Telefonini, registratori e diffide per proteggersi C’è chi grida e minaccia; c’è chi attiva procedimenti disciplinari basati su falsità; c’è chi colpisce con atteggiamenti denigratori e vessatori. Polibio è contro gli atti di sopraffazione: tutelarsi dalle falsità e dagli abusi è un diritto dei lavoratori. inviato da Polibio, 2.7.2013
C’è chi grida e
minaccia; c’è chi attiva procedimenti disciplinari basati su falsità
per colpire chi gli contesta comportamenti illegittimi; c’è chi pone
in essere atteggiamenti denigratori e vessatori. Polibio è contro
gli atti di sopraffazione, e decisamente contro chi li attua:
tutelarsi dalle falsità e dagli abusi è un diritto dei lavoratori.
Le registrazioni e le diffide sono assolutamente utili e legittime
per difendersi e per proteggersi dalle sopraffazioni da chicchessia
messe in atto.
Per difendersi
dalle minacce ricevute è legittimo l’uso del registratore:
registrare, “anche di nascosto, i colloqui e le riunioni cui si è
presenti è un diritto”, sancito parecchi anni fa dalla Corte di
Cassazione a Sezioni unite”. Rino Di Meglio, in un articolo
(“vessazioni e legittima difesa”) del 31 maggio 2005) così
scriveva: “Tra le mura scolastiche, con la frequente ignavia di
molti colleghi che non testimoniano in difesa delle vittime per
timore di ritorsioni, si consumano talvolta veri e propri reati
quali le minacce, le ingiurie, i tentativi di estorsione
(l’estorsione è quel reato che commette colui che afferma:‘se non
fai questa cosa, ti farò questo… prenderò il tale provvedimento’) …
Insomma, l’uso di un registratore può essere un ottimo strumento di
difesa per tutelarsi da chi ritiene di restare impunito per
l’assenza di testimoni o per il timore che può incutere la sua
posizione”.
Per quanto gli
sarà possibile fare, Polibio continuerà a essere contro i
presidi-padroni, contro gli arroganti del potere, e sarà sempre
disponibile a intervenire, con i suoi articoli, sulla base dei
documenti (fonti primarie) che gli saranno forniti, per denunciare i
comportamenti illeciti, irregolari e illegali e per sostenere coloro
nei cui confronti si è riversata la collera di chi non li ha
rispettati nella qualità di lavoratori e di persone, uomini e donne
con eguali diritti, e che si serve di mezzi e di strumenti
arbitrari, illeciti, illegittimi e illegali per colpirli e per
arrecargli grave e ingiusto danno.
Polibio ha più
volte trattato l’argomento “uso del registratore” da parte di chi
partecipa a qualsiasi riunione, a qualsiasi colloquio, anche per
essere stato soltanto ammesso a essere presente. Si può registrare
anche tenendo il registratore in tasca, oppure registrare con il
telefono cellulare, chiamare col telefono cellulare il numero di
casa collegato alla segreteria telefonica munita di apposito nastro.
E far valere quelle registrazioni nelle sedi opportune, tra le
quali, soprattutto, quelle della magistratura civile, penale,
amministrativa.
Polibio, ha
sovente fatto uso del registratore e ha consigliato di farlo già da
prima del 2005, addirittura dal 1991, con la registrazione quale
“prova documentale” in sede processuale (con riferimento al nuovo
codice di procedura penale), smascherando i comportamenti
antisindacali, arbitrari e prepotenti di qualche preside-padrone poi
risultati nelle sentenze della magistratura del lavoro. Di qui il
grande “affetto” (pardon, la grande “rabbia”) di qualcuno che magari
è stato colto più volte in flagrante. Di chi è stato smascherato,
quale preside-padrone dai comportamenti illegittimi, arbitrari e
illegali.
Polibio tiene a evidenziare che tra i dirigenti scolastici conosce, anche da molto tempo, e apprezza, oltre a esserne amico, persone attive, puntuali, rigorosamente presenti a scuola, corrette e assolutamente rispettose dei diritti dei docenti e del personale ata. Purtroppo, a distruggere la credibilità, e l’onorabilità, del sistema scolastico – oltre alle risorse ridotte di circa 10 miliardi di euro, alle parecchie decine di migliaia di docenti e di ata rimasti senza lavoro, alla riduzione del numero delle classi a seguito dell’aumento del numero degli alunni in ciascuna classe e della riduzione delle ore di didattica frontale (con l’assurdità di voler far precipitare a 27 le ore settimanali per la scuola primaria, da svolgersi in cinque giorni quando non è possibile un’attività didattica giornaliera superiore alle 5 ore, mentre le 30 ore in sei giorni sono assolutamente funzionali al processo di formazione) – sono i comportamenti di chi prevarica, offende, minaccia i docenti e il personale ata, di chi grida e rimprovera in pubblico all’interno della scuola.
