“L’Istruzione riparte” al Senato

 Educazione & Scuola 5.11.2013

Il 5 novembre la 7a Commissione del Senato esamina il DdL di conversione in legge del DL 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, già approvato dalla Camera il 31 dicembre.

Il 28, 30 e 31 ottobre l’Aula della Camera esamina il DL 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

 

(Camera, 28.10.13) MANUELA GHIZZONI, Relatrice per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, finalmente un provvedimento che si occupa specificamente di scuola, università e ricerca è stato esaminato nella sua sede naturale, cioè in Commissione cultura. Si è percepito un senso di stupore, ebbene sì, è così, perché in effetti da anni, forse da troppi anni, misure destinate ad incidere sul sistema pubblico di conoscenza, spesso con approcci peraltro settoriali e scoordinati, sono state approvate in leggi omnibus, in decreti omnibus, con il principale obiettivo di ridurre il bilancio a disposizione del Ministero.
L’esito – è stato ricordato anche recentemente nel rapporto Giarda, dell’allora Ministro Giarda, del 2012 nel quale si legge: la spesa del MIUR è ridotta nell’ultimo triennio – si faceva riferimento al 2009-2011 – di ben 3,5 miliardi, di cui 2,2 nella scuola e quasi 1 nell’università e, per gli ultimi due decenni, rilevava una forte caduta della quota della spesa pubblica per l’istruzione, dal 23,1 per cento al 17,7 per cento del totale, con una corrispondente caduta della quota sul PIL. (…)
L’istruzione è stato, insieme a quello dell’ordine pubblico e della sicurezza, l’unico settore della spesa pubblica in contrazione, calando di ben 5,4 per cento, in netta controtendenza con le scelte attuate invece da altri Paesi europei o dell’OCSE, in periodi di crisi. È dunque ipocrita io credo – interrogarsi sulle performance deludenti nelle analisi internazionali del nostro sistema formativo. Sappiamo bene che la spesa pubblica non è necessariamente sinonimo di qualità e sviluppo, ma certamente non lo sono nemmeno i tagli lineari che si abbattono anche sui comportamenti virtuosi e sulle buone prassi senza certezza di efficacia sugli sprechi.
Va dato quindi atto al Governo Letta di avere emanato misure urgenti per far intraprendere al nostro Paese una politica di investimenti in favore del sistema pubblico della conoscenza. Un investimento – uso non a caso questa parola – costituito sia da idee, iniziative – ad esempio per il welfare studentesco, per le politiche professionali e per l’ambito educativo, didattico e organizzativo – sulla scorta di quelle idee che da tempo vengono dibattute in seno alla Commissione cultura, sia da risorse finanziarie aggiuntive, risorse che assommano a 315 milioni per il 2014 e a oltre 390 milioni annui dal 2015 in poi. Tema, quello delle coperture, sul quale la Commissione ha molto dibattuto senza trovare, al momento, una sintesi con il Governo; ma ho fiducia che il lavoro, al quale non ci sottrarremo nelle ore che ci separano da qui al dibattito in Aula, possa raggiungere un esito favorevole e il più ampiamente condiviso. Abbiamo lavorato in questi giorni per raggiungere questo risultato, ancora non ci siamo riusciti, ma personalmente sono fiduciosa.
Ora, comunque, mi preme sottolineare che lo sforzo finanziario e di idee concretato nel decreto varato dal Governo non è sfuggito ai tanti e diversi soggetti ascoltati in audizione. Sebbene essi non si siano giustamente sottratti a segnalare le criticità contenute nel testo – molte delle quali però noi abbiamo assunto in emendamenti poi approvati in Commissione – hanno comunque riconosciuto e apprezzato un’inversione di tendenza fatta di risorse e proposte nuove sulle quali mi soffermerò.
Signor Presidente, dati gli accordi intercorsi tra i gruppi parlamentari sulla necessità di ridurre i tempi dei nostri interventi, mi permetta e chiedo già adesso di allegare in calce alla pubblicazione dello stenografico l’intero mio intervento, così che io in Aula possa esporre soltanto la parte di premessa, che vuole raccontare e raccogliere i tratti salienti e più importanti del provvedimento, soprattutto alla luce delle modifiche apportate durante l’esame in Commissione.
Vi sono stati emendamenti approvati come conseguenza del lavoro meticoloso svolto dalla Commissione, avvenuto a seguito di un lavoro fatto con grande passione e con grande determinazione da parte di tutti i gruppi che qui voglio ringraziare, come voglio ringraziare – mi permetta di farlo, Presidente – anche l’onorevole Galan, presidente della Commissione, per la fiducia che ha voluto accordarmi affidandomi in sua vece il ruolo di relatrice del provvedimento.
Il decreto prevede come primo nucleo di disposizioni quelle relative al welfare degli studenti, con l’incremento di 15 milioni per le spese di trasporto degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e di 3 milioni per l’assegnazione di premi di merito artistico per gli studenti dell’alta formazione artistica e musicale.
Si potenzia altresì l’offerta formativa con ulteriori 3 milioni di finanziamento, che permetteranno alle scuole di costituire ed aggiornare laboratori tecnico-scientifici che utilizzino materiali innovativi, ed ancora, sempre alle scuole, ma anche alle università ed alle accademie, consentiranno di avviare progetti didattici in collaborazione con musei e istituzioni culturali e scientifiche.
Ancora, si interviene per contenere il costo dei libri di testo, sia modificando le regole per l’adozione dei medesimi, sia mediante agevolazioni alle famiglie in difficoltà; per quanto riguarda le regole, si afferma la possibilità, in loco di quella che prima era un’obbligatorietà, dell’adozione dei libri di testo, stabilendo il principio che le risorse possano essere destinate all’utilizzo di materiali alternativi anche autoprodotti dalle scuole, mentre per l’acquisto di libri da dare in comodato alle famiglie in difficoltà si stanziano oltre due milioni e mezzo nel 2013, cioè a far data dall’anno scolastico in corso, e cinque milioni e mezzo nel 2014.
Il tema della dispersione scolastica viene affrontato proponendo un programma di didattica integrativa anche attraverso il prolungamento dell’orario scolastico, soprattutto nelle zone di maggior evasione dall’obbligo, volto al rafforzamento delle competenze di base e rivolto a tutti gli ordini di scuola.
Già dall’anno scolastico in corso, le scuole potranno potenziare le attività di orientamento. Il provvedimento, infatti, inizialmente rivolto all’ultimo biennio della scuola secondaria superiore, è stato esteso anche all’ultimo anno della secondaria inferiore, cioè le scuole medie – perché così ci capisce chi ci sta seguendo da casa – questo perché abbiamo ritenuto che questi due momenti (l’iscrizione alle scuole medie e l’iscrizione alle scuole superiori) siano momenti cruciali in cui gli studenti effettuano una scelta determinante per il loro futuro formativo.
Con le disposizioni che io adesso ho sinteticamente enunciato, si affrontano quindi i problemi più urgenti per offrire un concreto aiuto agli studenti ed alle famiglie, affinché a tutti vengano date reali opportunità per acquisire quelle competenze necessarie ad esplicare le proprie potenzialità individuali e a divenire cittadini consapevoli, favorendo al contempo il difficile compito delle scuole che tutti giorni, in trincea, combattono contro la dispersione e l’abbandono.
Voglio qui anche accennare ad un’altra norma importantissima, dedicata all’edilizia scolastica, alla quale non credo sia stata data, soprattutto dai media, la giusta rilevanza perché in effetti, con quanto prevede l’articolo 10, cioè con la disponibilità da parte dello Stato di accendere dei mutui che avranno una durata trentennale a carico intero dello Stato, con un costo di 40 milioni l’anno, si potrà generare un flusso di risorse in favore degli enti proprietari delle scuole attraverso le regioni, che avranno il compito di coordinare la scelta degli interventi di almeno – possiamo dire così – 850 milioni di euro, senza che questo gravi sulle casse di enti locali, quindi di province e comuni proprietari degli edifici. Credo che questo sia un intervento straordinario anche perché queste risorse sono escluse dal Patto di stabilità, come stiamo chiedendo da molti anni, e mi fa piacere poterlo dire che in quest’Aula, ma credo che ci saranno colleghi che lo riprenderanno, perché l’edilizia scolastica è un tema caro alla Commissione, la quale sta dedicando a questo tema molta attenzione.
Vengo alle norme dedicate al personale scolastico.
Troppo a lungo si è pensato che per recuperare in qualità sarebbe stato necessario stornare risorse dal capitolo dei costi del personale nel bilancio del MIUR; troppo a lungo si è parlato della scuola come grande bacino occupazionale di dipendenti statali, trascurando che a loro è affidato il delicato compito di formare, educare, sostenere la libera espressione del pensiero e la crescita personale.
Ecco, anche in tal senso occorre cambiare passo e pensare al lavoro dei docenti e del personale della scuola come ad una risorsa da coinvolgere e da valorizzare. Nelle linee programmatiche presentate ai parlamentari dal Ministro Carrozza questo tema assume una nuova centralità, diventa leva di crescita degli standard qualitativi e non più costo da comprimere. Al contempo in esse si coglie la volontà di innovare ogni ambito della professione docente: dal reclutamento alla formazione in servizio, dall’esercizio della professione a nuove modalità di organizzazione del lavoro. In coerenza con quanto delineato, il decreto affronta quindi alcune emergenze che attengono al personale della scuola, quale quella del reclutamento dei dirigenti scolastici, i cui ultimi travagliatissimi iter concorsuali hanno prodotto incertezze e rallentamenti nella stessa conduzione delle istituzioni scolastiche. Inoltre, grazie al lavoro attento e tenace della Commissione sulla dolorosa, spinosa, tormentata e annosa questione del personale inidoneo all’esercizio della funzione docente, si è giunti a stabilire un principio: la prevalenza della tutela della salute e della dignità professionale sul fattore di contenimento della spesa. Ma si affronta anche un nodo strutturale e cruciale come quello di garantire stabilità agli organici: il piano triennale disposto dal decreto-legge consentirà di assumere personale scolastico a tempo indeterminato su posti in organico di diritto. È poi particolarmente positivo che il decreto-legge preveda l’immissione in ruolo di 26 mila docenti specializzati sul sostegno, ambito nel quale si era duramente abbattuta la precedente scure dei tagli. Questa misura, infatti, dispone il graduale ripristino degli organici del sostegno esistenti al 2008. Come pure significativa è l’attenzione al bisogno di formazione in servizio dei docenti, soprattutto finalizzato a sostenere, in particolare, il difficile lavoro dei docenti impegnati – così come è risultato il nuovo testo dopo il lavoro in Commissione – in aree con forti criticità, espresse, ad esempio da alti tassi di abbandono scolastico, da alte concentrazioni di alunni con bisogni educativi speciali o da una elevata presenza di alunni migranti. Vengo ora alle principali misure del capo 3, quelle relative all’AFAM, cioè all’Alta formazione artistica e musicale, alla ricerca e al diritto allo studio. Da registrare positivamente il fatto che con questo decreto-legge il Governo Letta interrompe la lunga e colpevole disattenzione della politica nei confronti dell’alta formazione artistica e musicale. Infatti, grazie alle norme contenute nel decreto-legge e alle modifiche introdotte dalla Commissione trovano risposta positiva alcune delle attese dei docenti precari che da anni operano nelle istituzioni e si dà finalmente un concreto segnale di attenzione, atteso dal 2007, agli istituti superiori di studi musicali ex pareggiati e alle accademie storiche non statali, per i quali è messo a disposizione un fondo per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie in cui versano tali istituti. La Commissione è intervenuta anche sulla questione di maggiore risonanza sui media: l’abolizione del bonus maturità per l’accesso ai corsi di laurea con numero programmato. La modifica, approvata all’unanimità grazie ad una proficua interlocuzione con il Governo salvaguarda, da un lato, i diritti di tutti gli studenti che già frequentano i corsi di laurea per aver ottenuto un esito positivo ai test, ma, con un intervento di sanatoria valido solo per l’anno accademico 2013-2014, consente altresì l’immatricolazione in soprannumero a quegli studenti che sarebbero stati ammessi, in base ai risultati conseguiti al test, se il bonus non fosse stato abrogato negli stessi giorni in cui si tenevano le prove di ammissione. Quel che è comunque certa è l’urgenza di una riflessione meno estemporanea sull’accesso programmato ai corsi di laurea e sulle modalità di ammissione, riflessione che non può che essere collegata a scelte strategiche di fondo sul diritto all’istruzione, sulla flessibilità della formazione post-secondaria, sul legame formazione-lavoro.
Passando al tema ricerca, mi soffermo sulle disposizioni relative al personale precario. Esprimiamo apprezzamento per l’assunzione in cinque anni di 200 ricercatori precari e la proroga degli attuali contratti a tempo determinato in favore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che soffre di un’endemica precarietà del personale. Ma l’apprezzamento è mitigato dal limitato raggio d’azione della norma che non ha permesso di raccogliere le istanze degli altri enti di ricerca, che pur conoscono estesi fenomeni di precarietà del personale. (…)
Affido al testo che consegno le altre considerazioni sul tema della ricerca. Mi faccia però fare due considerazioni finali.
L’una è quella relativa al diritto allo studio universitario, nella consapevolezza che ogni intervento in questo ambito è un passo compiuto contro l’ineguaglianza e verso il progresso e lo sviluppo. Riteniamo positiva, pertanto, l’approvazione dell’emendamento che sterilizza per il prossimo anno accademico eventuali aumenti della tassazione e della contribuzione studentesca; un anno che il Parlamento dovrà mettere a frutto per approvare una legge che definisce i criteri nazionali affinché le tasse universitarie siano ispirate al principio di equità e di progressività.
Riteniamo ugualmente positiva l’approvazione dell’emendamento, avvenuta questa mattina in Commissione, che stabilizza a 150 milioni la capienza del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Vado con la considerazione finale, Presidente, anche perché ci tengo, perché è rivolta soprattutto alle forze di opposizione.
Si tratta di una riflessione che è un invito che desidero rivolgere, in particolare, alle forze di opposizione, che ringrazio nuovamente per il comportamento costruttivo che hanno contribuito a determinare durante la discussione in Commissione, testimoniato, peraltro, dall’approvazione all’unanimità di molti emendamenti presentati dall’opposizione e dalla maggioranza.
Questo decreto-legge è stato emanato in un momento difficile per il nostro Paese, che potremmo sintetizzare usando le parole di Nicola Cacace: siamo il Paese più vecchio del mondo, con la disoccupazione giovanile più alta d’Europa, ma siamo anche il Paese europeo con meno laureati; eppure abbiamo il più alto livello di laureati disoccupati o sottoccupati. E siamo un Paese «congelato», perché il nostro sistema di istruzione non funziona più da ascensore sociale.
Ed è ovvio che a nessuno di noi sfugge il fatto che il nostro sistema di conoscenza ha molto a che fare con questa situazione di blocco del nostro Paese, e quindi anche gli effetti dispiegati dal decreto in esame incideranno su quella che è una paralisi sociale che attanaglia il Paese.
Comprendo, quindi, le attese, le molte attese, riposte in questo decreto-legge, che, per le opposizioni, non sono state tutte adeguatamente evase, ma credo, al contempo, che non si possa chiedere ad un provvedimento di misure urgenti, forzatamente circoscritte, ancorché pensate con un approccio sistemico, di risolvere in un solo colpo tutti i problemi della scuola, dell’università e della ricerca.
Metteremo a segno un primo obiettivo con l’approvazione del decreto-legge, come modificato in Commissione: altri – ne siamo consapevoli – restano da fare, lo sappiamo, ma saranno tanto più efficaci se saranno frutto di un lavoro condiviso (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione (La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti).

