Fuga di notizie e 976 quesiti
errati di Aldo Domenico Ficara, La Tecnica della Scuola 1.5.2013 Relativamente alla fuga di notizie risulterebbe che Google avrebbe memorizzato una cache3 dei documenti rispettivamente con le date del 6 Luglio 2011 e 12 Luglio 2011, correlate alla batteria dei 5663 quesiti a risposta multipla da cui avrebbero dovuto essere estrapolate le 100 domande da sottoporre ai candidati nella prova preselettiva del concorso per Dirigenti scolastici Ciò significa che le due batterie erano scaricabili da Internet già in quelle date, a beneficio di pochi eletti che hanno potuto iniziare la preparazione con quasi due mesi d'anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale avvenuta in data 01.09.2011. In relazione a questo punto la sentenza del TAR del Lazio dice che le articolate osservazioni appaiono generiche ovvero soggettivamente opinabili. Inoltre sempre la parte ricorrente sostiene che ben 976 quesiti erano errati il che dimostra come la prima fase di elaborazione dei test preselettivi è stata connotata da difetto di istruttoria e opacità in ordine alla nomina della commissione di esperti ed ai criteri di predisposizione dei quesiti riconosciuta (dal Miur) erroneità di un quinto delle domande divulgate per la preparazione alla prova preselettiva, con la tardiva correzione degli errori, per di più resa nota attraverso semplici pubblicazioni web. Quindi i candidati che hanno avuto a disposizione poco più di 40 giorni per studiare e memorizzare la batteria dei quesiti, sarebbero stati fuorviati e costretti a studiare 1/5 delle domande sbagliate. A tal proposito la sentenza del TAR del Lazio afferma che la tesi di parte ricorrente non è condivisibile.
Ed invero osserva il
Collegio che la brevità del tempo occorrente ai candidati per la
preparazione della prova preselettiva e la circostanza della
asserita tardiva comunicazione
delle indicate 900 domande risultate errate non è idonea ad
invalidare la procedura e lo svolgimento della prova preselettiva
dato che le asserite circostanze fattuali, correlate ad eventi
anteriori allo svolgimento procedimentale della prova medesima, non
riverberano sulla par condicio dei candidati posti tutti sullo
stesso piano agli effetti dell’accertamento del grado di
professionalità e preparazione. Pertanto sulla base di queste
considerazioni il TAR anche per questi due motivi aggiunti respinge
il ricorso. |