Dalla Lombardia,
dalla Puglia, dalla Sicilia e da altre regioni vengono inviati a
Polibio segnalazioni e documenti. Con richieste di informazione “per
capire l’iter per denunciare abusi d’ufficio” da parte di un/una
dirigente scolastico/a, oppure per segnalare la presenza di
telecamere e la visione delle registrazioni effettuata da più
persone (e magari c’è un “sindacalista” che, “preoccupato” per
eventuali “reazioni”, resta da indovinare da parte di chi,
“suggerisce” di fare attenzione nel denunciare la “situazione”
perché “altrimenti la situazione di ritorcerebbe contro”, nonostante
che sotto gli occhi di tutti” ci siano la “mancanza di cartelli di
segnalazione”, la “videosorveglianza anche diurna e dei luoghi di
ricreazione dei minori”, la “visualizzazione delle immagini
‘allegra’”, potendosi “immaginare la tenuta delle cassette!”).
E c’è anche chi,
facendo riferimento alla scuola “Allegra” di Valverde, e non volendo
che ciò possa accadere nella scuola primaria frequentata dal figlio,
riferisce (anche a nome dei genitori degli alunni che hanno scelto
“la settimana lunga fino a sabato”) di sembrargli assurdo, e
peraltro contro la normativa vigente, il passaggio dalle 30 alle 27
ore anche perché il decreto ministeriale afferma, per la scuola
primaria, che, essendo terminata nell’anno scolastico 2011-2012 la
fase di contenimento degli organici, “le economie derivanti dal
passaggio dalle 30 alle 27 ore settimanali vanno prioritariamente
utilizzate nella stessa scuola per il mantenimento del tempo scuola
funzionante; in subordine per l’ampliamento dell’offerta formativa e
del tempo pieno”. Sulla questione 30 e non 27 ore settimanali
distribuite in sei giorni, ciascuno di 5 ore di attività didattica,
vedere l’interessante nota dell’avvocato Francesco Orecchioni su
www.dirittoscolastico.it e la sentenza del Tar Sicilia (n. 523 del
18 febbraio 2013), nota che peraltro consente l’immediato accesso al
testo della sentenza.
Il sistema informatico consente la diffusione capillare, ad ampio raggio e in tempo reale, di ciò che di positivo e, purtroppo, di negativo accade nelle singole scuole. Oggi è uno strumento utilissimo e determinante affinché – superata la preoccupazione e la paura di subire ritorsioni da parte di chi (forse perché si ritiene certo di essere coperto da chi invece ha il dovere di intervenire con provvedimenti e con conseguenti sanzioni disciplinari), violando le leggi e i diritti dei lavoratori – ciascuno possa dare ampia diffusione alle prepotenze subite dall’arrogante del potere. Arrogante del potere “favorito”, magari, dall’insufficiente sostegno sindacale ai lavoratori e addirittura, talvolta da parte della segreteria provinciale, al delegato sindacale che con fermezza contesta i comportamenti antisindacali e le scorrettezze (e magari gli ritira la delega invece di sostenerlo nelle sue azioni di denuncia dei comportamenti antisindacali e delle scorrettezze). Arrogante del potere altresì “favorito” dalle eventuali ridotte attenzioni, anche in termini di inchieste giornalistiche e di diffusa manifestazione dello sconcerto di fronte a fatti gravissimi a danno degli onesti, di chi si lascia vincere dalla preoccupazione di poter diventare bersaglio e subire l’odio e le “vendette” dei tracotanti (comunque, esistono persone, e lo dimostrano con encomiabile forza e determinazione, che non si sottraggano all’impegno di denunciare le illegalità e i soprusi, e non si piegano a nessuna forma di minaccia, e che pertanto rappresentano la colonna portante per sconfiggere l’illegalità, i prepotenti e gli arroganti del potere). La libertà è partecipazione (Giorgio Gaber, “La libertà”, da “Dialogo tra un impegnato e un non so”). Certamente è necessario che l’arroganza e i comportamenti illeciti e illegali praticati da determinati personaggi, nell’illusione di ritenersi “impunibili”, emergano, decisamente condannati, dagli articoli ovunque pubblicati, anche per smascherare chi si è reso, praticandoli, responsabile di comportamenti arbitrari, offensivi, violenti.