GIANLUCA BUONANNO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, ringrazio la relatrice per la maggioranza per il lavoro che sta svolgendo da questa mattina, visto il cambio in corsa del relatore, e ringrazio anche il relatore e presidente di Commissione Galan, per quello che ha fatto in precedenza. Li ringrazio, anche se io, ovviamente, non ritengo soddisfacente quello che si propone, quello che, tramite il Ministro, il Governo, si vuole far approvare.
Diciamo subito, signor Ministro, che io intitolerei questo disegno di legge non «decreto istruzione», ma lo chiamerei «decreto distruzione»; non «d’istruzione», con l’apostrofo, proprio «distruzione». Infatti, nella sostanza, ancora una volta, questo Paese che tanto si vanta – forse anche lei è una di quelle che sostiene il cambiamento di questo Paese in una maniera innovativa – fa l’errore madornale che hanno fatto praticamente tutti in questi ultimi decenni, e cioè bastonare i cittadini.
Infatti, si parla tanto di scuola e poi vediamo che, per finanziarla, non avete neanche la fantasia di modificare quelle che sono le nuove tassazioni che consentono al suo Ministero di fare degli investimenti sulla scuola e, coniglio dal cilindro, si chiede di applicare ulteriori accise sulla birra e sugli alcolici per tirare su dei soldi.
Ma io penso – e credo anche lei, signor Ministro – che l’attuale scuola italiana non goda di ottima fama. Abbiamo visto, anche ultimamente, delle classifiche che dicono chiaramente – lei, qui sì, si dovrebbe vergognare – che vi sono gli studenti che sono dei «somari», lo dico tra virgolette, ma vi sono gli stessi insegnanti che sono dei «somari», sempre tra virgolette.
Infatti, questa classifica dice che, in pratica, chi insegna non è aggiornato e tante cose non le sa, e chi deve apprendere, ovviamente, ne sa ancora meno di chi cerca di insegnare. Allora, per prima cosa, credo sia opportuno che ci sia una classe di insegnanti competitiva, che abbia voglia di studiare e di aggiornarsi e che abbia voglia di fare. Questo non credo che sia, ahimè – tranne ovviamente le tante eccezioni che ci sono nel nostro Paese – il modello che lei vuole, perché il modello attuale è proprio questo: insegnanti il cui unico interesse – non dico tutti, ovviamente, ma una parte – è solo avere la seggiola per poter avere la cattedra, e che non sono istruiti in maniera tale da poter essere competitivi, e studenti che, ahimè, devono relazionarsi con chi nella realtà magari non è neanche capace di parlare l’italiano. Questo in linea di massima.
Per quanto riguarda, ribadisco, le tasse: ma secondo lei, signor Ministro, è così difficile fare un po’ di autocritica ? Io vorrei veramente che lei nell’intervento che dovrà fare, facesse un po’ di autocritica nelle scuole, perché in Commissione noi abbiamo parlato degli emendamenti, di quello che giustamente ognuno di noi ha come idea, ma le autocritiche non si fanno mai, non c’è nessuno che dice: «la scuola deve essere migliorata in questo, perché siamo stati carenti su questi fronti, perché non siamo stati capaci di fare queste cose, perché abbiamo sperperato del denaro pubblico». Qui si chiede sempre denaro per quello che serve per la scuola italiana, ma non si dice mai che, magari, il denaro che già attualmente va nei vari rami della scuola italiana, magari – e senza magari – alle volte viene buttato via. Io credo che non sia solo una questione di quantità di denaro, ma che sia anche una questione di qualità e di che cosa si spende e per che cosa si spende, il denaro. Siccome già abbiamo delle difficoltà – come lei sa e anche il suo Governo lo sa benissimo – magari vediamo di verificare bene le spese di questo denaro. Aggiungo una cosa che ho citato anche sempre nella Commissione di cui faccio parte, ad esempio, sulla ricerca: tutti si riempiono la bocca «dobbiamo dare più soldi ai ricercatori. Ci mancherebbe: senza la ricerca questo Paese continua ad andare indietro». È vero, perché ci sono Paesi molto più evoluti di noi come gli Stati Uniti, l’Inghilterra e la Francia, la Germania, che puntano molto sulla ricerca. Poi però noi veniamo a scoprire – non certo per merito mio – che ci sono ricercatori che non fanno un tubo dalla mattina alla sera e che dicono testualmente che vengono pagati senza sapere neanche che cosa devono fare. Questo secondo lei perché accade? Perché siamo competitivi? Noi paghiamo dei ricercatori per fare «pinule» tutto il giorno? Non credo sia una cosa meritoria. Certo, ci saranno ricercatori che invece fanno benissimo il loro mestiere e sono, diciamo così, un vanto per il nostro Paese. Ma evidentemente anche in quel campo ci sono quelli che nella realtà sono dei parassiti. Allora, perché non verificare anche queste cose? Perché io penso che poi alla fine quando uno viene e dice «ci sono delle cose che non vanno, io ve le elenco, e ci sono delle cose che possono andare meglio, e io ve le elenco», anche chi come me è negativo su quelle che sono le proposte fatte potrebbe anche votare positivamente. Invece, mi sento sempre dire che mancano solo i soldi, che gli insegnanti sono tutti bravi, che la scuola comunque merita di più, e poi vediamo che nelle università noi continuiamo a perdere competitività. Lei arriva dal mondo universitario: secondo lei è logico che questo Paese abbia più università che province? È logico che qui si abbia il giochino di avere tutte le università sotto casa, e poi non ne abbiamo neanche più una veramente competitiva e per trovarci nella classifica, tra virgolette, «mondiale», dobbiamo scendere più del centesimo posto? È una cosa normale, visto che la culla dell’università è proprio il nostro Paese? Secondo lei è normale una cosa del genere, o forse questo aumentare a dismisura il numero delle università è stato un gioco che ha interessato tutti? E non c’è mai nessuno che dice di chi è la colpa. Un altro problema di questo Paese è che tutti sono responsabili fino a un certo punto, poi non c’è più la responsabilità. Non si capisce chi è responsabile di qualcosa, e non viene mai punito e non succede mai niente, perché comunque questo Paese vive solo di quello che riguarda le difficoltà. Quando si è proprio veramente in difficoltà allora si cercano dei rimedi.
Ad esempio, per quanto riguarda gli stranieri abbiamo puntato molto sul fatto che nel nostro Paese (sono in aumento costante, malgrado la crisi mondiale per cui molti poi se ne vanno pure), nelle scuole, vi sia un’istruzione specifica, per fare in modo che gli stranieri, che sono nel nostro Paese, non debbano rappresentare un problema per i nostri figli. Nel senso che non deve essere un problema il fatto di avere tanti bambini stranieri, che poi va a discapito dei nostri figli. Abbiamo chiesto di stanziare dei fondi per fare in modo che vi siano insegnanti di sostegno che possano aiutare l’integrazione. Pensavamo ci fosse questa possibilità e non c’è stata.
La stessa cosa c’è per quanto riguarda i permessi di soggiorno. Ma perché non continuare di anno in anno a dare permessi di soggiorno a chi è straniero nel nostro Paese e ha diritto allo studio? Invece, adesso continuamente si fanno cose a lungo termine. Secondo me, alla fine sembra quasi che uno può venire in Italia, dice che studia, poi magari ci mette quindici anni e il risultato finale è che ha il permesso di soggiorno, per cui uno non è che prende il permesso di soggiorno perché merita, prende il permesso di soggiorno perché comunque dice di studiare. Ma chi è che verifica poi tutte queste cose? Io penso che la parola «meritocrazia» in questo provvedimento – ahimè! – manca.
Chiudo, visto che abbiamo poco tempo perché, essendo relatori di minoranza, ci lasciano solo dieci minuti. Abbiamo già perso tempo tutto il giorno ad aspettare il provvedimento, che poi quando dobbiamo parlare ci lasciano dieci minuti, già una cosa molto strana, ovviamente in negativo.
Nel 2014 lo Stato stanzia 112 milioni di euro per il diritto allo studio, 37,4 in meno rispetto allo scorso anno. Meno male che si diceva che il Governo Letta metteva più denaro su queste cose. Poi, le regioni ne mettono 45 milioni circa. Gli studenti, che sarebbero quelli che devono prendere i soldi del diritto allo studio, cioè quelli che devono essere gratificati di questo, sono quelli che tirano fuori i soldi, perché alla fine con le tasse regionali per il diritto allo studio gli studenti tirano fuori 215 milioni di euro: cioè gli studenti hanno diritto allo studio ma allo stesso tempo si devono pagare automaticamente il loro diritto. Non mi sembra una bella cosa per un Governo che si è presentato in quest’Aula, dicendo che la scuola era un punto essenziale del programma.
A lei signor Ministro dico che ancora una volta, secondo me, questo Governo non ha avuto coraggio, non ha coraggio, vive come Ponzio Pilato, sta un po’ così, fa qualcosa e quel qualcosa lo fa, tassando di più i cittadini. Non venite a dirci: «Non stiamo aumentando le tasse», perché si mettono le accise qui o là, o sopra e sotto e alla fine chi paga è il cittadino. Quindi, è un’altra presa per i fondelli e per trovare i soldi, ancora una volta, paga sempre «Pantalone».

LUIGI GALLO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, Ministro, colleghi, il MoVimento 5 Stelle presenta una relazione di minoranza al decreto n. 104 per altre motivazioni rispetto alla relazione di minoranza già presentata. Non pensiamo assolutamente che le risorse all’università e alla scuola siano già abbastanza, ma riteniamo che il provvedimento sia fortemente insufficiente sotto il profilo delle risorse aggiunte in questo decreto, né che si affronta il tema dal punto di vista strutturale. Noi abbiamo affrontato questo decreto in Commissione, tenendo conto che i problemi della scuola, dell’università e della ricerca non siano episodici, ma siano problemi strutturali, problemi che portano oggi tanti studenti a non poter accedere allo studio.
Abbiamo il fenomeno degli idonei alle borse di studio, quindi che hanno i requisiti ma che non avranno mai la possibilità di accedere a quelle risorse. Allora siamo in un Paese in cui il diritto allo studio è negato sostanzialmente, il diritto al lavoro anche e in pratica, senza delle riforme strutturali importanti, che sono la vera emergenza del Paese, si mandano al macero due o tre generazioni di italiani secondo me.
Che cosa è accaduto nella precedente legislatura? Nella precedente legislatura c’era stata la devastante finanziaria di Tremonti per il 2008, quindi per il collega Buonanno individuiamo dei responsabili. In quella finanziaria e poi con la legge tristemente nota nel mondo della scuola, la n. 133 del 2008, in pratica si sono decurtati e mai reintegrati oltre 130.000 lavoratori della scuola. Questi 130.000 lavoratori della scuola avevano un apporto di qualità all’interno della scuola. Magari si poteva e si può mettere in discussione il quadro orario, si possono mettere in discussione gli interventi, ma non la necessità di un personale qualificato all’interno della scuola e non i numeri.
In questo decreto ci sono tante mancanze. Non le elencheremo adesso perché abbiamo solo 10 minuti, ma nel corso della seduta avremo modo di individuare quali sono queste mancanze. Noi crediamo che un problema sia proprio emergenziale: la qualità dell’informazione di una società che si deve basare sulla conoscenza. In questo decreto non vediamo un intervento in tal senso.
Rispetto ai docenti e ai diversi professionisti della scuola, un altro elemento che vediamo negativo del decreto è che si individuano misure di tipo coercitivo verso i docenti, per esempio nella formazione di tipo obbligatorio. Ora noi riteniamo che le politiche che si sono susseguite in questi anni hanno fatto una grossa propaganda – e continua a farla anche Buonanno in questa sede – sul fatto che all’interno della scuola ci siano fannulloni, ci siano soggetti non qualificati. Eppure abbiamo laureati che seguono e che effettuano una specializzazione di due anni prima e adesso di un anno dopo la laurea, quindi che arrivano ad un livello di preparazione che dovrebbe essere elevato. E noi affrontiamo questo sistema, cioè lo valutiamo attraverso un modo totalmente inappropriato, che è il sistema Invalsi. Il sistema Invalsi individua, attraverso dei test, dei quiz, vuole arrogarsi il diritto di valutare la qualità della scuola. Dopodiché che cosa si prevede e si prevedeva in questo decreto, poi leggermente migliorato in Commissione? Si prevedeva che gli insegnanti che appartenevano a quelle classi dove i test avevano dato esito basso, dovevano fare una formazione obbligatoria, come se appunto fosse totalmente collegato l’intervento del docente all’effetto delle competenze sullo studente.
Ora sicuramente c’è un parziale intervento del docente su una misura che è effettiva, ma noi consideriamo che un docente si trova in un sistema dove non ha strumenti tecnologici a sua disposizione, non ha laboratori, non ha strumenti didattici e organizzativi adeguati alla qualità della scuola, non ci sono le persone e il personale di supporto e in tutto questo sistema la colpa e il carico devono essere sempre del docente. A nessuno viene in mente che una seria valutazione dovrebbe tenere in conto dei successi formativi, lavorativi e di vita degli studenti.
La fondazione inglese Varkey Gems ha realizzato uno studio mondiale comparativo intitolato: «Varkey Gems 2013, global teacher status index», che segnala come i docenti italiani sono secondi in Europa, solo dopo la Finlandia, per influenza positiva nella vita degli studenti.
Quindi, magari è qualcosa di non misurabile subito con un test e con un quiz e, invece, si utilizza un approccio di tipo aziendalistico, economicista, per valutare quello che avviene all’interno della scuola. Io la relazione su tutti gli articoli la darò per letta, perché è depositata, però mi voglio soffermare sull’articolo 15, che di per sé è arrivato blindato in Commissione, sia perché diversi emendamenti del MoVimento 5 Stelle su questo articolo sono stati dichiarati inammissibili, sia perché tutti gli emendamenti della minoranza su questo articolo hanno ricevuto un parere negativo del Governo e del relatore per la maggioranza.
L’articolo 15 riguarda il personale scolastico e definisce un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2014-2016 tenuto conto dei posti vacanti disponibili in ciascun anno. Il testo della legge risulta piuttosto omertoso riguardo ai numeri di questo piano triennale. Per conoscerli, infatti, bisogna ricorrere alla scheda tecnica allegata al decreto-legge, dalla quale apprendiamo che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Certo, perché le assunzioni copriranno a malapena i pensionamenti. Si prevedono 27.872 docenti e 13 mila ATA e non comporteranno incrementi di personale se non per il sostegno, il cui organico di diritto aumenterà di 26.684 unità, peraltro nell’arco di tre anni invece che nell’immediato.
Tirando le somme, quindi, il piano triennale prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 67.956 unità tra docenti, sostegno e personale ATA in tre anni. E non è tutto: l’attuazione di questo ambiziosissimo piano di immissioni in ruolo è espressamente subordinato all’esito di una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l’invarianza finanziaria. A saper leggere significa, come per l’immissione in ruolo del 2011, che a pagare il prezzo della stabilizzazione saranno i neoassunti stessi che dovranno con buona probabilità rinunciare agli scatti di anzianità e rimanere ancorati ancora per chissà quanto tempo al loro modesto stipendio. Questi patti, di questo genere, sono stati già fatti tra Governi e organizzazioni sindacali e fortemente disattesi. In altre parole, anche nelle volte precedenti in pratica si era detto che c’era un piano triennale di assunzione, c’era il blocco degli scatti, dopodiché quel piano triennale non è stato rispettato. Dobbiamo inoltre notare che, come accade ormai troppo spesso negli ultimi anni, ai proclami trionfalistici riguardo i numeri delle assunzioni nella scuola non corrispondono mai i fatti. Innanzitutto, dalla scheda tecnica sembra che nel conto dei posti disponibili per le immissioni in ruolo rientrino anche quelli dell’anno scolastico 2013-2014 che avrebbero dovuto essere già coperti quest’anno per il 50 per cento con i precari delle graduatorie ad esaurimento e per il restante 50 per cento con i vincitori del concorsone bandito nel 2012. Quindi, sono inclusi nelle cifre nonostante Profumo avesse annunciato già queste immissioni in ruolo.
Vado alla conclusione e vorrei precisare che alla valutazione estremamente critica nei confronti dell’intero provvedimento che emerge dalla presente relazione, è comunque seguita durante l’esame in Commissione una serie di proposte emendative al testo, anche a dimostrazione della nostra volontà di non svolgere una mera funzione di interdizione agli indirizzi dell’attuale Governo, quanto piuttosto un’azione costruttiva nell’interesse del Paese. È con profondo rammarico che dobbiamo però constatare che molte delle nostre proposte sono state dichiarate incomprensibilmente e ingiustificatamente estranee per materia al provvedimento e, dunque, inammissibili. Vorremmo fare solo un esempio affinché l’intero Parlamento e poi l’opinione pubblica vengano a conoscenza di quanto accaduto. Abbiamo scelto un esempio davvero eclatante che riguarda alcune nostre proposte emendative all’articolo 5 del decreto-legge in esame. L’articolo 5 ha per argomento il potenziamento dell’offerta formativa e prevede, al comma 1, come già ricordato, l’inserimento di un’ora settimanale di insegnamento di geografia in una delle due classi del biennio degli istituti tecnici e professionali. Chiedevamo l’inserimento, come ampliamento dell’offerta formativa, anche delle materie come latino e italiano che erano state già escluse dalla riforma Gelmini. Vado a conclusione. Ci si nasconde sempre, anche in Commissione, dietro alle risorse esigue per questo provvedimento, colpevolmente esigue: la dimostrazione che questo Governo ha deciso di puntare su altro, ha deciso di puntare su armi letali da guerra e non sull’istruzione (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

 

 

Il 28 ottobre la 7a Commissione della Camera conferisce al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento e di richiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.

