proposito appare restrittiva la finalità indicata, dal
momento che i materiali didattici digitali appaiono
prioritariamente volti a rendere più efficace la didattica e,
attraverso l’interattività propria di tali strumenti, permettere
agli studenti approfondimenti utili a migliorare
l’apprendimento. Sarebbe opportuno, inoltre, favorire attività
formative a favore dei docenti, finalizzate a permettere un
efficace e pieno utilizzo di tali dispositivi e un conseguente
miglioramento dell’attività didattica;
l’articolo 11 reca un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di
euro per l’anno 2013 e 10 milioni di euro per l’anno 2014 per
assicurare la realizzazione e la fruizione della connettività
wireless negli istituti secondari, prioritariamente di secondo
grado; tale misura è volta a permettere l’accesso degli studenti
ai materiali didattici e ai contenuti digitali;
al riguardo sarebbe opportuno che le risorse stanziate fossero
utilizzate prioritariamente per la dotazione di apparecchiature
digitali e informatiche per gli istituti che ne siano sprovvisti
e per la realizzazione e la fruizione della connettività a banda
larga, e solo per gli istituti che ne siano già dotati, per la
realizzazione della connessione wireless, ciò al fine di
superare il digital divide e assicurare al territorio una
maggiore omogeneità in termini di infrastrutturazione
tecnologica e connettività alla rete;
considerato che negli orari di ingresso e uscita dalle scuole si
produce una forte alterazione del traffico, soprattutto nelle
zone urbane e metropolitane a causa dello spostamento di
studenti, docenti e operatori scolastici, sarebbe opportuno
identificare, all’interno di ciascuna istituzione scolastica ed
educativa sede di dirigenza scolastica, il responsabile della
mobilità, ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente del
27 marzo 1998, recante «Mobilità sostenibile nelle aree urbane»,
al fine di valutare tempi e modi di ingresso e uscita dagli
istituti scolastici con rilevante bacino di utenza e
pianificare, concordemente con il comune, un piano che elimini
le criticità di traffico legate a tali flussi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 2 dell’articolo 6, valuti la
Commissione di merito l’opportunità di prevedere, tra le
finalità individuate in relazione ai contributi per l’acquisto
di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali,
in primo luogo il miglioramento della didattica e in secondo
luogo la riduzione della spesa per le famiglie. A tale proposito
si segnala altresì l’opportunità di favorire opportune attività
di formazione a vantaggio dei docenti per assicurare il pieno
utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di adottare metodi
didattici più efficaci;
b) con riferimento all’articolo 11, valuti la Commissione di
merito l’opportunità di destinare le risorse ivi stanziate in
via prioritaria alla realizzazione della connettività a banda
larga nelle scuole che non ne siano dotate e all’acquisto di
apparecchiature digitali e informatiche per le attività
didattiche e, in via secondaria, alla realizzazione e fruizione
della connettività wireless alla rete Internet per le
istituzioni scolastiche già dotate di infrastrutturazione a
banda larga;
c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire una
disposizione che preveda che, all’interno di ciascuna
istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica
sia individuato un
responsabile della mobilità, con il compito di trasmettere
all’ufficio scolastico provinciale e al comune territorialmente
competente eventuali indicazioni finalizzate alla riduzione
dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una
migliore organizzazione degli orari di ingresso e uscita dalle
scuole per limitare la congestione del traffico.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n.
1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
riconoscendo la centralità del capitale umano nell’economia
della conoscenza e considerando, pertanto, la spesa in ricerca e
istruzione come investimento e non come un costo;
apprezzate le misure volte agli interventi di edilizia
scolastica, con particolare riferimento all’efficientamento
energetico e alla messa in sicurezza delle scuole, nonché le
misure finalizzate ad una migliore trasparenza nei processi di
nomina dei membri dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca) e degli Enti di
ricerca vigilati dal MIUR;
valutata positivamente la previsione di nuove assunzioni di
personale tecnologico e di ricerca dell’INGV (Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia), anche in relazione alle esigenze
della protezione civile;
manifestando, infine, perplessità in ordine alla copertura
finanziaria che penalizza importanti settori produttivi già
provati dalla crisi, nonché i consumatori,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito a ripristinare la previsione
del parere parlamentare in relazione alle nomine dei componenti
dell’ANVUR, anche con la previsione di tempi ristretti e certi
per l’espressione dello stesso parere;
e la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito di estendere a comuni e province
le previsioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n.
1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
apprezzato che il provvedimento miri a fornire importanti
risposte a problematiche di varia natura, attraverso misure che
intervengono sul complesso del sistema di istruzione, formazione
e ricerca, a testimonianza della volontà, a più riprese
dichiarata dal Governo, di adottare specifici provvedimenti in
questi settori con investimenti volti ad un rilancio del
settore;
analizzate le parti del testo di più diretto interesse della XI
Commissione, con particolare riferimento alle disposizioni di
cui agli articoli 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 24;
rilevato che il decreto-legge in esame reca disposizioni di
carattere molto ampio e articolato, che tuttavia sembrano
rispondere all’obiettivo di porre rimedio a una situazione di
grave precarietà in cui versano migliaia di lavoratori dei
settori della scuola, dell’università e della ricerca, che da
anni svolgono nel settore pubblico funzioni delicate, talvolta
in ambiti di assoluta rilevanza strategica;
preso atto, in particolare, che l’articolo 15 prevede (in esito
ad una sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della scuola) la definizione, con
decreto interministeriale, di un piano triennale 2014-2016 per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente,
educativo e ATA;
osservato che lo stesso articolo 15 stabilisce che – fermo
restando, per quanto riguarda il personale docente titolare
della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli
enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C –
esercitazioni di pratica professionale), quanto previsto
dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012,
circa il transito nei ruoli del personale non docente con la
qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore
scolastico, in base al titolo di studio posseduto – lo stesso
personale può transitare su altra classe di concorso per la
quale
sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci
siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all’articolo 15, comma 1, relativo al piano triennale
2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
docente, educativo e ATA, si segnala che, dal punto di vista del
coordinamento con la normativa vigente, nell’ultimo periodo
occorre citare anche il comma 3 dell’articolo 39 della legge n.
449 del 1997, che disciplina la procedura di autorizzazione, e
non soltanto il comma 3-bis, che ne prevede esclusivamente
l’applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche;
2) con riferimento all’articolo 15, commi da 4 a 9, si
raccomanda alla Commissione di merito di valutare con attenzione
se la soluzione individuata sia in grado di offrire adeguate
tutele al personale in questione e risponda effettivamente alle
finalità di cui alla risoluzione n. 8-0009, approvata l’8 agosto
scorso dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, che ha
impegnato il Governo a individuare una soluzione per i docenti
inidonei per motivi di salute e per i docenti titolari delle
classi di concorso C999 e C555, diversa da quella recata
dall’articolo 14, commi 13-15, del decreto-legge n. 95 del 2012;
3) all’articolo 16, comma 2, che rinvia ad un decreto del MIUR
la definizione delle modalità di organizzazione e gestione
(anche attraverso convenzioni con università statali e non
statali) delle attività formative rivolte, in particolare, al
personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove
INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle
aree ad alto rischio socio-educativo, occorre valutare il
coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in
esame con quelle previste a livello contrattuale e, in
particolare, con quelle di cui al vigente contratto collettivo
nazionale integrativo per la formazione del personale docente,
educativo, tecnico-pratico e ATA per l’anno scolastico
2013/2014, siglato il 24 luglio 2013, relativo ai lavoratori con
contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo
determinato;
4) con riferimento alle misure introdotte dagli articoli 23 e
24, si segnala alla Commissione di merito l’opportunità di
salvaguardare anche la delicata posizione di quei ricercatori
dalle elevate competenze e qualifiche professionali, che
rischiano di essere perdute nel caso in cui si propendesse per
una soluzione diversa dalla loro stabilizzazione, a tal fine
affrontando un problema che ha assunto dimensioni significative
e valorizzando lavoratori competenti e capaci, il cui contributo
merita di ottenere un adeguato riconoscimento da parte dello
Stato;
5) con riguardo, in linea più generale, alla realizzazione degli
obiettivi del provvedimento di sostegno al diritto allo studio
(articolo 2), al potenziamento dell’offerta formativa negli
istituti tecnici e professionali (articolo 5) e alle azioni per
la prevenzione della dispersione scolastica (articolo 7), si
segnala la necessità di una specifica attenzione al tema degli
«studenti lavoratori», atteso che il diritto a ricevere dal
sistema di istruzione pubblico opportunità formative e di
conseguimento dei titoli di studio da parte delle persone che
lavorano deve essere parte integrante delle politiche di diritto
allo studio, costituisce uno strumento utile al recupero della
dispersione scolastica e costituisce fattore sia di sostegno
alla occupabilità sia di crescita professionale di lavoratori e
lavoratrici; in tal senso, poiché i corsi serali oggi attivati
perseguono tale obiettivo non con la sufficiente garanzia di
continuità, è necessario dare corretta e piena attuazione alle
norme sui «Centri per l’educazione degli adulti», compresi i
corsi serali.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n.
