Il tribunale di Pinerolo: è attività scolastica ordinaria.
Restano in bilico invece le correzioni

Test, per i giudici nessun dubbio

Le prove Invalsi sono obbligatorie per alunni e prof

di Antimo Di Geronimo, ItaliaOggi, 14.5.2013

Le prove Invalsi sono obbligatorie. Ed è obbligatorio per i docenti somministrale. Ma non è ancora chiaro chi debba correggerle. É quanto si evince da un decreto del giudice del lavoro di Pinerolo, depositato il 25 marzo scorso (presidente ed estensore: Canavero) con il quale è stato rigettato un ricorso per condotta antisindacale.

Il giudice monocratico ha spiegato che «utilizzando il verbo partecipare all'indicativo presente (partecipano) l'art. 51, secondo comma, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5», si legge nel provvedimento, «si esprime in termini di doverosità, con la conseguenza che a tali istituti (scolastici n.d.r.) non residua alcuna scelta circa la partecipazione o meno alle suddette prove».

A maggior ragione se si considera che la stessa disposizione qualifica le prove come «attività ordinaria d'istituto». L'interpretazione adottata dal giudice, peraltro, è in linea con quella della presidenza del consiglio dei ministri. L'esecutivo, infatti, con la circolare 2 maggio 2001 n.1 aveva impartito disposizioni in tal senso agli uffici legislativi dei vari ministeri: «Il modo verbale proprio della norma giuridica è l'indicativo presente, modo idoneo ad esprimere il comando». Dunque sull'obbligatorietà non sembra esserci dubbio. Qualche dubbio permane però su chi debba correggere le prove.

Il giudice, infatti, non ha affrontato questo delicato argomento. Anche perché l'organizzazione sindacale ricorrente aveva semplicemente lamentato l'antisindacalità della condotta di un dirigente che aveva disposto alcune sostituzioni durante un sciopero. Peraltro risolvendo la controversia nel senso della inesistenza di tale antisindacalità, secondo il principio del chiesto e pronunciato: principio secondo il quale il giudice deve pronunciarsi solo sulle domande del ricorso.

La questione, dunque, resta aperta. Perché se è pressocché pacifico che i docenti sono tenuti a somministrare le prove assicurando la vigilanza, più di qualche dubbio rimane circa l'esistenza dell'obbligo di correggerle.

Nel contratto collettivo nazionale infatti non vi è traccia alcuna di obblighi connessi a questa particolare attività. Oltre tutto bisogna anche considerare che nel nostro ordinamento le prestazioni gratuite sono vietate. E quindi, per fugare ogni dubbio sulla liceità sarebbe necessario aprire una tornata negoziale definendo puntualmente la prestazione e collegando a tale prestazione emolumenti aggiuntivi.

Così come previsto dall'articolo. 54 del decreto legislativo 150/2009 che, peraltro, recepisce l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione (presidente V. Carbone, relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009).