Il 25 ottobre Giancarlo Galan, preannuncia le proprie dimissioni da relatore sul provvedimento in esame; il nuovo relatore è Manuela Ghizzoni.

Il 3, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 28 ottobre la 7a Commissione della Camera esamina il DL 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

 

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All’articolo 1:

al comma 2:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), le parole: «ristorazione o» sono soppresse;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: «Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l’entità dei benefìci per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse e a individuarne i beneficiari».

All’articolo 2:

al comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «137,2 milioni»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, anche mediante il portale telematico di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l’indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

2-ter. All’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole: “non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio” sono sostituite dalle seguenti: “sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio”.

2-quater. Per l’anno accademico 2013-2014, il limite di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato dall’articolo 42, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato a euro 80.000.

2-quinquies. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: “delle regioni” sono inserite le seguenti: “oltre al gettito di cui alla lettera b),”.

2-sexies. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è sostituito dal seguente:

5. Ai componenti dell’Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza”».

All’articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «premi»;

al secondo periodo, le parole: «Il bando stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a piani nazionali di ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam, » e le parole: «delle singole borse di studio» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli premi»;

al comma 2, alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «Le borse di studio sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «I premi sono attribuiti» e le parole: «sono cumulabili con quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili con le borse di studio»;

al secondo periodo, le parole: «delle borse» sono sostituite dalle seguenti: «dei premi» e le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

al comma 4, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni»;

alla rubrica, le parole: «Borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «Premi».

All’articolo 4:

al comma 1, le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricato dal dirigente scolastico, a norma dell’articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico se non per documentata incompatibilità»;            al comma 2, dopo le parole: «nei locali chiusi» sono inserite le seguenti: «e nelle aree all’aperto di pertinenza» e le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all’entrata del bilancio dell’istituzione scolastica sanzionatrice, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all’educazione alla salute»;

al comma 5, dopo le parole: «il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli» sono inserite le seguenti: «locali, stagionali e biologici» e dopo le parole: «appositi programmi di educazione alimentare,» sono inserite le seguenti: «anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale,»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d’appalto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un’adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l’attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato “dieta mediterranea”, consistente in un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.

5-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di iniziative già avviate.

5-quater. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 10-bis è soppresso;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:

a) la dicitura ‘presenza di nicotina’;

b) l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:

a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;

c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche.

10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.

10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:

a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.

10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche”».

All’articolo 5:

prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l’innovazione permanente, l’aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché l’adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010»;            al comma 1, le parole: «dai decreti» sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui ai decreti» e le parole: «3,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «nell’articolo 119 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e le parole: «nelle fondazioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni culturali e scientifiche»;

al secondo periodo, le parole: «le accademie di belle arti» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,»;

al quinto periodo, le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

al settimo periodo, dopo le parole: «o di materiale illustrativo» sono inserite le seguenti: «audio-video e multimediale »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui

all’articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell’anno scolastico 2012-2013.        4-ter. Ai fini dell’implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad adottare con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un regolamento concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come puntualmente definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il decreto ridefinisce altresì le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il decreto provvede altresì all’individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo».

All’articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «all’articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, » sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 151, comma 1, e all’articolo 188 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,” e»;

alla lettera b):

all’alinea, la parola: «al» è sostituita dalle seguenti: «all’articolo 15 del» e le parole: «, sono apportate le seguenti modificazioni» sono soppresse;

prima del numero 1) è inserito il seguente:

«01) al comma 1, le parole: “fatta salva l’autonomia didattica” sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti”;

al numero 1), le parole: «all’articolo 15,» sono sostituite dalla seguente: «al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “libri di testo” sono inserite le seguenti: “o nell’indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa,”»;

al numero 2), le parole: «all’articolo 15,» sono sostituite dalla seguente: «al»;

il numero 3) è soppresso;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall’articolo 8 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Le disposizioni introdotte dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni scolastiche di cui ai titoli V e VI della parte seconda del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;

al comma 2, primo periodo, la parola: «ridurre» è sostituita dalla seguente: «contenere» e dopo le parole: «in comodato d’uso» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore connessi all’utilizzo indicato,»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi)».

All’articolo 7:

al comma 1, le parole: «con particolare riferimento alla scuola primaria» sono sostituite dalle seguenti: «per le scuole di ogni ordine e grado»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia» e le parole: «i metodi didattici» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida in materia di metodi didattici»;

al secondo periodo, dopo le parole: «che possono avvalersi» sono inserite le seguenti: «della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché» e dopo le parole: «fondazioni private senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative,»;

al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «di euro 11,4 milioni per l’anno 2014,» sono inserite le seguenti: «destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto,»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica si promuove la pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell’offerta formativa extracurricolare l’attività motoria. Tali attività sono finalizzate all’acquisizione delle competenze motorie e di stili di vita attivi, nel rispetto delle indicazioni ministeriali per il curricolo. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

All’articolo 8:

al comma 1:

all’alinea, le parole: «alle scuole secondarie di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «all’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado» e le parole: «dalla “Garanzia giovani”» sono sostituite dalle seguenti: «dal programma europeo Garanzia per i giovani di cui all’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all’articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l’orario d’obbligo, possono essere remunerate con il Fondo

delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa”»;                alla lettera b), le parole: «“camere di commercio e» sono sostituite dalle seguenti: «“tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e» e le parole: «e trasparenza.”» sono sostituite dalle seguenti: «e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori”»;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “secondo grado” sono inserite le seguenti: “e nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado”»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all’articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all’orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado”»;

alla lettera d), capoverso comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Mediante un apposito portale telematico predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, gli studenti degli ultimi due anni di corso della scuola secondaria superiore possono chiedere di ricevere al loro indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso agli interventi regionali di diritto allo studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «n. 21,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,», le parole: «organizzazione e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione, programmazione e realizzazione» e la parola: «potranno» è sostituita dalla seguente: «possono»;

al secondo periodo, le parole: «sulla base del numero di studenti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del numero totale degli studenti iscritti all’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Percorsi di orientamento per gli studenti)».

Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. – (Istruzione e formazione per il lavoro). – 1. I percorsi di orientamento di cui all’articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

b) sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all’apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

All’articolo 9:

al comma 1:

all’alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto»;

al capoverso lettera c), dopo le parole: «corso di studio» sono inserite le seguenti: «di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 11-bis;»;

al comma 2, le parole: «dall’entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e le parole: «regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al».

All’articolo 10:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «la costruzione di

nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti», le parole: «Ministero dell’economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’economia e delle finanze», dopo le parole: «Ministero dell’istruzione» sono inserite le seguenti: «, dell’università», dopo le parole: «con oneri di ammortamento» sono inserite le seguenti: «a totale», le parole: «la Banca» sono sostituite dalle seguenti: «con la Banca» e le parole: «la Cassa Depositi e Prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «con la Cassa depositi e prestiti Spa»;                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell’istruzione» sono inserite le seguenti: «, dell’università» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformità ai contenuti dell’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1o agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica, nonché sull’andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell’articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell’elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

1-ter. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto», dopo le parole: «n. 917,» sono inserite le seguenti: «in materia di detrazione per oneri,», dopo le parole: «successive modificazioni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e il segno di interpunzione che precede la parola: «nonché» è soppresso;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All’articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “di cui al comma 8,” sono inserite le seguenti: “per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo”»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Finanziamenti per l’edilizia scolastica e detrazioni fiscali)».

Dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici). – 1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti all’articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all’aggiornamento della normativa tecnica antincendio.

2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per l’adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica, di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 10-ter. (Interventi di edilizia scolastica). – 1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014».

All’articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «a quelle».

All’articolo 12:

al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

5-ter. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo previsti fino all’anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;

al comma 2, le parole: «non possono derivare» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

il comma 3 è soppresso.

All’articolo 13:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il costante miglioramento dell’integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l’assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell’Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti, previo

parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell’ambito dell’Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati»;             al comma 3, le parole: «non possono derivare» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

All’articolo 14:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo”.

1-ter. Al fine di promuovere l’esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici superiori possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato senza oneri aggiuntivi per le università.

1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All’articolo 15:

al comma 1:

                al primo periodo, dopo le parole: «n. 244» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal presente articolo»;

al secondo periodo, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;

al comma 2, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito», le parole: «settantacinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento», le parole: «novanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento» e le parole: «cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dall’anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori»;

al comma 3, dopo le parole: «n. 244,» sono inserite le seguenti «come modificato dal presente articolo,» e le parole:«comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti:«commi 3 e 3-bis»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: “, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato” sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo sono, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie»;

al comma 5, le parole: «operanti presso le aziende sanitarie locali» sono soppresse;

al comma 6, le parole da: «Al personale docente» fino a: «altri compiti,» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo

ad altri compiti, ove ne abbia i requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In alternativa, a detto personale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all’articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche»;             al comma 7, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto» e le parole: «del presente articolo» sono soppresse;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all’esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:    “I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”.

10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono disposti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

10-quater. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l’articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008».

All’articolo 16:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-

educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale

educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l’anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:            a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l’attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;

b) all’aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;

c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all’integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all’italiano come lingua 2;

d) all’aumento delle competenze relative all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;

e) all’aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

f) all’aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

g) all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, è assicurata un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare, i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per l’anno scolastico 2014-2015 a partecipare ad almeno un corso di formazione sugli aspetti della didattica dell’inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l’apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall’esercizio finanziario 2013. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente impiego del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191»;            al comma 2:

al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «non statali» sono inserite le seguenti: «e di associazioni professionali accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all’interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l’apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «personale docente della scuola» sono inserite le seguenti: «di ruolo e con contratto a termine».

All’articolo 17:

al comma 1, capoverso Art. 29, comma 1:

al quarto periodo, dopo le parole: «diploma di laurea» è inserita la seguente: «magistrale» e le parole: «dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza»;

al sesto periodo, le parole: «la preselezione» sono sostituite dalle seguenti: «l’eventuale preselezione»;

al settimo periodo, le parole: «attività didattica dei» sono sostituite dalle seguenti: «attività didattica svolta dai» e le parole: «del carico» sono sostituite dalle seguenti: «del loro carico»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, che deve avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall’ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

al comma 2, le parole: «dall’entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e provvede all’adeguamento dell’organizzazione della Scuola nazionale di amministrazione alle previsioni di cui al medesimo articolo 29, comma 1, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comma 618 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo»;

al comma 5, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo», le parole: «a far data» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere», le parole: «il suddetto decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «i suddetti decreti direttoriali» e le parole: «indipendentemente dai criteri previsti» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga a quanto previsto»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, ove non trovino applicazione le disposizioni del comma 5, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso secondo le previsioni dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Gli incarichi cessano di diritto all’atto di immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.        5-ter. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare»;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011,», le parole: «può prevedere l’integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «può essere integrata» e dopo le parole: «frazione di 300» è inserita la seguente: «candidati»;

al quarto periodo, le parole: «nel 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2014»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: “il processo di cui all’articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89” sono aggiunte le seguenti: “e il processo in materia di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

8-ter. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, la conferma dell’incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

8-quater. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell’anzianità di servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta e di una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio

ottenuto, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall’anno scolastico 2015/2016. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l’aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l’aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza.        8-quinquies. I candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all’epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta ed alla prova orale di cui al comma 8-quater del presente articolo. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l’aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l’aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010.

8-sexies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui al comma 8-quater, a partire dall’anno scolastico 2015/2016. L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l’aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

8-septies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi di formazione di cui ai commi 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l’espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell’assunzione degli

aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l’assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.        8-octies. All’attuazione delle procedure di cui ai commi 8-ter, 8-quater, 8-sexies e 8-septies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” della missione “Istruzione scolastica” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-novies. A far data dall’immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 8-ter e comunque non oltre la data del 1° settembre 2017, il primo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l’articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma 8-ter che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 8-quater sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017».

All’articolo 18:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ad assumere» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 2014,», le parole: «di dirigente tecnico pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «di dirigente tecnico di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato» e le parole: «n. 244, a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «n. 244, e successive modificazioni»;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «2007, n. 1,» sono inserite le seguenti: «come integrata dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,».

All’articolo 19:

prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l’avvio dell’anno accademico 2015/2016»;

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’area “Elevata professionalità” o all’area terza di cui all’allegato A del CCNL 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»;

al comma 4, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni»;

al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali finanziatori,» e le parole: «, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto» sono soppresse;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell’ultimo triennio di ciascuna accademia e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del CCNL del comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica».

All’articolo 20, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al test d’accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/2015 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/2015, l’ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

1-ter. Coloro che nell’anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell’anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013».

All’articolo 21:

al comma 1:

alla lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all’alinea,»;
alla lettera b), le parole: «”all’esito» sono sostituite dalle seguenti: «”d) all’esito» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell’ordinamento militare, di cui al»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 1° gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente”;

b) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35, le parole da: “determina” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”.

2-ter. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell’interessato all’università ove ha sede la scuola di specializzazione, approvata dal consiglio della scuola, in conformità

agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’inserimento necessita altresì del parere favorevole dell’azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».        All’articolo 22:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

alla lettera b), le parole: «le modalità di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di selezione»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto» e le parole «del citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al decreto»;

al comma 3, capoverso comma 2-bis, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

al comma 4, dopo le parole: «n. 213,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,».

All’articolo 23:

al comma 1, le parole: «Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento»;

al comma 2, capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: «all’articolo 5» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e le parole: «della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, » sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236

“Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato “Super B Factory” inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, sono mantenute nel conto residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione, per l’anno 2013, al capitolo di spesa 1694 “Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari” dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.        2-ter. La somma di euro 966.000 destinata al progetto bandiera denominato “Super B Factory” inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, con decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 591, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l’anno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133, iscritta al capitolo di spesa 7236 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è assegnata, per l’anno 2013, al capitolo di spesa 1694 “Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari” dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 24:

al comma 1, prima delle parole: «4 milioni», «6 milioni», «8 milioni» e «10 milioni» sono inserite le seguenti: «a euro»;

al comma 2, la parola: «disposti» è sostituita dalla seguente: «disposte» e le parole: «dall’entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

al comma 3, le parole: «determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116,» sono sostituite dalle seguenti: «determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fino al completamento delle procedure per l’assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l’INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione all’effettivo fabbisogno dell’Istituto, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1»;

al comma 4, le parole: «di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici di ricerca».

All’articolo 25:

al comma 1, alinea, le parole: «e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e relative» e le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 3:

all’alinea, le parole: «e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e relative» le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

alla lettera a), le cifre: «2,70», «78,81» e «920,31» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2,71», «79,24» e «925,46»;

alla lettera b), le cifre: «2,99», «87,28» e «1019,21» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «3,11», «90,86» e «1061,16».

All’articolo 27, comma 2:

all’alinea, le parole: «dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2018»;

alla lettera d), le parole: «euro 1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro»;

alla lettera f), la parola: «corrispondete» è sostituita dalla seguente: «corrispondente».