1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
apprezzate le finalità del provvedimento sia per quanto riguarda
i profili attinenti più propriamente alle politiche sociali
(articoli 1 e 2), tra cui particolarmente significativa è
l’attenzione per i soggetti fragili, sia per le parti relative
alla tutela del diritto alla salute nelle scuole (articolo 4),
nell’ambito delle quali vanno evidenziate in particolare le
norme sulla sigaretta elettronica e sulla promozione
dell’educazione alimentare;
ritenuto che nell’ambito delle politiche volte alla promozione
della salute nelle scuole particolare risalto vada dato anche
all’attività fisica e motoria;
ritenute altresì pienamente condivisibili le norme finalizzate
al contrasto alla dispersione scolastica (articolo 7), con
interventi e programmi per la realizzazione dell’obiettivo di un
effettivo diritto all’accesso alla scuola per tutti, soprattutto
per coloro che si trovano in condizione di svantaggio sociale e
culturale, e anche con la valorizzazione degli insegnanti di
sostegno;
valutate favorevolmente anche le disposizioni dettate
dall’articolo 21 sulla formazione specialistica dei medici;
ritenuto tuttavia opportuno che le nuove disposizioni
dell’articolo 21 si inseriscano in un più ampio discorso volto a
rivedere nel suo complesso l’articolazione generale della
formazione specialistica dei medici;
considerato, infine, opportuno prevedere interventi volti alla
riduzione del gap, peraltro destinato ad aumentare, tra il
numero dei laureati in medicina e quello di coloro che risultano
ogni anno ammessi alle scuole di specializzazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 4, valuti la Commissione di merito l’opportunità
di prevedere l’elaborazione di programmi volti a favorire
l’incremento dell’educazione fisica e motoria;
b) all’articolo 21, valuti la Commissione di merito
l’opportunità di inserire un riferimento, da un lato, alla
esigenza che i criteri per la valutazione dei titoli e per la
composizione della Commissione unica nazionale, che – ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999 –
saranno definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, siano in modo assoluto
oggettivi ed imparziali, e dall’altro, all’esigenza che i
vincitori siano destinati alle sedi tenendo in considerazione le
opzioni indicate al momento della domanda di ammissione;
c) all’articolo 21, valuti la Commissione di merito
l’opportunità di inserire una disposizione che prefiguri una
nuova articolazione della formazione specialistica dei medici,
in base alla quale l’inserimento dei medici in formazione
specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale
avvenga sulla base di una rete formativa completa per ogni
singola scuola di specializzazione, comprensiva delle strutture
universitarie e di quelle ospedaliere e territoriali, secondo
accordi regionali. La nuova articolazione dovrebbe altresì
prevedere che l’inserimento del medico in formazione
specialistica nelle strutture ospedaliere sia sempre approvato
dal consiglio di direzione della scuola. I medici in formazione
specialistica dovrebbero infine assumere una graduale
responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti
dall’ordinamento didattico del relativo corso di
specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d’intesa
con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende
ospedaliere o degli IRCCS, nonché con i dirigenti responsabili
delle unità operative presso cui si svolge la formazione;
d) all’articolo 21, valuti la Commissione di merito
l’opportunità di prevedere che la quantità e la tipologia dei
contratti dei medici in formazione specialistica nelle aziende
del Servizio sanitario nazionale, valutandone anche una
eventuale revisione della loro durata, siano rimodulate ogni
triennio con un decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adottato con il concerto del
Ministro
della salute, sulla base di una approfondita analisi del
fabbisogno nazionale di borse di studio per i medici
specializzandi, determinato in relazione ai dati epidemiologici
e alle evoluzioni tecnico-scientifiche ed organizzative, che
consenta di rivedere non solo la quantità ma anche la
distribuzione delle borse di studio tra le varie discipline.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n.
1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
premesso che:
il decreto-legge n. 104 introduce un complesso di misure in
materia d’istruzione, università e ricerca, articolato in tre
capi. Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la
Commissione Agricoltura, si segnalano fondamentalmente tre
questioni;
l’articolo 4, dedicato alla tutela della salute nelle scuole, al
comma 5 prevede che: «Il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo
consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora
appositi programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito
di iniziative già avviate;
al riguardo, si sottolinea l’importanza che i programmi di
educazione alimentare tengano in particolare considerazione –
per il loro valore ai fini della tutela della salute e
dell’ambiente e per la relativa valenza sociale – il consumo di
prodotti biologici, di quelli provenienti da filiera corta e a
«chilometro zero» e di quelli provenienti dall’agricoltura
sociale nonché la riduzione degli sprechi alimentari. Si
sottolinea altresì l’esigenza di tener presente il contributo
che in tale contesto possono fornire le aziende, che operano nel
campo della refezione scolastica, da considerare quale risorsa
fondamentale per le attività di educazione alimentare, che non
comporta oneri aggiuntivi;
l’articolo 25, tra le disposizioni volte alla copertura
finanziaria del provvedimento, dispone aumenti scadenzati delle
aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici
intermedi e all’alcole etilico (dal 10 ottobre 2013, dal 1o
gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015);
per un quadro sintetico degli effetti, si sottolinea che tali
aumenti si attestano a fine triennio su aliquote superiori al 27
per cento rispetto alle aliquote in essere. Il che, secondo la
relazione
tecnica, permette di stimare aumenti di entrate da accise pari a
11,7 milioni per i mesi residui del 2013, a 130,5 milioni per il
2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 2015, unitamente a
maggiori entrate da IVA per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni
nel 2014 e a 31,3 milioni a decorrere dal 2015. Contestualmente,
vengono indicate minori entrate negli anni 2014-2016, sia in
termini di IRES/IRPEF (rispettivamente -1,4 milioni, -15 milioni
e -19,1 milioni), che in termini di IRAP (rispettivamente -0,3
milioni, -2,9 milioni e -3,6 milioni);
al riguardo, va rilevato che si intravede sul territorio
italiano lo sviluppo di un promettente settore legato alla
produzione e al consumo di birre artigianali di qualità, da cui
possono derivare tra l’altro occupazione e indotto
turistico-gastronomico; si propone pertanto che gli aumenti
previsti per le accise della birra siano soppressi;
l’articolo 26 reca modifiche, sempre volte alla copertura
finanziaria del provvedimento, alla disciplina delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale relative ai trasferimenti
immobiliari; in particolare, si prevede, a decorrere dal 2014,
l’introduzione dell’imposta ipotecaria e catastale nella misura
fissa di 50 euro per ciascuna imposta, da versare sugli atti di
trasferimento a titolo oneroso di immobili soggetti all’imposta
di registro; inoltre, sempre dal 2014, si prevede l’aumento
della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale da 168 a 200 euro;
questi aumenti risultano particolarmente gravosi per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali,
che dovranno sostenere ulteriori e accresciuti oneri a causa
della soppressione, sempre a partire del 2014, delle
agevolazioni sulla tassazione dei trasferimenti di terreni
destinati all’esercizio delle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del codice civile (articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo n. 23 del 2011). Tra queste, ad esempio,
sono ricomprese quelle per la piccola proprietà contadina
(prevista sin dalla legge n. 604 del 1954, più di recente
prorogata fino al 2010 dall’articolo 2, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 194 del 2009 e infine posta a regime con la
legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità 2011), quelle per i
territori montani (articolo 9, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973), per le aziende
agricole montane (articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994) e
per il compendio unico (articolo 5-bis del decreto legislativo
n. 228 del 2001);
l’assetto che ne deriva, aggravato dagli ulteriori aumenti di
cui all’articolo 26 del decreto-legge in esame, non tiene conto
della diversità strutturale dell’acquisto di terreni destinati
all’uso agricolo;
infatti, senza le necessarie correzioni, dal 1o gennaio 2014 i
trasferimenti «agricoli» saranno sottoposti allo stesso
trattamento tributario applicato alla compravendita di terreni
effettuata da soggetti privi di qualifica professionale agricola
(che fino al dicembre 2013 sono soggetti all’aliquota del 15 per
cento). La conseguenza sarà quella di applicare ai trasferimenti
dei terreni agricoli effettuati da coltivatori diretti o
imprenditori agricoli la stessa tassazione unica dei
trasferimenti immobiliari. Il che prevedibilmente danneggerà
l’occupazione
giovanile in agricoltura e finirà probabilmente per agevolare
invece gli acquisti di terreni agricoli per altre finalità, ad
esempio quelle speculative, finanziarie e commerciali, a danno
dell’agricoltura;
al fine di tutelare il comparto agricolo reale e di garantire
sia l’accesso alla terra sia gli investimenti da parte di coloro
che con la loro azione operano a tutela del territorio in
contesti disagiati, come la montagna, si reputa necessaria una
complessiva riformulazione dell’articolo 26, al fine di esentare
dai relativi aggravi fiscali i terreni destinati all’uso
agricolo professionale, ripristinando altresì le agevolazioni
per la piccola proprietà contadina, per i territori montani, per
le aziende agricole montane e per il compendio unico,
attualmente in vigore fino alla fine del 2013;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) sia riformulato l’articolo 26, in modo da escluderne
l’applicazione agli atti di acquisto della proprietà di terreni
destinati all’uso agricolo da parte di coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali. Al contempo, le minori
entrate derivanti da tale esenzione dovranno essere reperite
attraverso una complessiva rimodulazione delle aliquote
dell’imposta di registro sugli atti traslativi della proprietà
dei medesimi terreni agricoli. In particolare, dovrà essere
previsto l’aumento dell’aliquota al 12 per cento se il
trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative
pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché il
mantenimento in vigore, oltre il 2013, delle agevolazioni
previste per la piccola proprietà contadina dall’articolo 2,
comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, per i territori
montani dall’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 1973, per le aziende agricole
montane dall’articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994, nonché
per il compendio unico di cui all’articolo 5-bis del decreto
legislativo n. 228 del 2001. Eventuali minori entrate potranno
altresì essere compensate con l’introduzione di un contributo
straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia, in
coerenza con gli obiettivi di educazione alimentare, di cui
all’articolo 4, comma 5;
b) sia modificato l’articolo 25 in ragione delle potenzialità di
sviluppo della produzione e del consumo di birre artigianali di
qualità, sopprimendo il previsto aumento dell’accisa sulla birra
e introducendo un contributo straordinario sulle bibite gassate
e bibite di fantasia, in coerenza con gli obiettivi di
educazione alimentare, di cui all’articolo 4, comma 5;
e con la seguente osservazione:
all’articolo 4, comma 5, sia previsto in maniera esplicita che i
programmi di educazione alimentare, le cui modalità attuative
saranno definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, prevedano esplicitamente anche:
1) criteri di indirizzo a favore del consumo, nella filiera
ortofrutticola, tra l’altro di prodotti biologici, di filiera
corta e a chilometro zero e provenienti dall’agricoltura
sociale;
2) criteri di indirizzo per la riduzione degli sprechi
alimentari;
3) la valorizzazione delle aziende affidatarie dei servizi di
refezione scolastica, che costituiscono risorse fondamentali per
le attività di educazione alimentare, utilizzando a tal fine
anche i fondi paritetici interprofessionali riorientandoli in
quota parte anche su aspetti formativi legati ai programmi di
educazione alimentare rivolti a studenti e famiglie.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n.