L’allontanamento
dei presidi-padroni e degli arroganti del potere, dai comportamenti
arbitrari e in violazione delle leggi e dei diritti dei lavoratori,
e l’allontanamento di quanti come quelli comunque agiscono, è –
ovviamente, dopo essere stata, procedendo nell’iter sancito da
vigenti norme di legge, contestata e accertata l’esistenza degli
illeciti, delle irregolarità e delle illegalità a loro carico –
necessaria, e rappresenta un preciso dovere del ministro
dell’Istruzione e di coloro che, direttori generali e dirigenti
degli uffici scolastici regionali e provinciali, dal ministro e/o
dai direttori generali del Miur sono stati delegati a intervenire e
a procedere. Certamente, prioritariamente per svolgere ispezioni
tecniche, fermo restando che nella versione novellata, dall’art. 71
del d.lgs. n. 150/2009, del comma 6 dell’art. 60 del d.lgs. n.
165/2001, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato.
Come tutelarsi?
Ormai è da parecchi anni che Polibio, in molte circostanze
caratterizzate da aggressività verbali e da prepotenze messe in atto
dai presidi-padroni nei confronti di uno o di più docenti o del
personale ata nelle diverse funzioni, evidenzia la necessità di
utilizzare il registratore. Peraltro, già da lui messo in atto
ripetutamente, così come hanno fatto, con successo, coloro che a lui
si sono rivolti per non restare “vittime” della prepotenza, degli
arbitri e dei comportamenti irriguardosi e minacciosi di qualche
preside-padrone.
Pertanto, le
lettere personali di diffida e gli atti di diffida stragiudiziale
notificati (per raccomandata, ma anche a mezzo fax) dal proprio
legale sono necessari e assolutamente importanti. E sono altrettanto
importanti e fondamentali, addirittura inconfutabili (e prova che
potrebbe non avere bisogno di nessuna testimonianza verbale o
scritta), le registrazioni (con o senza filmato) effettuate con
telefono cellulare o con registratore, naturalmente garantendo il
diritto alla privacy per quanto concerne le persone presenti che non
hanno partecipato alla discussione, ma che in seguito potranno
essere chiamate nella qualità di testimoni durante la fase
processuale, sia civile, sia penale. E anche in sede amministrativa,
ministeriale, dell’Ufficio scolastico regionale o dell’Ufficio
scolastico provinciale. Cioè, in sede di procedimento disciplinare
attivato nei confronti di un docente, di un dsga, di un assistente
amministrativo o tecnico, di un collaboratore scolastico.
I contenuti del
colloquio possono essere immediatamente resi pubblici da chi ha
effettuato la registrazione, e peraltro possono essere utilizzati
nelle diffide e negli atti di diffida stragiudiziale. Oppure possono
essere tenuti riservati fino al momento di produrli, insieme alla
perizia tecnica di trascrizione, in sede di causa civile e/o penale.
E in qualche caso risultano una vera sorpresa, soprattutto se la
parte avversa (il/la preside) ha dichiarato, falsamente, per
esempio, di non avere mai rivolto ingiurie e/o minacce alla persona
che l’ha querelato/a per le ingiurie e/o per le minacce da lui/lei
profferite e addirittura, aspetto ben più grave, che falsamente
attribuisce al querelante nei suoi confronti. Insomma, dalla
registrazione verrebbe a risultare la falsità di quanto dichiarato
dal/dalla preside, con le corrispondenti conseguenze.
Una sorpresa
ancora più rilevante se qualcuno/a, davanti al giudice, in sede di
interrogatorio, ha dichiarato, da “testimone”, dopo aver giurato che
quanto avrebbe detto rispondeva a verità, consapevole delle
responsabilità che assumeva se avesse testimoniato il falso e delle
conseguenze che in tal caso sarebbero ricadute su di lui/lei, che
non c’erano state né ingiurie, né minacce del/della querelato/a nei
confronti del/della querelante. Conseguentemente, quel “testimone”
inchioderebbe se stesso/a e il/la querelato/a alle responsabilità
penali e civili, e conseguentemente disciplinari, data la consegna
al giudice, in sede dibattimentale, della perizia tecnica di
trascrizione di quanto era stato registrato e del corrispondente
nastro registrato, ovvero dell’apparecchio contenente la
registrazione delle ingiurie e/o delle minacce a lui/lei rivolte
dal/dalla querelato/a.
