Richiedere l’accesso al fascicolo personale
di un collega è legittimo?

di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 5.3.2013

Un docente che voglia prendere visione di documenti che riguardano concorsi, nomine, titoli, certificazioni o altro può farne richiesta scritta citando la legge e motivando il proprio interesse

Le domande che ci poniamo sono sempre dello stesso tenore: “chissà se quel corso di perfezionamento fatto dal collega è di 1500 ore, ha 60 CFU ed è stato ottenuto con esame finale?”. O ancora : “ Ma quella 104 del collega, spuntata dal nulla e in tutta fretta, sarà legittima?”.

a tante altre possono essere le domande sospettose che emergono soprattutto in momenti topici, come la mobilità e l’annuale composizione delle graduatorie d’Istituto. D’altronde se a pensare male si fa peccato, c’è da dire che molto spesso ci si azzecca. Ma come fare a dare risposta ai nostri sospetti? Basta fare una richiesta, motivata e circostanziata, ai sensi della legge 241/90, di accesso agli atti, per verificare la correttezza o meno delle dichiarazioni fatte. Infatti proprio ai sensi della legge 241/90, chi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può richiedere, al dirigente scolastico motivandone l’interesse, di prendere visione di documenti amministrativi.

Come previsto da alcune circolari ministeriali, in particolare la c.m. 278/92, 163/93 e 94/94, è possibile avere una copia della documentazione richiesta. Quindi un docente che voglia prendere visione di documenti che riguardano concorsi, nomine, titoli, certificazioni o altro può farne richiesta scritta citando la legge e motivando il proprio interesse. L’Amministrazione con il suo rappresentante legale : dirigente scolastico, Provveditore, Ministro, può opporre differimento, se l’atto è in fase di preparazione, diniego, se le informazioni contenute nell’atto sono tutelate da segreto; in ogni caso deve motivare questo comportamento tramite una comunicazione scritta. La risposta deve essere data entro 30 giorni, come previsto dall’ art. 25, comma 4, L.241/90.

In passato l’accesso ai fascicoli personali di colleghi, hanno riservato sorprese rilevanti, come ad esempio scoprire che il tal collega era sprovvisto di titolo di laurea e magari insegnava da trent’anni , materie scolastiche che prevedevano l’accesso tramite una laurea. Si sappia comunque che l’accesso al fascicolo personale di un collega, non è cosa semplice e trova sempre molte resistenze da parte dell’amministrazione, che quasi sempre si prende tutto il tempo consentito dalla legge, prima di rendere accessibile la documentazione, ma questo non deve rappresentare un ostacolo alla richiesta di trasparenza, visto che la legge 241/90 rende legittimo l’accesso agli atti e anche ai fascicoli personali e misteriosi di taluni colleghi.