1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
ricordato che il decreto-legge reca disposizioni per gli
studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole – per il
relativo personale, nonché per le Istituzioni di alta formazione
e specializzazione artistica e musicale – e altre disposizioni,
riguardanti, in particolare, università, alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, ricerca;
richiamate le disposizioni di cui agli articoli 165 e 166 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che
stabiliscono che l’Unione contribuisce allo sviluppo di
un’istruzione e di una formazione professionale di qualità
incentivando la cooperazione tra Stati membri e sostenendo ed
integrando la loro azione, nel rispetto della responsabilità dei
singoli Stati quanto al contenuto dell’insegnamento e
all’organizzazione del sistema di istruzione e formazione e che
l’azione dell’Unione in materia di istruzione si esplica
attraverso la fissazione di obiettivi comuni e lo scambio di
buone pratiche fra Stati membri, nonché attraverso il
finanziamento di programmi volti al perseguimento degli
obiettivi fissati;
evidenziato come le misure recate dal provvedimento si
collochino nel quadro dei principi e degli indirizzi definiti
dall’Unione europea in materia di istruzione e formazione;
ricordato in particolare che il 28 giugno 2011 il Consiglio ha
adottato una raccomandazione sulle politiche di riduzione
dell’abbandono
scolastico e che il contrasto della dispersione scolastica
figura tra le priorità della Strategia Europa 2020, con
l’obiettivo di ridurre i tassi di abbandono precoce dei percorsi
di istruzione della popolazione tra 18 e 24 anni al di sotto del
10 per cento (l’obiettivo nazionale per l’Italia è pari al 15-16
per cento); il Consiglio, nelle sue conclusioni di marzo 2013, è
intervenuto sul tema «Investire in istruzione e formazione»
invitando gli Stati membri, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, a intensificare gli sforzi per prevenire la
dispersione scolastica;
richiamata la proposta di raccomandazione della Commissione
europea «Garanzia per i giovani», fatta propria dal Consiglio il
22 aprile 2013, per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età
un’offerta di lavoro, di prosecuzione dell’istruzione
scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità
elevata (COM(2013)729). Al fine di dare concreta attuazione alla
raccomandazione, la Commissione ha presentato la comunicazione
«Lavorare insieme per i giovani d’Europa – Invito ad agire
contro la disoccupazione giovanile» in cui sono elencate le
azioni proposte dalla Commissione per combattere la
disoccupazione giovanile;
ricordato altresì che la Strategia Europa 2020, per quanto
riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile, prevede
l’iniziativa prioritaria «Youth Opportunities Initiative» volta
a promuovere l’apprendistato e i tirocini per i giovani e ad
aiutare coloro che hanno abbandonato la scuola o un percorso
formativo ad acquisire le competenze necessarie a trovare un
lavoro;
evidenziata la Comunicazione della Commissione europea del 20
novembre 2012 «Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità
in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)669),
ove si ritiene prioritario lo sfruttamento pieno delle
tecnologie, in particolare di internet, nel settore
dell’istruzione, con un ammodernamento delle infrastrutture di
tecnologia dell’informazione a disposizione delle scuole;
rilevato che la revisione e il rafforzamento del profilo
professionale di tutte le professioni dell’insegnamento figurano
tra le priorità indicate dalla Commissione nella citata
comunicazione del novembre 2012; a tal fine si prevedono un
riesame dell’efficacia e della qualità accademica e pedagogica
della formazione iniziale degli insegnanti, l’introduzione di
sistemi coerenti e dotati di risorse adeguate per la selezione,
il reclutamento, l’inserimento e lo sviluppo professionale del
personale docente e il rafforzamento della competenza digitale
degli insegnanti, lo sviluppo di regolari verifiche della
performance degli insegnanti;
evidenziata la necessità – anche con riferimento ai contenuti
dell’articolo 1 del decreto-legge, che autorizza la spesa di 15
milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi
e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito,
esigenza di servizi di ristorazione o trasporto, condizione
economica – di adoperarsi affinché sia
pienamente garantito l’esercizio del diritto allo studio anche a
livello universitario, destinando fondi adeguati a garantire
borse di studio e strutture di accoglienza per gli studenti che
non hanno le opportunità economiche per sostenere i costi
dell’università, valutando tra questi i più meritevoli;
sottolineata quindi l’opportunità – con riferimento alle
disposizioni recate dall’articolo 15 del provvedimento, che
prevede la definizione di un piano triennale 2014-2016 per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente,
educativo e ATA, nonché la rideterminazione della dotazione
organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e
l’autorizzazione all’assunzione di ulteriori unità di personale
a decorrere dall’a.s. 2013/2014 – di procedere quanto prima alla
copertura di tutte le cattedre vacanti, prevedendo la
stabilizzazione del maggior numero di docenti precari e
l’inserimento in organico nella scuola di nuove figure
professionali (psicologi, pedagogisti, tutor specialisti nella
gestione di disabilità gravi), anche a tal fine destinando
investimenti in formazione in itinere qualificata per i docenti,
orientata alle best practice in Italia e in Europa;
auspicato che nel conferimento di incarichi di insegnamento
nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale (AFAM), di cui all’articolo 19 del
provvedimento, siano garantiti criteri di giustizia ed equità,
tenuto conto della professionalità e alta formazione del
personale docente interessato;
con riferimento infine alle disposizioni di cui all’articolo 7,
laddove si prevede che nell’a.s. 2013/2014 sia avviato in via
sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato
ad evitare la dispersione scolastica, sia garantito che le
risorse a tal fine stanziate si collochino nel quadro di un
progetto di ampio respiro, che destini adeguate risorse per gli
istituti che hanno risultati qualitativi più bassi; ciò al fine
di elevare lo standard qualitativo del sistema scuola italiano
ed evitare di penalizzare i territori con maggior disagi sociali
ed economici;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Dal 24 al 26 settembre la 7a Commissione della Camera svolge
audizioni sul Ddl, con rappresentanti di organizzazioni
sindacali e organismi istituzionali del settore, rappresentanti
di associazioni di dirigenti scolastici, docenti scolastici e
universitari.
Il 19 e 24 settembre la 7a Commissione della Camera esamina il
DL 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università
e ricerca (A.C. 1574 Governo – rel. Galan)
(7a Camera, 19.9.13) Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
dopo aver ringraziato il Ministro Carrozza per la sua presenza,
ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge
n. 104 del 2013, contenuto nell’A.C. 1574, è articolato in tre
capi, in quanto esso interviene in materia dettando disposizioni
rivolte agli studenti ed alle famiglie (Capo I), alle scuole
(Capo II) e, infine, a profili di varia natura (Capo III), tra i
quali menziona i corsi di laurea ad accesso programmato, la
formazione specialistica dei medici, l’organizzazione dell’Anvur
e degli enti di ricerca, il personale degli enti di ricerca e
degli atenei. Descrive quindi le disposizioni del provvedimento
in esame, nell’ambito del quale, al Capo I, l’articolo 1 si
occupa del welfare degli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, autorizzando la spesa di 15 milioni di
euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici
a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado in possesso di requisiti inerenti il merito,
l’esigenza di servizi di ristorazione o trasporto e la
condizione economica. Specifica che in particolare, l’articolo 1
autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 per
l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di
requisiti inerenti: merito negli studi, risultante dalla
valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso
scolastico; esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non
soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni
pubbliche; condizione economica, individuata sulla base
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
con particolare riferimento agli studenti pendolari e fuori
sede. Precisa che la ripartizione delle risorse tra le regioni
in base al numero degli studenti è demandata ad un decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Aggiunge che il medesimo decreto definisce, altresì, la
tipologia dei benefici e i requisiti (specifici) per l’accesso
agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati
ottenuti e che le risorse sono attribuite agli studenti sulla
base di graduatorie regionali, fino al loro esaurimento. A tal
fine, ciascuna regione, nel termine di 30 giorni dall’adozione
del decreto interministeriale, pubblica un bando con il quale
sono definiti la natura e l’entità dei benefici, le modalità per
la presentazione delle domande, anche in via telematica, e i
criteri per la formazione delle graduatorie. Specifica che il
comma 4 del medesimo articolo 1 esclude i pagamenti effettuati
dalle regioni per l’erogazione dei contributi e benefici a
favore degli studenti, previsti dal comma 1, dal computo ai fini
del patto di stabilità interno. Ricorda poi che l’articolo 2
reca disposizioni in materia di diritto allo studio
nell’istruzione universitaria, incrementando di 100 milioni di
euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale
per la concessione di borse di studio agli studenti
universitari, da ripartire tra le regioni, di cui al decreto
legislativo n. 68 del 2012. Le spese per gli interventi di
diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e
finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale, sono
escluse dal patto di stabilità interno.
