Senza oneri per lo Stato: Dai verbali dell’Assemblea costituente da Tuttoscuola, 21.5.2013 [Il 29 aprile 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».] Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Riprendiamo le votazioni degli emendamenti all'articolo 27 (poi diventato art. 33 – n.d.R.). Comunico che è stato presentato il seguente emendamento (on. Dossetti) al quale hanno aderito i presentatori di vari emendamenti sui quali non si sono svolte votazioni e che pertanto ritirano i propri. «Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione». Segue la discussione e la votazione finale che dà il seguente esito: Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul primo comma dell'emendamento Dossetti ed altri.
Presenti e
votanti.......451 Il comma è approvato. Presidente Terracini. È stato presentato dagli onorevoli Corbino e altri il seguente emendamento aggiuntivo a quello testé approvato: «senza oneri per lo Stato». Segue la discussione che registra, tra l’altro, il senso interpretativo da dare all’emendamento: Corbino. Vorrei chiarire brevemente il mio pensiero. …. Perché noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. È una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare o di non dare. Codignola. Dichiaro che voteremo a favore, chiarendo ai colleghi democristiani che, con questa aggiunta, non è vero che si venga ad impedire qualsiasi aiuto dello Stato a scuole professionali: si stabilisce solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto. Questo è bene chiarirlo. La votazione finale dà il seguente esito: Comunico il risultato della votazione nominale
Presenti.................... 452 Il comma aggiuntivo è approvato. Alla fine il terzo comma diventa: «Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». |