Proposte emendamenti al DL 104/13

PARERI

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1574 e rilevato che:

sotto il profilo dell’omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 28 articoli, ripartiti in tre Capi, reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, essendo volto ad intervenire, come recitano il titolo e il preambolo, in materia di istruzione, università e ricerca. In particolare, il Capo I dedicato all’introduzione di «Disposizioni per gli studenti e per le famiglie», reca misure in materia di borse di studio, orientamento degli studenti, divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche ed educazione alimentare; il Capo II è volto invece all’introduzione di «Disposizioni per le scuole», mediante il potenziamento delle dotazioni umane e materiali delle istituzioni scolastiche, nonché dell’offerta formativa; infine, il Capo III, residualmente rubricato «Altre disposizioni» introduce, tra l’altro, misure volte a favorire il raccordo tra scuola ed università, in materia di istruzione universitaria, di formazione specialistica dei medici e di ricerca scientifica. A tali ambiti materiali e alle finalità complessive perseguite dal decreto-legge non appare invece riconducibile la disposizione contenuta all’articolo 27, comma 1, che incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, finalizzato ad «agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale», e della quale risulta assente ogni menzione sia nell’intestazione del decreto-legge, che nel preambolo; estranea rispetto ai contenuti dell’articolo nel quale è inserita, risulta infine la disposizione contenuta al comma 3 dell’articolo 12 (rubricato «Dimensionamento delle istituzioni scolastiche»), che interviene a disciplinare alcuni profili giuridici concernenti la Scuola per l’Europa di Parma;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto legge, all’articolo 25, commi 2 e 3, laddove ridetermina le aliquote di accisa di alcuni prodotti alcolici in aumento rispetto a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, in corso di conversione al Senato (A. S. 1014), senza peraltro procedere alla abrogazione della disposizione ormai superata, determina una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull’individuazione della disciplina concretamente applicabile;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio:

all’articolo 4, ove, mentre il comma 1, che estende il divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche, è formulato in termini di novella all’articolo 51 della legge n. 3 del 2003 – che contiene la disciplina generale della materia – i successivi commi 2, 3 e 4, relativi al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, intervengono invece sull’ordinamento in via non testuale;

all’articolo 8, comma 1, lettera d), che introduce nell’ambito dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 21 del 2008 il comma 3-bis, ancorché già l’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo rechi una disposizione di contenuto parzialmente analogo, sulla quale bisognerebbe dunque più opportunamente incidere;

all’articolo 8, comma 2, che fa sistema con l’articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, senza tuttavia novellarlo;

all’articolo 12, comma 3, che integra in maniera non testuale l’elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, includendovi la Scuola per l’Europa di Parma;

all’articolo 15, ove i commi da 4 a 8 innovano la disciplina in materia di inidoneità alla propria funzione per motivi di salute del personale docente della scuola, richiamando (al comma 6) la procedura di cui all’articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui in parte si sovrappongono e con cui dovrebbero essere coordinati;

inoltre, il decreto legge, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, introduce modifiche a disposizioni di recentissima approvazione (si veda, ad esempio l’articolo 23, comma 1, che, novellando l’articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori, appena esclusa dall’articolo 9, comma 16-quinquies, del recente decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha integralmente sostituito il citato comma 188);

il decreto-legge contiene inoltre disposizioni – delle quali andrebbe valutata la portata normativa – che non sembrano presentare

un contenuto innovativo dell’ordinamento, in quanto si limitano a richiamare la disciplina già vigente (si vedano, ad esempio, l’articolo 5, comma 2; l’articolo 10, comma 3; l’articolo 15, commi 1, 3 e 9 e l’articolo 19, comma 1), ovvero ad annunciare un suo eventuale aggiornamento, introducendo nel contempo la normativa applicabile medio tempore (si vedano l’articolo 5, comma 1, e l’articolo 19, comma 4), o, infine, ad esplicitare le finalità perseguite con i singoli interventi normativi (si vedano, ad esempio, l’articolo 1, comma 1; l’articolo 6, comma 1, alinea; l’articolo 8, comma 1, alinea; l’articolo 16, comma 1, alinea);

sul piano dell’efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto legge, all’articolo 19, comma 2, che interviene in tema di rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, agisce «nelle more dell’adozione del regolamento di delegificazione di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508», che non risulta tuttavia ancora emanato;

non risulta inoltre chiaro se la disposizione contenuta all’articolo 17, comma 8 (in materia di integrazione delle commissioni nel caso di rinnovo di procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici) abbia natura transitoria e speciale, ovvero portata generale, in quanto, mentre in base alla sua formulazione ed alla relazione illustrativa essa sembra avere valenza generale ed a regime, la relazione tecnica afferma invece che la disposizione si riferisce esclusivamente alla integrazione delle commissioni del concorso per dirigente scolastico in Lombardia e in Abruzzo;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto legge, all’articolo 17, comma 1, nel ridefinire la disciplina dei concorsi per dirigenti scolastici, demanda la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e per la pubblica amministrazione; poiché attualmente la disciplina dei concorsi è contenuta in un regolamento di delegificazione (decreto del presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140), emanato sulla base delle norme generali regolatrici della materia recate dall’articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006, di esso dovrebbe prevedersi l’abrogazione, unitamente a quella del citato comma 618, già prevista al comma 4; si segnala peraltro che la previsione dell’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

inoltre, il decreto-legge incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano l’articolo 5, comma 1, che integra in maniera non testuale gli allegati B e C dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 2010, al fine di introdurre nei quadri orari dei percorsi di studio degli istituti professionali e tecnici un’ora settimanale di insegnamento di geografia generale ed economica, nonché l’articolo 19, comma 3, che, in merito all’attribuzione delle funzioni di direttore amministrativo delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, integra in maniera non testuale l’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132). Tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell’ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:

sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all’articolo 15, comma 1, reca un richiamo normativo che dovrebbe essere completato inserendovi il riferimento al comma 3 dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 in aggiunta a quello, ivi contenuto, al comma 3-bis (infatti, mentre tale ultimo comma dispone l’applicabilità a tutte le amministrazioni della procedura di autorizzazione alle assunzioni, è il comma 3 a disciplinare tale procedura); analogamente, all’articolo 8, comma 1, alinea, sembrerebbe opportuno integrare il riferimento alla «Garanzia Giovani» con il richiamo della raccomandazione europea in materia (raccomandazione 2013/C 120/01);

sempre sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all’articolo 10, comma 1, impropriamente si riferisce all’intesa piuttosto che al concerto tra Ministeri; in proposito, si ricorda infatti che il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, dispone che «Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine “intesa” per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine “concerto” per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)».

il decreto-legge reca altresì rubriche formulate in termini imprecisi; ad esempio, la rubrica dell’articolo 12 («Dimensionamento delle istituzioni scolastiche») dovrebbe essere integrata con il riferimento anche alla Scuola per l’Europa di Parma, oggetto del comma 3, mentre la rubrica dell’articolo 23 («Finanziamento degli enti di

ricerca») dovrebbe essere integrata con il riferimento alle assunzioni a tempo determinato presso le università e gli enti di ricerca, oggetto del comma 1;

sul piano del coordinamento interno del testo, il provvedimento, all’articolo 5, comma 2, mentre al secondo periodo si riferisce alla «realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali», ai periodi successivi – che sviluppano in concreto la disciplina – si riferisce ai soli musei;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall’obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione della disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, che appare estranea rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni contenute all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 19, comma 3, nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

per quanto detto in premessa, all’articolo 17, commi 1 e 4, si proceda a disporre l’abrogazione del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, adottato in attuazione del comma 618 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che, invece, il comma 4 opportunamente abroga; al comma 1, laddove dispone l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di introdurre una disciplina di carattere normativo, oggi contenuta in una fonte secondaria del diritto, sia altresì valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in questione nel senso di demandare l’adozione della suddetta disciplina ad un decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative

in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

si dovrebbe altresì verificare la portata normativa delle disposizioni indicate in premessa che sembrano avere efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

per quanto detto in premessa, all’articolo 17, comma 8, si dovrebbe chiarire se la disposizione ivi recata ha efficacia temporanea o a regime;

all’articolo 19, comma 2, si dovrebbe verificare l’opportunità dell’introduzione di una normativa «nelle more dell’adozione del regolamento di delegificazione di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508», tenuto conto che il suddetto regolamento, a distanza di quasi quattordici anni dalla sua previsione, non risulta essere stato ancora emanato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 5, comma 2 e 16, comma 3, si dovrebbe sostituire il riferimento al «Ministro per i beni e le attività culturali» con quello aggiornato al «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

si dovrebbero integrare le rubriche degli articoli 12 e 23 nel senso indicato in premessa.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 25, commi 2 e 3, che modificano la disciplina contenuta nell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2013, attualmente oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1574 Governo, recante «DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
ricordato che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili prevalentemente alla materia dell’istruzione, che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
rilevato altresì che, per quanto concerne l’ambito universitario, l’articolo 33 della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; con riferimento al diritto allo studio universitario, peraltro, la potestà legislativa spetta esclusivamente alle regioni;
ricordato che, con riferimento all’articolo 4 rileva anche l’ambito di tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che gli articoli 25 e 26 sono riconducibili alla materia tributaria che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato;
ricordato che allo Stato è, altresì, assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
richiamato l’articolo 9 della Costituzione, che promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca e sottolineata pertanto l’esigenza di stanziare risorse adeguate al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e di implementare l’offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;
evidenziata, con riferimento all’articolo 3, l’esigenza di valutare l’opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del bando relativo all’erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);
rilevato che l’articolo 6 reca disposizioni volte alla riduzione della spesa per l’acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, al fine di ridurre la spesa per l’acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche «statali» di dotarsi tempestivamente di libri per l’uso da parte degli studenti;
rilevato che il nostro sistema nazionale di istruzione pubblica si articola in scuole statali, scuole paritarie private e scuole paritarie di enti locali;
richiamata, in proposito, l’esigenza di valutare se, in coerenza con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, sussistono le condizioni materiali che furono presupposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 474 del 1994;
rilevato, per quanto attiene ai requisiti di necessità ed urgenza propri dello strumento normativo del decreto-legge e a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 3, della legge 400/1988, che prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di «immediata applicazione», che l’articolo 9 differisce gli effetti delle novità da esso introdotte in tema di durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione all’adozione della normativa di attuazione, cui si procederà entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;
sotto analogo profilo, va considerato che parte delle disposizioni di cui all’articolo 5 si applicheranno a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015 e che, in numerosi altri casi, l’effettiva operatività di quanto previsto è subordinata all’adozione di atti secondari per la cui emanazione non è previsto un termine;
richiamata la previsione dell’articolo 20, che abroga l’articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, relativo al cosiddetto bonus di maturità per l’accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo che lo stesso bonus non sia applicato neanche alle procedure già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
rilevata l’esigenza di valutare attentamente la suddetta previsione, di cui all’articolo 20, tenendo conto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nei confronti degli studenti che ritenevano che tale bonus sarebbe stato applicato, sulla base della legislazione allora vigente;
richiamata, infine, riguardo al principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge, la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, in cui viene sottolineato come «l’innesto nell’iter di conversione dell’ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione» e che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni:

1) è necessario che nelle diverse disposizioni del decreto-legge in cui la definizione delle modalità applicative è demandata ad atti
normativi secondari sia previsto espressamente il relativo termine di adozione;
2) le disposizioni, richiamate in premessa, di cui agli articoli 5 e 9, siano valutate tenendo conto dei requisiti di necessità ed urgenza propri dello strumento normativo del decreto-legge e di quanto stabilito dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di «immediata applicazione»;
3) con riferimento all’articolo 3, si segnala l’esigenza di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del bando relativo all’erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);
4) con riguardo all’articolo 6, si valuti se, in coerenza con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, sussistono le condizioni materiali che furono presupposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 474 del 1994;
5) è necessario rivedere la previsione di cui all’articolo 20, al fine di renderla coerente con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
 


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
        La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
la quota del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche da destinare al finanziamento dei progetti volti alla costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche, di
laboratori scientifico-tecnologici ai sensi dell’articolo 5, comma 4, sarà assegnata, annualmente, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;
le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 6, da assegnare alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di libri di testo, sono poste a carico del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;
l’autorizzazione di spesa concernente il prolungamento dell’orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria, delle aree a maggior rischio di evasione dell’obbligo, di cui all’articolo 7, riguarda i maggiori oneri di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l’acquisto di materiali, servizi e prestazioni d’opera occorrenti, e comporta i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica;
il maggior impegno del personale derivante dal citato prolungamento di orario sarà disciplinato dalla contrattazione integrativa e sarà pertanto remunerato nell’ambito del fondo per l’istituzione scolastica;
l’importo complessivo del contributo da versare all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, di cui all’articolo 9, sarà rimodulato con apposito atto, al fine di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 3 del medesimo articolo;
le disposizioni in materia di mutui per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 10, comma 1, determinano effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento, per gli anni successivi al 2016, di circa 150 milioni di euro annui;
la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle detrazioni delle liberalità in favore delle AFAM e delle Università di cui all’articolo 10, comma 3, è stata effettuata in termini prudenziali assumendo l’importo complessivo delle erogazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2011;
la spesa prevista per l’acquisto di strumenti digitali idonei a garantire la connettività wireless, ai sensi dell’articolo 11, sarà effettuata nell’anno 2013;
le disposizioni, di cui all’articolo 12, che prevedono che in sede di Conferenza unificata sia raggiunto un apposito accordo per determinare i criteri di assegnazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi e dei dirigenti scolastici dovranno assicurare i risparmi di spesa già indicati nella relazione tecnica allegata alla legge n. 183 del 2011;
la disposizione che prevede che la Scuola per l’Europa di Parma rientri tra le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 12,
comma 3, ha natura esclusivamente interpretativa, e a tale istituzione educativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si applicheranno in via generale le norme di finanza pubblica;
all’integrazione delle anagrafi regionali e nazionali degli studenti, di cui all’articolo 13, può provvedersi nell’ambito degli stanziamenti destinati all’informatica di servizio, già previsti a legislazione vigente, pari a circa 30 milioni di euro, nonché nell’ambito del fondo per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali;
il contenuto della misura oggetto della sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, di cui all’articolo 15, comma 1, è rimesso all’autonomia negoziale delle parti contraenti, fermo restando il vincolo dell’invarianza della spesa;
l’assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati relativi all’organico di diritto a legislazione previgente è già consentita nell’ambito delle facoltà assunzionali ordinarie e non è quindi conteggiata tra gli oneri recati dalle nuove disposizioni in materia dettate dai commi 2 e 3 dell’articolo 15;
la ricostruzione di carriera connessa alle assunzioni a tempo indeterminato, nel caso dei docenti, avviene non prima di un anno dall’assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e spesso avviene nei fatti a distanza di oltre un anno;
l’onere indicato nella relazione tecnica alla voce «scatti anzianità» comprende pertanto l’onere conseguente al nuovo stipendio a decorrere dall’anno successivo a quello di ricostruzione;
l’attività svolta dal personale docente delle commissioni mediche di cui al comma 5 dell’articolo 15 è remunerata nell’ambito delle risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa, di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
il transito del personale presso altre amministrazioni, anche in deroga alle facoltà assunzionali, non determina un incremento stabile degli oneri retributivi, in quanto il personale in questione transita presso le amministrazioni di destinazione con le relative risorse finanziarie, limitatamente al periodo di permanenza nelle stesse;
la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione, di cui all’articolo 18, è stata effettuata sulla base dei parametri contrattuali correnti e assumendo che la futura dinamica retributiva sarà finanziata nell’ambito delle risorse allo scopo destinate dalle future sessioni contrattuali;
la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 autorizzata, in favore degli istituti AFAM, dall’articolo 19, comma 4, sarà iscritta in bilancio come trasferimento corrente alle imprese;
la non applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008 anche per l’accesso programmato ai corsi relativi all’anno accademico 2013/2014 per i quali non sia intervenuto il provvedimento ministeriale finale è volto ad evitare disparità di trattamento e non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di contenzioso;
il nuovo comitato di selezione, di cui all’articolo 22, in quanto volto a sostituire un organismo già esistente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la configurazione in termini di limite di spesa degli oneri di cui all’articolo 24, comma 1, recante disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca, è dovuta al fatto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non provvederà alla liquidazione diretta degli stipendi, ma al trasferimento di risorse finanziarie all’Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, che a sua volta effettuerà le assunzioni programmate nei limiti delle risorse assegnate e delle disponibilità previste nel suo bilancio;
gli effetti positivi di gettito ascritti all’articolo 25, recante l’aumento delle accise sui prodotti alcolici, sono stati calcolati tenendo conto degli incrementi delle aliquote di accisa già disposti dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013;
la quantificazione dei predetti effetti positivi è stata effettuata, ipotizzando che tali incrementi siano sostenibili dal mercato, senza determinare una contrazione dei relativi consumi;
la stima delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di cui all’articolo 26, è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla annualità 2011;
in considerazione dell’entità minima dell’aumento delle imposte e dell’esigua numerosità delle fattispecie considerate, di cui al suddetto articolo 26, i riflessi in termini di imposte dirette, quali quelli connessi alla maggiore deducibilità a fini IRES, sono stati ritenuti di entità assolutamente trascurabile e, comunque, ricompresi nella stima effettuata con carattere prudenziale;
rilevata l’opportunità di riformulare:
le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 3 e 14, comma 2, in conformità alla prassi contabile vigente;
la disposizione di cui all’articolo 17, comma 8, in materia di integrazione delle commissioni del concorso per dirigente scolastico, al fine di esplicitarne il carattere speciale e transitorio;
l’autorizzazione di spesa, della quale è previsto l’utilizzo all’articolo 18, comma 2, tenendo conto delle modifiche apportate alla medesima dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2007;
l’articolo 27, comma 2, alinea, al fine di specificare che la quantificazione degli oneri pari a 475,545 milioni di euro decorrono dall’anno 2018 anziché dal 2019;
esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

1) All’articolo 12, comma 2, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare;
2) All’articolo 13, comma 3, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare;
3) All’articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
4) All’articolo 17, comma 8, primo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
5) All’articolo 18, comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1, aggiungere le seguenti: come integrata dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
6) All’articolo 27, comma 2, alinea, sostituire le parole: dall’anno 2019 con le seguenti: dall’anno 2018.
 

