Percorsi abilitanti speciali: il decreto Emanato il decreto che istituisce e disciplina i percorsi abilitanti speciali (ex TFA speciali). Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 30 luglio. Domande esclusivamente on line entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Tutte le indicazioni utili nel servizio redazionale a cura di Raffaele Manzoni. Notizie della scuola 26.7.2013 Il Miur ha emanato i provvedimenti concernenti la disciplina dei requisiti e delle modalità di indizione dei tirocini formativi abilitanti speciali in possesso di determinati requisiti:
Scarica lo speciale a cura di Raffaele Manzoni.
Requisiti per la partecipazione ai TFA specialiI percorsi abilitanti speciali sono riservati ai docenti non di ruolo che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’ obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009. Oltre al requisito del servizio gli interessati devono essere in possesso rispettivamente:
Possesso della certificazione di lingua inglese per la scuola primariaI docenti della scuola primaria, al fine di conseguire l’abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010. Sarà cura degli Atenei attivare specifici percorsi volti all’acquisizione, per chi ne sia sprovvisto, della suddetta certificazione linguistica.
Requisiti di validità del servizio di insegnamentoAi fini del raggiungimento del requisito del servizio occorre tenere presente quanto segue:
N.B. In attesa della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13.
Presentazione delle domandeLa domanda, a pena di esclusione, va presentata per una sola Regione e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998. e di cui al D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). L’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale della regione prescelta e l’interessato dovrà dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi. La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la procedura informatica POLIS presente sul sito internet del Miur seguendo le seguenti fasi : 1) fase di registrazione seguendo le indicazioni pubblicate nell’apposita sezione "Istanze on line - registrazione", presente sull'home page del sito del Miur www.istruzlone.it. E’ necessario recarsi presso una qualsiasi scuola o presso un Ufficio scolastico per il riconoscimento fisico, ferma restando la possibilità di avvalersi, per i candidati oggettivamente impossibilitati a presentarsi, della delega ad altra persona residente nel territorio italiano; 2) fase di partecipazione inserendo la domanda avvalendosi del sito internet del Miur nella sezione dedicata “istanze on line, a decorrere dal 30 luglio 2013. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del decreto nella G.U.
Partecipazione ai corsiI Direttori Regionali compilano l'elenco degli ammessi e, d'intesa con gli Atenei e d’intesa con gli Atenei e le istituzioni A.F.A.M., provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l'attivazione dei corsi. Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, tenuto conto della capacità ricettiva dei singoli atenei e delle istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti. Si tenga presente che:
I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 16 del DM 249/2010.
Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazioneLa domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) Dati anagrafici dell’aspirante; 2) Ufficio Scolastico Regionale a cui è indirizzata la domanda con l’indicazione dell’ultima provincia di servizio, con la dichiarazione di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi; 3) Ordine di scuola; 4) Classe di concorso e/o tipologia di posto; 5) Titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado); 6) Servizi: a. anno scolastico, in base a quelli previsti dalla normativa per l’accesso: a.1) servizi nelle scuole statali dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2011/2012; a.2) servizi nelle scuole paritarie dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2011/2012; a.3) servizi in centri di formazione professionale dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2011/2012, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. b. tipologia di servizio (statale, paritario, nei centri di formazione professionale); c. ordine di scuola; d. classe di concorso; e. servizio prestato su sostegno; f. giorni di servizio. 7) ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli elencati al precedente punto 6), ivi compresi quelli prestati nell’a.s. 2012/13; 8) Altre Abilitazioni: - Data di conseguimento; - Ente presso cui è stata conseguita; - Votazione; - Modalità di conseguimento; - Estremi del provvedimento di riconoscimento (solo per abilitazioni conseguite all’estero); - Ente che ha rilasciato il provvedimento (solo per abilitazioni conseguite all’estero). 9) Di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali; 10) Di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
Pubblicazione degli elenchi degli ammessi - EsclusioniGli Uffici Scolastici Regionali, dopo l’accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali, compilano l’elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti di competenza. È prevista l’esclusione:
Successivamente, i Direttori Regionali, d’intesa con gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l’attivazione dei corsi. Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, tenuto conto della capacità ricettiva dei singoli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.
RicorsiAvverso l’esclusione dalla partecipazione ai corsi è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Svolgimento dei corsiI corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno individuate sulla base di un’apposita intesa tra il Rettore dell’Ateneo o il Direttore dell’Istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. Le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali. L’ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo provvedimento. Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsi ad attività didattiche comuni e trasversali a più corsi, anche a distanza.
Percorsi formativi ed Esame finale
I corsi si concludono
con un esame finale, avente valore di Esame di Stato. Coloro che
superano l’esame finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento
su posto o classe di concorso per il quale hanno partecipato. La
disciplina dei percorsi formativi e dei relativi crediti è riportata
è riportata, per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria,
alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per la scuola
secondaria, alla tabella 11 bis del D.M. 25 marzo 2013 che di
seguito si riportano: a) Tabella A per la scuola dell’Infanzia e primaria
I percorsi sono
distinti tra scuola dell'infanzia e scuola primaria
Indipendentemente dai settori scientifico disciplinari indicati, gli
insegnamenti sono finalizzati alla didattica
b) Scuola secondaria - Tabella 11-bis - (art. 15, comma 1-bis)La presente tabella definisce i percorsi di cui all’articolo 15, comma 1-bis. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'art. 15, commi 3 e 4. I crediti formativi sono indirizzati: a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida; b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità; c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative. I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale trai dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi. Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d`insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle nonne principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.
Quadro dei crediti formativi
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