Aggiunge che il decreto ministeriale 111878 del 31 dicembre
2012, reca, in corrispondenza del Fondo integrativo statale per
la concessione di borse di studio (cap. 1710, stato di
previsione del MIUR) un importo per il 2014 pari a euro 12,8
milioni (a fronte di 150,6 milioni di euro stanziati per il
2013). Per effetto dell’incremento disposto dall’articolo in
esame, lo stanziamento per il 2014 dovrebbe, dunque, essere pari
a 112,8 milioni di euro. In materia, rammenta che la potestà
legislativa in materia di diritto allo studio universitario
spetta, poi, esclusivamente alle regioni. Aggiunge, inoltre, che
il comma 2 del medesimo articolo 2 esclude i pagamenti
effettuati dalle regioni per l’attuazione degli interventi di
diritto allo studio universitario, finanziati con le risorse del
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio,
dal computo ai fini del patto di stabilità interno. Per ciascun
anno, la quota di finanziamento statale spettante a ciascuna
regione ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012
(articolo 18, comma 4, e articolo 7, comma 7) non deve essere
considerata ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti
annualmente ad ogni singola regione per il contenimento delle
spese. Illustra poi l’articolo 3 del provvedimento, che dispone
l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti
iscritti, nell’anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM),
cumulabili con quelle assegnate ai sensi del citato decreto
legislativo n. 68 del 2012. Precisa che tale articolo, a tal
fine, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2014.
In particolare, il comma 1 prevede che, con bando emanato entro
15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
stabilisca l’importo delle borse di studio, le modalità di
presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i
criteri per la formazione delle commissioni e per la valutazione
dei candidati. Il comma 2 prevede poi che gli studenti siano
ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a:
condizione economica, individuata, per i residenti in Italia,
sulla base dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109 del
1998, e comprovata, per i residenti all’estero, tramite
autocertificazione; valutazione del merito artistico, mediante
audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche
eventualmente prodotte. Aggiunge che la comunicazione della
graduatoria con l’individuazione dei destinatari delle borse di
studio è effettuata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca entro il 30 novembre 2013.
Riferisce poi sull’articolo 4, recante tutela della salute nelle
scuole, il quale estende il divieto di fumo nei locali chiusi
alle aree all’aperto delle istituzioni scolastiche, vieta l’uso
delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle medesime
istituzioni, e prevede l’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione dei divieti. Ricorda che il
medesimo articolo 4 dispone, inoltre, l’elaborazione di
programmi di educazione alimentare nelle scuole, al fine di
favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli.
Specifica che i commi da 1 a 4 dell’articolo 4 prescrivono il
divieto di fumo ed estendono il divieto di fumo nei locali
chiusi e alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie. Ricorda che in particolare il
comma 2 vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie,
comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di
recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i
centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
Aggiunge poi che sono anche definite, mediante rinvio, le
sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del
divieto. Specifica che in particolare per la violazione del
divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali
chiusi delle istituzioni sopra indicate, il comma 3 richiama le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della
legge n. 584 del 1975, che prevedono il pagamento di una somma
da euro 25 a euro 250. Ricorda inoltre che il comma 4 del
medesimo articolo 4 dispone che i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie inflitte da organi statali siano
versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati allo stato di previsione del
Ministero della salute per il potenziamento del monitoraggio
sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche
nonché per la realizzazione di attività informative destinate
alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. Illustra
quindi il comma 5 dello stesso articolo 4, il quale dispone che
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
elabori i programmi di educazione alimentare. Le modalità
attuative saranno definite con decreto interministeriale.
Passa quindi a relazionare sull’articolo 5 del provvedimento che
reca disposizioni volte al potenziamento dell’offerta formativa.
In particolare: è introdotta, a decorrere dall’anno scolastico
2014/2015, un’ora (settimanale) di insegnamento di «geografia
generale ed economica» in una classe del primo biennio degli
istituti tecnici e professionali; si prevede la pubblicazione di
un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di
progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a
promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la
fruizione del patrimonio culturale; a decorrere dall’anno
scolastico 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sono
riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o
l’aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di
laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali
innovativi. Specifica che, a tal fine, è autorizzata la spesa di
3,3 milioni di euro per il 2014 e di 9,9 milioni di euro a
decorrere dal 2015. I commi 2 e 3 del medesimo articolo 5
prevedono l’emanazione da parte del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2013, di un
bando di concorso per la realizzazione e il finanziamento di
progetti didattici nei musei, nei siti di interesse
archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali,
cui possono partecipare le università, le accademie di belle
arti e le istituzioni scolastiche, autorizzando, a tal fine, una
spesa di 3 milioni di euro per il 2014. Passa quindi ad
illustrare il comma 4 dell’articolo 5, il quale novella
l’articolo 1 della legge n. 440 del 1997 disponendo che, a
decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, una parte del Fondo
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per
gli interventi perequativi sia destinata al finanziamento di
progetti per la costituzione o l’aggiornamento di laboratori
scientifico-tecnologici, situati presso istituzioni scolastiche
statali, che utilizzano materiali innovativi. Ricorda che la
relazione tecnica chiarisce che, essendo il Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa confluito
nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
statali a decorrere dal 2014, una quota parte determinata
annualmente dello stanziamento disponibile verrà utilizzata per
le finalità indicate. Specifica quindi che la definizione della
tipologia di laboratori e materiali per i quali è possibile
presentare proposte di progetto finanziate con detta quota parte
del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 è demandata ad un
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Illustra poi l’articolo 6 del provvedimento che reca
disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di recente adottate
con il decreto-legge n. 179 del 2012, volte alla riduzione della
spesa per l’acquisto di testi e strumenti didattici da parte
degli studenti, intervenendo sulle regole per l’adozione dei
libri di testo e prevedendo l’assegnazione alle istituzioni
scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di
euro nel 2014 per l’acquisto di libri di testo e dispositivi per
la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli
studenti. In particolare, ricorda che il comma 1 del medesimo
articolo 6, novellando l’articolo 151 del decreto legislativo
n. 297 del 1994 e l’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del
2008 rende facoltativa l’adozione dei libri di testo da parte
del collegio dei docenti e circoscrive la possibilità per lo
stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli
adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di
approfondimento o monografico. Ricorda che, con riguardo alla
facoltà di adottare libri di testo, il comunicato presente sul
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca chiarisce che «i docenti potranno decidere di
sostituirli con altri materiali». Specifica che tale
disposizione dispone inoltre che costituisce illecito
disciplinare l’esecuzione da parte del dirigente scolastico di
delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento
dei tetti di spesa dell’intera dotazione libraria. Aggiunge che
il comma 3 del medesimo
articolo 6 dispone, per l’anno scolastico 2013-2014, che non
possa essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi
di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano
conformi alle Indicazioni nazionali. Aggiunge poi che il comma 2
dello stesso articolo stabilisce che il MIUR eroghi direttamente
alle istituzioni scolastiche 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3
milioni di euro nel 2014 per l’acquisto, anche tra reti di
scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di
materiali digitali da concedere in comodato d’uso a studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base
dell’Indicatore della situazione economica equivalente.
L’assegnazione alle scuole è effettuata, sulla base del numero
di studenti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Passa quindi ad illustrare
l’articolo 7 che prevede che nell’anno scolastico 2013/2014 sia
avviato in via sperimentale un programma di didattica
integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e
autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013
e di 11,4 milioni di euro nel 2014. In particolare, il comma 1
dell’articolo 7 dispone che nell’anno scolastico 2013-2014 sia
avviato in via sperimentale un programma di didattica
integrativa che contempla anche, ove possibile, il prolungamento
dell’orario scolastico per gruppi di studenti, in particolare
nella scuola primaria, al fine di evitare i fenomeni di
dispersione scolastica. Precisa poi che al fine indicato, il
comma 3 dispone un’autorizzazione di spesa di 3,6 milioni di
euro per il 2013 e di 11,4 milioni di euro per il 2014.
Rileva al proposito che tutta la disciplina applicativa è
demandata dal comma 2 del medesimo articolo 7 ad un decreto
ministeriale, da adottare sentita la Conferenza Stato-regioni.
Precisa che tale decreto indica: gli obiettivi del programma; i
metodi didattici da utilizzare; i criteri di selezione delle
scuole; le modalità di assegnazione delle risorse alle
istituzioni scolastiche. Specifica che già la norma primaria
prevede, inoltre, che le stesse istituzioni scolastiche possono
avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di
lucro che abbiano fra le proprie finalità statutarie l’aiuto
allo studio, l’aggregazione giovanile e il recupero da
situazioni di disagio, le quali devono essere abilitate dal MIUR.
