Maturità, i commissari interni
rischiano un solo compenso

Per effetto di una nota ministeriale che, volendo dire troppo, è caduta in errore

di Mario D'Adamo, ItaliaOggi, 9.7.2013

I membri interni delle commissioni di maturità rischiano di ricevere un unico compenso, anche se designati a rappresentare più d'una classe. Ora che gli esami stanno per terminare e i compensi per essere erogati, le organizzazioni sindacali si sono messe sul piede di guerra e qualche giorno fa hanno sollecitato il ministero dell'istruzione a ritirare o a puntualizzare meglio la nota con la quale lo scorso 13 novembre Carmela Palumbo, direttore generale per gli ordinamenti scolastici, aveva precisato che «al commissario interno spetta un unico compenso forfetario qualora operi su un'unica commissione [e che] viene attribuito un ulteriore compenso aggiuntivo solo nel caso in cui il commissario interno operi su più commissioni e non anche nel caso in cui si trovi ad operare in entrambe le classi della medesima commissione».

Effettivamente la nota è mal formulata, giacché sembra distinguere tra commissione d'esame e classe assegnata, mentre è vero il contrario: commissione e classe d'esame coincidono o, meglio, c'è corrispondenza tra l'una e l'altra, una classe di candidati dovendo essere esaminata da una commissione formata dal presidente, da non più di tre commissari esterni e da altrettanti commissari interni (art. 4, primo e secondo comma, della legge n. 425 del 1997). Il fatto che al presidente e ai membri esterni siano affidati anche candidati appartenenti a un'altra classe e siano quindi unici non autorizza ad affermare che la commissione sia anch'essa unica. Le commissioni, invece, sono invece due, una per ciascuna classe. Si deve perciò parlare non di una commissione d'esame cui sono affidate due diverse classi ma di due distinte commissioni d'esame di diversa composizione (variano i membri interni) cui sono affidate due distinte classi. Presidente e commissari esterni, essendo unici, ricevono compensi elevati rispetto a quelli corrisposti ai commissari interni: il presidente, 1249 euro; i membri esterni, 911 euro; mentre i commissari interni, che possono essere diversi tra una classe/commissione e l'altra, 399 euro ciascuno, poco meno della metà del compenso dei colleghi esterni.

I compensi erogabili ai commissari interni sono sei (tre per ciascuna commissione), e se uno di essi è lo stesso per ciascuna delle due commissioni/classi riceve un compenso doppio, il cui importo totale si avvicina a quello dei colleghi esterni. Così come correttamente prevede l'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale del 24 maggio 2007, che stabilisce anche il limite massimo di due compensi che possono essere erogati a ciascun commissario interno.

La rilevante differenza di compenso, uno è più del doppio dell'altro, si spiega quindi con il fatto che i commissari esterni sono unici per ciascuna delle due commissioni di cui fanno parte ed esaminano i candidati appartenenti a due diverse classi, mentre i commissari interni possono essere diversi per ciascuna commissione ed esaminare i candidati di una sola classe. Per la corrispondenza tra commissione d'esame e classe, non si può dare il caso di una commissione cui siano affidate due classi né quindi di commissari interni che operino, come erroneamente precisa la nota ministeriale, «in entrambe le classi della medesima commissione».

Insomma, la nota ministeriale ha voluto precisare troppo, doveva limitarsi ad affermare che «viene attribuito un ulteriore compenso aggiuntivo solo nel caso in cui il commissario interno operi su più commissioni», e sarebbe stata nel giusto, mentre è caduta in errore aggiungendo l'ipotesi di un membro interno che operi «in entrambe le classi della medesima commissione». Resta da dire che i commissari interni, per esaminare i candidati di due diverse classi devono essere stati designati dai rispettivi consigli e avervi insegnato materie non affidate ai commissari esterni (art. 11 del decreto ministeriale n. 6 del 2007), e infine che l'onere di retribuire i commissari interni delle classi di candidati appartenenti a istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, abbinate a una commissione di istituto statale o paritario, è a carico degli istituti di provenienza.