Inidonei, un decreto in extremis

Il passaggio dei docenti nei ruoli ata non sarebbe definitivo

di Franco Bastianini ItaliaOggi, 19.3.2013

É in atto l'ennesimo tentativo di definire la posizione giuridica, economica e professionale dei circa quattromila insegnanti che, dichiarati per motivi di salute inidonei a svolgere la funzione docente, sono stati collocati fuori ruolo e utilizzati in altri compiti nelle scuole o negli uffici scolastici territoriali o negli uffici del ministero dell'istruzione.

Quattro sono stati fino ad oggi i tentativi di trovare una soluzione al problema. Il primo era contenuto nella legge n. 289/2002. Il comma 5 dell'art. 35 di tale legge disponeva che i docenti inidonei potevano chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica, di altra amministrazione statale o di un ente pubblico. In assenza di domanda e trascorsi cinque anni sarebbero stati soggetti alla risoluzione di autorità del rapporto di lavoro. La disposizione non fu mai applicata. Il secondo tentativo, contenuto nel comma 608 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, stabiliva che ai fini di quanto prevedeva il predetto comma 5 dell'art. 35, doveva essere predisposto un apposito piano organico per consentire una mobilità intercompartimentale. Il tentativo non andò in porto sia per la indisponibilità della Funzione Pubblica, che per le resistenze apposte dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego. Il terzo tentativo, posto in essere dal legislatore con la legge n. 244/2007, disponeva l'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento nel quale avrebbero dovuto essere collocati tutti gli inidonei in attesa di mobilità. Del ruolo speciale non se ne è fatto nulla, ma l'annuncio è servito ad allontanare la prospettiva del licenziamento.

Quarto tentativo. Per tentare di dare una soluzione al problema, il legislatore si era affidato all'art. 19 del decreto legge n. 98/2011 il quale disponeva tra l'altro l'inquadramento degli inidonei, previa specifica istanza, esclusivamente nel ruolo degli assistenti amministrativi e tecnici. In assenza dell'istanza era ipotizzato il passaggio obbligatorio nei ruoli del personale amministrativo delle pubbliche amministrazioni. Lettera morta anche il quarto tentativo.

L'ultimo intervento del legislatore, in ordine di tempo, è contenuto nell'art. 14 del decreto legge n. 95/2012 che disponeva il passaggio degli inidonei, entro il 15 settembre 2012, nel ruolo degli amministrativi e tecnici del comparto scuola. Disponeva inoltre che con apposito decreto ministeriale dovevano essere stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione delle predette disposizioni. In assenza del decreto non c'è stato alcun passaggio e gli inidonei stanno continuando a prestare servizio nelle scuole svolgendo i compiti loro assegnati.

Ora c'è un nuovo decreto in preparazione.

Stando ad alcune indiscrezioni, il nuovo decreto manterrebbe in vigore il principio del trasferimento dei docenti inidonei su posti Ata, trasferimento che tuttavia dovrebbe realizzarsi gradualmente sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità relative al prossimo anno scolastico. Il trasferimento nel ruolo del personale Ata non farebbe comunque venire meno la possibilità di transitare in altre amministrazioni quando saranno attivate le relative procedure. Verrebbe inoltre consentito agli inidonei, senza una ulteriore visita medica, di essere dispensati dal servizio ed essere collocati a riposo con diritto al trattamento pensionistico.