Per affrontare al meglio il prossimo anno scolastico Parte dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, una recente Circolare sull’inclusione degli alunni con disabilità, in vista del prossimo anno 2013-2014, riferita al sostegno e ad altre questioni. E tuttavia, dal momento che Circolari analoghe sono state diramate dagli altri Uffici Scolastici Regionali, riteniamo opportuno indirizzare alcune utili segnalazioni alle famiglie di Salvatore Nocera*, Superando 14.3.2013
L’Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio ha diramato nei giorni
scorsi, ed esattamente il 5 marzo, la Circolare
Protocollo
n. 5592, con la quale è stato comunicato ai singoli Dirigenti
Scolastici l’obbligo di corredare la richiesta delle ore di sostegno
degli alunni certificati ai sensi dell’articolo 3 (comma 1 o comma
3) della Legge
104/92, per il prossimo anno scolastico 2013-2014, con
l’indicazione dei relativi codici diagnostici dell’ICD-10,
la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi
correlati, proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 1. La Circolare cita opportunamente numerose norme relative agli obblighi gravanti sui componenti il Collegio delle ASL che effettua la certificazione, nonché quelle relative all’obbligo delle famiglie di produrre alle scuole le documentazioni necessarie ai fini di una regolare iscrizione degli alunni con disabilità. 2. Sembra corretto pretendere che le certificazioni siano puntuali circa l’indicazione del comma 1 o del comma 3 della Legge 104/92, nonché circa i precisi codici diagnostici da segnalare; ciò perché da tali elementi deriva o meno il diritto ad essere considerati alunni con disabilità, e con disabilità lieve o grave. 3. È corretto richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici a formulare le richieste di ore di sostegno «dopo un’attenta valutazione delle effettive esigenze» che, come stabilito dall’articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/2006, risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal PEI (Piano Educativo Individualizzato). 4. Sembra altresì molto opportuno che le richieste delle ore in deroga per il sostegno vengano formulate subito, anticipando quelle per l’adeguamento dell’organico di fatto, previste entro maggio-giugno; ciò al fine di garantire – per quanto possibile – la presenza degli insegnanti per il sostegno già dall’inizio di settembre. 5. A questo punto ci si permette di sottolineare la necessità che i Dirigenti Scolastici, per le classi successive alla prima, convochino immediatamente i GLHO (Gruppi di Lavoro Handicap Operativi) per la formulazione del PEI per il prossimo anno, in cui indicare le diverse richieste, tra le quali il numero di ore di sostegno. Per le prime classi, poi, mancando ancora il Consiglio di Classe, l’abbozzo di PEI dovrebbe essere predisposto da un gruppo di lavoro costituito dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari che seguono il caso e dai docenti presenti nel GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap d’Istituto), nonché da qualche docente del grado di scuola precedente.
6.
La Circolare del Lazio richiama
la Sentenza 2231/10
del Consiglio di Stato, per precisare che per quanti abbiano
ottenuto una decisione del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale),
che assegna ore di sostegno in deroga, tale decisione non
vale, «essendo previste, ai fini delle decisioni di cui si
tratta, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati
per eventualmente modificarli, in relazione alla loro efficacia ed
alla evoluzione della patologia accertata» (articolo 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica – DPR del
24 febbraio 1994). 7. Circa l’affermazione della Circolare relativa al fatto che sino a quando non pervenga alla scuola la certificazione di disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92, l’alunno non può essere considerato con disabilità, sia consentito osservare che tale affermazione ci sembra corretta solo ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Dati infatti i ritardi con cui sempre più frequentemente pervengono le certificazioni da parte delle ASL, sembrerebbe opportuno applicare a questi casi quegli interventi pedagogici e didattici che la recente Circolare Ministeriale 8/13 sui Bisogni Educativi Speciali (BES) consente a favore di alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) o con altri BES, come ad esempio l’utilizzo di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, l’uso di misure compensative e dispensative, le prove equipollenti ecc.
* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD. |