Telefonini, registratori e diffide per proteggersi
dagli abusi e dalle falsità dei presidi-padroni

C’è chi grida e minaccia; c’è chi attiva procedimenti disciplinari basati su falsità; c’è chi colpisce con atteggiamenti denigratori e vessatori. Polibio è contro gli atti di sopraffazione: tutelarsi dalle falsità e dagli abusi è un diritto dei lavoratori.

inviato da Polibio, 2.7.2013

C’è chi grida e minaccia; c’è chi attiva procedimenti disciplinari basati su falsità per colpire chi gli contesta comportamenti illegittimi; c’è chi pone in essere atteggiamenti denigratori e vessatori. Polibio è contro gli atti di sopraffazione, e decisamente contro chi li attua: tutelarsi dalle falsità e dagli abusi è un diritto dei lavoratori. Le registrazioni e le diffide sono assolutamente utili e legittime per difendersi e per proteggersi dalle sopraffazioni da chicchessia messe in  atto.

Per difendersi dalle minacce ricevute è legittimo l’uso del registratore: registrare, “anche di nascosto, i colloqui e le riunioni cui si è presenti è un diritto”, sancito parecchi anni fa dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite”. Rino Di Meglio, in un articolo (“vessazioni e legittima difesa”)  del 31 maggio 2005) così scriveva: “Tra le mura scolastiche, con la frequente ignavia di molti colleghi che non testimoniano in difesa delle vittime per timore di ritorsioni, si consumano talvolta veri e propri reati quali le minacce, le ingiurie, i tentativi di estorsione (l’estorsione è quel reato che commette colui che afferma:‘se non fai questa cosa, ti farò questo… prenderò il tale provvedimento’) … Insomma, l’uso di un registratore può essere un ottimo strumento di difesa per tutelarsi da chi ritiene di restare impunito per l’assenza di testimoni o per il timore che può incutere la sua posizione”.

Per quanto gli sarà possibile fare, Polibio continuerà a essere contro i presidi-padroni, contro gli arroganti del potere, e sarà sempre disponibile a intervenire, con i suoi articoli, sulla base dei documenti (fonti primarie) che gli saranno forniti, per denunciare i comportamenti illeciti, irregolari e illegali e per sostenere coloro nei cui confronti si è riversata la collera di chi non li ha rispettati nella qualità di lavoratori e di persone, uomini e donne con eguali diritti, e che si serve di mezzi e di strumenti arbitrari, illeciti, illegittimi e illegali per colpirli e per arrecargli grave e ingiusto danno.

Polibio ha più volte trattato l’argomento “uso del registratore” da parte di chi partecipa a qualsiasi riunione, a qualsiasi colloquio, anche per essere stato soltanto ammesso a essere presente. Si può registrare anche tenendo il registratore in tasca, oppure registrare con il telefono cellulare, chiamare col telefono cellulare il numero di casa collegato alla segreteria telefonica munita di apposito nastro. E far valere quelle registrazioni nelle sedi opportune, tra le quali, soprattutto, quelle della magistratura civile, penale, amministrativa.

 

Polibio, ha sovente fatto uso del registratore e ha consigliato di farlo già da prima del 2005, addirittura dal 1991, con la registrazione quale “prova documentale” in sede processuale (con riferimento al nuovo codice di procedura penale), smascherando i comportamenti antisindacali, arbitrari e prepotenti di qualche preside-padrone poi risultati nelle sentenze della magistratura del lavoro. Di qui il grande “affetto” (pardon, la grande “rabbia”) di qualcuno che magari è stato colto più volte in flagrante. Di chi è stato smascherato, quale preside-padrone dai comportamenti illegittimi, arbitrari e illegali.

 

Polibio tiene a evidenziare che tra i dirigenti scolastici conosce, anche da molto tempo, e apprezza, oltre a esserne amico, persone attive, puntuali, rigorosamente presenti a scuola, corrette e assolutamente rispettose dei diritti dei docenti e del personale ata. Purtroppo, a distruggere la credibilità, e l’onorabilità, del sistema scolastico – oltre alle risorse ridotte di circa 10 miliardi di euro, alle parecchie decine di migliaia di docenti e di ata rimasti senza lavoro, alla riduzione del numero delle classi a seguito dell’aumento del numero degli alunni in ciascuna classe e della riduzione delle ore di didattica frontale (con l’assurdità di voler far precipitare a 27 le ore settimanali per la scuola primaria, da svolgersi in cinque giorni quando non è possibile un’attività didattica giornaliera superiore alle 5 ore, mentre le 30 ore in sei giorni sono assolutamente funzionali al processo di formazione) – sono i comportamenti di chi prevarica, offende, minaccia i docenti e il personale ata, di chi grida e rimprovera in pubblico all’interno della scuola.

