Normativa DSA, l'esame di stato della scuola media.

Carmelo Di Salvo dal blog Bianco sul nero, 20.3.2013

Per i genitori: le regole DSA per l’Esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria di primo grado (terza Media)

Esaminiamo insieme i passi della Circolare Ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012, riguardanti gli studenti DSA. La Circolare contiene le linee guida per l’effettuazione degli Esami di Stato del I ciclo di scuola. Il documento riguardava le prove dello scorso anno scolastico, ma in attesa di novità ed aggiornamenti da parte del MIUR, iniziamo a prendere confidenza con la normativa vigente.

1. Prove scritte a carattere collegiale (Italiano, Matematica)

I candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

E’ possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per questi candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”.

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Può essere consentito l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. Prova scritta a carattere nazionale (Prova INVALSI)

L’allegato tecnico riguardante le Prove nazionali Invalsi, in merito alle modalità di svolgimento per i DSA, indica: “In presenza di candidati con DSA aventi l’esigenza di una versione informatizzata della prova nazionale, il capo di Istituto ne fa richiesta all’INVALSI entro il 6 giugno 2012”.

Non vi sono altre indicazioni specifiche per gli studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Non è chiaro, cioè, se invece si possano effettuare le prove cartacee seguendo gli stessi criteri validi per le prove scritte citate nel paragrafo precedente. La nota Invalsi rimanda a tal proposito alla “normativa vigente”, che appunto nulla specifica…. Meglio dunque rivolgersi per chiarimenti al Dirigente scolastico: questa figura potrà spigare ai genitori le scelte operate dall’Istituto in tal senso.

3. Prove scritte delle lingue straniere

L’insegnamento della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante l’effettuazione di prova scritta.

Le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l’opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.

La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo.

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.

I candidati con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

INVECE

Per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

4. Il colloquio pluridisciplinare

La circolare non specifica nulla riguardo alla possibilità per gli studenti DSA di portare al colloquio le loro mappe mentali ed altri strumenti che servano a richiamare i contenuti delle discipline studiate. Spesso accade che gli insegnanti consentano in realtà la presentazione di una sorta di “tesina” multidisciplinare, anziché effettuare un’interrogazione “a tappeto”. Vale dunque la pena consultare con largo anticipo (verso l’inizio del secondo Quadrimestre), il parere dell’insegnante coordinatore di classe in merito a questa opportunità.