È quasi tempo di maturità
Nel mese di giugno, infatti, arriveranno gli
Esami di Stato e come sempre proponiamo ai Lettori un
approfondimento relativo alla recente Ordinanza Ministeriale che ha
fissato le varie regole per tale importante scadenza, senza per
altro apportare modifiche alla precedente normativa riguardante gli
alunni con disabilità, ma con qualche novità rispetto agli studenti
con altri bisogni educativi speciali
di Salvatore Nocera*,
Superando
7.5.2013
L’Ordinanza
Ministeriale
13/13, emanata il 24 aprile scorso dal Ministero
dell’Istruzione, non arreca sostanziali modifiche
alla normativa precedente concernente gli Esami di Stato per gli
alunni con disabilità.
Una novità è costituita invece dal comma 4 dell’articolo 18,
in cui si fa un riferimento implicito agli alunni con altri bisogni
educativi speciali (svantaggio e disagio) di cui
alla Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e alla Circolare
8/13. Tale comma recita testualmente così: «Per altre situazioni
di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura,
formalmente individuati dal Consiglio di Classe, devono essere
fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per
consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di
Stato».
Vale poi la pena citare altre norme che possono comunque
interessare, riguardanti i seguenti articoli dell’Ordinanza:
Articolo 6:
Documento del Consiglio di Classe
Predisposto dal Consiglio di Classe, entro il 15 maggio,
il Documento viene affisso all’albo e consegnato agli alunni della
classe. Chiunque sia interessato può richiederne copia. Esso deve
contenere anche una sezione riguardante gli alunni con
disabilità, la quale non va affissa all’albo
né consegnata a persone diverse dall’alunno con disabilità
o dalla sua famiglia, ma va inserita nel fascicolo della classe, da
consegnare alla Commissione d’Esame.
Va ricordato comunque che il documento può essere predisposto previa
consultazione della componente studentesca e delle famiglie.
Articolo
17: Esami dei candidati con disabilità
Vi vengono ribaditi:
- il diritto alle prove equipollenti, che quindi
possono riguardare anche la terza prova scritta;
- il diritto all’assistenza da parte di chi l’abbia
prestata durante l’anno;
- il diritto alla somministrazione delle prove scritte in
brille per alunni ciechi;
- il diritto a tempi più lunghi, di norma non
superiori a una giornata;
- il diritto a prove differenziate per gli alunni
che abbiano svolto durante l’anno un PEI (Piano Educativo
Individualizzato) differenziato.
Articolo
18: Esami dei candidati con DSA (disturbi specifici di
apprendimento)
Questi alunni possono svolgere gli esami con gli strumenti
compensativi e dispensativi previsti dalla Legge
170/10, dalle Linee Guida trasmesse con il Decreto Ministeriale
del
5669/11 e dall’Intesa Stato-Regioni del
25 luglio 2012.
Si ribadisce da una parte che gli alunni dispensati dall’esame
scritto di lingua straniera moderna (non vale quindi per il latino e
il greco nei licei) debbono fare un esame orale approfondito,
come misura compensativa di tale dispensa,
dall’altra che gli studenti i quali abbiano ottenuto l’esonero
totale dallo svolgimento dell’esame di lingua straniera sono
considerati alla pari di quelli disabili con PEI differenziato e
pertanto non possono conseguire il diploma, ma solo
l’attestato dei crediti formativi.
Articolo
22: Pubblicazione dei risultati
Per gli alunni con disabilità che svolgono prove differenziate e per
quelli con DSA che sono esonerati dalle lingue straniere, si scrive
nell’Ordinanza 13/13 che «il riferimento all’effettuazione delle
prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei
tabelloni affissi all’albo d’Istituto».
In conclusione, data la
novità del comma 4 dell’articolo 18 relativo ai nuovi bisogni
educativi speciali (BES) – di cui si è detto inizialmente -, sembra
opportuno soffermarvisi ancora.
In sostanza, per gli alunni che non sono né certificati con
disabilità né diagnosticati con DSA, ma eventualmente con
altre certificazioni o individuati dai soli
Consigli di Classe, d’intesa con la famiglia, la norma
pretende che essi siano «formalmente individuati
dal Consiglio di Classe». Ciò significa che necessita la
produzione di una Delibera del Consiglio di Classe, con la
motivazione e l’individuazione degli eventuali strumenti
compensativi o dispensativi, come espressamente stabilito dalla già
citata Circolare 8/13.
Nella stessa Delibera – o nella relazione da produrre entro il 15
maggio – il Consiglio di Classe stesso deve fornire alla Commissione
d’Esame utili indicazioni perché quest’ultima possa
fare svolgere adeguatamente l’Esame di Stato. In tal senso, le
parole “utili”, “opportune”, “adeguatamente” non debbono trarre in
inganno ed essere reputate come troppo generiche. Esse, infatti,
offrono al Consiglio di Classe ampio margine nel
formulare alla Commissione le proposte. Qualora poi la Commissione
volesse discostarsi da esse, dovrebbe fornire nel Verbale d’Esame la
necessaria motivazione.
*
Vicepresidente nazionale della FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il
riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.