Entro il 2015 per le scuole di Aldo Domenico Ficara. La Tecnica della Scuola 27.11.2013 Il Decreto ministeriale 26/08/1992 espone i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio A tal proposito lo stesso decreto dispone che le scuole vengano suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporaneamente in essere prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi: - tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone; - tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; - tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; - tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; - tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone; - tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone. Oggi, dopo più di venti anni, il decreto Istruzione dispone che entro il 2015 vengano emanate le nuove norme di prevenzione incendi per gli istituti scolastici, così come saranno anticipate nel previsto decreto ministeriale di prossima pubblicazione (entro l’11 maggio 2014). In ordine cronologico, si ricorda che l’ultima legge ad occuparsi dell’argomento è stata la finanziaria del 2007, secondo la quale “per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, previste dai piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 – Norme di edilizia scolastica – le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato-patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima Regione”. |