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)
        La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
considerato come il decreto-legge persegua l’obiettivo, di per sé condivisibile, di migliorare l’efficacia e la qualità dell’offerta formativa e culturale;
rilevato, in tale contesto, come buona parte degli oneri derivanti dal provvedimento siano coperti attraverso una serie di aumenti, previsti dall’articolo 25 del decreto-legge e scadenzati nel tempo, delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico;
evidenziato inoltre come altra parte degli oneri recati dal provvedimento siano coperti attraverso la previsione del comma 1 dell’articolo 26, che stabilisce nella misura fissa di 50 euro le imposte ipotecaria e catastale applicabili agli atti di trasferimento immobiliare per i quali, a decorrere dal 1o gennaio 2014, sarebbe stata prevista l’esenzione totale, nonché mediante l’incremento da 168 a 200 euro, disposto dal comma 2 del medesimo articolo 26, dell’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabili ai trasferimenti immobiliari, in tutti quei casi in cui tale importo sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014;
rilevato come diversi, recenti provvedimenti legislativi facciano ricorso, a copertura dei relativi oneri, all’incremento delle accise, in particolare gli articoli 14, comma 2, e 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge n. 91 del 2013, che hanno a loro volta incrementato le accise relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico, nonché la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, che, se attivata, comporterebbe anch’essa l’incremento delle accise sui prodotti energetici e l’elettricità, sull’alcole e le bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;
segnalato come i predetti incrementi colpiscano in particolare un settore, quello della produzione della birra, il quale ha conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni, rappresentando un importante strumento di diversificazione per il settore agricolo, ma che ha già subito un notevole incremento dell’accisa, con il rischio che ulteriori inasprimenti tributari in materia porrebbero a rischio la possibilità, per il settore stesso, di sostenere la concorrenza degli altri produttori europei;
sottolineata l’inopportunità di procedere ad interventi disorganici e ripetuti a breve distanza di tempo sull’ammontare delle accise, sia in quanto ciò pregiudica una sia pur minima stabilità del quadro impositivo in materia, sia, soprattutto, in considerazione delle conseguenze economiche derivanti da un indiscriminato ricorso a tale tipologia di copertura;
rilevata la necessità di realizzare una complessiva riflessione sulla tematica generale relativa all’individuazione delle coperture finanziarie degli oneri recati dai provvedimenti legislativi, anche al fine di garantire maggiore razionalità e coerenza agli interventi di politica tributaria;
rilevato, a tale ultimo riguardo, come, nel corso di un’audizione svolta dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato il 3 luglio 2013, il Ministro dell’economia e delle finanze abbia affermato che vi sono «ampi margini per la razionalizzazione della spesa, per ottenere
risparmi in molti comparti» e come il Rapporto contenente «elementi per la revisione della spesa» pubblicato nel maggio 2012 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento del precedente Governo, Giarda, abbia quantificato in oltre 200 miliardi di euro l’ammontare complessivo della spesa pubblica suscettibile di interventi di riduzione nel medio periodo, sussistendo dunque ancora spazi per intervenire su tale versante del bilancio pubblico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad individuare modalità di copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge diverse da quelle indicate dagli articoli 25 e 26, sia in quanto l’aumento delle accise disposto dall’articolo 25 avrebbe ricadute economiche negative, non solo sui settori direttamente interessati, ma sull’intera dinamica dei consumi, sia in quanto l’incremento delle imposte sui trasferimenti immobiliari disposto dall’articolo 26 rischia di porsi in contraddizione con l’obiettivo, perseguito dal Governo in particolare con l’articolo 6 del decreto-legge n. 102 del 2013, di favorire la ripresa del mercato immobiliare e del settore delle costruzioni: in tale contesto si proceda ad individuare risorse alternative nel bilancio pubblico, in ogni caso senza far ricorso ad altri incrementi di tributi, segnatamente mediante interventi volti alla riduzione delle spese, in primo luogo attraverso una riduzione delle spese non essenziali o prive di adeguata giustificazione nell’attuale contesto socio-economico, salvaguardando comunque gli investimenti nei settori dell’istruzione e della ricerca, ovvero individuando altri regimi agevolativi il cui riordino comporti un minore impatto sulle attività economiche;
e con la seguente osservazione:
si segnala comunque, in linea generale, l’esigenza di considerare le conseguenze degli incrementi di accise sulla finanza delle regioni a statuto speciale, alle quali spetta in molti casi, ai sensi della normativa vigente, quota parte rilevante del gettito dell’imposta riscossa nei rispettivi territori.
 

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
        La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 10, comma 1, sia previsto il termine di 90 giorni per l’emanazione del decreto interministeriale che dovrà indicare le modalità di attuazione delle misure recate dallo stesso comma 1 relative ai mutui per l’edilizia scolastica;
2) all’articolo 10, si preveda che il Ministero dell’istruzione e della ricerca riferisce semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull’utilizzo delle risorse stanziate per l’edilizia scolastica, ivi comprese quelle allocate presso il Ministero delle infrastrutture e presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonchè sullo stato di avanzamento dei programmi e degli interventi per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica;
3) si preveda, nell’ambito degli interventi in materia di edilizia scolastica, il rifinanziamento dello strumento previsto dall’articolo 18, comma 8-quater, del DL 69/2013 per la riqualificazione degli edifici scolastici in cui è censita la presenza di amianto e la riapertura dei termini per l’assegnazione delle risorse già stanziate in caso di mancato esaurimento del plafond;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di individuare modalità per sostenere la formazione del personale laureato nelle discipline geologiche per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza antisismica, anche in deroga alle disposizioni della legge n. 240 del 2010;
b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di escludere dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali tutti gli investimenti per interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, nonché per interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici;
c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare quanto previsto all’articolo 5 del provvedimento, prevedendo un ampliamento dell’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali, a tal fine introducendo, ove non previste, ovvero incrementando, ove previste, le ore di lezione della materia «Scienze della Terra» allo scopo di accrescere la competenza e la consapevolezza degli studenti in ordine all’importanza delle criticità ambientali, idriche e di dissesto idrogeologico che caratterizzano il territorio nazionale;
d) valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare quanto previsto all’articolo 24 del provvedimento, consentendo oltre che all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, anche al Consiglio
Nazionale delle Ricerche e all’Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale, di poter assumere personale ricercatore e tecnologico (nel quinquennio 2014-2018) per poter far fronte in maniera più incisiva agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio.
 

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
        La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole e per il relativo personale, per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per le università e di natura fiscale;
per quanto concerne l’ambito delle competenze della Commissione, appaiono rilevanti le previsioni di cui agli articoli 6 e 11, che recano misure volte a favorire e sostenere finanziariamente la dotazione di dispositivi digitali e il potenziamento delle possibilità di connessione wireless all’interno delle istituzioni scolastiche;
in particolare l’articolo 6, comma 2 destina la somma complessiva di 2,7 milioni di euro per l’anno 2013 e 5,3 milioni per l’anno 2014 per l’acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d’uso agli studenti delle scuole secondarie, appartenenti a famiglie a basso reddito; la disposizione è espressamente finalizzata alla riduzione della spesa delle famiglie per l’acquisto di libri scolastici;
a tale proposito appare restrittiva la finalità indicata, dal momento che i materiali didattici digitali appaiono prioritariamente volti a rendere più efficace la didattica e, attraverso l’interattività propria di tali strumenti, permettere agli studenti approfondimenti utili a migliorare l’apprendimento. Sarebbe opportuno, inoltre, favorire attività formative a favore dei docenti, finalizzate a permettere un efficace e pieno utilizzo di tali dispositivi e un conseguente miglioramento dell’attività didattica;
l’articolo 11 reca un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2013 e 10 milioni di euro per l’anno 2014 per
assicurare la realizzazione e la fruizione della connettività wireless negli istituti secondari, prioritariamente di secondo grado; tale misura è volta a permettere l’accesso degli studenti ai materiali didattici e ai contenuti digitali;
al riguardo sarebbe opportuno che le risorse stanziate fossero utilizzate prioritariamente per la dotazione di apparecchiature digitali e informatiche per gli istituti che ne siano sprovvisti e per la realizzazione e la fruizione della connettività a banda larga, e solo per gli istituti che ne siano già dotati, per la realizzazione della connessione wireless, ciò al fine di superare il digital divide e assicurare al territorio una maggiore omogeneità in termini di infrastrutturazione tecnologica e connettività alla rete;
considerato che negli orari di ingresso e uscita dalle scuole si produce una forte alterazione del traffico, soprattutto nelle zone urbane e metropolitane a causa dello spostamento di studenti, docenti e operatori scolastici, sarebbe opportuno identificare, all’interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica, il responsabile della mobilità, ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente del 27 marzo 1998, recante «Mobilità sostenibile nelle aree urbane», al fine di valutare tempi e modi di ingresso e uscita dagli istituti scolastici con rilevante bacino di utenza e pianificare, concordemente con il comune, un piano che elimini le criticità di traffico legate a tali flussi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 2 dell’articolo 6, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere, tra le finalità individuate in relazione ai contributi per l’acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali, in primo luogo il miglioramento della didattica e in secondo luogo la riduzione della spesa per le famiglie. A tale proposito si segnala altresì l’opportunità di favorire opportune attività di formazione a vantaggio dei docenti per assicurare il pieno utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di adottare metodi didattici più efficaci;
b) con riferimento all’articolo 11, valuti la Commissione di merito l’opportunità di destinare le risorse ivi stanziate in via prioritaria alla realizzazione della connettività a banda larga nelle scuole che non ne siano dotate e all’acquisto di apparecchiature digitali e informatiche per le attività didattiche e, in via secondaria, alla realizzazione e fruizione della connettività wireless alla rete Internet per le istituzioni scolastiche già dotate di infrastrutturazione a banda larga;
c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire una disposizione che preveda che, all’interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica sia individuato un
responsabile della mobilità, con il compito di trasmettere all’ufficio scolastico provinciale e al comune territorialmente competente eventuali indicazioni finalizzate alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari di ingresso e uscita dalle scuole per limitare la congestione del traffico.
 

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
        La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
riconoscendo la centralità del capitale umano nell’economia della conoscenza e considerando, pertanto, la spesa in ricerca e istruzione come investimento e non come un costo;
apprezzate le misure volte agli interventi di edilizia scolastica, con particolare riferimento all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza delle scuole, nonché le misure finalizzate ad una migliore trasparenza nei processi di nomina dei membri dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR;
valutata positivamente la previsione di nuove assunzioni di personale tecnologico e di ricerca dell’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), anche in relazione alle esigenze della protezione civile;
manifestando, infine, perplessità in ordine alla copertura finanziaria che penalizza importanti settori produttivi già provati dalla crisi, nonché i consumatori,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a ripristinare la previsione del parere parlamentare in relazione alle nomine dei componenti dell’ANVUR, anche con la previsione di tempi ristretti e certi per l’espressione dello stesso parere;
e la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito di estendere a comuni e province le previsioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2.
 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
        La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
apprezzato che il provvedimento miri a fornire importanti risposte a problematiche di varia natura, attraverso misure che intervengono sul complesso del sistema di istruzione, formazione e ricerca, a testimonianza della volontà, a più riprese dichiarata dal Governo, di adottare specifici provvedimenti in questi settori con investimenti volti ad un rilancio del settore;
analizzate le parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 24;
rilevato che il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere molto ampio e articolato, che tuttavia sembrano rispondere all’obiettivo di porre rimedio a una situazione di grave precarietà in cui versano migliaia di lavoratori dei settori della scuola, dell’università e della ricerca, che da anni svolgono nel settore pubblico funzioni delicate, talvolta in ambiti di assoluta rilevanza strategica;
preso atto, in particolare, che l’articolo 15 prevede (in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola) la definizione, con decreto interministeriale, di un piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA;
osservato che lo stesso articolo 15 stabilisce che – fermo restando, per quanto riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale), quanto previsto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto – lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale
sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti osservazioni:

1) all’articolo 15, comma 1, relativo al piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, si segnala che, dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, nell’ultimo periodo occorre citare anche il comma 3 dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997, che disciplina la procedura di autorizzazione, e non soltanto il comma 3-bis, che ne prevede esclusivamente l’applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche;
2) con riferimento all’articolo 15, commi da 4 a 9, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare con attenzione se la soluzione individuata sia in grado di offrire adeguate tutele al personale in questione e risponda effettivamente alle finalità di cui alla risoluzione n. 8-0009, approvata l’8 agosto scorso dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, che ha impegnato il Governo a individuare una soluzione per i docenti inidonei per motivi di salute e per i docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555, diversa da quella recata dall’articolo 14, commi 13-15, del decreto-legge n. 95 del 2012;
3) all’articolo 16, comma 2, che rinvia ad un decreto del MIUR la definizione delle modalità di organizzazione e gestione (anche attraverso convenzioni con università statali e non statali) delle attività formative rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo, occorre valutare il coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con quelle previste a livello contrattuale e, in particolare, con quelle di cui al vigente contratto collettivo nazionale integrativo per la formazione del personale docente, educativo, tecnico-pratico e ATA per l’anno scolastico 2013/2014, siglato il 24 luglio 2013, relativo ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato;
4) con riferimento alle misure introdotte dagli articoli 23 e 24, si segnala alla Commissione di merito l’opportunità di salvaguardare anche la delicata posizione di quei ricercatori dalle elevate competenze e qualifiche professionali, che rischiano di essere perdute nel caso in cui si propendesse per una soluzione diversa dalla loro stabilizzazione, a tal fine affrontando un problema che ha assunto dimensioni significative e valorizzando lavoratori competenti e capaci, il cui contributo merita di ottenere un adeguato riconoscimento da parte dello Stato;
5) con riguardo, in linea più generale, alla realizzazione degli obiettivi del provvedimento di sostegno al diritto allo studio (articolo 2), al potenziamento dell’offerta formativa negli istituti tecnici e professionali (articolo 5) e alle azioni per la prevenzione della dispersione scolastica (articolo 7), si segnala la necessità di una specifica attenzione al tema degli «studenti lavoratori», atteso che il diritto a ricevere dal sistema di istruzione pubblico opportunità formative e di conseguimento dei titoli di studio da parte delle persone che lavorano deve essere parte integrante delle politiche di diritto allo studio, costituisce uno strumento utile al recupero della dispersione scolastica e costituisce fattore sia di sostegno alla occupabilità sia di crescita professionale di lavoratori e lavoratrici; in tal senso, poiché i corsi serali oggi attivati perseguono tale obiettivo non con la sufficiente garanzia di continuità, è necessario dare corretta e piena attuazione alle norme sui «Centri per l’educazione degli adulti», compresi i corsi serali.
 

