Attivazione dei tirocini formativi abilitanti

Con la nota prot. n. 549 del 28.2.2013 il Miur si prefigge l’intento di fornire alle strutture universitarie ed a quelle delle Direzioni generali (USR) dei chiarimenti in tema di organizzazione e svolgimento dei TFA (tirocini formativi abilitanti) di cui al D.M. 249/2010.

 Raffaele Manzoni da Notizie della scuola, 4.3.2013

Nota redazionale

Si ricorda che la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275.

Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:

a) insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica , le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.

c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;

d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

Nella citata circolare il Miur, in considerazione delle complesse procedure dei TFA e della necessaria sinergia tra i vari soggetti coinvolti nell’attuazione delle diverse fasi realizzative dei percorsi abilitanti, invita gli USR a porre in essere delle periodiche conferenze regionali.

Durata dei percorsi di Tirocinio formativo attivo (TFA)

Il Miur nell’attuale circolare auspica che la conclusione delle attività didattiche e di tirocinio e di attribuzione del titolo abilitante a seguito dell' esame conclusiv, avvenga non oltre il termine dell’a.s. 2012/13.

I docenti in possesso di almeno 360 giorni di servizio potranno beneficiare di 10 crediti di tirocinio (su un massimo di 19) e di 9 crediti di didattiche e laboratori disciplinari (su 18). Le Università potranno disporre, caso per caso, l'assolvimento di ulteriori crediti. A titolo esemplificativo

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all’aspirante in possesso della specializzazione sul sostegno sarà possibile riconoscere i 3 CFU di tirocinio dedicati ad alunni disabili e i 6 CFU di Scienze dell'educazione dedicati ai bisogni speciali;

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ai dottorati potrebbero essere valutati da parte degli Atenei ulteriori CFU.

Attività di tirocinio

Nell’ambito dello svolgimento delle attività di tirocinio non rientrano solo i momenti di tirocinio in classe, ma anche quelle variamente collegate, dalla preparazione del materiale didattico alla partecipazione alla vita dell' istituzione scolastica.

Assenze

Nella citata circolare il Miur ricorda che la frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria, e che l'accesso all'esame di abilitazione resta subordinato alla verifica della presenza ad almeno:

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il 70% delle attività relative alle scienze dell’educazione,

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l'80% delle attività di tirocinio diretto ed indiretto ,

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il 70% delle attività relative alle didattiche disciplinari,

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il 70% delle attività dei laboratori pedagogico-didattici.

Incompatibilità

Per quanto attiene al regime delle incompatibilità, l'iscrizione ad un percorso di TFA non è compatibile con la contemporanea frequenza di un corso di dottorato di ricerca, o di corso post dottorato, ovvero ad altro corso che, in Italia e all'estero, rilasci titoli avente valore legale o accademico.

Tanto premesso nella circolare il Miur ritiene che le Università, nell'ambito della loro autonomia, possano consentire l’iscrizione al percorso TFA con la sospensione del corso di dottorato, fermo restando che la sola discussione delle relative tesi non rientra nelle incompatibilità previste.

In caso di maternità o di particolari terapie che impediscano la frequenza del TFA, è necessario disporre il rinvio dei percorsi formativi al successivo anno accademico, senza ripetizione delle prove di selezione e della quota di iscrizione già versata.

Non sussiste alcuna incompatibilità di frequenza per aspiranti eventualmente impegnati presso gli Atenei in altre attività di ricerca o di insegnamento.

Scorrimento delle graduatorie degli aspiranti.

È possibile procedere allo scorrimento con candidati idonei della graduatoria della stessa classe di concorso a seguito di eventuali opzioni poste in essere da aspiranti in posizione utile in più di una graduatoria nello stesso Ateneo, ovvero per rinuncia.

Per quanto concerne la situazione di corsisti che, avendo superato più di una prova di ammissione in atenei diversi e in attesa dei risultati definitivi e del successivo avvio dei relativi corsi, si sono trovati nella necessità di dover pagare più di una tassa di iscrizione, il Miur invita le Università a consentire agli interessati il rimborso della tassa di iscrizione per i corsi cui gli interessati abbiano successivamente rinunciato.

"Congelati SSIS"

Il DM 249/2010, all’art. 15 comma 17, stabilisce che i soggetti i quali hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, e che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

Nell’attuale circolare il Miur precisa che, detta prerogativa, non è sottoposta ad alcun limite temporale, e dunque da considerarsi permanente e può essere esercitata anche nei prossimi anni accademici. Gli interessati conservano i diritti precedentemente acquisiti in base all'ordinamento previgente in merito allo scioglimento della riserva e al conseguimento dei punteggi previsti nelle graduatorie in cui sono inseriti.

Certificazione B2 in lingua inglese

Il DM 249/2010 prevede, all’art. 3 comma 4, che costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione. Nell’attuale circolare il Miur ribadisce come già dichiarato in apposita F AQ, che per il presente ciclo di TFA, il requisito del possesso di competenze di livello B2 in lingua inglese non è richiesto né per l'accesso, né alla fine del percorso.

Problemi organizzativi

Il Miur invita gli Atenei a stabilire tra loro apposite convenzioni ai fini dell'istituzione dei percorsi di Laurea Magistrale o di istituire ed attivare strutture di servizi comuni o centri interateneo o interistituzionali. Inoltre è possibile che gli Atenei definiscano apposite convenzioni per la realizzazione dei TFA, fermo restando che l'iscrizione formale dell'aspirante resta presso 1' Ateneo ove ha superato la prova di accesso.

In attesa che vengano definiti i formali provvedimenti dei contingenti dei tutor coordinatori/organizzatori, gli Atenei possono procedere alle selezioni e alla relativa graduatoria di merito dalle quali attingere successivamente per le nomine. Si ribadisce la necessità che ai corsisti sia consentito lo svolgimento di tutte le attività formative nei tempi previsti, ivi compreso il tirocinio per il quale si ricordano le deroghe, e siano garantiti i rapporti di lavoro già in essere con le istituzioni scolastiche, articolando le attività presso gli atenei in orari compatibili con gli obblighi di servizio. Il Miur ritiene opportuno che si proceda costituendo, innanzitutto, i consigli di corso di tirocinio, da integrarsi, appena possibile, con i tutor coordinatori, e che le attività di tirocinio, se possibile, abbiano comunque inizio.

Gli USR dovranno garantire, in via transitoria, le funzioni di tutor coordinatore, sino all'individuazione dell'avente diritto allo scopo di garantire il lavoro dei consigli di corso di tirocinio ai quali compete la soluzione dei problemi che dovessero insorgere.