Dipartimento della Funzione Pubblica: nuova agenzia recupero crediti Mario Piemontese, ReteScuole, 13.5.2013
Giovedì 9 maggio il MIUR ha comunicato
alle OO.SS. che il Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo 2
anni, ha espresso parere negativo sull’Ipotesi di accordo
sottoscritta il 12 maggio 2011 da MIUR e OO.SS. a proposito
dell’attribuzione al personale ATA delle posizioni economiche. Il
Dipartimento sostiene che l’ipotesi di accordo non rispetta quanto
disposto dall’art. 9 del DL n. 78/2010, convertito nella legge n.
122/2010. Secondo tale norma per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non può
superare quello in godimento nell’anno 2010. Il Dipartimento
sostiene inoltre che, in virtù del suo parere, il personale ATA
titolare di posizione economica a partire dal 2011 dovrà restituire
le somme percepite fino ad oggi.
Per il personale ATA il
CCNL prevede l’articolazione in aree: A, B, C e D. La C esiste solo
sulla carta. È possibile una sorta di ulteriore mobilità orizzontale, all’interno di ogni singolo profilo delle aree A e B, che si articola in posizioni economiche: prima e seconda. La prima è prevista per CS, AA e AT, mentre la seconda solo per AA e AT. Per la prima sono corrisposti ai CS 600€ in più all’anno, mentre agli AA e agli AT 1.200€. Per la seconda sono corrisposti 1.800€ in più sempre all’anno. Le posizioni non sono cumulabili.
Le posizione sono
attribuite al personale dopo la frequenza con esito favorevole di un
apposito corso di formazione. Per ogni provincia il numero di
posizioni economiche è stato fissato in proporzione alla consistenza
dell’organico di diritto di ogni singolo profilo. In questo momento
le prime posizioni previste per l’area A sono circa 70.000 su
132.000 posti, mentre per l’area B sono circa 30.000 su 65.000
posti. Le seconde posizioni sono 12.000 su 64.000 posti circa.
Con frequenza annuale
il personale con contratto a tempo indeterminato può presentare
domanda per l’attribuzione della posizione economica. In base ai
titoli valutabili, ma anche in base a un test selettivo solo per la
seconda, viene stilata una graduatoria provinciale per ogni profilo.
Chi presenta domanda non viene inserito a “pettine” nella eventuale
graduatoria già esistente, ma in coda. L’USR di ogni regione stabilisce annualmente, provincia per provincia, in base la numero di posizioni attribuibili, per quali posizioni e per quali profili è possibile presentare domanda. Ogni anno è avviato a formazione il personale inserito in graduatoria che si trova in posizione utile per poter coprire il 105% delle posizioni attribuibili per quel profilo in quella determinata provincia. L’obiettivo è fare in modo che ogni anno tutte le posizioni disponibili risultino attribuite. Se non si prevede che ci possano essere posizioni attribuibili oppure se il personale inserito in graduatoria è in numero sufficiente a coprire le posizioni attribuibili, allora non è possibile presentare domanda. Per esempio nel 2013 a Milano si è verificata proprio questa circostanza.
L’attribuzione della
posizione economica comporta per il titolare, in relazione al
profilo, lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità,
rischio o disagio, in aggiunta alle attività e mansioni previste
dall’area di appartenenza.
Provando a
semplificare, senza banalizzare, possiamo dire che l’attribuzione
della posizione economica è come l’attribuzione di un “incarico
specifico”, ma in modo definitivo e non solo temporaneamente per un
anno. L’attribuzione di un incarico specifico è infatti titolo utile
da inserire nella domanda per l’attribuzione della posizione.
Inoltre a chi è titolare di posizione economica non può essere
attribuito nessun incarico specifico.
Il primo accordo per
l’attribuzione di quella che oggi chiamiamo “prima posizione
economica” e che all’epoca in gergo si chiamava “articolo 7”, risale
al 10 maggio 2006.
Nel mese di novembre 2012 ci sono
state le prime avvisaglie: alcune Ragionerie territoriali infatti,
in nome dell’articolo 9 del DL n. 78/2010, si sono rifiutate di
pagare la retribuzione prevista a chi era titolare di posizione
economica a partire dal 2011. L’intervento del MIUR pare abbia in
seguito fatto rientrare la cosa. Evidentemente solo temporaneamente.
Il Dipartimento della
Funzione Pubblica vuole recuperare le somme percepite dai titolari
di posizione economica a partire dal 2011. In altre parole ritiene
che il lavoro svolto può anche non essere retribuito. E fino a qui
si tratta della stessa logica, per niente condivisibile, del Governo
Monti che, a parità di salario, voleva aumentare di 6 ore l’orario
settimanale di lezione dei docenti della scuola secondaria. In
questo caso però c’è un’aggravante: ti faccio lavorare di più, per
questo di do un ulteriore compenso, ma poi invece decido di
riprendermi quel che ti ho dato. |