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
        La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
apprezzate le finalità del provvedimento sia per quanto riguarda i profili attinenti più propriamente alle politiche sociali (articoli 1 e 2), tra cui particolarmente significativa è l’attenzione per i soggetti fragili, sia per le parti relative alla tutela del diritto alla salute nelle scuole (articolo 4), nell’ambito delle quali vanno evidenziate in particolare le norme sulla sigaretta elettronica e sulla promozione dell’educazione alimentare;
ritenuto che nell’ambito delle politiche volte alla promozione della salute nelle scuole particolare risalto vada dato anche all’attività fisica e motoria;
ritenute altresì pienamente condivisibili le norme finalizzate al contrasto alla dispersione scolastica (articolo 7), con interventi e programmi per la realizzazione dell’obiettivo di un effettivo diritto all’accesso alla scuola per tutti, soprattutto per coloro che si trovano in condizione di svantaggio sociale e culturale, e anche con la valorizzazione degli insegnanti di sostegno;
valutate favorevolmente anche le disposizioni dettate dall’articolo 21 sulla formazione specialistica dei medici;
ritenuto tuttavia opportuno che le nuove disposizioni dell’articolo 21 si inseriscano in un più ampio discorso volto a rivedere nel suo complesso l’articolazione generale della formazione specialistica dei medici;
considerato, infine, opportuno prevedere interventi volti alla riduzione del gap, peraltro destinato ad aumentare, tra il numero dei laureati in medicina e quello di coloro che risultano ogni anno ammessi alle scuole di specializzazione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 4, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere l’elaborazione di programmi volti a favorire l’incremento dell’educazione fisica e motoria;
b) all’articolo 21, valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire un riferimento, da un lato, alla esigenza che i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della Commissione unica nazionale, che – ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999 – saranno definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, siano in modo assoluto oggettivi ed imparziali, e dall’altro, all’esigenza che i vincitori siano destinati alle sedi tenendo in considerazione le opzioni indicate al momento della domanda di ammissione;
c) all’articolo 21, valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire una disposizione che prefiguri una nuova articolazione della formazione specialistica dei medici, in base alla quale l’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avvenga sulla base di una rete formativa completa per ogni singola scuola di specializzazione, comprensiva delle strutture universitarie e di quelle ospedaliere e territoriali, secondo accordi regionali. La nuova articolazione dovrebbe altresì prevedere che l’inserimento del medico in formazione specialistica nelle strutture ospedaliere sia sempre approvato dal consiglio di direzione della scuola. I medici in formazione specialistica dovrebbero infine assumere una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o degli IRCCS, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione;
d) all’articolo 21, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere che la quantità e la tipologia dei contratti dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, valutandone anche una eventuale revisione della loro durata, siano rimodulate ogni triennio con un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottato con il concerto del Ministro
della salute, sulla base di una approfondita analisi del fabbisogno nazionale di borse di studio per i medici specializzandi, determinato in relazione ai dati epidemiologici e alle evoluzioni tecnico-scientifiche ed organizzative, che consenta di rivedere non solo la quantità ma anche la distribuzione delle borse di studio tra le varie discipline.
 

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
        La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
premesso che:
il decreto-legge n. 104 introduce un complesso di misure in materia d’istruzione, università e ricerca, articolato in tre capi. Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura, si segnalano fondamentalmente tre questioni;
l’articolo 4, dedicato alla tutela della salute nelle scuole, al comma 5 prevede che: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di iniziative già avviate;
al riguardo, si sottolinea l’importanza che i programmi di educazione alimentare tengano in particolare considerazione – per il loro valore ai fini della tutela della salute e dell’ambiente e per la relativa valenza sociale – il consumo di prodotti biologici, di quelli provenienti da filiera corta e a «chilometro zero» e di quelli provenienti dall’agricoltura sociale nonché la riduzione degli sprechi alimentari. Si sottolinea altresì l’esigenza di tener presente il contributo che in tale contesto possono fornire le aziende, che operano nel campo della refezione scolastica, da considerare quale risorsa fondamentale per le attività di educazione alimentare, che non comporta oneri aggiuntivi;
l’articolo 25, tra le disposizioni volte alla copertura finanziaria del provvedimento, dispone aumenti scadenzati delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico (dal 10 ottobre 2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015);
per un quadro sintetico degli effetti, si sottolinea che tali aumenti si attestano a fine triennio su aliquote superiori al 27 per cento rispetto alle aliquote in essere. Il che, secondo la relazione
tecnica, permette di stimare aumenti di entrate da accise pari a 11,7 milioni per i mesi residui del 2013, a 130,5 milioni per il 2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 2015, unitamente a maggiori entrate da IVA per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni nel 2014 e a 31,3 milioni a decorrere dal 2015. Contestualmente, vengono indicate minori entrate negli anni 2014-2016, sia in termini di IRES/IRPEF (rispettivamente -1,4 milioni, -15 milioni e -19,1 milioni), che in termini di IRAP (rispettivamente -0,3 milioni, -2,9 milioni e -3,6 milioni);
al riguardo, va rilevato che si intravede sul territorio italiano lo sviluppo di un promettente settore legato alla produzione e al consumo di birre artigianali di qualità, da cui possono derivare tra l’altro occupazione e indotto turistico-gastronomico; si propone pertanto che gli aumenti previsti per le accise della birra siano soppressi;
l’articolo 26 reca modifiche, sempre volte alla copertura finanziaria del provvedimento, alla disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ai trasferimenti immobiliari; in particolare, si prevede, a decorrere dal 2014, l’introduzione dell’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro per ciascuna imposta, da versare sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili soggetti all’imposta di registro; inoltre, sempre dal 2014, si prevede l’aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da 168 a 200 euro;
questi aumenti risultano particolarmente gravosi per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che dovranno sostenere ulteriori e accresciuti oneri a causa della soppressione, sempre a partire del 2014, delle agevolazioni sulla tassazione dei trasferimenti di terreni destinati all’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile (articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011). Tra queste, ad esempio, sono ricomprese quelle per la piccola proprietà contadina (prevista sin dalla legge n. 604 del 1954, più di recente prorogata fino al 2010 dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 e infine posta a regime con la legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità 2011), quelle per i territori montani (articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973), per le aziende agricole montane (articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994) e per il compendio unico (articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001);
l’assetto che ne deriva, aggravato dagli ulteriori aumenti di cui all’articolo 26 del decreto-legge in esame, non tiene conto della diversità strutturale dell’acquisto di terreni destinati all’uso agricolo;
infatti, senza le necessarie correzioni, dal 1o gennaio 2014 i trasferimenti «agricoli» saranno sottoposti allo stesso trattamento tributario applicato alla compravendita di terreni effettuata da soggetti privi di qualifica professionale agricola (che fino al dicembre 2013 sono soggetti all’aliquota del 15 per cento). La conseguenza sarà quella di applicare ai trasferimenti dei terreni agricoli effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli la stessa tassazione unica dei trasferimenti immobiliari. Il che prevedibilmente danneggerà l’occupazione
giovanile in agricoltura e finirà probabilmente per agevolare invece gli acquisti di terreni agricoli per altre finalità, ad esempio quelle speculative, finanziarie e commerciali, a danno dell’agricoltura;
al fine di tutelare il comparto agricolo reale e di garantire sia l’accesso alla terra sia gli investimenti da parte di coloro che con la loro azione operano a tutela del territorio in contesti disagiati, come la montagna, si reputa necessaria una complessiva riformulazione dell’articolo 26, al fine di esentare dai relativi aggravi fiscali i terreni destinati all’uso agricolo professionale, ripristinando altresì le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, per i territori montani, per le aziende agricole montane e per il compendio unico, attualmente in vigore fino alla fine del 2013;
esprime

PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni:

a) sia riformulato l’articolo 26, in modo da escluderne l’applicazione agli atti di acquisto della proprietà di terreni destinati all’uso agricolo da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Al contempo, le minori entrate derivanti da tale esenzione dovranno essere reperite attraverso una complessiva rimodulazione delle aliquote dell’imposta di registro sugli atti traslativi della proprietà dei medesimi terreni agricoli. In particolare, dovrà essere previsto l’aumento dell’aliquota al 12 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché il mantenimento in vigore, oltre il 2013, delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, per i territori montani dall’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per le aziende agricole montane dall’articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001. Eventuali minori entrate potranno altresì essere compensate con l’introduzione di un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia, in coerenza con gli obiettivi di educazione alimentare, di cui all’articolo 4, comma 5;
b) sia modificato l’articolo 25 in ragione delle potenzialità di sviluppo della produzione e del consumo di birre artigianali di qualità, sopprimendo il previsto aumento dell’accisa sulla birra e introducendo un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia, in coerenza con gli obiettivi di educazione alimentare, di cui all’articolo 4, comma 5;
e con la seguente osservazione:
all’articolo 4, comma 5, sia previsto in maniera esplicita che i programmi di educazione alimentare, le cui modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedano esplicitamente anche:
1) criteri di indirizzo a favore del consumo, nella filiera ortofrutticola, tra l’altro di prodotti biologici, di filiera corta e a chilometro zero e provenienti dall’agricoltura sociale;
2) criteri di indirizzo per la riduzione degli sprechi alimentari;
3) la valorizzazione delle aziende affidatarie dei servizi di refezione scolastica, che costituiscono risorse fondamentali per le attività di educazione alimentare, utilizzando a tal fine anche i fondi paritetici interprofessionali riorientandoli in quota parte anche su aspetti formativi legati ai programmi di educazione alimentare rivolti a studenti e famiglie.
 