 

Dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sicilia e da altre regioni vengono inviati a Polibio segnalazioni e documenti. Con richieste di informazione “per capire l’iter per denunciare abusi d’ufficio” da parte di un/una dirigente scolastico/a, oppure per segnalare la presenza di telecamere e la visione delle registrazioni effettuata da più persone (e magari c’è un “sindacalista” che, “preoccupato” per eventuali “reazioni”, resta da indovinare da parte di chi, “suggerisce” di fare attenzione nel denunciare la “situazione” perché “altrimenti la situazione di ritorcerebbe contro”, nonostante che sotto gli occhi di tutti” ci siano la “mancanza di cartelli di segnalazione”, la “videosorveglianza anche diurna e dei luoghi di ricreazione dei minori”, la “visualizzazione delle immagini ‘allegra’”, potendosi “immaginare la tenuta delle cassette!”).

E c’è anche chi, facendo riferimento alla scuola “Allegra” di Valverde, e non volendo che ciò possa accadere nella scuola primaria frequentata dal figlio, riferisce (anche a nome dei genitori degli alunni che hanno scelto “la settimana lunga fino a sabato”) di sembrargli assurdo, e peraltro contro la normativa vigente, il passaggio dalle 30 alle 27 ore anche perché il decreto ministeriale afferma, per la scuola primaria, che, essendo terminata nell’anno scolastico 2011-2012 la fase di contenimento degli organici, “le economie derivanti dal passaggio dalle 30 alle 27 ore settimanali vanno prioritariamente utilizzate nella stessa scuola per il mantenimento del tempo scuola funzionante; in subordine per l’ampliamento dell’offerta formativa e del tempo pieno”. Sulla questione 30 e non 27 ore settimanali distribuite in sei giorni, ciascuno di 5 ore di attività didattica, vedere l’interessante nota dell’avvocato Francesco Orecchioni su www.dirittoscolastico.it e la sentenza del Tar Sicilia (n. 523 del 18 febbraio 2013), nota che peraltro consente l’immediato accesso al testo della sentenza.

 

Il sistema informatico consente la diffusione capillare, ad ampio raggio e in tempo reale, di ciò che di positivo e, purtroppo, di negativo accade nelle singole scuole. Oggi è uno strumento utilissimo e determinante affinché – superata la preoccupazione e la paura di subire ritorsioni da parte di chi (forse perché si ritiene certo di essere coperto da chi invece ha il dovere di intervenire con provvedimenti e con conseguenti sanzioni disciplinari), violando le leggi e i diritti dei lavoratori – ciascuno possa dare ampia diffusione alle prepotenze subite dall’arrogante del potere. Arrogante del potere “favorito”, magari, dall’insufficiente sostegno sindacale ai lavoratori e addirittura, talvolta da parte della segreteria provinciale, al delegato sindacale che con fermezza contesta i comportamenti antisindacali e le scorrettezze (e magari gli ritira la delega invece di sostenerlo nelle sue azioni di denuncia dei comportamenti antisindacali e delle scorrettezze).

Arrogante del potere altresì “favorito” dalle eventuali ridotte attenzioni, anche in termini di inchieste giornalistiche e di diffusa manifestazione dello sconcerto di fronte a fatti gravissimi a danno degli onesti, di chi si lascia vincere dalla preoccupazione di poter diventare bersaglio e subire l’odio e le “vendette” dei tracotanti (comunque, esistono persone, e lo dimostrano con encomiabile forza e determinazione, che non si sottraggano all’impegno di denunciare le illegalità e i soprusi, e non si piegano a nessuna forma di minaccia, e che pertanto rappresentano la colonna portante per sconfiggere l’illegalità, i prepotenti e gli arroganti del potere). La libertà è partecipazione (Giorgio Gaber, “La libertà”, da “Dialogo tra un impegnato e un non so”). Certamente è necessario che l’arroganza e i comportamenti illeciti e illegali praticati da determinati personaggi, nell’illusione di ritenersi “impunibili”, emergano, decisamente condannati, dagli articoli ovunque pubblicati, anche per smascherare chi si è reso, praticandoli, responsabile di comportamenti arbitrari, offensivi, violenti.

