Docenti inidonei - Conversione in Legge Decreto 104 inviato dal CONBS, 11.11.2013 Ora che il DL 104 è stato definitivamente convertito in legge, emerge la necessità di urgenti CHIARIMENTI riguardo ad alcune novità sopraggiunte nel Decreto Scuola dopo l'aggiunta degli emendamenti approvati alla Camera. Già avevamo evidenziato interrogativi ed obiezioni al momento della pubblicazione del decreto, che ribadiamo e riportiamo in calce.
In
particolare segnaliamo le conseguenze della postilla all'art.15
c.6 che introduce la possibilità di essere utilizzati fino
all'a.s. 2015-2016 nelle attività contro la dispersione scolastica
indicate dall'art.7. Infatti l’art.15 c.7 prevede che ai docenti
a cui venga confermata l'inidoneità si applichi IN TOTO il
comma precedente; il che dovrebbe significare che gli attuali
utilizzati in biblioteca o nei vari progetti potranno adempiere
(d'obbligo?) alle attività indicate dall'art.7. 1. Come si conciliano la didattica integrativa, il rafforzamento delle competenze di base, i percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, l'italiano come lingua 2, la pratica sportiva con l’eventuale indicazione della Commissione medica di non poter avere un rapporto esclusivo con gli alunni o di non poter svolgere determinate mansioni? Chi deciderà, e su quali basi, quali di questi compiti il/la confermato/a inidoneo/a potrà effettivamente svolgere?
2. Le
attività di cui all'art.7 vanno considerate "escludenti " e "in
alternativa" ai compiti attuali o rappresentano invece un
allargamento del ventaglio di mansioni previste per i "vecchi"
utilizzati? Oppure stanno tali indicazioni rappresentano una nuova
razionalizzazione di bisogni emergenti, verso cui instradare di
PREFERENZA i nuovi inidonei? a) che i nuovi inidonei possano scegliere, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, le mansioni tuttora indicate dal CCNI 2008? b) che i docenti già utilizzati nelle biblioteche e nelle mansioni indicate dal CCNI 2008 possano CONTINUARE a svolgere tali compiti? 3. In caso contrario CHI, e in base a quali criteri, deciderebbe la nuova destinazione? E di fronte a tale scelta ci sarà ancora considerazione dei criteri di inamovibilità per le persone che usufruiscono della L.104 ed attenzione per chi ha particolari condizioni di salute? Inoltre, poiché nel testo convertito in legge non si parla di decreto attuativo, come verranno chiariti i tanti punti oscuri fin qui espressi e ad altri che potrebbero emergere nell'applicazione delle norme? In particolare ci domandiamo con quali strumenti si deciderà: I) su quali cattedre saranno destinati i docenti ritenuti nuovamente idonei nelle visite di controllo II) in quali sedi -e con quali priorità e precedenze- andranno impiegati coloro che decidano per il ruolo ATA (sarebbe infatti stata tolta la già prevista "riserva di posti") III) verso quali livelli di carriera condurrà la mobilità intercompartimentale e cosa eventualmente accadrà degli inidonei numericamente in eccesso rispetto ai posti disponibili
IV) quali
prospettive avranno coloro che usufruiscono della L.104 (per sé o
per parenti) e che ordinariamente hanno tutele di inamovibilità
o la possibilità di scegliere la sede viciniore E a proposito delle visite di controllo rileviamo due aspetti non chiari: - come può un delegato del "datore di lavoro" presenziare a visita su dipendente, visto che fino ad ora all'Amministrazione è consentito il solo accesso alla prognosi ed alle limitazioni mansionali ma non alla diagnosi (legge sulla privacy: vedansi ad esempio le assenze malattia e gli stessi certificati di inidoneità)
- le
Commissioni sono abilitate anche a certificare una eventuale
INIDONEITA' PERMANENTE ASSOLUTA, con conseguente dispensa del
docente inidoneo? In caso contrario si tratterebbe di novità davvero
DRASTICHE che restringerebbero le prerogative delle Commissioni
mediche.
Riguardo alla dispensa non è ancora chiaro se, in alternativa alla mobilità interna ed esterna, vi si possa accedere, a norma del CCNI 2008, stante la procedura di mobilità ormai in corso.
Quanto
alla procedura non ci è assolutamente chiaro che cosa succederà
-tempi, modi- se si scelga di non effettuare la visita di
controllo come previsto dall’art.15 c.7.
I docenti
utilizzati in altri compiti
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