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
        La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
ricordato che il decreto-legge reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole – per il relativo personale, nonché per le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale – e altre disposizioni, riguardanti, in particolare, università, alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ricerca;
richiamate le disposizioni di cui agli articoli 165 e 166 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che stabiliscono che l’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione e di una formazione professionale di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e sostenendo ed integrando la loro azione, nel rispetto della responsabilità dei singoli Stati quanto al contenuto dell’insegnamento e all’organizzazione del sistema di istruzione e formazione e che l’azione dell’Unione in materia di istruzione si esplica attraverso la fissazione di obiettivi comuni e lo scambio di buone pratiche fra Stati membri, nonché attraverso il finanziamento di programmi volti al perseguimento degli obiettivi fissati;
evidenziato come le misure recate dal provvedimento si collochino nel quadro dei principi e degli indirizzi definiti dall’Unione europea in materia di istruzione e formazione;
ricordato in particolare che il 28 giugno 2011 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sulle politiche di riduzione dell’abbandono
scolastico e che il contrasto della dispersione scolastica figura tra le priorità della Strategia Europa 2020, con l’obiettivo di ridurre i tassi di abbandono precoce dei percorsi di istruzione della popolazione tra 18 e 24 anni al di sotto del 10 per cento (l’obiettivo nazionale per l’Italia è pari al 15-16 per cento); il Consiglio, nelle sue conclusioni di marzo 2013, è intervenuto sul tema «Investire in istruzione e formazione» invitando gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a intensificare gli sforzi per prevenire la dispersione scolastica;
richiamata la proposta di raccomandazione della Commissione europea «Garanzia per i giovani», fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013, per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età un’offerta di lavoro, di prosecuzione dell’istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata (COM(2013)729). Al fine di dare concreta attuazione alla raccomandazione, la Commissione ha presentato la comunicazione «Lavorare insieme per i giovani d’Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile» in cui sono elencate le azioni proposte dalla Commissione per combattere la disoccupazione giovanile;
ricordato altresì che la Strategia Europa 2020, per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile, prevede l’iniziativa prioritaria «Youth Opportunities Initiative» volta a promuovere l’apprendistato e i tirocini per i giovani e ad aiutare coloro che hanno abbandonato la scuola o un percorso formativo ad acquisire le competenze necessarie a trovare un lavoro;
evidenziata la Comunicazione della Commissione europea del 20 novembre 2012 «Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)669), ove si ritiene prioritario lo sfruttamento pieno delle tecnologie, in particolare di internet, nel settore dell’istruzione, con un ammodernamento delle infrastrutture di tecnologia dell’informazione a disposizione delle scuole;
rilevato che la revisione e il rafforzamento del profilo professionale di tutte le professioni dell’insegnamento figurano tra le priorità indicate dalla Commissione nella citata comunicazione del novembre 2012; a tal fine si prevedono un riesame dell’efficacia e della qualità accademica e pedagogica della formazione iniziale degli insegnanti, l’introduzione di sistemi coerenti e dotati di risorse adeguate per la selezione, il reclutamento, l’inserimento e lo sviluppo professionale del personale docente e il rafforzamento della competenza digitale degli insegnanti, lo sviluppo di regolari verifiche della performance degli insegnanti;
evidenziata la necessità – anche con riferimento ai contenuti dell’articolo 1 del decreto-legge, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito, esigenza di servizi di ristorazione o trasporto, condizione economica – di adoperarsi affinché sia
pienamente garantito l’esercizio del diritto allo studio anche a livello universitario, destinando fondi adeguati a garantire borse di studio e strutture di accoglienza per gli studenti che non hanno le opportunità economiche per sostenere i costi dell’università, valutando tra questi i più meritevoli;
sottolineata quindi l’opportunità – con riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 15 del provvedimento, che prevede la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, nonché la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione all’assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall’a.s. 2013/2014 – di procedere quanto prima alla copertura di tutte le cattedre vacanti, prevedendo la stabilizzazione del maggior numero di docenti precari e l’inserimento in organico nella scuola di nuove figure professionali (psicologi, pedagogisti, tutor specialisti nella gestione di disabilità gravi), anche a tal fine destinando investimenti in formazione in itinere qualificata per i docenti, orientata alle best practice in Italia e in Europa;
auspicato che nel conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), di cui all’articolo 19 del provvedimento, siano garantiti criteri di giustizia ed equità, tenuto conto della professionalità e alta formazione del personale docente interessato;
con riferimento infine alle disposizioni di cui all’articolo 7, laddove si prevede che nell’a.s. 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica, sia garantito che le risorse a tal fine stanziate si collochino nel quadro di un progetto di ampio respiro, che destini adeguate risorse per gli istituti che hanno risultati qualitativi più bassi; ciò al fine di elevare lo standard qualitativo del sistema scuola italiano ed evitare di penalizzare i territori con maggior disagi sociali ed economici;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Dal 24 al 26 settembre la 7a Commissione della Camera svolge audizioni sul Ddl, con rappresentanti di organizzazioni sindacali e organismi istituzionali del settore, rappresentanti di associazioni di dirigenti scolastici, docenti scolastici e universitari.
Il 19 e 24 settembre la 7a Commissione della Camera esamina il DL 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.C. 1574 Governo – rel. Galan)
(7a Camera, 19.9.13) Giancarlo GALAN, presidente e relatore, dopo aver ringraziato il Ministro Carrozza per la sua presenza, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, contenuto nell’A.C. 1574, è articolato in tre capi, in quanto esso interviene in materia dettando disposizioni rivolte agli studenti ed alle famiglie (Capo I), alle scuole (Capo II) e, infine, a profili di varia natura (Capo III), tra i quali menziona i corsi di laurea ad accesso programmato, la formazione specialistica dei medici, l’organizzazione dell’Anvur e degli enti di ricerca, il personale degli enti di ricerca e degli atenei. Descrive quindi le disposizioni del provvedimento in esame, nell’ambito del quale, al Capo I, l’articolo 1 si occupa del welfare degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, autorizzando la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti il merito, l’esigenza di servizi di ristorazione o trasporto e la condizione economica. Specifica che in particolare, l’articolo 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti: merito negli studi, risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso scolastico; esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; condizione economica, individuata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con particolare riferimento agli studenti pendolari e fuori sede. Precisa che la ripartizione delle risorse tra le regioni in base al numero degli studenti è demandata ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Aggiunge che il medesimo decreto definisce, altresì, la tipologia dei benefici e i requisiti (specifici) per l’accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti e che le risorse sono attribuite agli studenti sulla base di graduatorie regionali, fino al loro esaurimento. A tal fine, ciascuna regione, nel termine di 30 giorni dall’adozione del decreto interministeriale, pubblica un bando con il quale sono definiti la natura e l’entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, e i criteri per la formazione delle graduatorie. Specifica che il comma 4 del medesimo articolo 1 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l’erogazione dei contributi e benefici a favore degli studenti, previsti dal comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. Ricorda poi che l’articolo 2 reca disposizioni in materia di diritto allo studio nell’istruzione universitaria, incrementando di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni, di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale, sono escluse dal patto di stabilità interno.
Aggiunge che il decreto ministeriale 111878 del 31 dicembre 2012, reca, in corrispondenza del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (cap. 1710, stato di previsione del MIUR) un importo per il 2014 pari a euro 12,8 milioni (a fronte di 150,6 milioni di euro stanziati per il 2013). Per effetto dell’incremento disposto dall’articolo in esame, lo stanziamento per il 2014 dovrebbe, dunque, essere pari a 112,8 milioni di euro. In materia, rammenta che la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta, poi, esclusivamente alle regioni. Aggiunge, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l’attuazione degli interventi di diritto allo studio universitario, finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. Per ciascun anno, la quota di finanziamento statale spettante a ciascuna regione ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012 (articolo 18, comma 4, e articolo 7, comma 7) non deve essere considerata ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti annualmente ad ogni singola regione per il contenimento delle spese. Illustra poi l’articolo 3 del provvedimento, che dispone l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell’anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), cumulabili con quelle assegnate ai sensi del citato decreto legislativo n. 68 del 2012. Precisa che tale articolo, a tal fine, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2014. In particolare, il comma 1 prevede che, con bando emanato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisca l’importo delle borse di studio, le modalità di presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. Il comma 2 prevede poi che gli studenti siano ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a: condizione economica, individuata, per i residenti in Italia, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, e comprovata, per i residenti all’estero, tramite autocertificazione; valutazione del merito artistico, mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte. Aggiunge che la comunicazione della graduatoria con l’individuazione dei destinatari delle borse di studio è effettuata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 30 novembre 2013. Riferisce poi sull’articolo 4, recante tutela della salute nelle scuole, il quale estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle aree all’aperto delle istituzioni scolastiche, vieta l’uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle medesime istituzioni, e prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti. Ricorda che il medesimo articolo 4 dispone, inoltre, l’elaborazione di programmi di educazione alimentare nelle scuole, al fine di favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli. Specifica che i commi da 1 a 4 dell’articolo 4 prescrivono il divieto di fumo ed estendono il divieto di fumo nei locali chiusi e alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Ricorda che in particolare il comma 2 vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Aggiunge poi che sono anche definite, mediante rinvio, le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del divieto. Specifica che in particolare per la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni sopra indicate, il comma 3 richiama le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge n. 584 del 1975, che prevedono il pagamento di una somma da euro 25 a euro 250. Ricorda inoltre che il comma 4 del medesimo articolo 4 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da organi statali siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento del monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche nonché per la realizzazione di attività informative destinate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. Illustra quindi il comma 5 dello stesso articolo 4, il quale dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabori i programmi di educazione alimentare. Le modalità attuative saranno definite con decreto interministeriale.
Passa quindi a relazionare sull’articolo 5 del provvedimento che reca disposizioni volte al potenziamento dell’offerta formativa. In particolare: è introdotta, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, un’ora (settimanale) di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali; si prevede la pubblicazione di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la fruizione del patrimonio culturale; a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l’aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi. Specifica che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per il 2014 e di 9,9 milioni di euro a decorrere dal 2015. I commi 2 e 3 del medesimo articolo 5 prevedono l’emanazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2013, di un bando di concorso per la realizzazione e il finanziamento di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali, cui possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, autorizzando, a tal fine, una spesa di 3 milioni di euro per il 2014. Passa quindi ad illustrare il comma 4 dell’articolo 5, il quale novella l’articolo 1 della legge n. 440 del 1997 disponendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, una parte del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi sia destinata al finanziamento di progetti per la costituzione o l’aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici, situati presso istituzioni scolastiche statali, che utilizzano materiali innovativi. Ricorda che la relazione tecnica chiarisce che, essendo il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali a decorrere dal 2014, una quota parte determinata annualmente dello stanziamento disponibile verrà utilizzata per le finalità indicate. Specifica quindi che la definizione della tipologia di laboratori e materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con detta quota parte del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 è demandata ad un decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Illustra poi l’articolo 6 del provvedimento che reca disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di recente adottate con il decreto-legge n. 179 del 2012, volte alla riduzione della spesa per l’acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo sulle regole per l’adozione dei libri di testo e prevedendo l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l’acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti. In particolare, ricorda che il comma 1 del medesimo articolo 6, novellando l’articolo 151 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e l’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 rende facoltativa l’adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti e circoscrive la possibilità per lo stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di approfondimento o monografico. Ricorda che, con riguardo alla facoltà di adottare libri di testo, il comunicato presente sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca chiarisce che «i docenti potranno decidere di sostituirli con altri materiali». Specifica che tale disposizione dispone inoltre che costituisce illecito disciplinare l’esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei tetti di spesa dell’intera dotazione libraria. Aggiunge che il comma 3 del medesi
mo articolo 6 dispone, per l’anno scolastico 2013-2014, che non possa essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni nazionali. Aggiunge poi che il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il MIUR eroghi direttamente alle istituzioni scolastiche 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l’acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali digitali da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente. L’assegnazione alle scuole è effettuata, sulla base del numero di studenti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Passa quindi ad illustrare l’articolo 7 che prevede che nell’anno scolastico 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014. In particolare, il comma 1 dell’articolo 7 dispone che nell’anno scolastico 2013-2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla anche, ove possibile, il prolungamento dell’orario scolastico per gruppi di studenti, in particolare nella scuola primaria, al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica. Precisa poi che al fine indicato, il comma 3 dispone un’autorizzazione di spesa di 3,6 milioni di euro per il 2013 e di 11,4 milioni di euro per il 2014.
Rileva al proposito che tutta la disciplina applicativa è demandata dal comma 2 del medesimo articolo 7 ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza Stato-regioni. Precisa che tale decreto indica: gli obiettivi del programma; i metodi didattici da utilizzare; i criteri di selezione delle scuole; le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche. Specifica che già la norma primaria prevede, inoltre, che le stesse istituzioni scolastiche possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro che abbiano fra le proprie finalità statutarie l’aiuto allo studio, l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, le quali devono essere abilitate dal MIUR. Illustra quindi l’articolo 8, il quale intende potenziare le attività svolte per l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori ai fini della prosecuzione degli studi: a tal fine, prevede, tra l’altro, a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, l’avvio dei percorsi di orientamento – finora previsti nel quinto anno – già dal quarto anno e autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Precisa quindi che l’intervento normativo è finalizzato a promuovere una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla «Garanzia giovani». In particolare, il comma 1, lettera a) del medesimo articolo 8 stabilisce che le attività per l’orientamento svolte dalle scuole: sono ricomprese tra le attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive; riguardano l’intero corpo docente; nel caso eccedano l’orario obbligatorio, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche. Aggiunge poi che la lettera b) del medesimo comma 1, novellando il già citato articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 2008, modifica la disciplina che consente di stipulare convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative di orientamento in modo da includere nella platea dei possibili partecipanti anche camere di commercio e agenzie per il lavoro, e da garantire il rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza. Aggiunge poi che il comma 2 del medesimo articolo 8 autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività di orientamento. Specifica che le risorse saranno assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati, e si aggiungeranno alle risorse derivanti da programmi regionali, nazionali, europei e internazionali.
Illustra quindi l’articolo 9 che estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione per l’intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno rinnovabile di anno in anno. Gli effetti della disposizione sono differiti all’adozione della normativa di attuazione. Specifica che la modifica è introdotta mediante novella, prevista dal comma 1, all’articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico in materia di immigrazione, adottato con decreto legislativo n. 286 del 1998. Aggiunge che la ratio della modifica introdotta è quella di consentire agli studenti stranieri che studiano in Italia di ottenere sin dall’ingresso un permesso di soggiorno con validità pari alla durata del corso, evitando – come evidenziato nella relazione illustrativa – a chi «si trattiene in Italia per un corso pluriennale di doversi preoccupare annualmente del rinnovo del permesso di soggiorno». Precisa che rispetto al testo previgente, la novella prevede che sia «fatta salva la verifica annuale di profitto». In proposito, ricorda che attualmente la verifica di profitto è prevista per il rinnovo del permesso per la frequenza di corsi universitari. Aggiunge poi che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, occorre procedere all’adeguamento della normativa secondaria prevista dall’articolo 1, comma 6, del Testo unico in materia di immigrazione. Precisa che il comma 3 del medesimo articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli effetti derivanti dalla disposizione in commento. Ricorda poi che il Capo II del provvedimento in esame detta disposizioni per le scuole. In particolare l’articolo 10 consente alle regioni interessate la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica nell’ambito della programmazione 2013-2015. Specifica che i pagamenti effettuati dalle regioni per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Aggiunge che la disposizione include le spese sostenute in favore delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali. Il comma 1 del medesimo articolo 10 reca disposizioni finalizzate alla promozione di mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. A tal fine, viene previsto che, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Aggiunge che per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015. Lo stesso comma elenca i soggetti finanziari con i quali è possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea per gli investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa; Cassa Depositi e Prestiti; soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1993) e, infine, demanda ad un successivo decreto interministeriale (adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il MIUR e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) l’individuazione delle modalità di attuazione. Il comma 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui di cui al comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno ed il comma 3 amplia le ipotesi in cui il contribuente può usufruire della detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni liberali, al fine di includervi le spese sostenute in favore delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università. In particolare, sono rese detraibili dall’IRPEF nella misura del 19 per cento anche le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università, purché aventi specifici scopi; in particolare, esse devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa e, per effetto delle norme in commento, anche all’edilizia universitaria.
Ricorda che la detrazione è condizionata al versamento delle erogazioni mediante un sistema di pagamento tracciabile. Il beneficio si applica a partire dall’anno di imposta in corso al 12 settembre 2013. Illustra poi l’articolo 11 che reca un’autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l’accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali. Aggiunge che le risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici. Nell’ambito delle azioni per l’Agenda Digitale Italiana rientrano alcune azioni per promuovere l’istruzione digitale: l’Anagrafe nazionale studenti ed il fascicolo elettronico dello studente universitario, nonché il programma per i libri ed i centri scolastici digitali. La strategia per l’attuazione prevede in particolare di dare supporto al MIUR per favorire la scuola digitale. Ricorda che il MIUR ha promosso il Piano Scuola Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l’integrazione delle tecnologie nella didattica. Per quanto attiene all’obiettivo di ridurre il digital divide interno al mondo della scuola, è già in fase di attuazione il Piano Nazionale Scuola Digitale, che supporta le iniziative delle scuole che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione graduale degli ambienti di apprendimento. Illustra inoltre l’articolo 12, il quale, al fine di consentire un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse istituzioni: in particolare, limita la disciplina recata dall’articolo 19, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) agli anni scolastici. 2012/2013 e 2013/2014 e rinvia la definizione dei criteri a regime per tali assegnazioni ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Dispone, altresì, l’inserimento della Scuola per l’Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni. Segnala che l’articolo. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva disposto nuovi parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Aveva, altresì, previsto che, per acquisire l’autonomia, gli istituti comprensivi dovevano essere costituiti con almeno mille alunni, ridotti a cinquecento per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con sentenza n.147 del 2012, la Corte ha poi sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 98/2011, rilevando che «è indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti». Il comma 1 del medesimo articolo 12 limita l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 5 e 5-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 all’anno scolastico 2012/2013, già trascorso, e 2013/2014, appena avviato, e, inserendo nello stesso articolo 19 il comma 5-ter, dispone che i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche – nonché educative – alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA sono definiti con accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata, su proposta del MIUR e del MEF. Inoltre, il comma 2 dispone la clausola di invarianza finanziaria in relazione alle disposizioni recate dal comma 1. Il comma 3 dispone invece che la Scuola per l’Europa di Parma rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.
Sottolinea quindi che l’articolo 13 è finalizzato ad assicurare l’integrazione dell’anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente, entro l’anno scolastico 2013-2014. Infatti, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 76 del 2005 ha disposto che con apposito accordo tra il MIUR e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata, è assicurata l’integrazione delle anagrafi nazionale e regionale nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. A tal fine, si provvede a definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi; assicurare l’interoperabilità delle anagrafi; definire l’insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti. L’articolo 14 elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l’articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 5 del 2012, legge n. 35 del 2012, disponendo che da tale previsione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica fa presente che, in virtù della clausola di invarianza finanziaria, la costituzione di nuovi ITS potrà avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di riduzioni di spesa o incrementi di entrate presso le regioni. L’articolo 15 dispone in materia di personale scolastico, prevedendo la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA – rappresentando, dunque, la prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio 2011- 2013 con l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 – legge n. 106 del 2011 –, la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione all’assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014; l’abrogazione, dal 1o gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, legge 135 del 2012, e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1o gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge; l’integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall’articolo 14, comma 14, dello stesso decreto-legge 95/2012. Con riguardo al Piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, il comma 1 dispone che, in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto interministeriale è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014-2016. La relazione tecnica specifica che, in base alla normativa vigente, la metà dei soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso – il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 25 settembre 2012 – e l’altra metà fra i precari presenti nella graduatoria. Inoltre, evidenzia che il personale da assumere è articolato in tre gruppi: personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo.