 

L’allontanamento dei presidi-padroni e degli arroganti del potere, dai comportamenti arbitrari e in violazione delle leggi e dei diritti dei lavoratori, e l’allontanamento di quanti come quelli comunque agiscono, è – ovviamente, dopo essere stata, procedendo nell’iter sancito da vigenti norme di legge, contestata e accertata l’esistenza degli illeciti, delle irregolarità e delle illegalità a loro carico –  necessaria, e rappresenta un preciso dovere del ministro dell’Istruzione e di coloro che, direttori generali e dirigenti degli uffici scolastici regionali e provinciali, dal ministro e/o dai direttori generali del Miur sono stati delegati a intervenire e a procedere. Certamente, prioritariamente per svolgere ispezioni tecniche, fermo restando che nella versione novellata, dall’art. 71 del d.lgs. n. 150/2009, del comma 6 dell’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.

Come tutelarsi? Ormai è da parecchi anni che Polibio, in molte circostanze caratterizzate da aggressività verbali e da prepotenze messe in atto dai presidi-padroni nei confronti di uno o di più docenti o del personale ata nelle diverse funzioni, evidenzia la necessità di utilizzare il registratore. Peraltro, già da lui messo in atto ripetutamente, così come hanno fatto, con successo, coloro che a lui si sono rivolti per non restare “vittime” della prepotenza, degli arbitri e dei comportamenti irriguardosi e minacciosi di qualche preside-padrone.

 

Pertanto, le lettere personali di diffida e gli atti di diffida stragiudiziale notificati (per raccomandata, ma anche a mezzo fax) dal proprio legale sono necessari e assolutamente importanti. E sono altrettanto importanti e fondamentali, addirittura inconfutabili (e prova che potrebbe non avere bisogno di nessuna testimonianza verbale o scritta), le registrazioni (con o senza filmato) effettuate con telefono cellulare o con registratore, naturalmente garantendo il diritto alla privacy per quanto concerne le persone presenti che non hanno partecipato alla discussione, ma che in seguito potranno essere chiamate nella qualità di testimoni durante la fase processuale, sia civile, sia penale. E anche in sede amministrativa, ministeriale, dell’Ufficio scolastico regionale o dell’Ufficio scolastico provinciale. Cioè, in sede di procedimento disciplinare attivato nei confronti di un docente, di un dsga, di un assistente amministrativo o tecnico, di un collaboratore scolastico.

 

I contenuti del colloquio possono essere immediatamente resi pubblici da chi ha effettuato la registrazione, e peraltro possono essere utilizzati nelle diffide e negli atti di diffida stragiudiziale. Oppure possono essere tenuti riservati fino al momento di produrli, insieme alla perizia tecnica di trascrizione, in sede di causa civile e/o penale. E in qualche caso risultano una vera sorpresa, soprattutto se la parte avversa (il/la preside) ha dichiarato, falsamente, per esempio, di non avere mai rivolto ingiurie e/o minacce alla persona che l’ha querelato/a per le ingiurie e/o per le minacce da lui/lei profferite e addirittura, aspetto ben più grave, che falsamente attribuisce al querelante nei suoi confronti. Insomma, dalla registrazione verrebbe a risultare la falsità di quanto dichiarato dal/dalla preside, con le corrispondenti conseguenze.

 

Una sorpresa ancora più rilevante se qualcuno/a, davanti al giudice, in sede di interrogatorio, ha dichiarato, da “testimone”, dopo aver giurato che quanto avrebbe detto rispondeva a verità, consapevole delle responsabilità che assumeva se avesse testimoniato il falso e delle conseguenze che in tal caso sarebbero ricadute su di lui/lei, che non c’erano state né ingiurie, né minacce del/della querelato/a nei confronti del/della querelante. Conseguentemente, quel “testimone” inchioderebbe se stesso/a e il/la querelato/a alle responsabilità penali e civili, e conseguentemente disciplinari, data la consegna al giudice, in sede dibattimentale, della perizia tecnica di trascrizione di quanto era stato registrato e del corrispondente nastro registrato, ovvero dell’apparecchio contenente la registrazione delle ingiurie e/o delle minacce a lui/lei rivolte dal/dalla querelato/a.

