Supplenti messi in ferie d'ufficio:
ma č legittimo?

di L.F. La Tecnica della Scuola 31.5.2013

Arrivati alla fine dell'anno scolastico si ripropone la questione delle ferie del personale supplente. Per il momento le norme contrattuali sono in contratto vigore.

Le domande che i dirigenti scolastici si stanno ponendo sulla concessione delle ferie dei docenti precari, con contratto fino al termine delle attivitā didattiche o delle lezioni, sono molteplici.

Pagare o non pagare le ferie ai docenti supplenti con contratto fino al 30 giugno? Bisogna obbligatoriamente mettere in ferie, nei giorni di giugno dopo la fine delle lezioni e gli scrutini o durante le festivitā di Natale o Pasqua, un docente precario con contratto fino al termine delle attivitā didattiche, in modo da non monetizzare le sue ferie?

La risposta la troviamo nell’art. 54 della legge 24.12.2012 n° 228, che disapplica le norme contrattuali sulle ferie dei precari a partire dal primo settembre 2013.

La formulazione dell'articolo di legge fa dunque intendere che per questo anno scolastico per le ferie dei precari bisogna fare riferimento ancora a quanto previsto dagli articoli 13 e 19 del vigente CCNL/ Scuola che prevedono il pagamento delle ferie non godute.
Quindi, per questo anno scolastico, le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non č obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dā luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

Questa norma contrattuale decadrā dal prossimo anno scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 56 della legge di stabilitā 2012 e verrā sostituita dalle disposizioni di cui al comma 54 che prevedono che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivitā valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie č consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilitā di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Dunque, se il dirigente scolastico, in questo scorcio d'anno, dovesse applicare la norma di mettere in ferie d’ufficio il docente precario, obbligandolo a fruire di giornate di ferie non richieste, in modo da non pagarle, compirebbe un atto contrario alla legge vigente.