Illustra quindi l’articolo 8, il quale intende potenziare le
attività svolte per l’orientamento degli studenti delle scuole
secondarie superiori ai fini della prosecuzione degli studi: a
tal fine, prevede, tra l’altro, a decorrere dall’anno scolastico
2013-2014, l’avvio dei percorsi di orientamento – finora
previsti nel quinto anno – già dal quarto anno e autorizza una
spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui
a decorrere dal 2014. Precisa quindi che l’intervento normativo
è finalizzato a promuovere una scelta consapevole del percorso
di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli
sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni
previste dalla «Garanzia giovani». In particolare, il comma 1,
lettera a) del medesimo articolo 8 stabilisce che le attività
per l’orientamento svolte dalle scuole: sono ricomprese tra le
attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive; riguardano
l’intero corpo docente; nel caso eccedano l’orario obbligatorio,
possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni
scolastiche. Aggiunge poi che la lettera b) del medesimo comma
1, novellando il già citato articolo 2 del decreto legislativo
n. 21 del 2008, modifica la disciplina che consente di stipulare
convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione
dei percorsi e delle iniziative di orientamento in modo da
includere nella platea dei possibili partecipanti anche camere
di commercio e agenzie per il lavoro, e da garantire il rispetto
dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza. Aggiunge
poi che il comma 2 del medesimo articolo 8 autorizza una spesa
di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2014, quale contributo per le spese di
organizzazione e programmazione delle attività di orientamento.
Specifica che le risorse saranno assegnate direttamente alle
istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti
interessati, e si aggiungeranno alle risorse derivanti da
programmi regionali, nazionali, europei e internazionali.
Illustra quindi l’articolo 9 che estende la durata massima del
permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per
formazione per l’intero periodo del corso frequentato, anziché
per un singolo anno rinnovabile di anno in anno. Gli effetti
della disposizione sono differiti all’adozione della normativa
di attuazione. Specifica che la modifica è introdotta mediante
novella, prevista dal comma 1, all’articolo 5, comma 3, lettera
c), del Testo unico in materia di immigrazione, adottato con
decreto legislativo n. 286 del 1998. Aggiunge che la ratio della
modifica introdotta è quella di consentire agli studenti
stranieri che studiano in Italia di ottenere sin dall’ingresso
un permesso di soggiorno con validità pari alla durata del
corso, evitando – come evidenziato nella relazione illustrativa
– a chi «si trattiene in Italia per un corso pluriennale di
doversi preoccupare annualmente del rinnovo del permesso di
soggiorno». Precisa che rispetto al testo previgente, la novella
prevede che sia «fatta salva la verifica annuale di profitto».
In proposito, ricorda che attualmente la verifica di profitto è
prevista per il rinnovo del permesso per la frequenza di corsi
universitari. Aggiunge poi che ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo 9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, occorre procedere all’adeguamento della
normativa secondaria prevista dall’articolo 1, comma 6, del
Testo unico in materia di immigrazione. Precisa che il comma 3
del medesimo articolo 9 contiene la clausola di invarianza
finanziaria degli effetti derivanti dalla disposizione in
commento. Ricorda poi che il Capo II del provvedimento in esame
detta disposizioni per le scuole. In particolare l’articolo 10
consente alle regioni interessate la stipula di mutui per il
finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica
nell’ambito della programmazione 2013-2015. Specifica che i
pagamenti effettuati dalle regioni per l’attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei
mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno.
Aggiunge che la disposizione include le spese sostenute in
favore delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione
artistica e musicale e delle università tra le detrazioni IRPEF
per erogazioni liberali. Il comma 1 del medesimo articolo 10
reca disposizioni finalizzate alla promozione di mutui per il
finanziamento di interventi di edilizia scolastica. A tal fine,
viene previsto che, per la programmazione triennale 2013-2015,
le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero
dell’istruzione e della ricerca e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui
trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.
Aggiunge che per la copertura degli oneri vengono stanziati
contributi pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui
per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno
2015. Lo stesso comma elenca i soggetti finanziari con i quali è
possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea per gli
investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa; Cassa
Depositi e Prestiti; soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria, ai sensi del Decreto legislativo n. 385
del 1993) e, infine, demanda ad un successivo decreto
interministeriale (adottato dal Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il MIUR e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti) l’individuazione delle modalità
di attuazione. Il comma 2 esclude i pagamenti effettuati dalle
regioni per l’attuazione degli interventi di edilizia
scolastica, finanziati con la stipula dei mutui di cui al comma
1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno ed il
comma 3 amplia le ipotesi in cui il contribuente può usufruire
della detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni
liberali, al fine di includervi le spese sostenute in favore
delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione
artistica e musicale e delle università. In particolare, sono
rese detraibili dall’IRPEF nella misura del 19 per cento anche
le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell’alta
formazione e specializzazione artistica e musicale e delle
università, purché aventi specifici scopi; in particolare, esse
devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa
e, per effetto delle norme in commento, anche all’edilizia
universitaria.
Ricorda che la detrazione è condizionata al versamento delle
erogazioni mediante un sistema di pagamento tracciabile. Il
beneficio si applica a partire dall’anno di imposta in corso al
12 settembre 2013. Illustra poi l’articolo 11 che reca
un’autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014,
rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro,
per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie,
prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la
fruizione della connettività wireless, in modo da consentire
agli studenti l’accesso ai materiali didattici ed ai contenuti
digitali. Aggiunge che le risorse saranno assegnate alle
istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici
scolastici. Nell’ambito delle azioni per l’Agenda Digitale
Italiana rientrano alcune azioni per promuovere l’istruzione
digitale: l’Anagrafe nazionale studenti ed il fascicolo
elettronico dello studente universitario, nonché il programma
per i libri ed i centri scolastici digitali. La strategia per
l’attuazione prevede in particolare di dare supporto al MIUR per
favorire la scuola digitale. Ricorda che il MIUR ha promosso il
Piano Scuola Digitale per modificare gli ambienti di
apprendimento attraverso l’integrazione delle tecnologie nella
didattica. Per quanto attiene all’obiettivo di ridurre il
digital divide interno al mondo della scuola, è già in fase di
attuazione il Piano Nazionale Scuola Digitale, che supporta le
iniziative delle scuole che vogliono intraprendere un percorso
di trasformazione graduale degli ambienti di apprendimento.
Illustra inoltre l’articolo 12, il quale, al fine di consentire
un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche,
interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e
dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle
stesse istituzioni: in particolare, limita la disciplina recata
dall’articolo 19, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98 del
2011 (legge n. 111 del 2011) agli anni scolastici. 2012/2013 e
2013/2014 e rinvia la definizione dei criteri a regime per tali
assegnazioni ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza
unificata. Dispone, altresì, l’inserimento della Scuola per
l’Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni. Segnala che
l’articolo. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva
disposto nuovi parametri per il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche. Aveva, altresì, previsto che, per
acquisire l’autonomia, gli istituti comprensivi dovevano essere
costituiti con almeno mille alunni, ridotti a cinquecento per le
istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con
sentenza n.147 del 2012, la Corte ha poi sancito l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge
98/2011, rilevando che «è indubbio che la disposizione in esame
incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento
degli istituti». Il comma 1 del medesimo articolo 12 limita
l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma
5 e 5-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 all’anno scolastico
2012/2013, già trascorso, e 2013/2014, appena avviato, e,
inserendo nello stesso articolo 19 il comma 5-ter, dispone che i
criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche –
nonché educative – alle quali può essere assegnato un dirigente
scolastico e un DSGA sono definiti con accordo da raggiungere in
sede di Conferenza unificata, su proposta del MIUR e del MEF.
Inoltre, il comma 2 dispone la clausola di invarianza
finanziaria in relazione alle disposizioni recate dal comma 1.
Il comma 3 dispone invece che la Scuola per l’Europa di Parma
rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 165/2001.
Sottolinea quindi che l’articolo 13 è finalizzato ad assicurare
l’integrazione dell’anagrafe nazionale degli studenti e delle
anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle
anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente,
entro l’anno scolastico 2013-2014. Infatti, l’articolo 3 del
decreto legislativo n. 76 del 2005 ha disposto che con apposito
accordo tra il MIUR e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in sede di Conferenza unificata, è assicurata
l’integrazione delle anagrafi nazionale e regionale nel Sistema
nazionale delle anagrafi degli studenti. A tal fine, si provvede
a definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi
informativi; assicurare l’interoperabilità delle anagrafi;
definire l’insieme delle informazioni che permettano la
tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli
studenti. L’articolo 14 elimina il divieto di costituzione di
non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione
per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto
con l’articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 5
del 2012, legge n. 35 del 2012, disponendo che da tale
previsione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La relazione tecnica fa presente che, in virtù
della clausola di invarianza finanziaria, la costituzione di
nuovi ITS potrà avvenire solo avvalendosi di finanziamenti
privati o di riduzioni di spesa o incrementi di entrate presso
le regioni. L’articolo 15 dispone in materia di personale
scolastico, prevedendo la definizione di un piano triennale
2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
docente, educativo e ATA – rappresentando, dunque, la
prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio
2011- 2013 con l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70
del 2011 – legge n. 106 del 2011 –, la rideterminazione della
dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e
l’autorizzazione all’assunzione di ulteriori unità di personale
a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014; l’abrogazione, dal
1o gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei
all’insegnamento per motivi di salute recata dall’articolo 14,
comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, legge 135 del 2012,
e la ridefinizione della materia con la previsione di una
disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente
inidonei successivamente al 1o gennaio 2014 e di una disciplina
transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente
inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
l’integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi
di concorso C999 e C555, recata dall’articolo 14, comma 14,
dello stesso decreto-legge 95/2012. Con riguardo al Piano
triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, il comma 1 dispone che, in
esito ad una sessione negoziale concernente interventi in
materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto
interministeriale è definito un piano triennale per l’assunzione
a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per
gli anni 2014-2016. La relazione tecnica specifica che, in base
alla normativa vigente, la metà dei soggetti verrà scelta fra i
vincitori del concorso – il cui bando è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 75 del 25 settembre 2012 – e l’altra metà
fra i precari presenti nella graduatoria. Inoltre, evidenzia che
il personale da assumere è articolato in tre gruppi: personale
assunto su posti di organico di diritto già occupati da
dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili
a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque
titolo.