 

Pertanto, oltre che di fronte alle decisioni univoche della magistratura, e comunque di fronte a irregolarità accertate da ispettori tecnici ai quali è stato conferito l’incarico di provvedere, appare legittimo applicare nei confronti del/la preside-padrone/a – che grida e minaccia, che pratica comportamenti da mobbing, che attiva procedimenti disciplinari contestando falsità con l’intento di punire chi legittimamente rivendica la correttezza, che colpisce disciplinarmente chi gli/le contesta comportamenti scorretti e illegittimi – il codice disciplinare, con apertura di procedimento disciplinare e, se dai comportamenti tenuti non emergono idonei e sufficienti elementi che possano escludere la responsabilità, irrogazione della sanzione disciplinare, compreso il licenziamento senza preavviso. E se ha causato un danno economico allo Stato, è bene che risarcisca quanto è venuto a costare il suo comportamento, soprattutto il comportamento nei confronti di dipendenti ai quali è stato causato danno patrimoniale e non patrimoniale.

 

Polibio lo ribadisce: i telefonini, le registrazioni e le diffide sono necessari per difendersi dalle offese e dalle violenze dei presidi-padroni. Importantissime e determinanti sono le registrazioni a mezzo di telefoni cellulari e di registratori. Chi registra deve trovarsi, con lo strumento col quale sta registrando, nella stanza nella quale o nell’ambiente nel quale si svolge la conversazione, alla quale partecipano, prendendo la parola, anche più di due persone, e persone, perché ammesse a essere presenti o comunque presenti, che non prendono la parola. Chi fa uso del registratore deve essere presente, perché costituisce reato penalmente perseguibile nascondere in un qualsiasi punto lo strumento di registrazione e andarlo a riprendere, essendo stato sempre e comunque assente, dopo la conclusione del colloquio che è intercorso tra altre persone. Essendo presente, e partecipante attivamente, ma anche restando in silenzio, chi intende registrare la conversazione può tenere il telefonino o il registratore in tasca, non rendendolo evidente a nessuno dei presenti; oppure può tenere l’uno o l’altro, l’uno e l’altro, naturalmente acceso/i, in mano oppure poggiarlo/i sul tavolo, su una sedia.

Per registrare il colloquio, è anche possibile chiamare, dal luogo della conversazione, col proprio telefono cellulare il numero del telefono fisso con aggregata segreteria telefonica, precedentemente fornita di un nastro mignon della durata di 30, 60 120 minuti.

Chi registra può farlo utilizzando, contemporaneamente, il telefono cellulare e il registratore, senza farli vedere, posti in tasca o in una borsa, oppure, facendoli vedere, e non spegnendoli ancorché venisse richiesto, tenendoli in mano o poggiati sul tavolo o su una sedia. Registrando in propria presenza quanto avviene, con maggiore interesse se nei propri confronti qualcuno dei presenti si permette di rivolgere qualsiasi tipo di comportamento illecito e illegale, violenze verbali, insulti, minacce, ecc.

 

 

La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione (per esempio, una conversazione telefonica), a opera di un soggetto che sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc.  pen., salvo gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa” (Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza n. 36747 del 24.09.2003).

Le registrazioni fonografiche e in genere ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime (naturalmente, col rischio di aggravante se poi la disconosciuta conformità dei fatti è altrimenti confermata). La registrazione di una conversazione telefonica costituisce fonte di prova se colui contro il quale la registrazione è avvenuta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta con il tenore risultante nel nastro (ma alla contestazione subentrano le perizie).

La registrazione può essere tenuta riservata fino al momento di produrla, insieme alla perizia tecnica di trascrizione, in sede di causa civile e/o penale, soprattutto se la parte avversa, o qualche altra persona, avesse a dichiarare il falso. Le diffide personalmente sottoscritte e gli atti di diffida stragiudiziale da parte del proprio legale nei confronti del preside-padrone restano comunque importanti. Immediate o meno che siano, potrebbero lasciare nascosta la sorpresa della registrazione, da produrre in giudizio a tempo debito.

 

Polibio

polibio.polibio@hotmail.it

 

Polibio informa i suoi lettori che presto sarà attivato il sito http.//www.polibio.net. Si sta provvedendo a inserire in archivio tutti gli articoli da lui scritti dal 10 luglio 2010 dal 10 luglio 2010 a oggi.