Aggiunge che gli interventi per l’organico dei docenti di sostegno sono contenuti ai commi 2 e 3. In particolare, il comma 2 ridetermina la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno in misura pari al 75 per cento nell’anno scolastico 2013/2014, al 90 per cento nell’anno scolastico 2014/2015 e al 100per cento dall’anno scolastico 2015/2016. A tal fine, novella l’articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, che aveva disposto la rideterminazione della stessa dotazione organica nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Il comma 3, invece, autorizza il MIUR, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, sempre utilizzando la procedura autorizzatoria indicata nel comma 1. La relazione tecnica fa presente che, per effetto del comma 2, si determina, nel triennio, un incremento dell’organico di diritto di 26.684 unità, pari alla differenza tra l’organico di fatto dell’anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032 unità, e quello degli anno scolastico 2010/2011 e seguenti, pari a 63.348 unità. Fa, altresì, presente che, in base al comma 3, tali assunzioni sono autorizzate «in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati». La stessa relazione aggiunge che le 26.684 unità si dividono in 12.428 presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e 14.256 presso la scuola secondaria di I e II grado. Circa la ridefinizione della disciplina relativa ai docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute, i commi da 4 ad 8 abrogano, dal 1o gennaio 2014, la disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012. L’articolo 19, comma 12-15, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Nel caso in cui l’istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con mantenimento dell’anzianità maturata e dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile. Il comma 5 dispone l’integrazione delle commissioni mediche operanti presso le ASL con un rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola. Il successivo comma 6 definisce la normativa a regime per il personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1o gennaio 2014. In particolare, dispone che a tale personale si applica, anche in corso di anno scolastico, la procedura di cui all’articolo 19, comma 12-14, del decreto-legge 98/2011. In realtà, rispetto alla procedura indicata dalle disposizioni richiamate, si registrano alcune differenze, non vi è, invece, alcun riferimento all’assunzione di tale qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente. Il comma 7 reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già stati dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, prevede che tale personale è sottoposto a nuova visita medica entro il 20 dicembre 2013. Ove, all’esito della stessa visita, la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato ritorna a svolgere la funzione docente. Ove, invece, la dichiarazione di inidoneità sia confermata, si applicano le previsioni recate dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di conferma dell’inidoneità. Il successivo comma 8 dispone che il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità di personale trasferite ad altre amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni di bilancio. Dispone, altresì, che, per i trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.
Rileva quindi che, con riferimento alla ridefinizione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, il comma 9 prevede che, fermo restando, per riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 – insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell’articolo 8, comma 3, della legge 124/1999 – e C555 – ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale –, quanto previsto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 95/2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto, lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento. Il comma 10 dispone che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria istituito ai sensi dell’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 112/2008, legge 133/2008, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni recate dai commi 1-9, ai fini della determinazione del Fondo destinato ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
Aggiunge che la formazione del personale scolastico è materia dell’articolo 16, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione obbligatoria rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo. Inoltre, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l’accesso gratuito dei docenti ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro. In particolare, le disposizioni di cui al comma 1 – che autorizza una spesa di 10 milioni di euro per il 2014 – sono finalizzate a migliorare il rendimento della didattica e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico. Il comma 2 rinvia ad un decreto del MIUR – per la cui emanazione non è previsto un termine – la definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative, anche attraverso convenzioni con università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Al riguardo, ricorda che l’articolo 4, comma 2, lett. b), del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, tuttora in vigore, ha individuato la formazione come materia di contrattazione integrativa nazionale, stabilendo altresì che, con cadenza annuale, sono fissati obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. In particolare, il vigente CCN integrativo stabilisce che: la programmazione e la concreta gestione dell’attività di formazione avvengono a livello regionale e di singola istituzione scolastica autonoma, lasciando all’Amministrazione centrale, oltre ai compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, la competenza in materia di promozione, individuazione e diffusione di modelli innovativi di formazione ed aggiornamento connessi ai processi di innovazione di sistema (articolo 1). Il comma 3, al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l’accesso gratuito dello stesso personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato. Con riguardo alla platea dei destinatari, il comunicato presente sul sito del MIUR chiarisce che la disposizione è rivolta al «personale docente di ruolo». Il beneficio è concesso nel limite complessivo della disponibilità di un Fondo per il recupero delle minori entrate appositamente istituito nello stato di previsione del MIIBACT, con la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2014. Le modalità di fruizione del servizio sono demandate ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con MIUR e MEF.
Ricorda che l’articolo 17 detta disposizioni prevedendo nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione; per il solo anno scolastico 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in materia di esoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l’iter dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante l’anno scolastico; in caso di rinnovo delle procedure concorsuali per dirigente scolastico annullate a seguito di pronunce giurisdizionali, la costituzione di sottocommissioni per ogni gruppo di 300 candidati, anziché 500. La principale novità è costituita dalla previsione che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito ogni anno dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per tutti i posti vacanti. Il numero dei posti vacanti è comunicato dal MIUR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e alla stessa Scuola nazionale dell’amministrazione, sentito il MEF e fermo restando il meccanismo di autorizzazione delle assunzioni di cui si è già dato conto nella scheda relativa all’articolo 15. Il concorso per l’accesso al corso-concorso è per esami e titoli. Per le spese della procedura concorsuale i candidati devono corrispondere un contributo. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti vacanti, entro un limite massimo del 20 per cento, stabilito con il DPCM al quale è rimessa anche la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, della durata del corso-concorso, delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica dei partecipanti, ai quali può essere eventualmente ridotto il carico didattico. Al riguardo la relazione tecnica chiarisce che la partecipazione al corso-concorso non può comportare un esonero completo dal servizio. I commi da 5 a 7 introducono una deroga, per il solo anno scolastico 2013-2014, ai criteri individuati, in tema di esonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, dall’articolo 459, comma 2 e 3, del decreto legislativo 297/1994, e prevedono la possibilità di nomina dei vincitori di concorso per dirigente scolastico anche nel corso dell’anno scolastico. I commi 2 e 3 del citato articolo 459 del decreto legislativo 297/1994 prevedono che l’esonero dall’insegnamento può essere concesso ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria che collaborano con il dirigente scolastico quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi e ai docenti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutte i gradi di istruzione con almeno 55 classi. In particolare, il comma 5 dispone che, solo per l’anno scolastico in corso e solo nelle regioni in cui uno dei concorsi per dirigente scolastico banditi con decreto dirigenziale 22 novembre 2004 e con decreto dirigenziale 13 luglio 2011 non si è ancora concluso, possono ottenere l’esonero dall’insegnamento, i docenti con funzioni vicarie che insegnano presso scuole conferite in reggenza a dirigenti che hanno l’incarico presso un’altra scuola. Alla sostituzione dei docenti esonerati si procede, in base al comma 7, con supplenze temporanee. La relativa spesa è coperta a valere sulle facoltà di assunzione relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. In base al comma 6, gli incarichi di reggenza e gli esoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie di cui al comma 5 cessano alla conclusione del concorso di riferimento, dandosi luogo, in tal caso, alla nomina in corso d’anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nei limiti delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione alle scuole in questione di un dirigente scolastico titolare con incarico a tempo indeterminato.
Sottolinea quindi che l’articolo 18 autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado. Si è concluso con l’individuazione di 55 vincitori e di 2 idonei, e che, a fronte di una dotazione organica pari a 200 posti di funzione, il MIUR dispone solo di 29 dirigenti tecnici. L’autorizzazione all’assunzione sopra indicata è dunque disposta dal comma 1, a decorrere dal 2014, per le necessità del Sistema nazionale di valutazione della scuola e in aggiunta alle facoltà di assunzione possibili ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 244/2007. In base alla disposizione citata, per il quinquennio 2010-2014 le amministrazioni statali, con alcune eccezioni, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. L’onere per le assunzioni autorizzate è quantificato dallo stesso comma 1 in 8,1 milioni di euro dal 2014. In base al comma 2, allo stesso onere si fa fronte attraverso una riduzione dell’autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai presidenti e ai commissari delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato al termine dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguente alla restrizione dell’ambito territoriale nel quale gli stessi possono essere nominati. L’Alta formazione e specializzazione artistica e musicale è trattata dall’articolo 19 dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del direttore amministrativo delle stesse. Conferisce, inoltre, un finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati. Il comma 1 dispone che, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno accademico 2013-2014, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, legge n. 143 del 2004, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato. Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In particolare, l’articolo 19 del decreto ministeriale 16 giugno 2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche.
Precisa che resta, peraltro, fermo il regime di autorizzazione alle assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, e che per le esigenze didattiche delle Istituzioni AFAM cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Il comma 2 prevede, nelle more dell’adozione del regolamento che i contratti a termine in essere nell’anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle Istituzioni AFAM, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014 per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, a condizione che tale personale abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, e in subordine agli incarichi richiamati al precedente comma. La previsione si pone in deroga alla normativa generale sui contratti a tempo determinato. Il comma 3 dispone che le funzioni di direttore amministrativo delle Istituzioni AFAM sono attribuite, con delibera del Consiglio di amministrazione, a personale dell’Area «Elevata professionalità» del comparto AFAM in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell’incarico da ricoprire o, in assenza di tale personale, a personale di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di un profilo equivalente, collocato in posizione di comando o in aspettativa, sempre nell’ambito delle facoltà di assunzione. Il CCNL del nuovo comparto AFAM del 16 febbraio 2005 ha, quindi, definito il profilo professionale del Direttore amministrativo, senza prevedere il conferimento di tali mansioni mediante incarico anche a persone non appartenenti all’amministrazione. I commi 4 e 5 sono dedicati alle risorse per gli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati. Il comma 4 dispone che, nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati), e in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata, per il 2014, la spesa di 3 milioni di euro. In base al comma 5, la ripartizione delle risorse sarà effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – per la cui emanazione non è indicato un termine – sulla base di criteri, da definire con lo stesso decreto, che terranno conto della spesa storica di ogni istituto. Al riguardo ricordo che la legge 508/1999, all’articolo 2, ha disposto, che le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).
Ricorda quindi che il Capo III reca previsioni di varia natura. In particolare, l’articolo 20 abroga l’articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, relativo al c.d. «bonus maturità» per l’accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo – a seguito dell’avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 – che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La relazione illustrativa evidenzia che la prima applicazione della disposizione, prevista per l’iscrizione ai corsi universitari dell’anno accademico 2013-2014, dopo numerosi differimenti, ha confermato le criticità della previsione normativa recata dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, «anche con riferimento alla difficoltà di individuare un meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse conto del contesto locale». In base al decreto ministeriale, il punteggio di valutazione del percorso scolastico, per un massimo di 10 punti, è attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all’esame di Stato almeno pari a 80/100 e non inferiore all’80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d’esame nell’anno scolastico 2012/13, secondo una tabella di corrispondenza. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21/2008. Il decreto ministeriale n. 449 del 2013 ha anche fissato le date per lo svolgimento dei test di ammissione all’università in date comprese fra il 3 e il 10 settembre per i diversi corsi di laurea e ha disposto che per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e in architettura il Cineca, sulla base del punteggio totale, redige una graduatoria nazionale, che si chiude con un provvedimento ministeriale. Per i corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione sono stati definiti con decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615. In particolare, il decreto ha stabilito che la valutazione del percorso scolastico, per un punteggio massimo di 10 punti, è effettuata dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 21/2008. Lo svolgimento della prova di ammissione è stata fissata, presso ciascuna sede universitaria, per il giorno 17 settembre 2013. Sulla base degli elementi esposti, dunque, alcune prove di ammissione sono state svolte prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, altre successivamente, mentre non si hanno notizie sulla redazione della graduatoria nazionale e del provvedimento ministeriale finale. Se l’interpretazione è corretta, dunque, il meccanismo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 21/2008 non si applicherà alle procedure per l’accesso ai corsi dell’a.a. 2013-2014 per le quali non sia intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur essendosi già svolte le relative prove di ammissione.
Aggiunge che l’articolo 21 reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici, prevedendo un’unica commissione preposta all’ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un’unica graduatoria nazionale. Dispone, inoltre, che, a partire dall’anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale, invece che annuale. In particolare, il comma 1, modificando l’articolo 36 del Decreto legislativo n. 368/1999, prevede un’unica commissione preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione nonché la formazione di un’unica graduatoria nazionale all’esito delle prove anziché, come previsto in precedenza, di singole graduatorie locali. Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, il meccanismo fino ad oggi attuato, prevedendo una graduatoria locale per l’accesso alle singole scuole, era passibile di determinare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi e sui criteri di valutazione a livello nazionale. Viene fatta salva la specifica disciplina per l’accesso degli allievi delle scuole militari alle scuole di specializzazione. Il comma 2, modificando l’articolo 39 del citato Decreto legislativo 368/1999, dispone che, a decorrere dall’anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso sia effettuata con DPCM adottato ogni 3 anni e non più annualmente. Al successivo articolo 22 è disposta l’organizzazione dell’Anvur e degli enti di ricerca, prevedendo a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – che, in base all’articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, legge n. 286 del 2006, era stata definita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica citato per i componenti in carica. L’articolo 22 reca, infatti, alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa, di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo 213/2009. Il comma 1, novellando l’articolo 2, comma 140, del DECRETO-LEGGE 262/2006 (LEGGE 286/2006), dispone che i componenti dell’organo direttivo dell’ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. Precisa che l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 ha disposto che il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. L’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 76/2010 ha, altresì, disposto che il Presidente ed i componenti degli organi dell’ANVUR restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati, e che se uno di essi cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il soggetto nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
Sottolinea che le principali novità che derivano dall’intervento normativo possono così enuclearsi: non è più previsto il parere parlamentare sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR; l’elenco nell’ambito del quale il Ministro sceglierà i nominativi da proporre potrà essere composto da un numero di soggetti non predeterminato e sarà valido solo un anno – mentre finora, come si è visto, poteva essere utilizzato fino ad esaurimento –; il mandato dei membri del Consiglio direttivo avrà una durata comunque pari a 4 anni, anche in caso di nomina per sostituzione di altro componente cessato dalla carica. Il comma 2 prevede che, in sede di prima applicazione, fino alla nomina di un nuovo comitato di selezione, per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR (evidentemente, a seguito delle dimissioni di cui si è detto ante) è utilizzato l’elenco già definito ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Dispone, altresì, che per i componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta ferma la disciplina transitoria recata dall’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010. Rileva che le disposizioni inerenti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono previste dai commi 3 e 4. In particolare, il comma 3, novellando l’articolo 11 del decreto legislativo 213/2009 dispone che i nominativi proposti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, dal comitato di selezione appositamente costituito, possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta. Il successivo comma 4 dispone che, per le nomine dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si procede nominando un nuovo comitato di selezione.
Rileva quindi che con riferimento alle assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca e le università e finanziamento degli enti di ricerca, l’articolo 23 reca disposizioni inerenti: le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi. Il comma 1, reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale per l’attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, eliminata dal decreto-legge n. 76 del 2013. Al contempo, reintroduce la previsione che ciò è possibile a condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento degli stessi – FOE, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 – o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), specificando che è fatta eccezione per quelli finanziati con la quota premiale del FOE. Il comma 2 sostituisce l’articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, che ha stabilito: che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall’ANVUR; che, a decorrere dal 2011, una quota del FOE non inferiore al 7 per cento, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, sulla base di criteri e motivazioni di assegnazione disciplinati con decreto del MIUR avente natura non regolamentare. Inoltre, il comma 2 dispone che le quote del FOE assegnata per specifiche finalità, che non possono più essere utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività e progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa richiesta motivata al MIUR e conseguente autorizzazione.
Ricorda che il personale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR è oggetto di disciplina da parte dell’articolo 24, autorizzando alcune assunzioni presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e prevede che gli enti di ricerca vigilati dal MIUR possono procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001, il quale stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. Le disposizioni inerenti l’INGV sono recate dai commi 1-3. Il comma 1 autorizza l’INGV ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari ad euro 2 milioni nel 2014, 4 milioni nel 2015, 6 milioni nel 2016, 8 milioni nel 2017 e 10 milioni dal 2018. Lo scopo è quello di far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio. Il comma 2 dispone che l’approvazione del fabbisogno di personale, la consistenza e le variazioni dell’organico dell’INGV sono disposti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il comma 4 prevede una deroga alla procedura per il reclutamento di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca vigilati dal MIUR. In particolare, tali enti possono procedere al reclutamento delle figure professionali indicate, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001. L’articolo 34-bis del Decreto legislativo 165/2001 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. Il successivo articolo 25 interviene in materia di accisa, disponendo aumenti scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015) delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilicomma Ai sensi della normativa vigente, l’Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995) indica le seguenti aliquote di accisa per tali prodotti: birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. Precisa che l’articolo 25 in esame provvede, al comma 1, ad aumentare le aliquote di accisa di tali prodotti con decorrenza dal 10 ottobre 2013, nelle seguenti misure: birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. Il comma 2, a fini di coordinamento con quanto disposto dal decreto-legge n. 91 del 2013, stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 per il 2014 e a decorrere dal 2015 sono fissate nelle seguenti misure indicate al successivo comma 3 del presente articolo: a decorrere dal 1o gennaio 2014, birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro. A decorrere dal 1o gennaio 2015, invece birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.
Rileva quindi che in sostanza, quanto disposto dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013, viene superato e incluso nelle misure indicate dal presente articolo 25. L’articolo 26, attraverso una novella all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 23 del 2011, cosiddetto federalismo municipale, interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari. In sostanza, l’articolo 26: conferma il regime di esenzione dall’imposta di registro da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 10 del decreto sul federalismo municipale, decreto legislativo n. 23 del 2011, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari; assoggetta ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale relative ai medesimi atti alla misura fissa di 50 euro (mentre precedentemente venivano esentati); in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano liquidate in misura fissa, il relativo importo aumenta, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, da 168 a 200 euro. L’articolo 27 reca, al comma 1, il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e ai commi 2 e 3 le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. Il comma 1 rifinanzia il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3 milioni di euro per l’anno 2014, di 50 milioni per l’anno 2015 e di 15 milioni a decorrere dall’anno 2016. Ricordo che il Fondo ISPE è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, si ricorda che nella legge di bilancio 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo decreto ministeriale Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa) il Fondo presentava una dotazione pari a 16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per il 2014 e a 29,7 milioni per il 2015. Ricordo, altresì, che la dotazione del Fondo è stata via via ridotta, a copertura di una serie di disposizioni legislative intercorse successivamente all’approvazione della legge di bilancio. Si ricorda, da ultimo, che a valere sulle risorse del Fondo è stata posta la copertura finanziaria degli oneri relativi all’indennità da corrispondersi al Commissario straordinario per gli interventi di spending review, pari a 150.000 euro per l’anno 2013, 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 200.000 euro per l’anno 2016, dall’articolo 49-bis del decreto-legge n. 69/2013. I commi 2 e 3 dispongono le norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati complessivamente in 13 milioni di euro per l’anno 2013, 326,6 milioni di euro per l’anno 2014, 450,1 milioni di euro per l’anno 2015, 471,6 milioni di euro per l’anno 2016, 473,6 milioni di euro per l’anno 2017 e 475,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. precisa che da ultimo, l’articolo 10 del decreto-legge n. 102 del 2013 ha disposto un ulteriore incremento, per l’anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dal richiamato articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012. L’articolo 28 reca infine l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione.