Scuola: Note sul nuovo S.N.V Marco Barone, xcolpevolex 6.7.2013 E' stato pubblicato nella G.U. Anno 154° - Numero 155 del 4 luglio 2013 il nuovo Regolamento sulla Valutazione. ( per l' analisi generale e scopo di detto istituto rinvio a questo scritto "Note sul Regolamento della Valutazione/Autovalutazione per le Scuole") La pubblicazione è accaduta nel periodo estivo, come da prassi, forse per cogliere il momento della distrazione da parte dei soggetti interessati, il corpo docente e gli studenti. Questo regolamento, contrariamente alla bozza che circolava in rete, (questo il link della bozza) ha accolto parzialmente le indicazioni come fornite dal Consiglio di Stato con l'atto NUMERO AFFARE 12458/2012. Per esempio il nome, il nuovo Servizio nazionale di valutazione non verrà indicato più come Snv, ma come S.N.V. Infatti, il Consiglio di Stato, scriveva “Si raccomanda all’amministrazione di verificare l’efficacia dell’acronimo “Snv”, utilizzato per definire il sistema nel suo complesso, anche se la locuzione è già adoperata in alcuni precedenti contesti. Potrebbe essere preferibile una formula diversa, quale, per esempio, l’espressione “Si.Na.V.”, o altra simile”. E' stato modificato l'articolo 1 seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, così come l'articolo 2, è stato per esempio spostato all'articolo 6 ( prima contenuta all'articolo 2) la seguente disposizione che introduce per il prossimo anno scolastico le prove Invalsi anche nell'ultima classe della scuola secondaria di secondo grado: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall’Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall’anno 2013, dell’assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204”. Rimane il contingente ispettivo e su tale questione rinvio alle mie riflessioni come maturate in questo scritto: Regolamento Valutazione scuola, l'illegittimità del contingente ispettivo dove in sostanza rilevavo, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato, che il Contingente ispettivo, nucleo di valutazione, valutazione esterna, formazione e selezione del nucleo ispettivo, sono termini e concetti che esulano dalle competenze del regolamento citato e certamente non delegate o richiamate dalla legge fonte primaria di diritto. Probabilmente questa disposizione lascerà aperti dubbi interpretativi, così come quella dell'articolo 2 comma 5 lì ove si precisa che “È istituita presso l’Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale dell’S.N.V.”. Il Consiglio di Stato scriveva nel 2012 che “dubita della opportunità della istituzione, formale, di un nuovo organismo, del quale la legge non parla. La circostanza che non siano previsti né compensi aggiuntivi per i componenti, né altri oneri finanziari non elimina le perplessità, collegate alla circostanza che il compito di coordinamento funzionale del sistema compete all’Invalsi, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a): tale funzione comprende, ovviamente, anche quella di effettuare periodici confronti con gli altri soggetti del sistema”. Insomma sono state accolte le indicazioni del Consiglio di Stato in via parziale, rimangono ferme le perplessità sul Contingente Ispettivo e sulla Conferenza per il Coordinamento funzionale del S.N.V ed ovviamente rimane ferma tutta la mia assoluta contrarietà su quello che è il Servizio Nazionale di Valutazione, ancora una volta imposto dall'alto. |