Aggiunge che gli interventi per l’organico dei docenti di
sostegno sono contenuti ai commi 2 e 3. In particolare, il comma
2 ridetermina la dotazione organica di diritto relativa ai
docenti di sostegno in misura pari al 75 per cento nell’anno
scolastico 2013/2014, al 90 per cento nell’anno scolastico
2014/2015 e al 100per cento dall’anno scolastico 2015/2016. A
tal fine, novella l’articolo 2, comma 414, della legge n. 244
del 2007, che aveva disposto la rideterminazione della stessa
dotazione organica nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una
consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti
di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico
2006/2007. Il comma 3, invece, autorizza il MIUR, a decorrere
dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo
indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti
vacanti e disponibili nell’organico di diritto, sempre
utilizzando la procedura autorizzatoria indicata nel comma 1. La
relazione tecnica fa presente che, per effetto del comma 2, si
determina, nel triennio, un incremento dell’organico di diritto
di 26.684 unità, pari alla differenza tra l’organico di fatto
dell’anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032 unità, e quello
degli anno scolastico 2010/2011 e seguenti, pari a 63.348 unità.
Fa, altresì, presente che, in base al comma 3, tali assunzioni
sono autorizzate «in aggiunta alle facoltà assunzionali normali
e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati». La stessa
relazione aggiunge che le 26.684 unità si dividono in 12.428
presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e 14.256
presso la scuola secondaria di I e II grado. Circa la
ridefinizione della disciplina relativa ai docenti inidonei
all’insegnamento per motivi di salute, i commi da 4 ad 8
abrogano, dal 1o gennaio 2014, la disciplina in materia di
docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata
dall’articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012. L’articolo
19, comma 12-15, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto
che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di
inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici con la
qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Nel caso in
cui l’istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista
la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni
dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle
università, con mantenimento dell’anzianità maturata e
dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno
personale pensionabile riassorbibile. Il comma 5 dispone
l’integrazione delle commissioni mediche operanti presso le ASL
con un rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio
scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di inidoneità
del personale docente della scuola. Il successivo comma 6
definisce la normativa a regime per il personale docente che
sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute dopo il 1o gennaio 2014. In particolare,
dispone che a tale personale si applica, anche in corso di anno
scolastico, la procedura di cui all’articolo 19, comma 12-14,
del decreto-legge 98/2011. In realtà, rispetto alla procedura
indicata dalle disposizioni richiamate, si registrano alcune
differenze, non vi è, invece, alcun riferimento all’assunzione
di tale qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e
tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente. Il comma 7
reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già stati
dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute alla
data di entrata in vigore del decreto-legge. In particolare,
prevede che tale personale è sottoposto a nuova visita medica
entro il 20 dicembre 2013. Ove, all’esito della stessa visita,
la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale
interessato ritorna a svolgere la funzione docente. Ove, invece,
la dichiarazione di inidoneità sia confermata, si applicano le
previsioni recate dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni
dalla data di conferma dell’inidoneità. Il successivo comma 8
dispone che il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le
unità di personale trasferite ad altre amministrazioni, e le
relative risorse, anche ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni di bilancio. Dispone, altresì, che, per i
trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle
amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti
risorse finanziarie.
Rileva quindi che, con riferimento alla ridefinizione della
disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e
C555, il comma 9 prevede che, fermo restando, per riguarda il
personale docente titolare della classi di concorso C999 –
insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei
ruoli dello Stato per effetto dell’articolo 8, comma 3, della
legge 124/1999 – e C555 – ex LII/C – esercitazioni di pratica
professionale –, quanto previsto dall’articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 95/2012, circa il transito nei ruoli del personale
non docente con la qualifica di assistente amministrativo,
tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio
posseduto, lo stesso personale può transitare su altra classe di
concorso per la quale sia abilitato o in possesso di titolo
idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella
provincia di riferimento. Il comma 10 dispone che il Comitato di
verifica tecnico-finanziaria istituito ai sensi dell’articolo
64, comma 7, del decreto-legge 112/2008, legge 133/2008,
verifica gli effetti finanziari delle disposizioni recate dai
commi 1-9, ai fini della determinazione del Fondo destinato ad
incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette
alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della
carriera del personale della scuola, di cui al comma 9 dello
stesso articolo 64.
Aggiunge che la formazione del personale scolastico è materia
dell’articolo 16, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro
per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione
obbligatoria rivolte, in particolare, al personale scolastico
delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano
risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto
rischio socio-educativo. Inoltre, prevede – in via sperimentale
per il 2014 – l’accesso gratuito dei docenti ai musei e ai siti
di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo
Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro. In
particolare, le disposizioni di cui al comma 1 – che autorizza
una spesa di 10 milioni di euro per il 2014 – sono finalizzate a
migliorare il rendimento della didattica e potenziare le
capacità organizzative del personale scolastico. Il comma 2
rinvia ad un decreto del MIUR – per la cui emanazione non è
previsto un termine – la definizione delle modalità di
organizzazione e gestione delle attività formative, anche
attraverso convenzioni con università statali e non statali, da
individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e
trasparenza. Al riguardo, ricorda che l’articolo 4, comma 2,
lett. b), del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per
il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, tuttora in
vigore, ha individuato la formazione come materia di
contrattazione integrativa nazionale, stabilendo altresì che,
con cadenza annuale, sono fissati obiettivi, finalità e criteri
di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del
personale. In particolare, il vigente CCN integrativo stabilisce
che: la programmazione e la concreta gestione dell’attività di
formazione avvengono a livello regionale e di singola
istituzione scolastica autonoma, lasciando all’Amministrazione
centrale, oltre ai compiti di indirizzo, coordinamento e
monitoraggio, la competenza in materia di promozione,
individuazione e diffusione di modelli innovativi di formazione
ed aggiornamento connessi ai processi di innovazione di sistema
(articolo 1). Il comma 3, al fine di promuovere la formazione
culturale del personale docente della scuola, prevede – in via
sperimentale per il 2014 – l’accesso gratuito dello stesso
personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico,
storico e culturale gestiti dallo Stato. Con riguardo alla
platea dei destinatari, il comunicato presente sul sito del MIUR
chiarisce che la disposizione è rivolta al «personale docente di
ruolo». Il beneficio è concesso nel limite complessivo della
disponibilità di un Fondo per il recupero delle minori entrate
appositamente istituito nello stato di previsione del MIIBACT,
con la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2014.
Le modalità di fruizione del servizio sono demandate ad un
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con MIUR e MEF.
Ricorda che l’articolo 17 detta disposizioni prevedendo nuove
modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un
corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla
Scuola nazionale dell’amministrazione; per il solo anno
scolastico 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in
materia di esoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni
vicarie, nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni in cui
non è stato completato l’iter dei concorsi per dirigente
scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli
stessi concorsi durante l’anno scolastico; in caso di rinnovo
delle procedure concorsuali per dirigente scolastico annullate a
seguito di pronunce giurisdizionali, la costituzione di
sottocommissioni per ogni gruppo di 300 candidati, anziché 500.
La principale novità è costituita dalla previsione che il
reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso-concorso selettivo di formazione bandito ogni anno dalla
Scuola nazionale dell’amministrazione per tutti i posti vacanti.
Il numero dei posti vacanti è comunicato dal MIUR alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
funzione pubblica e alla stessa Scuola nazionale
dell’amministrazione, sentito il MEF e fermo restando il
meccanismo di autorizzazione delle assunzioni di cui si è già
dato conto nella scheda relativa all’articolo 15. Il concorso
per l’accesso al corso-concorso è per esami e titoli. Per le
spese della procedura concorsuale i candidati devono
corrispondere un contributo. Al corso-concorso possono essere
ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti
vacanti, entro un limite massimo del 20 per cento, stabilito con
il DPCM al quale è rimessa anche la definizione delle modalità
di svolgimento della procedura concorsuale, della durata del
corso-concorso, delle forme di valutazione dei candidati ammessi
allo stesso. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola
nazionale dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l’attività didattica dei partecipanti,
ai quali può essere eventualmente ridotto il carico didattico.
Al riguardo la relazione tecnica chiarisce che la partecipazione
al corso-concorso non può comportare un esonero completo dal
servizio. I commi da 5 a 7 introducono una deroga, per il solo
anno scolastico 2013-2014, ai criteri individuati, in tema di
esonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del
dirigente scolastico, dall’articolo 459, comma 2 e 3, del
decreto legislativo 297/1994, e prevedono la possibilità di
nomina dei vincitori di concorso per dirigente scolastico anche
nel corso dell’anno scolastico. I commi 2 e 3 del citato
articolo 459 del decreto legislativo 297/1994 prevedono che
l’esonero dall’insegnamento può essere concesso ai docenti della
scuola dell’infanzia e primaria che collaborano con il dirigente
scolastico quando si tratti di un circolo didattico con almeno
80 classi e ai docenti di istituti di istruzione secondaria di
primo e secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di
tutte i gradi di istruzione con almeno 55 classi. In
particolare, il comma 5 dispone che, solo per l’anno scolastico
in corso e solo nelle regioni in cui uno dei concorsi per
dirigente scolastico banditi con decreto dirigenziale 22
novembre 2004 e con decreto dirigenziale 13 luglio 2011 non si è
ancora concluso, possono ottenere l’esonero dall’insegnamento, i
docenti con funzioni vicarie che insegnano presso scuole
conferite in reggenza a dirigenti che hanno l’incarico presso
un’altra scuola. Alla sostituzione dei docenti esonerati si
procede, in base al comma 7, con supplenze temporanee. La
relativa spesa è coperta a valere sulle facoltà di assunzione
relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni
già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse
iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. In base al
comma 6, gli incarichi di reggenza e gli esoneri
dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie di cui al
comma 5 cessano alla conclusione del concorso di riferimento,
dandosi luogo, in tal caso, alla nomina in corso d’anno, ove
possibile, dei vincitori di concorso, nei limiti delle
assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione alle scuole
in questione di un dirigente scolastico titolare con incarico a
tempo indeterminato.
