Il docente di sostegno di chi è? da TuttoscuolaNews, n. 594 8.7.2013 La recente circolare ministeriale per l’organico di fatto del prossimo anno scolastico, nel confermare le consuete disposizioni, ha anche ribadito quanto previsto in materia dalla legge 111/2001 (art. 19, comma 11) per l’assegnazione dei docenti di sostegno: “l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile”. Il richiamo della normativa, oltre a ribadire quell’ipocrita affermazione del rapporto medio di un docente di sostegno ogni due alunni disabili che ricorda i polli di Trilussa (tutti sanno, soprattutto al Miur, che la media di 1:2 è nazionale, ma nel Lazio il rapporto è di 2,37 e in Calabria di 1,61), conferma anche tutta l’ambiguità della formulazione “assegnato alla scuola”, con la precisazione che il docente non viene assegnato al singolo alunno disabile. Si tratta di una formulazione ambigua, frutto della tesi che, giustamente, vuole l’alunno non separato dagli altri e integrato nella comunità, ma che comporta spesso una discutibile interpretazione da parte di molte scuole. Vi sono tuttora casi in cui il docente di sostegno viene utilizzato dal dirigente scolastico come risorsa della scuola e, come tale, impiegato per altri interventi di “emergenza” organizzativa in supplenza o sostituzioni, sottraendolo al suo compito primario di sostegno all’alunno disabile anche quando l’alunno stesso è presente. Vi sono altre situazioni, soprattutto nella scuola primaria o dell’infanzia, in cui, secondo l’affermazione che il sostegno è assegnato alla classe, il docente di sostegno chiede (o pretende) di non essere sempre legato all’alunno ma di avvicendarsi in cattedra con i colleghi. L’ambiguità deve essere superata, partendo dalla considerazione che se non vi fosse l’alunno (o gli alunni disabili) non vi sarebbe il docente di sostegno né in classe né nella scuola. Il disabile, tanto per essere chiari, non può essere visto come il mezzo per avere una risorsa in più nella scuola. |