Attività di contrattazione
delle istituzioni scolastiche
di L.L. La
Tecnica della Scuola, 28.3.2013
Il Miur pubblica il CCNL sottoscritto tra l’ARAN e Confederazioni
sindacali e le modifiche all’accordo quadro sulle RSU nelle scuole
dimensionate
Con la
nota prot.n. 2941 del 25 marzo 2013 il Miur ha trasmesso due
documenti sottoscritti definitivamente il 13 marzo scorso, tra
l’ARAN e i rappresentanti delle Confederazioni e Organizzazioni
sindacali di categoria.
Si tratta del
CCNL relativo al personale del comparto Scuola per il
reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui
all'art. 8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in
legge n. 122/2010, e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011
e l’Accordo
su integrazione e modificazioni dell’accordo quadro del 7 agosto
1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per
il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale – comparto Scuola.
Per quanto riguarda in particolare l’Accordo sulle RSU, il testo
sottoscritto riguarda le istituzioni scolastiche soggette a
dimensionamento scolastico.
Le parti hanno concordato che:
|
qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni
scolastiche si sia verificato o si verifichi l’accorpamento e/o
lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita
alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, i
rappresentanti delle RSU restano in carica, con le modalità e
nei limiti previsti dai successivi commi; |
|
per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito del
dimensionamento, esiste un’unica RSU; |
|
in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU
delle istituzioni interessate sarà formata da tutti gli eletti
delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali
continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU
esclusivamente nell’istituzione scolastica ove sono in servizio.
Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di
rappresentante RSU solo in un’unica istituzione scolastica; |
|
qualora presso l’istituzione scolastica il numero dei
rappresentanti RSU sia inferiore a due, le organizzazioni
sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni
entro 5 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo ovvero entro
5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva; |
|
nelle more delle elezioni e comunque per un massimo di 50
giorni, le relazioni sindacali, inclusa la contrattazione
integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti
della RSU rimasti in carica; |
|
in caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni
non si dà luogo alla sostituzione. In deroga alla regola
generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica
meno di due componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni. |