Sottolinea quindi che l’articolo 18 autorizza il MIUR ad
assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente
tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Al relativo
onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa
fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni
degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di
secondo grado. Si è concluso con l’individuazione di 55
vincitori e di 2 idonei, e che, a fronte di una dotazione
organica pari a 200 posti di funzione, il MIUR dispone solo di
29 dirigenti tecnici. L’autorizzazione all’assunzione sopra
indicata è dunque disposta dal comma 1, a decorrere dal 2014,
per le necessità del Sistema nazionale di valutazione della
scuola e in aggiunta alle facoltà di assunzione possibili ai
sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 244/2007. In base
alla disposizione citata, per il quinquennio 2010-2014 le
amministrazioni statali, con alcune eccezioni, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa al personale cessato nell’anno precedente. L’onere per
le assunzioni autorizzate è quantificato dallo stesso comma 1 in
8,1 milioni di euro dal 2014. In base al comma 2, allo stesso
onere si fa fronte attraverso una riduzione dell’autorizzazione
di spesa per la corresponsione dei compensi ai presidenti e ai
commissari delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato
al termine dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado,
conseguente alla restrizione dell’ambito territoriale nel quale
gli stessi possono essere nominati. L’Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale è trattata dall’articolo
19 dispone in materia di conferimento di incarichi di
insegnamento nelle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del
direttore amministrativo delle stesse. Conferisce, inoltre, un
finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti
superiori di studi musicali, ex pareggiati. Il comma 1 dispone
che, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno accademico
2013-2014, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis
del decreto-legge n. 97 del 2004, legge n. 143 del 2004, sono
trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche
per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato. Nelle
graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con
un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa
valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In
particolare, l’articolo 19 del decreto ministeriale 16 giugno
2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione
per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto
che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura
dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria
nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16
ottobre 2001, e successive modifiche.
Precisa che resta, peraltro, fermo il regime di autorizzazione
alle assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3, della legge
n. 449 del 1997, e che per le esigenze didattiche delle
Istituzioni AFAM cui non si possa far fronte nell’ambito delle
dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante
l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non
superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente
conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Il comma 2 prevede, nelle more dell’adozione del
regolamento che i contratti a termine in essere nell’anno
accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle
Istituzioni AFAM, possono essere rinnovati per il solo anno
accademico 2013-2014 per la copertura di posti che risultino
vacanti e disponibili, a condizione che tale personale abbia
maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento,
e in subordine agli incarichi richiamati al precedente comma. La
previsione si pone in deroga alla normativa generale sui
contratti a tempo determinato. Il comma 3 dispone che le
funzioni di direttore amministrativo delle Istituzioni AFAM sono
attribuite, con delibera del Consiglio di amministrazione, a
personale dell’Area «Elevata professionalità» del comparto AFAM
in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito
professionale dell’incarico da ricoprire o, in assenza di tale
personale, a personale di altre amministrazioni pubbliche, in
possesso di un profilo equivalente, collocato in posizione di
comando o in aspettativa, sempre nell’ambito delle facoltà di
assunzione. Il CCNL del nuovo comparto AFAM del 16 febbraio 2005
ha, quindi, definito il profilo professionale del Direttore
amministrativo, senza prevedere il conferimento di tali mansioni
mediante incarico anche a persone non appartenenti
all’amministrazione. I commi 4 e 5 sono dedicati alle risorse
per gli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati. Il
comma 4 dispone che, nelle more di un processo di
razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali (ex
pareggiati), e in considerazione delle gravi difficoltà
finanziarie degli stessi, è autorizzata, per il 2014, la spesa
di 3 milioni di euro. In base al comma 5, la ripartizione delle
risorse sarà effettuata con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca – per la cui
emanazione non è indicato un termine – sulla base di criteri, da
definire con lo stesso decreto, che terranno conto della spesa
storica di ogni istituto. Al riguardo ricordo che la legge
508/1999, all’articolo 2, ha disposto, che le Accademie di belle
arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la
trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e
coreutici, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono,
nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33
della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione
artistica e musicale (AFAM).
Ricorda quindi che il Capo III reca previsioni di varia natura.
In particolare, l’articolo 20 abroga l’articolo 4 del decreto
legislativo n. 21 del 2008, relativo al c.d. «bonus maturità»
per l’accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato,
disponendo – a seguito dell’avviso di rettifica pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 – che lo stesso bonus
non è applicato neanche alle procedure relative agli esami di
ammissione ai corsi universitari già indette ma non ancora
concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La
relazione illustrativa evidenzia che la prima applicazione della
disposizione, prevista per l’iscrizione ai corsi universitari
dell’anno accademico 2013-2014, dopo numerosi differimenti, ha
confermato le criticità della previsione normativa recata
dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, «anche
con riferimento alla difficoltà di individuare un meccanismo di
valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse
conto del contesto locale». In base al decreto ministeriale, il
punteggio di valutazione del percorso scolastico, per un massimo
di 10 punti, è attribuito esclusivamente ai candidati che hanno
ottenuto un voto all’esame di Stato almeno pari a 80/100 e non
inferiore all’80esimo percentile della distribuzione dei voti
della propria commissione d’esame nell’anno scolastico 2012/13,
secondo una tabella di corrispondenza. Per i corsi di laurea
delle professioni sanitarie, il punteggio è attribuito dalle
singole università secondo criteri autonomamente determinati in
conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21/2008.
Il decreto ministeriale n. 449 del 2013 ha anche fissato le date
per lo svolgimento dei test di ammissione all’università in date
comprese fra il 3 e il 10 settembre per i diversi corsi di
laurea e ha disposto che per i corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in
medicina veterinaria e in architettura il Cineca, sulla base del
punteggio totale, redige una graduatoria nazionale, che si
chiude con un provvedimento ministeriale. Per i corsi di laurea
magistrale in Scienze della formazione primaria, le modalità e i
contenuti delle prove di ammissione sono stati definiti con
decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615. In particolare, il
decreto ha stabilito che la valutazione del percorso scolastico,
per un punteggio massimo di 10 punti, è effettuata dalle singole
università secondo criteri autonomamente determinati in
conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 21/2008. Lo
svolgimento della prova di ammissione è stata fissata, presso
ciascuna sede universitaria, per il giorno 17 settembre 2013.
Sulla base degli elementi esposti, dunque, alcune prove di
ammissione sono state svolte prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge, altre successivamente, mentre non si
hanno notizie sulla redazione della graduatoria nazionale e del
provvedimento ministeriale finale. Se l’interpretazione è
corretta, dunque, il meccanismo previsto dall’articolo 4 del
decreto legislativo 21/2008 non si applicherà alle procedure per
l’accesso ai corsi dell’a.a. 2013-2014 per le quali non sia
intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur essendosi
già svolte le relative prove di ammissione.
Aggiunge che l’articolo 21 reca alcuni interventi in tema di
formazione specialistica dei medici, prevedendo un’unica
commissione preposta all’ammissione alle scuole di
specializzazione e la formazione di un’unica graduatoria
nazionale. Dispone, inoltre, che, a partire dall’anno accademico
2013/2014, la determinazione del trattamento economico da
corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale,
invece che annuale. In particolare, il comma 1, modificando
l’articolo 36 del Decreto legislativo n. 368/1999, prevede
un’unica commissione preposta alle prove di ammissione alle
scuole di specializzazione nonché la formazione di un’unica
graduatoria nazionale all’esito delle prove anziché, come
previsto in precedenza, di singole graduatorie locali. Infatti,
come evidenziato nella relazione illustrativa, il meccanismo
fino ad oggi attuato, prevedendo una graduatoria locale per
l’accesso alle singole scuole, era passibile di determinare
disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi e sui
criteri di valutazione a livello nazionale. Viene fatta salva la
specifica disciplina per l’accesso degli allievi delle scuole
militari alle scuole di specializzazione. Il comma 2,
modificando l’articolo 39 del citato Decreto legislativo
368/1999, dispone che, a decorrere dall’anno accademico
2013/2014, la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione
specialistica per tutta la durata legale del corso sia
effettuata con DPCM adottato ogni 3 anni e non più annualmente.
Al successivo articolo 22 è disposta l’organizzazione dell’Anvur
e degli enti di ricerca, prevedendo a livello legislativo la
procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo
dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca – che, in base all’articolo 2, comma 140, del
decreto-legge n. 262 del 2006, legge n. 286 del 2006, era stata
definita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76
del 2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva
la disciplina transitoria già prevista dallo stesso decreto del
Presidente della Repubblica citato per i componenti in carica.
