SCUOLA E DIRITTO

Se si cade dalla "cavallina"
la scuola è responsabile

C'è responsabilità di Ministero e Istituto scolastico per la caduta nella palestra della scuola, durante l'ora di educazione fisica, ed in particolare in occasione dell'esercizio della cavallina.

  G. Rosmarino, Mediano.it 5.5.2013

Premesso che non è in discussione il fatto materiale verificatosi, cioè la caduta dell’alunna all'esito di un esercizio alla cavallina, durante l'ora di Educazione fisica, va rilevato che  

«nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona».  

«Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, dall'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante». (Cass. S.U. n. 9346/2002)  

Su tali premesse, allora, poiché la prospettazione in fatto della vicenda resta identica, è possibile operare una riqualificazione giuridica della pretesa dei genitori. Ciò comporta, quanto all'onere probatorio, che i genitori devono provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'altra parte deve dimostrare che l'evento è stato cagionato da una causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr. la giurisprudenza sopra riportata).  

Orbene, dalla prova testimoniale assunta emerge che, durante la lezione di educazione fisica di che trattasi, il docente ha fatto eseguire ai discenti degli esercizi di riscaldamento e quindi ha spiegato loro, oralmente, le modalità di espletamento dell'esercizio della cavallina, sistemando, nelle immediate vicinanze dell'attrezzo, un tappetino di quelli utilizzati per gli addominali, al fine di attutire l'impatto dell'urto a terra degli arti.  

Ciò nondimeno, devono ravvisarsi gli estremi della responsabilità della scuola, perche essa non ha invece fornito sufficiente dimostrazione della riconducibilità dell' evento ad una causa non imputabile alla scuola.  

Sicuramente l’ alunna si è fatta male perché è caduta male, perché ha messo male il piede arrivando, dopo il volteggio, sul tappetino, ma la scuola avrebbe dovuto provare l'asserito carattere fortuito di simile evento, previa dimostrazione della sussistenza di tutte le condizioni e di tutti i requisiti per il corretto svolgimento dell'esercizio, che per giunta era la prima volta che veniva eseguito dalla classe, ed in particolare della adeguatezza delle spiegazioni offerte dal docente sulle sue modalità, della sufficienza del preventivo riscaldamento, della idoneità di quel o di quei tappetini usati, che invece - stando alle dichiarazioni rese da tre degli alunni dell'epoca, presenti nell'occorso - erano destinati ad altra funzione, erano sottili e comunque non imbottiti e perciò inadatti ad attutire l'urto. Nulla di tutto ciò risulta fornito dal Ministero e dall'Istituto, che si sono limitati a dedurre la riferibilità al fortuito della caduta dell’alunna e delle sue conseguenze, così non adempiendo in maniera efficace all'onere probatorio sui medesimi incombente.  

Di qui l'accoglimento della domanda dei genitori da parte del Tribunale di Lecce, sentenza 11.09.2012 n° 1959, per il risarcimento del danno.

 

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