Pertanto, oltre che di fronte alle decisioni univoche della magistratura, e comunque di fronte a irregolarità accertate da ispettori tecnici ai quali è stato conferito l’incarico di provvedere, appare legittimo applicare nei confronti del/la preside-padrone/a – che grida e minaccia, che pratica comportamenti da mobbing, che attiva procedimenti disciplinari contestando falsità con l’intento di punire chi legittimamente rivendica la correttezza, che colpisce disciplinarmente chi gli/le contesta comportamenti scorretti e illegittimi – il codice disciplinare, con apertura di procedimento disciplinare e, se dai comportamenti tenuti non emergono idonei e sufficienti elementi che possano escludere la responsabilità, irrogazione della sanzione disciplinare, compreso il licenziamento senza preavviso. E se ha causato un danno economico allo Stato, è bene che risarcisca quanto è venuto a costare il suo comportamento, soprattutto il comportamento nei confronti di dipendenti ai quali è stato causato danno patrimoniale e non patrimoniale.
Polibio lo
ribadisce: i telefonini, le registrazioni e le diffide sono
necessari per difendersi dalle offese e dalle violenze dei
presidi-padroni. Importantissime e determinanti sono le
registrazioni a mezzo di telefoni cellulari e di registratori. Chi
registra deve trovarsi, con lo strumento col quale sta registrando,
nella stanza nella quale o nell’ambiente nel quale si svolge la
conversazione, alla quale partecipano, prendendo la parola, anche
più di due persone, e persone, perché ammesse a essere presenti o
comunque presenti, che non prendono la parola. Chi fa uso del
registratore deve essere presente, perché costituisce reato
penalmente perseguibile nascondere in un qualsiasi punto lo
strumento di registrazione e andarlo a riprendere, essendo stato
sempre e comunque assente, dopo la conclusione del colloquio che è
intercorso tra altre persone. Essendo presente, e partecipante
attivamente, ma anche restando in silenzio, chi intende registrare
la conversazione può tenere il telefonino o il registratore in
tasca, non rendendolo evidente a nessuno dei presenti; oppure può
tenere l’uno o l’altro, l’uno e l’altro, naturalmente acceso/i, in
mano oppure poggiarlo/i sul tavolo, su una sedia.
Per registrare
il colloquio, è anche possibile chiamare, dal luogo della
conversazione, col proprio telefono cellulare il numero del telefono
fisso con aggregata segreteria telefonica, precedentemente fornita
di un nastro mignon della durata di 30, 60 120 minuti.
Chi registra può
farlo utilizzando, contemporaneamente, il telefono cellulare e il
registratore, senza farli vedere, posti in tasca o in una borsa,
oppure, facendoli vedere, e non spegnendoli ancorché venisse
richiesto, tenendoli in mano o poggiati sul tavolo o su una sedia.
Registrando in propria presenza quanto avviene, con maggiore
interesse se nei propri confronti qualcuno dei presenti si permette
di rivolgere qualsiasi tipo di comportamento illecito e illegale,
violenze verbali, insulti, minacce, ecc.
La registrazione
fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante
strumenti di trasmissione (per esempio, una conversazione
telefonica), a opera di un soggetto che sia partecipe, o comunque
sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita
clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce
forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale
l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel
processo, secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen.,
salvo gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della
comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla
qualità rivestita dalla persona che vi partecipa” (Corte di
Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza n. 36747 del 24.09.2003).
Le registrazioni
fonografiche e in genere ogni altra rappresentazione meccanica di
fatti e cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime
(naturalmente, col rischio di aggravante se poi la disconosciuta
conformità dei fatti è altrimenti confermata). La registrazione di
una conversazione telefonica costituisce fonte di prova se colui
contro il quale la registrazione è avvenuta non contesti che la
conversazione sia realmente avvenuta con il tenore risultante nel
nastro (ma alla contestazione subentrano le perizie).
La registrazione
può essere tenuta riservata fino al momento di produrla, insieme
alla perizia tecnica di trascrizione, in sede di causa civile e/o
penale, soprattutto se la parte avversa, o qualche altra persona,
avesse a dichiarare il falso. Le diffide personalmente sottoscritte
e gli atti di diffida stragiudiziale da parte del proprio legale nei
confronti del preside-padrone restano comunque importanti. Immediate
o meno che siano, potrebbero lasciare nascosta la sorpresa della
registrazione, da produrre in giudizio a tempo debito.
Polibio
Polibio informa i suoi lettori che presto sarà attivato il sito
http.//www.polibio.net. Si sta provvedendo a inserire in archivio
tutti gli articoli da lui scritti dal 10 luglio 2010 dal 10 luglio
2010 a oggi. |