L’articolo 22 reca, infatti, alcune novità in materia di nomina
dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione
degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione
governativa, di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo
213/2009. Il comma 1, novellando l’articolo 2, comma 140, del
DECRETO-LEGGE 262/2006 (LEGGE 286/2006), dispone che i
componenti dell’organo direttivo dell’ANVUR sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un
comitato di selezione, che rimane valido per un anno. Precisa
che l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 76 del 2010 ha disposto che il Consiglio direttivo è
costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche
straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza
nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel
Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due
uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro
sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci
e non più di quindici persone definito da un comitato di
selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il
comitato di selezione è composto da cinque membri di alta
qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal
Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia
dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio
nazionale degli studenti. L’articolo 6, comma 2, dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica 76/2010 ha, altresì,
disposto che il Presidente ed i componenti degli organi dell’ANVUR
restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente
nominati, e che se uno di essi cessa dalla carica prima della
scadenza del proprio mandato, il soggetto nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
Sottolinea che le principali novità che derivano dall’intervento
normativo possono così enuclearsi: non è più previsto il parere
parlamentare sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo
dell’ANVUR; l’elenco nell’ambito del quale il Ministro sceglierà
i nominativi da proporre potrà essere composto da un numero di
soggetti non predeterminato e sarà valido solo un anno – mentre
finora, come si è visto, poteva essere utilizzato fino ad
esaurimento –; il mandato dei membri del Consiglio direttivo
avrà una durata comunque pari a 4 anni, anche in caso di nomina
per sostituzione di altro componente cessato dalla carica. Il
comma 2 prevede che, in sede di prima applicazione, fino alla
nomina di un nuovo comitato di selezione, per la nomina dei
componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR (evidentemente, a
seguito delle dimissioni di cui si è detto ante) è utilizzato
l’elenco già definito ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Dispone, altresì,
che per i componenti del Consiglio direttivo in carica alla data
di entrata in vigore del decreto-legge resta ferma la disciplina
transitoria recata dall’articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Rileva che le
disposizioni inerenti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono
previste dai commi 3 e 4. In particolare, il comma 3, novellando
l’articolo 11 del decreto legislativo 213/2009 dispone che i
nominativi proposti al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, ai fini della nomina dei presidenti e dei
membri del consiglio di amministrazione di designazione
governativa, dal comitato di selezione appositamente costituito,
possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della
proposta. Il successivo comma 4 dispone che, per le nomine dei
presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli
enti di ricerca vigilati dal MIUR successive alla data di
entrata in vigore del decreto-legge, si procede nominando un
nuovo comitato di selezione.
Rileva quindi che con riferimento alle assunzioni a tempo
determinato presso gli enti di ricerca e le università e
finanziamento degli enti di ricerca, l’articolo 23 reca
disposizioni inerenti: le assunzioni a tempo determinato presso
gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad
ordinamento speciale, nonché altri organismi. Il comma 1,
reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e
di stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le
scuole superiori ad ordinamento speciale per l’attuazione di
progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici
per gli studenti, eliminata dal decreto-legge n. 76 del 2013. Al
contempo, reintroduce la previsione che ciò è possibile a
condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci
di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario di
finanziamento degli stessi – FOE, di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo n. 204 del 1998 – o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università (FFO), specificando che
è fatta eccezione per quelli finanziati con la quota premiale
del FOE. Il comma 2 sostituisce l’articolo 4 del decreto
legislativo n. 213 del 2009, che ha stabilito: che la
ripartizione del FOE è effettuata sulla base della
programmazione strategica preventiva di cui all’articolo 5 dello
stesso decreto legislativo, nonché tenendo conto della
valutazione della qualità dei risultati della ricerca,
effettuata dall’ANVUR; che, a decorrere dal 2011, una quota del
FOE non inferiore al 7 per cento, con progressivi incrementi
negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli
enti, sulla base di criteri e motivazioni di assegnazione
disciplinati con decreto del MIUR avente natura non
regolamentare. Inoltre, il comma 2 dispone che le quote del FOE
assegnata per specifiche finalità, che non possono più essere
utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre
attività e progetti attinenti alla programmazione degli enti,
previa richiesta motivata al MIUR e conseguente autorizzazione.
Ricorda che il personale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR
è oggetto di disciplina da parte dell’articolo 24, autorizzando
alcune assunzioni presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) e prevede che gli enti di ricerca vigilati
dal MIUR possono procedere ad assunzioni di ricercatori e
tecnologi in deroga alle procedure di cui all’articolo 34-bis
del Decreto legislativo 165/2001, il quale stabilisce l’obbligo
per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già
collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le
procedure per le nuove assunzioni. Le disposizioni inerenti l’INGV
sono recate dai commi 1-3. Il comma 1 autorizza l’INGV ad
assumere, nel quinquennio 2014-2018, 200 unità di personale
ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni
annuali di 40 unità, nel limite di una maggiore spesa di
personale pari ad euro 2 milioni nel 2014, 4 milioni nel 2015, 6
milioni nel 2016, 8 milioni nel 2017 e 10 milioni dal 2018. Lo
scopo è quello di far fronte agli interventi urgenti connessi
all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza
sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di
monitoraggio. Il comma 2 dispone che l’approvazione del
fabbisogno di personale, la consistenza e le variazioni
dell’organico dell’INGV sono disposti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere
favorevole del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Il comma 4 prevede una deroga alla procedura per il reclutamento
di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca vigilati dal
MIUR. In particolare, tali enti possono procedere al
reclutamento delle figure professionali indicate, nei limiti
delle facoltà assunzionali, senza l’osservanza delle procedure
di cui all’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001.
L’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001 stabilisce
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il
personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di
avviare le procedure per le nuove assunzioni. Il successivo
articolo 25 interviene in materia di accisa, disponendo aumenti
scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o
gennaio 2015) delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilicomma Ai sensi
della normativa vigente, l’Allegato 1 al testo unico delle
imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo
n. 504 del 1995) indica le seguenti aliquote di accisa per tali
prodotti: birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; alcole
etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. Precisa che
l’articolo 25 in esame provvede, al comma 1, ad aumentare le
aliquote di accisa di tali prodotti con decorrenza dal 10
ottobre 2013, nelle seguenti misure: birra: euro 2,66 per
ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro
77,53 per ettolitro; alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro
anidro. Il comma 2, a fini di coordinamento con quanto disposto
dal decreto-legge n. 91 del 2013, stabilisce che le aliquote di
accisa rideterminate dall’articolo 14, comma 2, del
decreto-legge n. 91 per il 2014 e a decorrere dal 2015 sono
fissate nelle seguenti misure indicate al successivo comma 3 del
presente articolo: a decorrere dal 1o gennaio 2014, birra: euro
2,70 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici
intermedi: euro 78,81 per ettolitro; alcole etilico: euro 920,31
per ettolitro anidro. A decorrere dal 1o gennaio 2015, invece
birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti
alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; alcole etilico:
euro 1019,21 per ettolitro anidro.
Rileva quindi che in sostanza, quanto disposto dall’articolo 14,
comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013, viene superato e
incluso nelle misure indicate dal presente articolo 25.
L’articolo 26, attraverso una novella all’articolo 10 del
Decreto legislativo n. 23 del 2011, cosiddetto federalismo
municipale, interviene in tema di determinazione, con decorrenza
dal 1o gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari. In
sostanza, l’articolo 26: conferma il regime di esenzione
dall’imposta di registro da applicare a decorrere dal 1o gennaio
2014, ai sensi dell’articolo 10 del decreto sul federalismo
municipale, decreto legislativo n. 23 del 2011, agli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in
genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, e tutti gli atti e le formalità
direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari;
assoggetta ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale
relative ai medesimi atti alla misura fissa di 50 euro (mentre
precedentemente venivano esentati); in tutti i casi in cui la
normativa vigente stabilisce che le imposte di registro,
ipotecaria e catastale siano liquidate in misura fissa, il
relativo importo aumenta, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, da
168 a 200 euro. L’articolo 27 reca, al comma 1, il
rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (FISPE) e ai commi 2 e 3 le norme di
copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. Il
comma 1 rifinanzia il Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (FISPE) di 3 milioni di euro per l’anno 2014,
di 50 milioni per l’anno 2015 e di 15 milioni a decorrere
dall’anno 2016. Ricordo che il Fondo ISPE è stato istituito
dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al
fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della
pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075) viene
utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle
risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti
oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, si
ricorda che nella legge di bilancio 2013-2015 (legge n. 229/2012
e relativo decreto ministeriale Economia 31 dicembre 2012 di
riparto in capitoli dei programmi di spesa) il Fondo presentava
una dotazione pari a 16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per
il 2014 e a 29,7 milioni per il 2015. Ricordo, altresì, che la
dotazione del Fondo è stata via via ridotta, a copertura di una
serie di disposizioni legislative intercorse successivamente
all’approvazione della legge di bilancio. Si ricorda, da ultimo,
che a valere sulle risorse del Fondo è stata posta la copertura
finanziaria degli oneri relativi all’indennità da corrispondersi
al Commissario straordinario per gli interventi di spending
review, pari a 150.000 euro per l’anno 2013, 300.000 euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 200.000 euro per l’anno
2016, dall’articolo 49-bis del decreto-legge n. 69/2013. I commi
2 e 3 dispongono le norme per la copertura finanziaria degli
oneri recati dal provvedimento, quantificati complessivamente in
13 milioni di euro per l’anno 2013, 326,6 milioni di euro per
l’anno 2014, 450,1 milioni di euro per l’anno 2015, 471,6
milioni di euro per l’anno 2016, 473,6 milioni di euro per
l’anno 2017 e 475,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
precisa che da ultimo, l’articolo 10 del decreto-legge n. 102
del 2013 ha disposto un ulteriore incremento, per l’anno 2013,
di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla
medesima finalità dal richiamato articolo 1, comma 253, della
legge n. 228 del 2012. L’articolo 28 reca infine l’entrata in
vigore del provvedimento il giorno stesso della sua
pubblicazione.